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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 24/12/2025, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano, quale Giudice unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1450 Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale – pagamento somme, rimessa in decisione mercè ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 24 dicembre
2025, con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c., e vertente
TRA
(C.F. ), in persona delle Parte_1 P.IVA_1 legali rappresentanti p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Malavenda, come da investitura in atti.
ATTRICE
E
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2
) E (C.F. ), quali C.F._2 CP_3 C.F._3 eredi accettanti con beneficio di inventario l'eredità di deceduta il 6 Persona_1
gennaio 2028 in Fabriano.
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Per la udienza di rimessione della causa in decisione, il procuratore della parte attrice concludeva come da note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi nella presente sede richiamate.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato nelle date del 3, 5 e 8 luglio 2024, la
[...]
in persona del legale Parte_2
rappresentante p.t., conveniva in giudizio e CP_1 Controparte_2 CP_3
rispettivamente fratello e sorelle e tutti eredi accettanti con beneficio
[...]
d'inventario l'eredità relitta di già promotrice finanziaria dell'attrice, al Persona_1 fine di “- accertare e dichiarare, in via incidentale, l'illiceità penale e/o civile della condotta posta in essere da sorella e de cuius degli odierni convenuti- Persona_1
per essersi indebitamente appropriata e/o avere distratto a la Parte_3 somma di € 222.600,00 tramite n. 53 assegni circolari trasferibili fatti emettere sul
1 conto corrente n. 361 a lui intestato e dalla stessa incassati, come evidenziato nell'atto di citazione;
- accertare e dichiarare in capo a la responsabilità per i Persona_1 danni cagionati all'ex cliente della Banca, così come liquidati dal Parte_3
Tribunale civile di Macerata con la sentenza n. 843/2023; - accertare e dichiarare il diritto di regresso dell'attrice, ex art. 1299 cc, nei confronti di CP_1 CP_3
e quali eredi legittimi di per quanto la
[...] Controparte_2 Persona_1
Banca è stata tenuta a risarcire per i danni - patrimoniali e non Parte_3 subiti in conseguenza dell'illecita condotta appropriativa perpetrata dall'ex promotrice finanziaria, così come liquidati nella sentenza del Tribunale civile di Macerata, citata nell'atto di citazione;
- accertare e dichiarare che la quota dell'obbligazione solidale, ex art. 2055 cc e 31 TUIF, ereditata dagli odierni convenuti, per le ragioni esposte in narrativa, è pari se non all'intero, quantomeno ai cinque sesti del totale della stessa o alla diversa misura- comunque non inferiore alla metà- che il Tribunale riterrà, in ragione dell'illecita condotta posta in essere da in danno a Persona_1 [...]
-per l'effetto, condannare gli odierni convenuti a pagare, in solido tra loro, Parte_3 in favore dell'odierna attrice la somma di denaro corrispondente alla quota dell'obbligazione solidale a loro imputabile e che il Tribunale accerterà all'esito del presente giudizio, comunque non eccedente il valore commerciale delle quote degli immobili ereditati, oltre interessi e rivalutazione monetaria”. Con il favore delle spese.
2. Non si costituivano i convenuti, dei quali è stata dichiarata la contumacia mercè decreto del 13 novembre 2024.
3. Non espletata alcuna attività istruttoria di tipo dichiarativo, la causa è stata rimessa in decisione mercè ordinanza del 24 dicembre 2025.
4. La domanda è fondata, nei limiti seguenti.
5. A venire in rilievo è dunque la questione della responsabilità dell'intermediario per un fatto illecito, sì come addebitato al promotore finanziario e conclamato in sede civile
(non anche in quella penale, a seguito della declaratoria di estinzione del reato ex art. 129 c.p.p., per morte del reo).
6. Si constata immediatamente che, mercè sentenza del Tribunale di Macerata n.
843/2023 del 21 ottobre 2023 (a quel che risulta non gravata), la odierna parte attrice - sola convenuta in quella sede, e senza che in essa il contraddittorio fosse esteso al promotore (o ai relativi aventi causa) - è stata riconosciuta responsabile dell'illecito perpetrato dalla nei confronti di , in favore del quale è stato Per_1 Parte_3 liquidato l'importo di euro 237.228,87, oltre interessi.
