Articolo 11 della Legge 29 settembre 1967, n. 955
Articolo 10Articolo 12
Versione
12 novembre 1967
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Versione
10 novembre 1981
Art. 11.
L'ultimo comma dell' articolo 16 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , e' sostituito dal seguente:
"Avverso il decreto dell'intendente e' ammesso, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione, ricorso al Ministro per il tesoro, il quale provveda definitivamente sentita, ove lo ritenga, la Commissione centrale di cui all'articolo 20 della presente legge".
L'ultimo comma dell'articolo 17 della stessa legge e' sostituito dai seguenti:
"Avverso il decreto dell'intendente di finanza e' ammesso, entro il termine di 30 giorni, il ricorso al Ministro per il tesoro, il quale decide con provvedimento definitivo.
Qualora la valutazione del danno superi lire 50.000 ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943, se trattasi di indennizzo, e la spesa occorrente per il ripristino secondo i prezzi vigenti al maggio 1940 superi lire 10.000, se trattasi di contributo, il provvedimento e' emesso previo parere della Commissione tecnico-amministrativa centrale di cui all'articolo 20 della presente legge". ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 22 ottobre 1981, n. 953 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Gli importi indicati negli articoli 11 e 12 della legge 29 settembre 1967, n. 955 , sono elevati a L. 200.000 per l'indennizzo e a L. 40.000 per il contributo, determinati con i criteri di cui al primo comma del presente articolo".
Entrata in vigore il 10 novembre 1981