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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 29/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. ssa IZ VI PRESIDENTE Rel.
Dott. Maurizio Alzetta CONSIGLIERE
Dott. Fabrizio Aprile CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n.ro 435 /2024 R.G.L. promossa da:
Parte_1 di NO (P.IVA ), con sede in
[...] P.IVA_1
NO, C.so Bramante 88, in persona del Direttore Generale Dott.
, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, Parte_2
dagli avv.ti Alessandro Valentini, Giovanna Manzoli e Chiara Fini, con elezione di domicilio presso queste ultime in NO, corso
Bramante 88/90, come da procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
, , CP_1 Controparte_2 CP_3
, ,
[...] CP_4 CP_5 [...]
, , CP_6 Controparte_7 Controparte_8
, Controparte_9 CP_10 CP_11 [...]
, CP_12 CP_13 CP_14 [...]
[...] , tutti rappresentati e difesi CP_15 Controparte_16 dall'Avvocato Roberto Lamacchia del Foro di NO, ed tutti elettivamente domiciliati presso lo Studio del predetto difensore in
NO, via Amedeo Avogadro n. 24, giusta procure in atti
APPELLATI
Oggetto: restituzione quota del 5% destinata al CP_17
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
Come da ricorso depositato il 18.9.2024
Per gli appellati:
Come da memoria depositata il 15.1.2025
FATTI DI CAUSA
Con ricorso notificato il 17.3.2023, la dott.ssa e gli altri CP_1 odierni appellati - dipendenti dell' convenuta, Parte_3
con la qualifica di dirigenti medici, autorizzati allo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria - hanno adito il Tribunale di NO al fine di ottenere sentenza di accertamento e declaratoria che nulla è da loro dovuto alla convenuta in restituzione, con riferimento alla quota del 5%, da destinarsi al c.d. CP_17 del compenso ricevuto per l'attività libero-professionale intramuraria
(c.d. ALPI) svolta dal 14.9.2012 al 17.2.2015, come invece richiesto dall' nel mese di agosto del 2022; in Parte_4
ogni caso, accertare dichiarare che l'ulteriore quota del 5% dei compensi per l'attività libero professionale intramuraria destinata al c.d. si aggiunge all'onorario richiesto dal dirigente CP_17
medico, così come previsto anche dall'accordo sindacale dell'ottobre
2014; in via subordinata, i ricorrenti hanno chiesto di accertare che la ripetizione dell'indebita erogazione stipendiale debba disporsi al netto delle ritenute fiscali.
2 L' Parte_1 di NO si è costituita in giudizio assumendo di aver
[...]
legittimamente costituito in mora i ricorrenti in relazione al preteso indebito oggettivo scaturito dalla mancata applicazione, nel periodo compreso tra il 14.9.2012 e il 17.2.2015, della trattenuta del 5% prescritta dall'art. 1, co.4, lett. c) della L. n. 120 del 2007 (c.d. Fondo
Balduzzi) in caso di svolgimento di attività libero-professionale, intramuraria. Secondo la convenuta, la tariffa doveva essere concordata tra il medico e l'azienda e che, pertanto, il primo nell'indicare la tariffa doveva tenere conto anche di tutte le altre voci che, unitamente al proprio onorario, concorrevano alla determinazione dell'importo finale corrisposto dal paziente;
la tariffa veniva definita e aggiornata dal medico quando si recava presso gli uffici della libera professione, preposti al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività. La quota del 5% del compenso del professionista sarebbe quindi sottratta alla negoziazione delle parti costituendo, invece, una trattenuta doverosa ed automatica da operare sull'orario del medico, il quale, tuttavia, avrebbe potuto traslarla sull'utente aumentando il proprio compenso senza necessità di apposita pattuizione in sede di contrattazione integrativa aziendale.
Con sentenza n.609/2024, pubblicata il 18.3.2024, il Tribunale ha accolto il ricorso e compensato tra le parti le spese di lite.
Avverso la sentenza l Parte_5
ha proposto appello, cui hanno
[...]
resistito gli appellati.
All'udienza di discussione del 29.1.2025, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3 1. Il Tribunale ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo e contrattuale che regola lo svolgimento dell'attività libero- professionale intramuraria.
