Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 16/03/2026, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lombardia |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N.30956 Sent. n. 44/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LOMBARDIA
composta dai Magistrati:
Vito TENORE Presidente rel.
Gaetano BERRETTA CE
PI AN CE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità, ad istanza della Procura Regionale, iscritto al numero 30956 del registro di segreteria, nei confronti di:
LV PA nato a [...] il [...], C.F. [...], residente in [...] int. G, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall’Avv. Raziana Damani, C.F. [...], del foro di Barcellona P.G. (ME), pec: razianadamani@pec.it , domiciliata ex lege presso il proprio studio in Via Maceo, n. 254, 98050- Terme Vigliatore (ME);
ascoltata, nell’odierna udienza dell’11.3.2026 per relationem, su consenso delle parti, la relazione del Magistrato designato Pres. Vito Tenore e udito l’intervento del Pubblico Ministero nella persona del Sost. Procuratore Generale dr.Daniele Piccirillo, e l’avv. Raziana Damani per il convenuto;
viste le leggi 14 gennaio 1994, n. 19, 20 dicembre 1996, n. 639 e 7 gennaio 2026 n.1.
FATTO
1. Con atto di citazione del 30.9.2025 la Procura Regionale conveniva innanzi a questa Sezione Calvi LO, Maresciallo Maggiore dei Carabinieri, Comandante della Stazione dei Carabinieri di Nerviano all’epoca dei fatti, esponendo quanto segue:
a) che a seguito di denuncia di danno pervenuta in Procura l’1.2.2019, parte attrice aveva appreso di indagini penali nei confronti del AL, poi confluite in condanne penali;
b) che, in particolare, il AL era stato definitivamente condannato per i reati di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio [artt.81 cpv, 110, 319 c.p. (capo 1)], rivelazione del segreto d’ufficio [artt. 326 c.p. (capi 3,5,7,8,9,10)], accesso abusivo al sistema informatico [art.615-bis c.p. (capo 6)], cognizione, interruzione e impedimento illeciti di comunicazioni [artt. 617 c.p. e 623-bis c.p. (capo 7)], peculato [art.314 c.p. (capo11)] e violazioni in materia di armi [artt. 2,4,7 legge n.895/1967 e art.20 legge n.110/1975 (capi 11, 12, 13, 14, 15)], e ciò per effetto della sentenza emessa dal GUP presso il Tribunale di Milano n. 2310/2019 (23.07.2019 – 21.10.2019) [doc. 6], parzialmente riformata quod poenam dalla sentenza della Corte di appello di Milano n. 2071/2020 (26.06.2020-22.09.2020) [doc.7], seguita dall’ordinanza n.18822/2021 con cui la Corte di cassazione (7.4.2021-13.5.2021) aveva dichiarato inammissibile il ricorso presentato da LV LO [doc. 8];
c) che i fatti corruttivi posti in essere dal AL, anche avvalendosi della complicità della moglie, si erano tradotti nell’aver comunicato preventivamente a GA OS, direttrice della discoteca “Fellini”, l’effettuazione di controlli amministrativi presso il locale nelle date del 24.06.2017, 28.06.2017, 25.11.2017, 26.11.2017 e del 6.07.2018 e nell’aver fornito informazioni abusivamente raccolte sul dipendente del “Fellini”, ER ND, ottenendo in cambio somme di denaro e regalie varie indicate alle p.4 e 5 della citazione;
d) che i restanti reati oggetto di condanna penale definitiva afferivano alle condotte descritte alle pp.5-7 della citazione da intendersi qui trascritte;
e) che i fatti oggetto di condanna penale del convenuto avevano trovato avallo, tra le altre, nelle seguenti risultanze probatorie (meglio dettagliate nelle sentenze penali allegate dalla Procura): analisi dei tabulati telefonici; trascrizione delle conversazioni intercorse tra i soggetti coinvolti; decreti di perquisizione e sequestro di telefoni cellulari; dichiarazioni di LL OS, cristallizzate nel verbale di spontanee dichiarazioni rese in data 26.7.2018, nel verbale di interrogatorio innanzi al PM penale del 3.8.2018, nel verbale di sommarie informazioni del 25.9.2018, nel verbale di interrogatorio ex art. 294 cpp innanzi al GIP in data 16.1.2019; interrogazione delle banche dati in uso alle Forze di Polizia;
f) che la vicenda penale che interessava l’odierno convenuto aveva avuto ampia eco anche in organi di stampa a diffusione nazionale, che riportavano notizia del grave accaduto [doc. 9], con evidente danno all’immagine della P.A.;
g) che le deduzioni depositate in riscontro all’invito della Procura e l’audizione dell’interessato da parte dell’istante attore non avevano escluso il danno ipotizzato;
h) che tali condotte avevano arrecato un danno che, per la particolare gravità delle stesse, la diffusione mediatica, la peculiare qualifica dell’interessato, e tenuto conto della presunzione di cui all’art. 1, co.1-sexies, L. 20/1994 (danno all’immagine pari al doppio dell’utilità illecitamente percepita, in caso di reati contro la P.A. accertati con sentenza definitiva), era da quantificare in euro 16.710,00 oltre accessori.
