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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIII, sentenza 02/01/2026, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 20/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 23/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
AM ANTONIO, Presidente
LL MO, Relatore
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 23/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16820/2024 depositato il 13/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo N. 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Immobiliare Di Roma Splendido Srl - 02592170589
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210238781718001 IRAP 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8536/2025 depositato il
23/09/2025
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con atto notificato alla Agenzia delle Entrate RISCOSSIONE, ed alla AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I di Roma e nei confronti della Immobiliare di
Roma Splendido S.r.l., ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento 097 2021 02387817 18 001, notificata al ricorrente in data 02.08.2024 relativa all'anno d'imposta 2013, emessa all'esito di affermata decadenza dalla rateizzazione accordata (con atto di adesione n. TK3A26400142/2018 del 23.2.2018) in favore della Societa_1 S.r.l. (C.F. cfsocieta_1), già Societa_1 S.a.s. di Ricorrente_1 e C., con la quale l'Agente della Riscossione ha intimato il pagamento dell'importo complessivo di € 116.666,72.
Il ricorrente ha premesso che in data 28.11.2017 la Societa_1 S.a.s. di Ricorrente_1 e C. cambiava veste sociale, trasformandosi nella Societa_1 S.r.l.,e in che dal 23.9.2010 e fino al 15.12.2017, l'odierno ricorrente ricopriva la qualifica di socio accomandatario – e quindi illimitatamente responsabile – nella suindicata società in accomandita semplice. In data 3.11.2022 veniva notificata alla Societa_1 S.r.l., in qualità di debitrice principale coobligata con il Sig. Nominativo_1, la cartella di pagamento n. 097 2021 02387817 18 000, con la quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedeva il pagamento dell'importo complessivo di € 116.666,72, stante la rilevata decadenza dalla rateizzazione precedentemente accordatale (con atto di adesione n. TK3A26400142/2018 del
23.2.2018); la società, al fine di fruire delle agevolazioni previste dalla c.d. “rottamazione quater”, , in data
26.03.2023, provvedeva a presentare formale domanda di adesione n. W-2023032604037142, la quale veniva accolta con provvedimento n. 09790202300974315000 in data 31.07.2023, con conseguente impegno a pagare n. 18 rate, provvedendo a pagare le prima 5 rate alle scadenze previste (come documentato in atti).
Il ricorrente ha evidenziato come nonostante l'intervenuta rottamazione ad opera della Immobiliare di Roma
Splendido S.r.l. della cartella di pagamento n. 097 2021 02387817 18 000 – e malgrado l'integrale e puntuale versamento di tutte rate previste nel piano di pagamenti accordato dall'Agente della Riscossione – al ricorrente veniva notificata la cartella di causa, in qualità di coobbligato in solido con la Immobiliare di Roma
Splendido, atto avente ad oggetto le medesime pretese debitorie indicate nella cartella oggetto di rottamazione.
Il ricorrente ha quindi formulato i seguenti motivi di ricorso:
- violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale della Societa_1 S.r.l., lamentando la violazione di quanto previsto dall'art. 2304 c.c., ai sensi del quale: “i creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale”, rilevando la forte patrimonializzazione della società obbligata principale, proprietaria di diversi beni immobili siti in Roma (tra cui l'intero stabile cielo/terra ubicato alla Indirizzo_1
, dove viene esercitata l'attività alberghiera con gestione del Societa_2), con immobilizzazioni materiali pari ad un valore di apposizione in bilancio di € 245.140.581,00, e patrimonio netto della Società, pari ad € 250.878.004,00 (come desumibile dal bilancio allegato in atti). Il ricorrente ha quindi evidenziato come il patrimonio della società sia pienamente capiente per far fronte alla pretesa impositiva oggetto di causa;
- violazione e falsa applicazione degli artt. 6 del D.L. n. 193/2016 e 25-bis del DPR 602/1973, rilevando come la notificazione di una nuova ed ulteriore cartella di pagamento al debitore coobbligato in via sussidiaria
(odierno Ricorrente), vertente sulle medesime pretese impositive già intimate con altra cartella esattoriale precedentemente notificata al debitore principale (Societa_1 S.r.l.) ed oggetto (da parte di quest'ultimo) di definizione agevolata in corso di puntuale esecuzione, debba ritenersi assolutamente illegittima.