Sul punto, il Giudice ha richiamato le disposizioni dell'art. 15- quinques del D.Lgs. 502/1992 che autorizza lo svolgimento dell'attività intramuraria;
ha ricordato che i proventi da corrispondere ai medici che svolgano attività ALPI sono stabiliti dal Direttore
Generale dell'azienda in conformità a quanto previsto dal CCNL;
ha rammentato in particolare che, ai sensi dell'art. 28, commi 5 e 6 della
L. 488/1999, le tariffe per prestazioni professionali dei medici ALPI sono determinate da ogni singola azienda sanitaria in conformità ai criteri fissati da Regioni e CCNL e che le stesse sono a carico dei richiedenti;
ha ribadito come la fissazione dei criteri per la determinazione delle tariffe sia stata devoluta alla contrattazione aziendale e come tali principi siano stati riaffermati anche dall'art. 5 del DPCM 7.3.2010, intitolato “Atto di indirizzo e coordinamento dell'attività intramuraria dei dirigenti sanitari SSN”.
Ha ricordato che, ai fini della determinazione delle tariffe e della quantificazione dei compensi il DPCM cit., all'art. 5, nell'indicare quale debba essere il contenuto dell'atto aziendale, ribadisce il rinvio alla contrattazione collettiva nazionale e a quella decentrata, nei limiti delle rispettive competenze, e aggiunge che una percentuale dei proventi (dei medici che svolgono attività ALPI), pari al 5% dell'intera massa, al netto delle quote a favore dell'azienda, sia destinata a un fondo aziendale perequativo in favore delle discipline mediche e veterinarie aventi una limitata possibilità di esercizio intramuraria.
Ha rammentato, infine, che l'art. 1, co.4, lett.c) della L. 120/2007, come modificato dal D.L.158/2012, conv. nella L.189/2012, prevede:
«Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono, anche attraverso proprie linee guida, che le aziende
4 ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli IRCCS di diritto pubblico, gestiscano, con integrale responsabilità propria, l'attività libero-professionale intramuraria, al fine di assicurarne il corretto esercizio, in particolare nel rispetto delle seguenti modalità: (…)
c) definizione d'intesa con i dirigenti interessati, previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale, di importi da corrispondere a cura dell'assistito, idonei per ogni prestazione, a remunerare i compensi del professionista, dell'equipe, del personale di supporto, articolati secondo criteri di riconoscimento della professionalità, i costi pro-quota per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature, salvo quanto previsto dalla lettera a-ter), ultimo periodo, e dalla lettera b), ultimo periodo, nonché ad assicurare la copertura di tutti i costi diretti e indiretti sostenuti dalle aziende, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari e quelli relativi alla realizzazione dell'infrastruttura di rete di cui alla lettera a-bis).
Nell'applicazione dei predetti importi, quale ulteriore quota, oltre a quella già prevista dalla vigente disciplina contrattuale, una somma pari al 5 per cento del compenso del libero professionista viene trattenuta dal competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale per essere vincolata ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste d'attesa, anche con riferimento alle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lett. c), dell'Accordo sancito il 18 novembre 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (…)».
Il Tribunale ha quindi richiamato la sentenza n. 27883/2023, a mezzo della quale la Suprema Corte, ha in sostanza ritenuto che l'interpretazione logico-letterale della norma conduca a una lettura unitaria delle due parti che la compongono, ambedue introdotte dal
5 D.L.158/2012 cit., a modifica del testo previgente, con l'effetto che la norma novellata, nel suo insieme, deve intendersi orientata a dettare i criteri con cui definire le tariffe da porre a carico dell'utente che fruisca della prestazione libero-professionale intramuraria, previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale.
Nella prima parte, il legislatore ha stabilito che gli importi da corrispondere da parte dell'assistito vengano determinati tenendo conto dei compensi del professionista, dell'equipe e del personale di supporto sanitario, dei costi pro quota per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature e degli ulteriori costi, diretti e indiretti, sostenuti dalle aziende, in essi inclusi quelli per l'attività di prenotazione e di riscossione degli onorari;
nella seconda parte ha stabilito che, nell'applicazione dei predetti importi da versare a cura dell'assistito vi sia una ulteriore quota, oltre quella già prevista dalla vigente disciplina contrattuale, pari al 5% del compenso del libero professionista.
Il primo Giudice ha messo in luce che la Cassazione, in base a una lettura fondata sul testo normativo, ha ritenuto che il termine “importi” dovesse essere considerato ai fini della “tariffa”, dovendo il primo essere computato nella seconda, posta a carico degli utenti per la fruizione delle prestazioni intramoenia;
ha rilevato che, secondo la citata sentenza, una difforme interpretazione finirebbe per tradursi in un prelievo forzoso a carico del professionista, non concordato e in contrasto con le disposizioni di legge;
che quindi la trattenuta non avrebbe potuto operare retroattivamente, nel periodo intertemporale fra l'entrata in vigore della disposizione introdotta con il D.L.158/2012
e la sopravvenuta contrattazione integrativa aziendale.
