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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/02/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Marzia Mingione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4395/2023 R.G., avente ad oggetto: appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.);
TRA
Parte_1
(C.F. - P.IVA: ), in persona del Presidente legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Francesco Montedoro, presso il cui studio, sito in Grottaglie (TA) alla via Galvani n. 30, è elettivamente domiciliata;
-opponente-
E
(P.IVA.: ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliata in Bari alla via Devitofrancesco n. 27, presso lo studio dell'Avv. Francesco Piscazzi, dal quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti;
- opposto-
All'udienza del 31.10.2024 le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti conclusivi, già depositati ex art. 189 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
911/2023 emesso in data 19.06.2023 dal Tribunale di Taranto, a favore della CP_1
per la somma pari ad euro 32.000,00 (oltre interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002
[...] fino al soddisfo e spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 286,00 per esborsi ed € 1.370,00 per compenso professionale), a titolo di corrispettivo per l'attività di prevenzione, bonifica e derattizzazione effettuata presso l'impianto e presso CP_2
l'Autoparco di via Cesare Battisti.
1 A sostegno dell'opposizione, ha eccepito l'inesattezza della somma richiesta in quanto il pagamento delle fatture n. 209 del 30.12.2021, n. 188 del 30.11.2021, n. 173 del
31.10.2021, n. 160 del 30.09.2021 e n. 11 del 29.01.2022 (dell'importo di € 1.600,00 ciascuna) è stato già richiesto dalla con il decreto ingiuntivo n. 272/2022, Controparte_1 emesso dal Tribunale di Taranto il 22.02.2022; l'inesistenza della prova scritta del credito, evidenziando che le fatture poste a base del decreto ingiuntivo opposto non sono mai state trasmesse alla Inoltre, la ha prestato i servizi, per i quali Parte_1 Controparte_1 ha poi proposto l'azione monitoria, in mancanza di un contratto avente forma scritta.
In particolare, i contratti, del 28 maggio 2007 e del 27 novembre 2017 n. 3120/2014, richiamati nel ricorso per decreto ingiuntivo del 15.06.2023, risultano ormai scaduti e mai più rinnovati;
né sarebbe legittimo un rinnovo tacito, posto che per i contratti della pubblica amministrazione è prescritta la forma scritta ad substiantiam (art. 32 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016). Per tale ragione, a seguito del sollecito di pagamento delle fatture del 14.03.2023, ha comunicato l'immediata sospensione definitiva del Parte_1 servizio di derattizzazione fornito.
Pertanto, stante la nullità dei contratti di appalto, la pur avendo Controparte_1 presumibilmente svolto dei lavori in favore della (che non sarebbero Parte_1 comunque stati provati in alcuna sede), non può dirsi creditrice nei confronti della stessa, con conseguente inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.
La costituendosi in giudizio con comparsa di risposta depositata Controparte_1 telematicamente il 06.11.2023, preliminarmente ha dato atto dell'intervenuto pagamento delle fatture n. 209 del 30.12.2021, n. 188 del 30.11.2021, n. 173 del 31.10.2021, n. 160 del 30.09.2021 e n. 11 del 29.01.2022, precisando di vantare un credito nei riguardi della pari ad € 24.000,00, rinveniente dalle fatture n. 25/22 del 28 Controparte_3 febbraio 2022; n. 47/22 del 30 marzo 2022; n. 61/22 del 30 aprile 2022; n. 80/22 del 30 maggio 2022; n. 95/22 del 30 giugno 2022; n. 109/22 del 29 luglio 2022; n. 124/22 del
31 agosto 2022; n. 139/22 del 30 settembre 2022; n. 152/22 del 30 ottobre 2022;, n.166/22 del 30 novembre 2022; n. 179/22 del 28 dicembre 2022; n.11/23 del 31 gennaio 2023; n.
26/23 del 28 febbraio 2023; n. 38/23 del 31 marzo 2023; n. 50/23 del 30 aprile 2023.
Nel merito, ha resistito all'opposizione evidenziando di aver trasmesso le fatture allegate al ricorso per decreto ingiuntivo avvalendosi del sistema di interscambio predisposto dalla
Agenzia delle Entrate;
ha aggiunto che, contrariamente a quanto affermato dall'opponente, non è intervenuta alcuna scadenza dei contratti del 28 maggio 2007 e del
27 novembre 2017 n. 3120/2014 ed, in ogni caso, la ha de facto Controparte_3
2 ratificato, nel corso dello svolgimento del rapporto intrattenuto con la gli Controparte_1 accordi siglati nei detti contratti.
In punto di disciplina applicabile, l'opposta ha precisato che, sebbene la Parte_1 sia una società di capitali ad esclusiva partecipazione pubblica (l'unico socio e
[...] proprietario della società opponente è infatti il Comune di Taranto), la sua attività resta comunque assoggetta alla disciplina privatistica;
pertanto, il richiamo alla fattispecie pubblicistica è inconferente nella fattispecie in esame.