Tanto premesso il ricorrente ha chiesto l'annullamento della cartella di causa con vittoria di spese.
Si è costituita la Agenzia delle Entrate, DIP I di Roma, non contestando in punto di fatto quanto allegato dalla controparte, ma sostenendo la piena legittimità della cartella n. 09720210238781718001, precisando come stante la pendenza della rottamazione, la cartella sarebbe stata emessa nei confronti del ricorrente, in qualità di coobbligato, considerando la mancata conclusione della rottamazione. L'Agenzia resistente ha specificato che si procederà nei confronti del ricorrente esclusivamente laddove la Immobiliare di Roma
Splendido s.r.l. non dovesse versare le rate previste dal piano. Tanto premesso ha chiesto il rigetto del ricorso con conferma della legittimità della cartella impugnata, opponendosi alle richieste di annullamento avanzate dal ricorrente, con vittoria di spese.
Il ricorrente ha presentato memorie contestando le affermazioni della parte resistente presentando ulteriori elementi a sostengo della capienza della società e ribadendo la necessità del preventivo beneficium excussionis e l'impossibilità di emettere la cartella nella pendenza di una procedura di rottamazione in corso e allo stato puntualmente adempiuta dalla società obbligata principale.
Le altre parti convenute non si sono costituite.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
In applicazione di consolidato principio normativo stante la natura sussidiaria della responsabilità del socio illimitatamente responsabile nei confronti dei creditori delle società in accomandita semplice, nel caso di specie la cartella di causa risulta illegittimamente emessa in mancanza della preventiva escussione della società debitrice principale. Nella specie il ricorrente ha provato la forte patrimonializzazione della società
(depositando bilanci non contestati dalla controparte) ed assolvendo pertanto al proprio onere probatorio.
In applicazione di consolidato principio espresso dalle Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione, richiamato anche dal ricorrente: “In tema di riscossione ed esecuzione a mezzo ruolo di tributi il cui presupposto impositivo sia stato realizzato dalla società e la cui debenza risulti da un avviso di accertamento notificato alla società e da questa non impugnato, il socio può impugnare la cartella notificatagli eccependo (tra l'altro) la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale. In tal caso, se si tratta di società semplice (o irregolare) incombe sul socio l'onere di provare che il creditore possa soddisfarsi in tutto o in parte sul patrimonio sociale;
se si tratta, invece, di società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni, è l'amministrazione creditrice a dover provare l'insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale
(a meno che non risulti "aliunde" dimostrata in modo certo l'insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione anche parziale del credito, come, ad esempio, in caso in cui la societa' sia cancellata). Ne consegue che, se l'amministrazione prova la totale incapienza patrimoniale, il ricorso andra' respinto;
se, invece, il coobbligato beneficiato prova la sufficienza del patrimonio, il ricorso andra' accolto. Se la prova della capienza è parziale, il ricorso sarà accolto negli stessi limiti. Se nessuna prova si riesce a dare,
l'applicazione della regola suppletiva posta dall'art. 2697 c.c. comporterà che il ricorso sarà accolto o respinto,
a seconda che l'onere della prova gravi sul creditore, oppure sul coobbligato sussidiario.”.
Nel caso di specie il ricorrente ha fornito la prova della sufficienza del patrimonio della società a soddisfare il debito tributario.
Pertanto il ricorso deve essere accolto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza con riferimento alla Agenzia delle Entrate DIP I di Roma costituita;
le spese devono essere compensate con riferimento alle altre parti non costituite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria,
accoglie il ricorso;
condanna l'Agenzia delle Entrate, DIP 1 Roma, al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi
€ 3.000,00 oltre accessori di legge;
spese compensate con le altre parti convenute.