In base ai suddetti principi, il Tribunale ha inferito che l'ulteriore quota del 5%, introdotta allo scopo di sovvenzionare gli interventi di prevenzione o alla riduzione delle liste di attesa, dovesse essere
6 necessariamente calcolata - nella costruzione della tariffa a carico del beneficiario della prestazione libero professionale intramuraria - muovendo dal compenso del professionista;
ha rilevato come, soltanto in sede di contrattazione integrativa aziendale, possano essere definite le tariffe, tenendo conto di tutte le voci di costo che le compongono;
ha osservato che il “regolamento aziendale dell'attività libero-professionale intramuraria” 24.10.2014 (approvato mediante accordo con le organizzazioni sindacali della dirigenza medica,
v.doc. 6 appellati), nel revisionare l'impianto di costruzione delle tariffe, prevedeva che la quota del 5% fosse aggiunta al compenso del medico e che, dal risultato di tale operazione dovesse poi essere calcolato l'importo finale a carico dell'utente.
Non essendo stato attuato il regolamento in questione, né quello successivo del 17.2.2015 (approvato in pari data dalle rappresentanze del comparto e che, a differenza del precedente, aveva previsto la trattenuta del 5% per il solo su CP_17
alcune prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria, doc.7 appellati), i beneficiari delle prestazioni non hanno corrisposto all'azienda la quota destinata al c.d.Fondo
Il Tribunale ha quindi escluso che il singolo dirigente CP_17 medico potesse autonomamente “rettificare la tariffa in conseguenza dell'aumento ex lege” e che il mancato adeguamento delle tariffe al suddetto accordo fosse da imputare all'azienda ospedaliera che, per contro, non poteva pretendere di ridurre in via unilaterale l'onorario spettante ai dirigenti medici per recuperare la c.d. quota CP_17
Sulla base di tali argomentazioni il Tribunale ha quindi integralmente accolto il ricorso, assorbite le ulteriori questioni, e compensato le spese di lite avuto riguardo alla novità e alla complessità delle questioni trattate.
2. L' censura la sentenza sulla base di tre motivi. Pt_1
7 Con il primo motivo sostiene che l'interpretazione dell'art. 1, co.4, lett. c) della L. 120/2007, come modificato dal D.L. 158/2012, patrocinata dalla S.C. con la sentenza n. 27833/2023 e fatta propria dal primo Giudice, non sia conforme ai canoni imposti dagli artt. 3, 32
e 97 della Costituzione.
Con il secondo motivo chiede, in via subordinata, accogliersi l'eccezione di illegittimità costituzionale già proposta in primo grado, atteso che l'art. 1, co. 4 lett. c, L. 120/07 cit., nella lettura datane dal primo Giudice, si porrebbe in contrasto con gli articoli 32, 2, 3, 97 e
119 Cost..
Con il terzo motivo afferma la contraddittorietà della motivazione, la quale ha subordinato l'applicazione della trattenuta del 5% alla sottoscrizione di un accordo sindacale, prescindendo comunque dai principi posti in tema di indebito oggettivo.
Il primo e il terzo motivo, esaminabili congiuntamente in quanto connessi, non sono accoglibili per le argomentazioni già espresse da questa Corte in causa analoga con la sentenza n. 44/25, di seguito riportata (ex art. 118, co. 1, disp. att. c.p.c.).
Le censure ripropongono le questioni relative all'interpretazione dell'art.1, co.4, lett. c), l. n.120/07, come modificata dal d.l. n.158/12, volte, in sintesi, ad accreditare la tesi secondo la quale la trattenuta debba essere operata sul compenso del medico che svolge la prestazione in regime di ALPI e a escludere che la quota del 5% di tale compenso debba essere considerata ai fini della determinazione della tariffa da applicare all'utente; l'appellante sostiene una diversa lettura della norma, connotata dalla finalità pubblica degli interventi da finanziare con tale contributo percentuale, la cui operatività non potrebbe essere subordinata alla previa concertazione tra le parti.