2 7. Nella presente sede, dunque, la attrice ha richiesto l'accertamento incidentale dell'illecito posto in essere dalla al fine ultimo di esercitare nei confronti di Per_1
questa, una volta acquisitane la qualità di coobbligata, il regresso nella misura corrispondente all'intero importo corrisposto in esecuzione della sentenza surrichiamata e, ma solo in via gradata, in misura non inferiore alla metà.
8. Ebbene, dall'esame della parte motiva della pronuncia surrichiamata (sulla cui rilevanza, cfr. Cass. 19492/2007, secondo cui la sentenza resa contro uno dei coobbligati può avere la efficacia riflessa di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell'accertamento giudiziale e tale efficacia indiretta può essere invocata da chiunque vi abbia interesse, spettando al giudice di merito esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e valutarne liberamente il contenuto, anche in relazione agli altri elementi di giudizio rinvenibili negli atti di causa), così come dalla dichiarazione del 3 aprile 2024 a firma della diretta interessata (nella quale essa ammetteva di aver “distratt[o] dei risparmi affidati” a lei dai relativi clienti, tra cui il , unitamente all'esame del capo di imputazione Parte_3
formulata dal Magistrato requirente, non ricorrono dubbi, entro i limiti di cui infra, in ordine alla affermazione della responsabilità della per l'illecito da essa Per_1
perpetrato in danno di . Parte_3
9. Si tratta pertanto, nella presente sede (giacchè, come detto, non essendo ciò avvenuto in altra), di distribuire, nei rapporti interni tra i corresponsabili, il peso della sentenza di condanna.
Infatti, avvenuto il pagamento da parte di uno dei coobbligati, si apre la fase del regresso nei confronti degli altri coobbligati in solido, fase in cui il condebitore adempiente può ripetere da ciascun altro coobbligato la parte del debito destinata a gravare su di lui. E tale parte si presume uguale: la presunzione risulta sia dalla norma in materia di obbligazioni solidali che sancisce la parità delle quote interne « se non risulta diversamente » (art. 1298, comma 2°, c.c.), sia dalla norma secondo la quale nel caso di concorso di più persone nel fatto illecito extracontrattuale, che li rende condebitori solidali dell'obbligazione risarcitoria, il regresso è commisurato alla gravità della rispettiva colpa e all'entità delle conseguenze che ne sono derivate;
e «nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali » (art. 2055, commi 2° e 3°, c.c.).
10. In linea generale, con riguardo all'illecito consumato dal promotore finanziario, in linea con i principi espressi dalle Sezioni Unite, e' stato affermato che: «In tema di intermediazione finanziaria, la societa' preponente risponde del danno causato al
3 risparmiatore dai promotori finanziari in tutti i casi in cui sussista un nesso di occasionalita' necessaria tra il danno e l'esecuzione delle incombenze affidate al promotore. La condotta del terzo investitore puo' fare venire meno questa responsabilita' solo qualora sia per lui chiaramente percepibile che il preposto, abusando dei suoi poteri, agisca per finalita' estranee a quelle del preponente, ovvero quando il medesimo danneggiato sia consapevolmente coinvolto nell'elusione della disciplina legale da parte dell'intermediario od abbia prestato acquiescenza all'irregolare agire dello stesso, palesata da elementi presuntivi, quali il numero o la ripetizione delle operazioni poste in essere con modalita' irregolari, il loro valore complessivo, l'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti finanziari, la conoscenza del complesso ''iter'' funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e le sue complessive condizioni culturali e socio-economiche» (cosı', Sez.