Infine, quanto all'effettiva fornitura dei servizi e delle prestazioni indicati nelle fatture allegate, ha dedotto che le contestazioni dell'opponente sono assolutamente generiche, oltre che infondate, posto che la non ha mai contestato alla Controparte_3 la mancata esecuzione dei servizi resi e la legittimità delle somme portate Controparte_1 dalle fatture ricevute.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ritenuta la causa matura per la decisione, senza la necessità di procedere all'assunzione dei mezzi di prova, all'udienza del 31.10.2024, la causa è stata riservata in decisione previo deposito degli atti conclusivi previsti dall'art. 189 c.p.c. (cfr. ord. del 28.02.2024).
L'opposizione è solo parzialmente fondata.
Preliminarmente si osserva che le parti concordano sul fatto che il pagamento delle fatture n. 209 del 30.12.2021, n. 188 del 30.11.2021, n. 173 del 31.10.2021, n. 160 del 30.09.2021
e n. 11 del 29.01.2022, già allegate nel procedimento monitorio n. 734/2022 R.G. abbia ridotto il debito di da € 32.000,00 ad € 24.000,00. Parte_1
Pertanto, la fondatezza della pretesa creditoria vantata da va circoscritta alla CP_4 richiesta della somma, a titolo di corrispettivo, della somma di € 24.000,00. Inoltre, considerato che il giudizio ex art. 645 c.p.c. non ha natura meramente impugnatoria, avendo invece ad oggetto il completo esame del rapporto dedotto in giudizio (cfr., Cass.
n. 29406/2022; Cass., sez. un. n. 19596/2020), l'accoglimento (anche) parziale dell'opposizione comporta la revoca del decreto ingiuntivo.
Passando al merito, l'opponente deduce l'inesistenza della prova del credito per mancanza di un valido contratto tra le parti, attesa l'illegittimità di un rinnovo tacito dei contratti avente ad oggetto forniture, servizi e lavori, e, quindi, per l'omesso invio alla committente delle fatture allegate al ricorso monitorio.
L'assunto è infondato.
In via prioritaria occorre individuare la natura giuridica della società opponente, al fine di valutare l'applicabilità o meno alla stessa della norma invocata (art. 32 comma 14 del
D.lgs. n. 50/2016).
3 Stante la perdurante distinzione tra società di capitali - soggetto di diritto privato - ed i propri soci, anche se con partecipazione in tutto o in parte pubblica (Cass. ss.uu.
n.10019/2019; Cass. ss.uu. n.5491/2014), la società per azioni con partecipazione pubblica - come la (già - non muta la sua natura Parte_1 Controparte_5 di soggetto di diritto privato e l'applicabilità del conseguente regime giuridico.
In particolare, le società a partecipazione pubblica, lungi dal costituire una mera articolazione della pubblica amministrazione, non sfuggono alle regole del diritto privato nei rapporti con i terzi (e con i creditori, in particolare). Infatti, ove l'Ente pubblico territoriale abbia inteso servirsi di una società rientrante nelle tipologie civilistiche (nella specie una società per azioni) per la gestione in affidamento diretto (in house) di un servizio avente rilevanza pubblicistica, le eventuali norme speciali - volte a regolare la costituzione della società, la partecipazione pubblica al suo capitale e la designazione dei suoi organi, nonché i sistemi di controllo - non incidono, salvo espresse deroghe, sulla sua soggettività giuridica e sul modo in cui essa opera nel mercato;
né possono comportare il venir meno delle ragioni di tutela dell'affidamento di terzi contraenti contemplate dalla disciplina civilistica, a pena di creare una inammissibile zona franca
(Cass. n. 21658/2021; Cass. n. 5346/2019).
Facendo applicazione di tali principi, non sussiste nella specie la dedotta violazione dell'art. art. 32 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 (in tema di forma scritta “ad substantiam” del contratto).
Del pari, non può ritenersi nullo il contratto di appalto per divieto di rinnovo tacito, con violazione della normativa di settore (di cui all'art. 6, comma 2, della L. n. 537/1993 e all'art. art. 57 co. 7 del D.Lgs. n. 163/2006).
Aderendo al più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. ss.uu. n.
20684/2018), infatti, deve affermarsi che, in dipendenza della natura imprenditoriale dell'attività svolta dall'azienda speciale stessa, pur appartenendo al sistema con il quale la pubblica amministrazione locale gestisce i servizi pubblici che abbiano per oggetto produzioni di beni ed attività, rivolte a soddisfare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, non può qualificarsi, ai fini della normativa sulla forma dei contratti di cui al R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 16 e 17 pubblica amministrazione in senso stretto;
con la conseguenza che per i suoi contratti, salva l'applicazione di speciali discipline per particolari categorie, non è imposta la forma scritta ad substantiam, né sono vietate la stipula per facta concludentia o mediante esecuzione della prestazione ex art. 1327 c.c., ma vige, al contrario, il principio generale della libertà delle forme di manifestazione
4 della volontà negoziale.