Come argomentato nella citata sentenza n.44/25: 'Una siffatta interpretazione -sulla quale è costruita l'argomentazione difensiva
8 dell' è smentita dalla lettera dell'art. 1, comma 4, lett. c) Pt_1
della L. 120/2007 come modificato dal D.L. n. 158 del 2012 che, dopo aver affermato che le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano garantiscono, anche attraverso proprie linee guida, che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli altri enti ivi specificati gestiscano con integrale responsabilità propria l'attività libero-professionale intramuraria, dispone che, per il corretto esercizio, siano osservate le seguenti modalità “(…) definizione d'intesa con i dirigenti interessati, previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale, di importi da corrispondere a cura dell'assistito, idonei, per ogni prestazione, a remunerare i compensi del professionista, dell'équipe, del personale di supporto, articolati secondo criteri di riconoscimento della professionalità, i costi pro quota per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature (…) nonché ad assicurare la copertura di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dalle aziende, ivi compresi quelli connessi ad attività di prenotazione e di riscossione degli onorari e quelli relativi alla realizzazione dell'infrastruttura di rete di cui alla lettera a- bis). Nell'applicazione dei predetti importi, quale ulteriore quota, oltre a quella già prevista dalla vigente disciplina contrattuale, una somma pari al 5 per cento del compenso del libero professionista viene trattenuta dal competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale per essere vincolata ad interventi di prevenzione ovvero vòlti alla riduzione delle liste d'attesa, anche con riferimento alle finalità di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) dell'Accordo sancito il 18 novembre 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”.
Come già chiarito dalla Corte di Cassazione (cfr. sent. 27883/2023;
Id. 28973/2023; Id. 28975/2023) e già evidenziato nella sentenza della S.C. 5.10.2023, n. 28088, «i due periodi fanno parte di una
9 medesima previsione, introdotta proprio con la modifica apportata dal
D.L. n. 158 del 2012 cit., in integrale sostituzione della precedente formulazione, che, sempre in riferimento alla tariffa da porre a carico dell'utenza, prevedeva più genericamente la “determinazione, in accordo con i professionisti, di un tariffario idoneo ad assicurare l'integrale copertura di tutti i costi direttamente e indirettamente correlati alla gestione dell'attività libero-professionale intramuraria, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e riscossione degli onorari”.
Dal raffronto tra le due versioni della norma emerge con evidenza che, con la riforma del 2012, il legislatore ha inteso regolare in maniera più specifica le modalità di definizione della tariffa per l'attività libero-professionale intramuraria, in primo luogo sancendo espressamente – quale modalità che le aziende sanitarie locali e gli altri enti ivi menzionati debbono rispettare nella gestione di tale attività, con integrale responsabilità propria, al fine di assicurarne il corretto esercizio – il ruolo della contrattazione integrativa aziendale quale presupposto dell'intesa con i dirigenti interessati (“definizione,
d'intesa con i dirigenti interessati, previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale, di importi da corrispondere a cura dell'assistito”). Anche sul piano contenutistico la disposizione introdotta nel 2012 declina il generico principio di “neutralità economica” già posto nella precedente formulazione (“tariffario idoneo ad assicurare l'integrale copertura di tutti i costi direttamente e indirettamente correlati alla gestione dell'attività libero- professionale intramuraria, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari”), esplicitando espressamente la necessità che gli importi da corrispondere a cura dell'interessato siano idonei a coprire, da un lato, i compensi (“del professionista, dell'équipe, del personale di supporto, articolati
10 secondo criteri di riconoscimento della professionalità”), dall'altro tutti i costi diretti e indiretti sostenuti dalle aziende (“i costi pro-quota per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature, salvo quanto previsto dalla lettera a-ter”), ultimo periodo, e dalla lettera b), ultimo periodo, nonché ad assicurare la copertura di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dalle aziende, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari e quelli relativi alla realizzazione dell'infrastruttura di rete di cui alla lettera a-bis”).
In stretta successione logico-letterale, la disposizione prosegue prevedendo che, nella determinazione della tariffa, si tenga conto anche della trattenuta c.d. “ di nuova introduzione, come CP_17 reso palese dall'incipit (“Nell'applicazione dei predetti importi”), da cui discende che i “predetti importi” sono quelli di cui al precedente periodo della disposizione, vale a dire gli “importi da corrispondere a cura dell'assistito”.