3 civ., ord. n. 857 del 17/01/2020, Rv. 656687-01; conf. Sez. 3 civ., ord. n. 30161 del
22/11/2018, Rv. 651665-01; cfr. anche Sez. 3 civ., n. 25374 del 12/10/2018, Rv. 651163-
01; Sez. 3 civ.,ord. n. 31453 del 25/10/2022, Rv. 666074-01). Le sentenze citate hanno, in particolare, approfondito il tema dell'eventuale interruzione del nesso di occasionalita' necessario derivante dalla condotta del terzo investitore, il quale abbia consapevolmente prestato acquiescenza all'agire irregolare del promotore finanziario, in quasi tutti i casi allo scopo di lucrarne ritorni economici piu' consistenti dagli investimenti fatti tramite il preposto.
10.1. Anche la giurisprudenza penale si e' mossa lungo la stessa linea interpretativa. In termini piu' generali, si e' sostenuto che: «In tema di responsabilita' civile da reato, specificamente fondata sull'art. 2049 cod. civ., ovvero responsabilita' solidale per il fatto altrui, sussiste la responsabilita' del committente per l'attivita' illecita posta in essere dall'agente anche privo del potere di rappresentanza, quando la commissione dell'illecito sia stato agevolato o reso possibile dalle incombenze demandate a quest'ultimo e il committente abbia avuto la possibilita' di esercitare poteri di direttiva e di vigilanza. (Fattispecie di mandato senza rappresentanza in cui l'agente operava nell'ambito delle direttive impartite dal committente, senza il potere di intervenire sul contenuto dei rapporti con la clientela, ed era inserito nell'organizzazione dell'impresa del committente per quanto concerneva la riscossione dei canoni anticipati)» (cosı',
Cass. Sez. 5, n. 7124 del 09/02/2016, Rv. 267569-01). Con riguardo, specificamente, all'ambito dell'intermediazione finanziaria, si e' affermato, altresı', che: «Le banche e le imprese di investimento rispondono solidalmente, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 24
4 febbraio 1998 n. 58, ed a titolo di responsabilità indiretta, ex art. 2049 cod. civ., dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario incaricato per l'offerta fuori sede, quando l'illecito sia stato agevolato o reso possibile dalle incombenze demandate allo stesso, sulla cui attivita' l'ente abbia avuto la possibilità di esercitare poteri di direttiva e di vigilanza (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la condanna, quale responsabile civile, della banca conferente per una serie di truffe perpetrate dal promotore finanziario incaricato in danno di clienti investitori)» (cosı',
Sez. 5, n. 32514 del 16/10/2020, Rv. 279873-02).
10.2. Queste decisioni hanno offerto, in maniera piu' esplicita, un'ulteriore chiave interpretativa per individuare la responsabilità della banca o della società di intermediazione finanziaria ex art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 58/1998, e quindi ai sensi dell'art. 2049 cod. civ., facendo riferimento alla possibilità di esercitare poteri di direttiva e di vigilanza sull'attività svolta dal promotore finanziario, in sostanza descrivendo la possibile configurabilità della cd. culpa in vigilando che eviti lo scivolamento verso forme di pura responsabilità oggettiva (all'interno del cd. rischio di impresa) che, invece, sembrano configurarsi in alcune decisioni della Cassazione civile.
11. La lettura complessiva delle varie decisioni della Suprema Corte consente di affermare che, ai fini della responsabilità solidale della banca o della società di intermediazione finanziaria per gli illeciti commessi dal promotore, e' necessario, in ogni caso, accertare due presupposti fattuali, posti, in termini astratti, l'uno di seguito all'altro. In primo luogo, il giudice deve verificare il collegamento effettivo e concreto tra la condotta illecita del promotore finanziario (in termini generali del dipendente della banca) e le funzioni lavorative allo stesso affidate, il cosiddetto nesso di occasionalità necessaria, in cui si ritiene sufficiente che le mansioni assegnate al preposto dal preponente abbiano reso possibile o anche solo agevolato la condotta dannosa. Se, poi, tale verifica risulta positiva, il giudice deve accertare, di solito a fronte delle eccezioni della societa' citata come responsabile civile, se l'investitore danneggiato abbia tenuto comportamenti gravemente ''anomali'' tali da elidere il nesso di occasionalità necessaria, riscontrabili ad esempio in condotte collusive o pienamente consapevoli delle irregolarità compiute dal promotore finanziario. Risulta a contrario evidente, percio', che se il primo accertamento relativo al nesso di cui sopra e' negativo, in quanto non emerge un effettivo collegamento funzionale tra le mansioni affidate dall'ente al preposto e la sua successiva condotta illecita, l'ulteriore verifica, quella inerente alla condotta dell'investitore, e' superflua e, quindi irrilevante ai fini
5 dell'affermazione della responsabilità civile della banca, già esclusa per la mancanza del primo presupposto.