Tanto premesso, in punto di validità del contratto di appalto concluso da Parte_1
, giova ribadire che nel giudizio di opposizione l'ingiunto - pur avendo la posizione
[...] processuale di attore, sostanzialmente è convenuto in giudizio, con la conseguenza che grava sul creditore - attore in senso sostanziale l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, non essendo a tal fine sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria che si è conclusa con la pronuncia del decreto opposto;
mentre il debitore - convenuto in senso sostanziale - ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea. Trova, infatti, applicazione la regola generale di distribuzione dell'onere della prova tra le parti (art.2697 c.c.): l'onere della prova incombente al creditore è limitato al fatto costitutivo del diritto fatto valere, cioè all'esistenza di un obbligo che si assume inadempiuto, grava sul debitore l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (si v. Cass. ss.uu. n. 13533 del 2001; Cass. n. 3373/2010).
La ha agito in giudizio con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo nei CP_1 confronti di sul presupposto dell'avvenuta conclusione di un Parte_1 contratto di appalto, al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo per i servizi di igienizzazione e sanificazione ambientale resi.
A sostegno della domanda, il creditore/opposto ha prodotto oltre alle fatture, le bolle di avvenuto servizio presso l'impianto e presso l'Autoparco Cesare Battisti, CP_2 fornendo con tale documentazione la prova del titolo giuridico sul quale ha fondato la propria pretesa creditoria.
E' noto che, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi (cfr.
Cass. n.18092/2020; Cass. n.5915/2011; Cass. n.5071/2009).
Nella specie, solo genericamente (prestazioni presumibilmente svolte e Parte_1 mai provate a contesta l'avvenuta esecuzione dei servizi di Parte_1 igienizzazione e sanificazione ambientale, negando la valida costituzione (e rinnovo) di un rapporto negoziale tra le parti. In tale prospettiva, la , attrice in senso CP_4 sostanziale, ha fornito la prova di aver prestato i servizi indicati nelle fatture.
Sussiste, in primis, l'elemento indiziario delle fatture, tutte inviate anche telematicamente all'Agenzia delle Entrate;
fatture che la società opponente neppure ha provato di averle
5 contestate, posto con la Pec del 16.05.2023 (all. 5) provvedeva a comunicare alla la immediata sospensione definitiva del servizio di derattizzazione fornito CP_4 dall'azienda.
Inoltre, il pagamento di alcune fatture (fatture n. 209 del 30.12.2021, n. 188 del
30.11.2021, n. 173 del 31.10.2021, n. 160 del 30.09.2021 e n. 11 del 29.01.2022), per l'importo complessivo di € 8.000,00, a fronte del corrispettivo richiesto dalla , CP_4 pari ad € 32.000,00, costituisce un valido elemento di prova delle prestazioni in esse indicate (oltre che del rapporto contrattuale sottostante).
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre concludere che il creditore opposto ha assolto all'onere della prova su di lui gravante, avendo fornito la duplice prova della fonte negoziale dell'obbligazione dedotta in giudizio e dell'esecuzione della prestazione dovuta.
Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, le stesse seguono il principio della soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico di . Parte_1
Com'è noto, infatti, nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione dello svolgimento di esso e della soccombenza;
di conseguenza,
l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto al pagamento delle spese di lite. Quindi, il creditore opposto che si veda riconosciuto il proprio credito, ove legittimamente subisca la revoca del decreto per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione, non può tuttavia qualificarsi soccombente in relazione alle spese del giudizio di opposizione (e alle spese afferenti il segmento processuale monitorio), fatta salva la possibilità di compensazione (v. sul punto,
Corte appello Napoli sez. VIII, 12/09/2022, n.3727; Cass. n.9587/2015).
In applicazione di tali principi, parte opponente va condannata al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. n.147/20222, considerato il valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della dr.ssa Marzia Mingione, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
1. accoglie l'opposizione per quanto di ragione e per l'effetto,
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 911/2023 emesso in data 20.06.2023 dal Tribunale di Taranto;
6 3. condanna Parte_1
(C.F. - P.Iva: , in persona del legale rappresentante pro tempore, al P.IVA_1 pagamento nei confronti (P.Iva.: ), in persona del legale CP_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, della somma di € 24.000,00, oltre interessi ex art.
D.Lgs 231/2002 come per legge;
4. condanna Parte_1
(C.F. - P.Iva: , in persona del legale rappresentante pro tempore, al P.IVA_1 pagamento nei confronti (P.Iva.: ), in persona del legale CP_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, delle spese di lite, liquidate in € 2.550,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Taranto il 04.02.2025 Il Giudice
Dott.ssa Marzia Mingione
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