Pertanto, in base al tenore letterale della norma, avuto riguardo alla locuzione utilizzata nel secondo periodo (“predetti importi”), che rimanda univocamente alla definizione di cui al primo periodo, ed all'esegesi sistematica dei due periodi in cui risulta articolata la lett. c in commento, da leggere necessariamente in maniera unitaria per la stessa genesi della norma (così complessivamente riformulata proprio con il D.L. n. 158 del 2012 cit.), deve concludersi che nella applicazione degli importi (cioè della tariffa a carico degli utenti) si deve tener conto anche dell'incidenza della nuova trattenuta, indicata come quota ulteriore rispetto a quella già prevista dalla vigente disciplina contrattuale.
A tale ultimo riguardo, va chiarito che la norma intende richiamare la quota già prevista dall'art. 28, comma 5, della L. 23 dicembre 1999,
n. 448, secondo cui “Le tariffe delle prestazioni libero-professionali, ivi comprese quelle di diagnostica strumentale e di laboratorio,
11 erogate in regime ambulatoriale, sono determinate da ciascuna azienda in conformità ai criteri stabiliti dalle regioni e dai contratti collettivi nazionali di lavoro e sono a totale carico dei richiedenti. Per le predette prestazioni all'azienda compete il rimborso dei costi diretti ed indiretti sostenuti nonché una quota della tariffa nella misura stabilita dai contratti collettivi nazionali”. L'accostamento della nuova trattenuta “Balduzzi” del 5 per cento alla quota già prevista dall'art. 28 della L. n. 488 del 1999 rappresenta un ulteriore argomento, sul piano letterale e logico-sistematico, che avalla l'interpretazione per cui anche l'onere derivante dalla “ulteriore quota” deve essere considerato in sede di determinazione della tariffa a carico dell'utenza: in effetti, la differenza fra le due ipotesi consiste non già nel soggetto su cui, in definitiva, il contributo è destinato a gravare, bensì nella determinazione del compenso da trattenere, nel caso della L. n. 488 del 1999 rimessa all'autonomia delle parti sociali, nel caso della “ulteriore quota” rappresentata dalla nuova trattenuta
“ definita direttamente ex lege come percentuale prefissata CP_17
del compenso del libero professionista».
Il Supremo Collegio ha preso posizione anche sull'interpretazione, di segno opposto, propugnata dalla difesa aziendale evidenziando quanto segue.
«1.6. L'opposta interpretazione, predicata dalla parte ricorrente, non risulterebbe neppure coerente con i principi che governano le prestazioni in regime di intramoenia, con particolare riferimento al principio di neutralità economica, ribadito e specificato con la formulazione della norma introdotta dal d.l. n. 158 del 2012 cit., secondo cui gli importi da corrispondere a cura dell'assistito debbono essere idonei a coprire necessariamente tutti i costi per l'effettuazione della prestazione, a partire dalla remunerazione del compenso del professionista. Infatti, consentire che la trattenuta
12 venga operata direttamente sul compenso del medico, senza essere preceduta dalla contrattazione ed intesa sulla determinazione della tariffa, comporterebbe l'inidoneità stessa a remunerare il professionista e si tradurrebbe in un prelievo forzoso, non concordato, in contrasto con le previsioni di legge, che, proprio nella versione introdotta con il d.l. n. 158 del 2012 cit., stabiliscono come modalità da rispettare da parte delle aziende sanitarie la “definizione,
d'intesa con i dirigenti interessati, previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale”.
1.7. Né risulta condivisibile il pur suggestivo rilievo, già posto a fondamento della interpretazione resa dal giudice di prima istanza, secondo cui il perseguimento dell'interesse pubblico sotteso all'introduzione della trattenuta del 5 per cento resterebbe condizionato dalla previa concertazione sindacale, atteso che, a ben vedere, tutto il funzionamento del regime intra moenia (e, in particolare, la definizione della tariffa, secondo quanto precisato dalla norma proprio come modificata dal d.l. n. 158 del 2012 cit.) risulta assoggettato al medesimo “condizionamento”, sicché dovrebbe predicarsene la complessiva illegittimità. Resta, invece, inteso che le parti e, in prima battuta, gli enti pubblici, sono responsabili per la piena attuazione delle previsioni normative in materia e per l'efficace svolgimento delle prestazioni in regime intramurario, così come per il soddisfacimento delle condizioni atte a rendere operativa la trattenuta di nuova introduzione.