12. Venendo al concreto, esclusa una condotta illecita dell'investitore (non dedotta dalla attrice né emergente dall'esame della sentenza surrichiamata), neppure può seriamente negarsi la esistenza del nesso di occasionalità necessaria in forza del quale la ha Per_1
potuto operare in danno di numerosi intermediati, tra cui il ridetto Parte_3
12.1. Ciò che viene inequivocamente emergendo dalla parte motiva della sentenza del
Tribunale di Macerata.
13. Quel che precede assume valenza dirimente nel senso della esclusione dell'intero peso del debito in capo alla e ai relativi eredi, anche rispetto alla summentovata Per_1
dichiarazione del 3 aprile 2014 a firma della nuovamente menzionata Per_1
dichiarazione che, peraltro, è intervenuta prima della pronuncia di una sentenza di condanna e dalla quale non risulta espressamente l'impegno della stessa a sostenere, in ogni caso e quale fosse il grado di responsabilità nei rapporti interni, il peso economico giuridico di una eventuale pronuncia di condanna emessa nei confronti della committente.
14. Ritenuta, per le ragioni sin qui messe in esponente, la insussistenza di elementi per l'integrale addebito nella sfera altrui delle conseguenze patrimoniali della condanna, e in assenza di ulteriori elementi neppur offerti in prova al fine di sostenere una
6 ripartizione sperequata del peso del debito nei rapporti interni, deve trovare applicazione, come poco più in alto ricordato, la presunzione di pari responsabilità della attrice e di nella causazione del fatto illecito dannoso nei confronti di Persona_1
. Parte_3
14.1. Ne deriva che, avendo la attrice fornito la prova documentale (v. copia bonifico bancario, oggetto di ordine di esecuzione in data 3 novembre 2023, con espressa indicazione della causale richiamante la sentenza n. 843/2023), dell'avvenuto esborso dell'importo di euro 273.787,83, i convenuti , e CP_1 Controparte_2
quali eredi accettanti con beneficio di inventario l'eredità di CP_3 Per_1
deceduta il 6 gennaio 2028 in Fabriano, devono essere condannati, ciascuno in
[...]
proporzione della relativa quota (ex art. 570 c.c.) e con i beni ricevuti in eredità (come espressamente richiesto dalla parte attrice), a corrispondere l'importo di euro
273.787,83, oltre interessi nella misura legale, dal 7 novembre 2023 (data di regolamento) al soddisfo. Non ricorrono, invece, gli estremi per la condanna alla rivalutazione, atteso che l'importo che precede costituisce la risultante della conversione della originaria obbligazione di valore in valuta.
Le spese, alla cui corresponsione gli eredi sono tenuti in solido ma nei limiti di valore surriferiti, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano in funzione di
Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1450 del
Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, ogni diversa istanza ed eccezione respinte, così provvede:
1) accertata e dichiarata, in capo alla attrice e a la responsabilità per Persona_1
quote eguali nella causazione del fatto illecito dannoso nei confronti di Parte_3
, condanna , e quali eredi
[...] CP_1 Controparte_2 CP_3 accettanti con beneficio di inventario l'eredità di deceduta il 6 gennaio Persona_1
2028 in Fabriano, a corrispondere, ciascuno in proporzione della relativa quota e con i beni ricevuti in eredità, l'importo di euro 273.787,83, oltre interessi nella misura legale, dal 7 novembre 2023 al soddisfo;
2) condanna i convenuti, in solido tra loro ed entro il suindicato limite, al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 10.000,00 per compenso, euro 829,19 per esborsi, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CPA come per legge.