Così deciso nella camera di consiglio del 23 settembre 2025
Giudice est. Presidente
dr.ssa Monica Velletti dr. Antonio Mamone
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 23/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
AM ANTONIO, Presidente
LL MO, Relatore
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 23/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16820/2024 depositato il 13/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo N. 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Immobiliare Di Roma Splendido Srl - 02592170589
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210238781718001 IRAP 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8536/2025 depositato il
23/09/2025
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con atto notificato alla Agenzia delle Entrate RISCOSSIONE, ed alla AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I di Roma e nei confronti della Immobiliare di
Roma Splendido S.r.l., ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento 097 2021 02387817 18 001, notificata al ricorrente in data 02.08.2024 relativa all'anno d'imposta 2013, emessa all'esito di affermata decadenza dalla rateizzazione accordata (con atto di adesione n. TK3A26400142/2018 del 23.2.2018) in favore della Societa_1 S.r.l. (C.F. cfsocieta_1), già Societa_1 S.a.s. di Ricorrente_1 e C., con la quale l'Agente della Riscossione ha intimato il pagamento dell'importo complessivo di € 116.666,72.
Il ricorrente ha premesso che in data 28.11.2017 la Societa_1 S.a.s. di Ricorrente_1 e C. cambiava veste sociale, trasformandosi nella Societa_1 S.r.l.,e in che dal 23.9.2010 e fino al 15.12.2017, l'odierno ricorrente ricopriva la qualifica di socio accomandatario – e quindi illimitatamente responsabile – nella suindicata società in accomandita semplice. In data 3.11.2022 veniva notificata alla Societa_1 S.r.l., in qualità di debitrice principale coobligata con il Sig. Nominativo_1, la cartella di pagamento n. 097 2021 02387817 18 000, con la quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedeva il pagamento dell'importo complessivo di € 116.666,72, stante la rilevata decadenza dalla rateizzazione precedentemente accordatale (con atto di adesione n. TK3A26400142/2018 del
23.2.2018); la società, al fine di fruire delle agevolazioni previste dalla c.d. “rottamazione quater”, , in data
26.03.2023, provvedeva a presentare formale domanda di adesione n. W-2023032604037142, la quale veniva accolta con provvedimento n. 09790202300974315000 in data 31.07.2023, con conseguente impegno a pagare n. 18 rate, provvedendo a pagare le prima 5 rate alle scadenze previste (come documentato in atti).
Il ricorrente ha evidenziato come nonostante l'intervenuta rottamazione ad opera della Immobiliare di Roma
Splendido S.r.l. della cartella di pagamento n. 097 2021 02387817 18 000 – e malgrado l'integrale e puntuale versamento di tutte rate previste nel piano di pagamenti accordato dall'Agente della Riscossione – al ricorrente veniva notificata la cartella di causa, in qualità di coobbligato in solido con la Immobiliare di Roma
Splendido, atto avente ad oggetto le medesime pretese debitorie indicate nella cartella oggetto di rottamazione.
Il ricorrente ha quindi formulato i seguenti motivi di ricorso:
- violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale della Societa_1 S.r.l., lamentando la violazione di quanto previsto dall'art. 2304 c.c., ai sensi del quale: “i creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale”, rilevando la forte patrimonializzazione della società obbligata principale, proprietaria di diversi beni immobili siti in Roma (tra cui l'intero stabile cielo/terra ubicato alla Indirizzo_1
, dove viene esercitata l'attività alberghiera con gestione del Societa_2), con immobilizzazioni materiali pari ad un valore di apposizione in bilancio di € 245.140.581,00, e patrimonio netto della Società, pari ad € 250.878.004,00 (come desumibile dal bilancio allegato in atti). Il ricorrente ha quindi evidenziato come il patrimonio della società sia pienamente capiente per far fronte alla pretesa impositiva oggetto di causa;
- violazione e falsa applicazione degli artt. 6 del D.L. n. 193/2016 e 25-bis del DPR 602/1973, rilevando come la notificazione di una nuova ed ulteriore cartella di pagamento al debitore coobbligato in via sussidiaria
(odierno Ricorrente), vertente sulle medesime pretese impositive già intimate con altra cartella esattoriale precedentemente notificata al debitore principale (Societa_1 S.r.l.) ed oggetto (da parte di quest'ultimo) di definizione agevolata in corso di puntuale esecuzione, debba ritenersi assolutamente illegittima.