Soccorre, in tal senso, la previsione, dettata dall'art. 3 della l. 23 dicembre 1994, n.724, tuttora vigente, già richiamata da questa
Corte proprio in riferimento agli oneri derivanti dalle prestazioni libero-professionali intramurarie (Cass. S.L. 21.6.2022, n. 20010), di una contabilità separata per la gestione delle camere a pagamento e delle prestazioni ambulatoriali, che deve tener conto di tutti i costi,
13 diretti ed indiretti, con obbligo posto a carico del Direttore generale di assumere i provvedimenti necessari in caso di riscontrato disavanzo, secondo quanto recita il successivo comma 7 della disposizione richiamata (“Nel caso in cui la contabilità separata di cui al comma 6 presenti un disavanzo, il direttore generale è obbligato ad assumere tutti i provvedimenti necessari, compresi l'adeguamento delle tariffe o la sospensione del servizio relativo alle erogazioni delle prestazioni sanitarie. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle prestazioni ambulatoriali fornite a pazienti solventi in proprio”).
1.8. L'interpretazione qui adottata si pone in continuità con i precedenti di questa Corte in tema di determinazione dei compensi per le prestazioni rese in regime intra moenia ai fini della ripartizione dell'esborso a titolo di imposta regionale sulle attività produttive
(IRAP). In particolare, Cass. S.L. n. 20010 del 2022 cit., ha affermato il principio per cui “la determinazione delle tariffe e la ripartizione dei compensi inerenti alle attività libero professionali rese dai dirigenti sanitari in regime di intra moenia, che le Aziende sanitarie stabiliscono in conformità alle previsioni della contrattazione nazionale (che a sua volta rinvia a quella decentrata), devono tener conto dei costi diretti ed indiretti sostenuti dalle Aziende stesse, ivi compreso il maggior esborso a titolo di IRAP derivante dall'aumento della base imponibile per effetto dell'attività libero professionale” senza che le Aziende sanitarie possano “unilateralmente modificare i criteri di quantificazione dei compensi concordati in sede di contrattazione decentrata”.
Al quadro normativo e contrattuale compiutamente ricostruito in tale precedente occorre far riferimento anche nella presente controversia, così come ai principi sopra richiamati, che vanno confermati.
14 Non è invece mutuabile l'ulteriore principio, pure affermato nel citato precedente, della ripartizione del maggiore esborso, non previsto né prevedibile, derivato dalla maggiorazione dell'aliquota IRAP fra il dipendente e l'azienda in rapporto alle rispettive quote di partecipazione alla suddivisione dei proventi dell'attività libero- professionale. La divergenza, sul punto, è riconducibile alla differente natura dell'esborso rappresentato dall'IRAP, quale imposta da corrispondere necessariamente rispetto agli importi percepiti indipendentemente dall'avvenuto adeguamento della tariffa, rappresentando un costo a carico dell'azienda, rispetto alla trattenuta oggi in esame, vincolata a interventi di prevenzione ovvero vòlti alla riduzione delle liste di attesa e dunque alla promozione di iniziative di miglioramento del servizio sanitario, iniziative che vanno, dunque, programmate tenendo conto del finanziamento ritraibile dalla ulteriore quota introdotta dal d.l. n. 158 del 2012 cit..
In questa prospettiva, che segna per l'aspetto indicato la distanza rispetto al citato precedente, va anche chiarito che la stessa finalizzazione del contributo “ a sovvenzionare progettualità CP_17
di miglioramento del servizio sanitario, da attivare nel futuro, non si presta a legittimare un'applicazione retroattiva della trattenuta indipendentemente dalla rinegoziazione della tariffa (se non in virtù di un apposito accordo che a ciò espressamente si riferisca); viceversa,
l'introduzione di una nuova quota, con specifica destinazione, accanto a quella già prevista siccome determinata dalla contrattazione collettiva, richiede che il finanziamento delle iniziative di prevenzione ovvero di riduzione delle liste di attesa venga riversato sugli importi che gli utenti del servizio intra moenia accettano di corrispondere, in piena coerenza con la ratio stessa della previsione dell'attività libero professionale intramuraria, rappresentata anche dall'incentivare il rapporto di lavoro esclusivo e
15 potenziare la capacità del sanitario, nell'interesse degli utenti e della collettività (così in motivazione Corte Cost. n. 54 del 2015), purché tale attività non pregiudichi l'attività istituzionale e non si risolva in un aggravio di spesa per gli enti del servizio sanitario nazionale.
1.9. Ne consegue che la trattenuta in questione, perché finalizzata ad interventi che l'azienda deve programmare nel rispetto della contabilità gestionale, non potrà ex se operare retroattivamente, nel periodo intertemporale tra l'entrata in vigore della previsione introdotta dal d.l. n. 158 del 2012 e la sopravvenuta contrattazione integrativa aziendale, che possa tener conto di tale nuova voce nella rinegoziazione della tariffa, eventualmente assumendo determinazioni concertate anche per il pregresso.