Macerata, 24 dicembre 2025. Il Giudice
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano, quale Giudice unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1450 Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale – pagamento somme, rimessa in decisione mercè ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 24 dicembre
2025, con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c., e vertente
TRA
(C.F. ), in persona delle Parte_1 P.IVA_1 legali rappresentanti p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Malavenda, come da investitura in atti.
ATTRICE
E
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2
) E (C.F. ), quali C.F._2 CP_3 C.F._3 eredi accettanti con beneficio di inventario l'eredità di deceduta il 6 Persona_1
gennaio 2028 in Fabriano.
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Per la udienza di rimessione della causa in decisione, il procuratore della parte attrice concludeva come da note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi nella presente sede richiamate.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato nelle date del 3, 5 e 8 luglio 2024, la
[...]
in persona del legale Parte_2
rappresentante p.t., conveniva in giudizio e CP_1 Controparte_2 CP_3
rispettivamente fratello e sorelle e tutti eredi accettanti con beneficio
[...]
d'inventario l'eredità relitta di già promotrice finanziaria dell'attrice, al Persona_1 fine di “- accertare e dichiarare, in via incidentale, l'illiceità penale e/o civile della condotta posta in essere da sorella e de cuius degli odierni convenuti- Persona_1
per essersi indebitamente appropriata e/o avere distratto a la Parte_3 somma di € 222.600,00 tramite n. 53 assegni circolari trasferibili fatti emettere sul
1 conto corrente n. 361 a lui intestato e dalla stessa incassati, come evidenziato nell'atto di citazione;
- accertare e dichiarare in capo a la responsabilità per i Persona_1 danni cagionati all'ex cliente della Banca, così come liquidati dal Parte_3
Tribunale civile di Macerata con la sentenza n. 843/2023; - accertare e dichiarare il diritto di regresso dell'attrice, ex art. 1299 cc, nei confronti di CP_1 CP_3
e quali eredi legittimi di per quanto la
[...] Controparte_2 Persona_1
Banca è stata tenuta a risarcire per i danni - patrimoniali e non Parte_3 subiti in conseguenza dell'illecita condotta appropriativa perpetrata dall'ex promotrice finanziaria, così come liquidati nella sentenza del Tribunale civile di Macerata, citata nell'atto di citazione;
- accertare e dichiarare che la quota dell'obbligazione solidale, ex art. 2055 cc e 31 TUIF, ereditata dagli odierni convenuti, per le ragioni esposte in narrativa, è pari se non all'intero, quantomeno ai cinque sesti del totale della stessa o alla diversa misura- comunque non inferiore alla metà- che il Tribunale riterrà, in ragione dell'illecita condotta posta in essere da in danno a Persona_1 [...]
-per l'effetto, condannare gli odierni convenuti a pagare, in solido tra loro, Parte_3 in favore dell'odierna attrice la somma di denaro corrispondente alla quota dell'obbligazione solidale a loro imputabile e che il Tribunale accerterà all'esito del presente giudizio, comunque non eccedente il valore commerciale delle quote degli immobili ereditati, oltre interessi e rivalutazione monetaria”. Con il favore delle spese.
2. Non si costituivano i convenuti, dei quali è stata dichiarata la contumacia mercè decreto del 13 novembre 2024.
3. Non espletata alcuna attività istruttoria di tipo dichiarativo, la causa è stata rimessa in decisione mercè ordinanza del 24 dicembre 2025.
4. La domanda è fondata, nei limiti seguenti.
5. A venire in rilievo è dunque la questione della responsabilità dell'intermediario per un fatto illecito, sì come addebitato al promotore finanziario e conclamato in sede civile
(non anche in quella penale, a seguito della declaratoria di estinzione del reato ex art. 129 c.p.p., per morte del reo).
6. Si constata immediatamente che, mercè sentenza del Tribunale di Macerata n.
843/2023 del 21 ottobre 2023 (a quel che risulta non gravata), la odierna parte attrice - sola convenuta in quella sede, e senza che in essa il contraddittorio fosse esteso al promotore (o ai relativi aventi causa) - è stata riconosciuta responsabile dell'illecito perpetrato dalla nei confronti di , in favore del quale è stato Per_1 Parte_3 liquidato l'importo di euro 237.228,87, oltre interessi.
