Sentenza 10 febbraio 2004
Commentario • 1
- 1. Soccombenza delle spese nel processo tributarioAvv. Maurizio Villani · https://www.fiscoetasse.com/ · 5 novembre 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/02/2004, n. 2505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2505 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente -
Dott. ODDO Massimo - Consigliere -
Dott. MAGNO Giuseppe V. A. - rel. Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere -
Dott. MELONCELLI Achille - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MI AS NA, elettivamente domiciliata in Roma, via Bocca di Leone, n. 78, presso l'Avvocato Mario Are che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
Ministero delle Finanze;
- intimato -
avverso la decisione della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, n. 193/2/00, depositata il 29.5.2000, come corretta con sentenza n. 268/2/00, depositata il 29.9.2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21.10.2003 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Vito Antonio Magno;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 149/1997 la Commissione Tributaria provinciale di Potenza accolse il ricorso proposto, in data 3.12.1990, dalla signora AS NA MI avverso il silenzio-rifiuto opposto dall'amministrazione finanziaria alla sua istanza di rimborso della somma di Lire 4.500.000, versata per IVA asseritamente non dovuta. Sull'appello interposto dall'ufficio provinciale IVA di Potenza, la Commissione Tributaria regionale della Basilicata, con sentenza n. 147 del 1998, confermò la decisione di primo grado e compensò le spese di lite fra le parti.
L'ufficio IVA di Potenza, diffidato dalla contribuente per il pagamento di quanto dovuto, essendo passata in giudicato la sentenza per mancata impugnazione nei termini, comunicò, con lettera in data 10.3.1999, che avrebbe provveduto ad effettuare il rimborso a seguito dell'accreditamento della relativa somma;
ma, successivamente, fece conoscere l'intenzione contraria.
In data 17.6.1999 la signora MI propose quindi ricorso alla stessa Commissione Tributaria della Basilicata per l'ottemperanza dell'amministrazione alla sentenza n. 147 del 1998. In accoglimento del ricorso, con sentenza depositata il 29.5.2000 (successivamente corretta, per errori materiali in essa contenuti, con sentenza n. 268/2000 depositata il 29.9.2000) fu ordinato all'ufficio unico di Lagonegro di dare esatta esecuzione alla citata sentenza n. 147 del 1998, mediante corresponsione alla contribuente, nel termine di novanta giorni, della somma di Lire 4.500.000 e relativi interessi;
fu altresì nominato, per il caso di ulteriore inadempienza, un commissario ad acta, nella persona del prefetto di Potenza. Le spese di giudizio furono compensate interamente fra le parti.
Avverso tale sentenza MI AS propone ricorso per Cassazione con unico motivo, cui non resiste il ministero delle finanze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso la contribuente censura l'indicata sentenza della commissione tributaria regionale della Basilicata, per inosservanza delle norme sul procedimento, in relazione alla pronunzia di compensazione delle spese di giudizio (violazione e falsa applicazione degli articoli 92 c.p.c., 15 D. L.vo 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione al successivo articolo 70, co. 10^).
Il motivo è fondato ed il ricorso merita accoglimento. In effetti, il giudizio di ottemperanza in materia tributaria, disciplinato dall'articolo 70, D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546, consente il ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria, per inosservanza delle norme sul procedimento (co. 10^), fra le quali va annoverata quella (art. 15, stesso D. L.vo) concernente il regolamento delle spese di giudizio. Stante poi il richiamo operato dalla norma da ultimo citata all'articolo 92, 2^ co., c.p.c., il giudice tributario può compensare, in tutto o in parte, le spese di giudizio fra le parti, se vi è soccombenza reciproca ovvero per altri giusti motivi. Ora, esclusa l'ipotesi di soccombenza reciproca nel presente giudizio di ottemperanza, e stante il rifiuto manifestamente illegittimo dell'ufficio di adempiere quanto stabilito con sentenza passata in giudicato, la compensazione delle spese operata dal giudice a quo poteva aver luogo solo in presenza di eventuali giusti motivi. Al contrario, la sentenza impugnata contiene solo in dispositivo l'espressione: "Per il resto spese compensate" (avendo posto ad esclusivo carico dell'amministrazione il compenso per il commissario ad acta), ma omette in motivazione qualsiasi accenno alla regolamentazione delle spese e, in particolare, all'eventuale sussistenza di giusti motivi (ferma restando la non necessità di esplicitarli, secondo la prevalente giurisprudenza di questa suprema corte, cui il collegio aderisce: Cass. nn. 11597/2002, 1898/2002, 9271/2000, fra le più recenti). La mancata indicazione della specifica ragione, fra le due elencate dall'articolo 92, 2^ co., c.p.c., per cui è disposta la compensazione, equivale a difetto assoluto di motivazione che, al pari della motivazione illogica o erronea (ex multis, Cass. nn. 5988/2001, 12431/2000, 5390/2000, 5909/1999), rende nullo ex parte qua il provvedimento impugnato.
Per le ragioni esposte, l'indicata sentenza della Commissione Tributaria regionale della Basilicata deve essere cassata,, entro i limiti del motivo di ricorso, e cioè con riguardo alla pronunzia di compensazione delle spese fra le parti;
con rinvio ad altra sezione della stessa commissione, che provvedere anche in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata nei limiti del ricorso stesso e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale della Basilicata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione 5^ Civile - Tributaria, il 21 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2004