L'opposta determinazione, concretamente attuata dall' Pt_1
ricorrente, si pone in contrasto con il principio posto dalla predetta disposizione normativa, che prevede la determinazione concordata degli importi da corrispondere a cura dell'assistito, e si risolve, in buona sostanza, in un prelievo forzoso a carico del professionista, al di fuori delle condizioni, anche di rilievo costituzionale, a ciò legittimanti.
1.10. Ne discende, in ragione dell'interesse pubblico sotteso, un dovere di buona fede e correttezza – gravante su entrambe le parti e con correlate responsabilità – nell'addivenire sollecitamente, in esito al mutamento normativo, ad un nuovo accordo che consenta di rendere operativa la trattenuta per le finalità pubbliche indicate, nel quadro delle iniziative da assumere per l'efficienza del servizio sanitario».
Né giova all' il richiamo alla sentenza n. 13399/2023…..la Pt_1
Cassazione (rif. tra le altre 28973/2023), stabilita la necessità di un nuovo accordo che consenta di rendere operativa la trattenuta per le finalità pubbliche indicate con riguardo al mutamento intervenuto a
16 seguito del d.l. n. 158 del 2012, ha evidenziato quanto segue: «Tale approdo è pure coerente con l'ulteriore pronuncia di questa Corte
(Cass. S.L. 16.5.2023, n. 13399) che, in relazione alle questioni in quella sede sollevate, non ha affrontato direttamente il tema dell'esegesi della norma, sostanzialmente arrestandosi al rilievo che, secondo la ricostruzione fornita dal giudice di merito, in quella controversia le parti avevano raggiunto un'intesa sulla tariffa, sicché ogni ulteriore rilievo sul punto non risultava sindacabile in sede di legittimità. Quanto, poi, all'affermazione secondo cui “non è poi vero che la ritenuta realizzi una riduzione unilaterale della retribuzione, proprio perché in realtà imposta dalla legge, il che esclude anche la necessità di un accordo in tal senso rispetto all'applicazione o meno di essa” – che pure si rinviene nel citato precedente a conclusione della motivazione dianzi richiamata –, la stessa non va intesa nel senso di avallare l'interpretazione qui disattesa, bensì come indicazione sulla precettività della trattenuta, come legalmente imposta, indipendentemente dall'espresso recepimento della stessa nella contrattazione integrativa in sede di rinegoziazione della tariffa.
Tale assunto consente, invero, di precisare ulteriormente la portata precettiva della norma, dal momento che il vincolo del contributo è imposto direttamente dal legislatore. Ne consegue che, esclusa la retroattività della trattenuta, per quanto considerato supra sub 1.8, la percentuale del 5 per cento va comunque applicata in esito agli accordi collettivi successivi all'introduzione della norma anche qualora, nell'adeguamento dell'importo da imporre agli assistiti, non sia stata espressamente prevista un'apposita voce ovvero non sia stata comunque menzionata l'incidenza della trattenuta in questione, dovendosi ritenere che le parti sociali, in sede di rinnovata contrattazione aziendale, ne abbiano comunque tenuto conto
17 nell'ambito della determinazione della tariffa e i medici l'abbiano ritenuta compensativa della propria prestazione.
In conclusione: deve escludersi che l possa Parte_6 applicare la trattenuta di cui all'art. 1, comma 4, lett. c), secondo periodo della l. n. 120 del 2007, come modificato dal d.l. n. 158 del
2012 cit., in difetto di previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale e di intesa con i dirigenti interessati intervenuti in epoca successiva all'entrata in vigore della disposizione siccome modificata;
la trattenuta va applicata una volta intervenuto l'accordo successivamente all'entrata in vigore della norma ancorché, nella determinazione della tariffa, la stessa non sia stata espressamente indicata;
fermi restando gli specifici obblighi normativamente previsti a carico delle aziende sanitarie, è configurabile un dovere di buona fede e correttezza in capo alle parti nella sollecita definizione degli accordi successivi all'entrata in vigore della norma per consentire la piena operatività della trattenuta nella realizzazione delle finalità pubbliche cui è destinata”…. Siccome la determinazione finale della tariffa è in ogni caso definita attraverso una procedura concordata e non attraverso una volontà unilaterale, la mancata attuazione dell'accordo sindacale raggiunto (in data 24.10.2014, non può che gravare sulla parte che ne ha causato la vanificazione (ossia l )'. Pt_1
Come già affermato dal primo Giudice il regolamento del 24.10.2014
(che nella seconda parte “modalità di definizione della tariffa e di ripartizione dei proventi” disciplina la costruzione delle tariffe a carico del paziente prevedendo che queste devono essere calcolate “a partire dalla voce compenso al libero professionista”- ossia l'onorario, al lordo dell'Irpef riportato sul cedolino stipendiale del medico - ed essere remunerative di tutti i costi sostenuti dall'azienda, v.art.2), è
18 rimasto inattuato e così pure il successivo regolamento del
17.2.2015.