2 7. Nella presente sede, dunque, la attrice ha richiesto l'accertamento incidentale dell'illecito posto in essere dalla al fine ultimo di esercitare nei confronti di Per_1
questa, una volta acquisitane la qualità di coobbligata, il regresso nella misura corrispondente all'intero importo corrisposto in esecuzione della sentenza surrichiamata e, ma solo in via gradata, in misura non inferiore alla metà.
8. Ebbene, dall'esame della parte motiva della pronuncia surrichiamata (sulla cui rilevanza, cfr. Cass. 19492/2007, secondo cui la sentenza resa contro uno dei coobbligati può avere la efficacia riflessa di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell'accertamento giudiziale e tale efficacia indiretta può essere invocata da chiunque vi abbia interesse, spettando al giudice di merito esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e valutarne liberamente il contenuto, anche in relazione agli altri elementi di giudizio rinvenibili negli atti di causa), così come dalla dichiarazione del 3 aprile 2024 a firma della diretta interessata (nella quale essa ammetteva di aver “distratt[o] dei risparmi affidati” a lei dai relativi clienti, tra cui il , unitamente all'esame del capo di imputazione Parte_3
formulata dal Magistrato requirente, non ricorrono dubbi, entro i limiti di cui infra, in ordine alla affermazione della responsabilità della per l'illecito da essa Per_1
perpetrato in danno di . Parte_3
9. Si tratta pertanto, nella presente sede (giacchè, come detto, non essendo ciò avvenuto in altra), di distribuire, nei rapporti interni tra i corresponsabili, il peso della sentenza di condanna.
Infatti, avvenuto il pagamento da parte di uno dei coobbligati, si apre la fase del regresso nei confronti degli altri coobbligati in solido, fase in cui il condebitore adempiente può ripetere da ciascun altro coobbligato la parte del debito destinata a gravare su di lui. E tale parte si presume uguale: la presunzione risulta sia dalla norma in materia di obbligazioni solidali che sancisce la parità delle quote interne « se non risulta diversamente » (art. 1298, comma 2°, c.c.), sia dalla norma secondo la quale nel caso di concorso di più persone nel fatto illecito extracontrattuale, che li rende condebitori solidali dell'obbligazione risarcitoria, il regresso è commisurato alla gravità della rispettiva colpa e all'entità delle conseguenze che ne sono derivate;
e «nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali » (art. 2055, commi 2° e 3°, c.c.).
10. In linea generale, con riguardo all'illecito consumato dal promotore finanziario, in linea con i principi espressi dalle Sezioni Unite, e' stato affermato che: «In tema di intermediazione finanziaria, la societa' preponente risponde del danno causato al
3 risparmiatore dai promotori finanziari in tutti i casi in cui sussista un nesso di occasionalita' necessaria tra il danno e l'esecuzione delle incombenze affidate al promotore. La condotta del terzo investitore puo' fare venire meno questa responsabilita' solo qualora sia per lui chiaramente percepibile che il preposto, abusando dei suoi poteri, agisca per finalita' estranee a quelle del preponente, ovvero quando il medesimo danneggiato sia consapevolmente coinvolto nell'elusione della disciplina legale da parte dell'intermediario od abbia prestato acquiescenza all'irregolare agire dello stesso, palesata da elementi presuntivi, quali il numero o la ripetizione delle operazioni poste in essere con modalita' irregolari, il loro valore complessivo, l'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti finanziari, la conoscenza del complesso ''iter'' funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e le sue complessive condizioni culturali e socio-economiche» (cosı', Sez.