Tanto premesso il ricorrente ha chiesto l'annullamento della cartella di causa con vittoria di spese.
Si è costituita la Agenzia delle Entrate, DIP I di Roma, non contestando in punto di fatto quanto allegato dalla controparte, ma sostenendo la piena legittimità della cartella n. 09720210238781718001, precisando come stante la pendenza della rottamazione, la cartella sarebbe stata emessa nei confronti del ricorrente, in qualità di coobbligato, considerando la mancata conclusione della rottamazione. L'Agenzia resistente ha specificato che si procederà nei confronti del ricorrente esclusivamente laddove la Immobiliare di Roma
Splendido s.r.l. non dovesse versare le rate previste dal piano. Tanto premesso ha chiesto il rigetto del ricorso con conferma della legittimità della cartella impugnata, opponendosi alle richieste di annullamento avanzate dal ricorrente, con vittoria di spese.
Il ricorrente ha presentato memorie contestando le affermazioni della parte resistente presentando ulteriori elementi a sostengo della capienza della società e ribadendo la necessità del preventivo beneficium excussionis e l'impossibilità di emettere la cartella nella pendenza di una procedura di rottamazione in corso e allo stato puntualmente adempiuta dalla società obbligata principale.
Le altre parti convenute non si sono costituite.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
In applicazione di consolidato principio normativo stante la natura sussidiaria della responsabilità del socio illimitatamente responsabile nei confronti dei creditori delle società in accomandita semplice, nel caso di specie la cartella di causa risulta illegittimamente emessa in mancanza della preventiva escussione della società debitrice principale. Nella specie il ricorrente ha provato la forte patrimonializzazione della società
(depositando bilanci non contestati dalla controparte) ed assolvendo pertanto al proprio onere probatorio.
In applicazione di consolidato principio espresso dalle Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione, richiamato anche dal ricorrente: “In tema di riscossione ed esecuzione a mezzo ruolo di tributi il cui presupposto impositivo sia stato realizzato dalla società e la cui debenza risulti da un avviso di accertamento notificato alla società e da questa non impugnato, il socio può impugnare la cartella notificatagli eccependo (tra l'altro) la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale. In tal caso, se si tratta di società semplice (o irregolare) incombe sul socio l'onere di provare che il creditore possa soddisfarsi in tutto o in parte sul patrimonio sociale;
se si tratta, invece, di società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni, è l'amministrazione creditrice a dover provare l'insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale
(a meno che non risulti "aliunde" dimostrata in modo certo l'insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione anche parziale del credito, come, ad esempio, in caso in cui la societa' sia cancellata). Ne consegue che, se l'amministrazione prova la totale incapienza patrimoniale, il ricorso andra' respinto;
se, invece, il coobbligato beneficiato prova la sufficienza del patrimonio, il ricorso andra' accolto. Se la prova della capienza è parziale, il ricorso sarà accolto negli stessi limiti. Se nessuna prova si riesce a dare,
l'applicazione della regola suppletiva posta dall'art. 2697 c.c. comporterà che il ricorso sarà accolto o respinto,
a seconda che l'onere della prova gravi sul creditore, oppure sul coobbligato sussidiario.”.
Nel caso di specie il ricorrente ha fornito la prova della sufficienza del patrimonio della società a soddisfare il debito tributario.
Pertanto il ricorso deve essere accolto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza con riferimento alla Agenzia delle Entrate DIP I di Roma costituita;
le spese devono essere compensate con riferimento alle altre parti non costituite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria,
accoglie il ricorso;
condanna l'Agenzia delle Entrate, DIP 1 Roma, al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi
€ 3.000,00 oltre accessori di legge;
spese compensate con le altre parti convenute.
Così deciso nella camera di consiglio del 23 settembre 2025
Giudice est. Presidente
dr.ssa Monica Velletti dr. Antonio Mamone