Si tratta di circostanza pacifica ed altresì documentata dalla delibera del Direttore Generale del 31.3.2022 (delibera n. 458/2022) ove si legge che “a seguito del citato approfondimento avviato dalla
Direzione sono state evidenziate, da parte della competente struttura semplice “Libera professione”, alcune criticità tecniche rispetto alla completa attuazione del Regolamento medesimo, motivo per il quale in determinati ambiti sono ancora applicati i Regolamenti in uso presso i singoli presidi prima del D.L. 158/2012 (…)” e si è ulteriormente esplicitato quanto segue “(…) Ritenuto necessario, al fine di dare piena attuazione al D.L. del 13.9.2012, n. 158, convertito con la Legge 8.11.2012 n. 189 (c.d. Legge Balduzzi) e data la necessità di armonizzare sin da subito le modalità di costituzione delle tariffe dell'attività libero-professionale intramuraria per tutti i presidi, applicare le modalità di costruzione delle tariffe e di calcolo delle varie trattenute previste dalla legge e dal Regolamento in tutti le strutture aziendali;
Vista la necessità di aprire con la massima tempestività un tavolo tecnico finalizzato a condividere in tempi brevi un nuovo testo aggiornato del Regolamento della libera professione, finalizzato anche a recepire le indicazioni normative nazionali, regionali e dei CCNL, anche alla luce del mancato buon fine delle trattative intraprese dall'amministrazione (…)”.
Il mancato adeguamento delle tariffe deve pertanto essere addebitato esclusivamente all'azienda ospedaliera non avendo la stessa modificato le tariffe (della cui determinazione è onerata, sia pure in conformità alle previsioni della contrattazione collettiva nazionale e/o integrativa aziendale che, come evidenziato dalla citata giurisprudenza di legittimità, non sono applicabili in via retroattiva), né l'azienda può addossare profili di responsabilità agli appellati
19 (anche pro quota) non essendo loro addebitate specifiche condotte, tali da integrare violazione degli obblighi di correttezza e buona fede.
3. Deve infine essere disatteso il secondo motivo non senza precisare che, se per un verso il primo giudice non si è specificatamente espresso al riguardo (e la stessa azienda a pag.21 dell'appello ipotizza un rigetto implicito), per altro verso detto motivo risulta sostanzialmente ripetitivo del primo, in quanto volto a affermare che l'art. 1, co.4, lett.c) della L.120/2007, come modificato dal D.L.158/2012, ove interpretato come dalla S.C., si porrebbe in contrasto con gli artt. 2, 3, 32, 97 e 119 Cost.. In disparte la considerazione che non risultano specificati i profili del preteso contrasto, né forniti adeguati elementi a supportare un giudizio di non manifesta infondatezza di siffatta questione, non si vede come dalla formulazione della norma possa derivare il dedotto contrasto, occorrendo invece rilevare che il mancato incasso della quota non può farsi discendere dalla formulazione della norma CP_17
quanto, piuttosto, dalla mancata applicazione della stessa.
Si rammenta che la norma in questione è stata esaminata da una serie di sentenze della Corte di Cassazione (cfr. Cass. 27833/2023;
Cass. 28088/2023; Cass. 28973/2023; Cass. 28975/2023) senza che siano emersi profili di contrasto della stessa con le norme costituzionali richiamate dall'appellante.
In definitiva l'appello è respinto. Al rigetto dell'appello consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18, L. 228/2012), la dichiarazione che l'appellante è tenuto all'ulteriore pagamento di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
La complessità delle questioni affrontate consente l'integrale compensazione delle spese del grado.
P . Q . M .
Visto l'art. 437 c.p.c.,
20 respinge l'appello; compensa le spese del grado;
dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso all'udienza del 29.1.2025
La Presidente
Dott.ssa IZ VI
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