3 civ., ord. n. 857 del 17/01/2020, Rv. 656687-01; conf. Sez. 3 civ., ord. n. 30161 del
22/11/2018, Rv. 651665-01; cfr. anche Sez. 3 civ., n. 25374 del 12/10/2018, Rv. 651163-
01; Sez. 3 civ.,ord. n. 31453 del 25/10/2022, Rv. 666074-01). Le sentenze citate hanno, in particolare, approfondito il tema dell'eventuale interruzione del nesso di occasionalita' necessario derivante dalla condotta del terzo investitore, il quale abbia consapevolmente prestato acquiescenza all'agire irregolare del promotore finanziario, in quasi tutti i casi allo scopo di lucrarne ritorni economici piu' consistenti dagli investimenti fatti tramite il preposto.
10.1. Anche la giurisprudenza penale si e' mossa lungo la stessa linea interpretativa. In termini piu' generali, si e' sostenuto che: «In tema di responsabilita' civile da reato, specificamente fondata sull'art. 2049 cod. civ., ovvero responsabilita' solidale per il fatto altrui, sussiste la responsabilita' del committente per l'attivita' illecita posta in essere dall'agente anche privo del potere di rappresentanza, quando la commissione dell'illecito sia stato agevolato o reso possibile dalle incombenze demandate a quest'ultimo e il committente abbia avuto la possibilita' di esercitare poteri di direttiva e di vigilanza. (Fattispecie di mandato senza rappresentanza in cui l'agente operava nell'ambito delle direttive impartite dal committente, senza il potere di intervenire sul contenuto dei rapporti con la clientela, ed era inserito nell'organizzazione dell'impresa del committente per quanto concerneva la riscossione dei canoni anticipati)» (cosı',
Cass. Sez. 5, n. 7124 del 09/02/2016, Rv. 267569-01). Con riguardo, specificamente, all'ambito dell'intermediazione finanziaria, si e' affermato, altresı', che: «Le banche e le imprese di investimento rispondono solidalmente, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 24
4 febbraio 1998 n. 58, ed a titolo di responsabilità indiretta, ex art. 2049 cod. civ., dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario incaricato per l'offerta fuori sede, quando l'illecito sia stato agevolato o reso possibile dalle incombenze demandate allo stesso, sulla cui attivita' l'ente abbia avuto la possibilità di esercitare poteri di direttiva e di vigilanza (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la condanna, quale responsabile civile, della banca conferente per una serie di truffe perpetrate dal promotore finanziario incaricato in danno di clienti investitori)» (cosı',
Sez. 5, n. 32514 del 16/10/2020, Rv. 279873-02).
10.2. Queste decisioni hanno offerto, in maniera piu' esplicita, un'ulteriore chiave interpretativa per individuare la responsabilità della banca o della società di intermediazione finanziaria ex art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 58/1998, e quindi ai sensi dell'art. 2049 cod. civ., facendo riferimento alla possibilità di esercitare poteri di direttiva e di vigilanza sull'attività svolta dal promotore finanziario, in sostanza descrivendo la possibile configurabilità della cd. culpa in vigilando che eviti lo scivolamento verso forme di pura responsabilità oggettiva (all'interno del cd. rischio di impresa) che, invece, sembrano configurarsi in alcune decisioni della Cassazione civile.
11. La lettura complessiva delle varie decisioni della Suprema Corte consente di affermare che, ai fini della responsabilità solidale della banca o della società di intermediazione finanziaria per gli illeciti commessi dal promotore, e' necessario, in ogni caso, accertare due presupposti fattuali, posti, in termini astratti, l'uno di seguito all'altro. In primo luogo, il giudice deve verificare il collegamento effettivo e concreto tra la condotta illecita del promotore finanziario (in termini generali del dipendente della banca) e le funzioni lavorative allo stesso affidate, il cosiddetto nesso di occasionalità necessaria, in cui si ritiene sufficiente che le mansioni assegnate al preposto dal preponente abbiano reso possibile o anche solo agevolato la condotta dannosa. Se, poi, tale verifica risulta positiva, il giudice deve accertare, di solito a fronte delle eccezioni della societa' citata come responsabile civile, se l'investitore danneggiato abbia tenuto comportamenti gravemente ''anomali'' tali da elidere il nesso di occasionalità necessaria, riscontrabili ad esempio in condotte collusive o pienamente consapevoli delle irregolarità compiute dal promotore finanziario. Risulta a contrario evidente, percio', che se il primo accertamento relativo al nesso di cui sopra e' negativo, in quanto non emerge un effettivo collegamento funzionale tra le mansioni affidate dall'ente al preposto e la sua successiva condotta illecita, l'ulteriore verifica, quella inerente alla condotta dell'investitore, e' superflua e, quindi irrilevante ai fini
5 dell'affermazione della responsabilità civile della banca, già esclusa per la mancanza del primo presupposto.
12. Venendo al concreto, esclusa una condotta illecita dell'investitore (non dedotta dalla attrice né emergente dall'esame della sentenza surrichiamata), neppure può seriamente negarsi la esistenza del nesso di occasionalità necessaria in forza del quale la ha Per_1
potuto operare in danno di numerosi intermediati, tra cui il ridetto Parte_3
12.1. Ciò che viene inequivocamente emergendo dalla parte motiva della sentenza del
Tribunale di Macerata.
13. Quel che precede assume valenza dirimente nel senso della esclusione dell'intero peso del debito in capo alla e ai relativi eredi, anche rispetto alla summentovata Per_1
dichiarazione del 3 aprile 2014 a firma della nuovamente menzionata Per_1
dichiarazione che, peraltro, è intervenuta prima della pronuncia di una sentenza di condanna e dalla quale non risulta espressamente l'impegno della stessa a sostenere, in ogni caso e quale fosse il grado di responsabilità nei rapporti interni, il peso economico giuridico di una eventuale pronuncia di condanna emessa nei confronti della committente.
14. Ritenuta, per le ragioni sin qui messe in esponente, la insussistenza di elementi per l'integrale addebito nella sfera altrui delle conseguenze patrimoniali della condanna, e in assenza di ulteriori elementi neppur offerti in prova al fine di sostenere una
6 ripartizione sperequata del peso del debito nei rapporti interni, deve trovare applicazione, come poco più in alto ricordato, la presunzione di pari responsabilità della attrice e di nella causazione del fatto illecito dannoso nei confronti di Persona_1
. Parte_3
14.1. Ne deriva che, avendo la attrice fornito la prova documentale (v. copia bonifico bancario, oggetto di ordine di esecuzione in data 3 novembre 2023, con espressa indicazione della causale richiamante la sentenza n. 843/2023), dell'avvenuto esborso dell'importo di euro 273.787,83, i convenuti , e CP_1 Controparte_2
quali eredi accettanti con beneficio di inventario l'eredità di CP_3 Per_1
deceduta il 6 gennaio 2028 in Fabriano, devono essere condannati, ciascuno in
[...]
proporzione della relativa quota (ex art. 570 c.c.) e con i beni ricevuti in eredità (come espressamente richiesto dalla parte attrice), a corrispondere l'importo di euro
273.787,83, oltre interessi nella misura legale, dal 7 novembre 2023 (data di regolamento) al soddisfo. Non ricorrono, invece, gli estremi per la condanna alla rivalutazione, atteso che l'importo che precede costituisce la risultante della conversione della originaria obbligazione di valore in valuta.
Le spese, alla cui corresponsione gli eredi sono tenuti in solido ma nei limiti di valore surriferiti, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano in funzione di
Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1450 del
Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, ogni diversa istanza ed eccezione respinte, così provvede:
1) accertata e dichiarata, in capo alla attrice e a la responsabilità per Persona_1
quote eguali nella causazione del fatto illecito dannoso nei confronti di Parte_3
, condanna , e quali eredi
[...] CP_1 Controparte_2 CP_3 accettanti con beneficio di inventario l'eredità di deceduta il 6 gennaio Persona_1
2028 in Fabriano, a corrispondere, ciascuno in proporzione della relativa quota e con i beni ricevuti in eredità, l'importo di euro 273.787,83, oltre interessi nella misura legale, dal 7 novembre 2023 al soddisfo;
2) condanna i convenuti, in solido tra loro ed entro il suindicato limite, al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 10.000,00 per compenso, euro 829,19 per esborsi, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CPA come per legge.
Macerata, 24 dicembre 2025. Il Giudice
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