Tutto ciò premesso, l’attrice Procura chiedeva la condanna del convenuto al pagamento della suddetta somma di euro 16.710,00.
2. Il convenuto, ritualmente citato, si costituiva tramite l’avv.Raziana Damani, eccependo quanto segue:
a) che nessun automatismo derivava in sede contabile dagli accertamenti penali;
b) che alcuna prova vi era del danno reputazionale all’Arma dei Carabinieri e che il criterio presuntivo di cui all’art. 1, comma 1-sexies, L. 20/1994 era vincibile in concreto; che, in ogni caso, la pretesa attorea sarebbe stata eccessiva a fronte della intervenuta confisca dei beni ritenuti prezzo o profitto del reato e dell’avvenuto pagamento, ai sensi dell’art. 322-quater c.p., di una somma in favore dell’Amministrazione, quantificata (dopo le riduzioni in grado d’appello) in euro 5.500,00;
c) che l’Arma aveva disciplinarmente sanzionato il AL, cessato dal servizio.
Ciò premesso, la difesa chiedeva il rigetto della domanda attorea e, in via gradata, una più equa determinazione del quantum richiesto.
3. All'udienza dibattimentale dell’11.3.2026, udita per relationem su consenso delle parti, la relazione del Magistrato designato, prof.Vito Tenore, la Procura e la difesa sviluppavano i propri argomenti. Quindi la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. La questione sottoposta al vaglio della Sezione concerne un tema ormai arato sul piano giurisprudenziale, ovvero quello del danno all’immagine arrecato alla p.a. da un suo dipendente, Maresciallo Maggiore dei Carabinieri all’epoca della vicenda, per gravi fatti di reato sunteggiati nella parte in fatto (corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, rivelazione del segreto d’ufficio, accesso abusivo al sistema informatico, cognizione, interruzione e impedimento illeciti di comunicazioni, peculato e violazioni in materia di armi), documentati dalla Procura e accertati con sentenza passata in giudicato.
2. Va premesso che sussistono i presupposti normativi per la proponibilità dell’azione attorea, ovvero una domanda formulata nei termini prescrizionali e una previa condanna del convenuto in giudicato per reati contro la p.a., oltre che per reati diversi da quelli contro la p.a.
Sono dunque certi e acclarati, in sede giudiziaria che amministrativa-disciplinare (v. sopra in fatto): a) la percezione di donativi per aver il AL comunicato preventivamente a GA OS, direttrice della discoteca “Fellini”, l’effettuazione di controlli amministrativi presso il locale e aver fornito informazioni abusivamente raccolte sul dipendente del “Fellini”, ER ND; b) il disvelamento illecito di notizie che dovevano rimanere segrete e che concernevano i controlli presso la discoteca “Fellini” alla direttrice; c) il disvelamento illecito alla propria moglie (EL VA) di atti e notizie di ufficio che dovevano rimanere segrete, comunicandole le frequenze radio su cui sintonizzarsi per ascoltare le conversazioni tra la Centrale operativa di Legnano e le pattuglie dell’Arma dei carabinieri presenti sul territorio, addirittura delegandole incombenze burocratiche proprie ed esclusive del suo ruolo di Comandante di Stazione; d) l’accesso abusivo al sistema informatico interforze SDI ottenendo informazioni relative ai precedenti penali di ER ND, poi comunicate alla suddetta LL; e) il peculato per aver ricevuto da ZI MB una pistola tipo revolver di fabbricazione artigianale, appropriandosene e non rilasciando alla parte interessata alcun verbale od attestazione dell’avvenuto ritiro dell’arma; f) la violazioni in materia di armi (artt. 2, 4, 7, legge n.895/1967 e art.20, legge n.110/1975).
3. In ordine poi alla tipologia di reati posti in essere dal convenuto, configurando più di uno di essi reati contro la p.a. ed avendo la giurisprudenza chiarito che è azionabile il danno all’immagine per qualsiasi forma di concorso di reati comuni con quelli contro la p.a. qualora il legame tra gli stessi si traduca in una unitaria o continuata azione delittuosa che nel suo insieme arrechi danno alla immagine della p.a. (C.conti Sez. Lombardia n. 21 del 2022; sez.Toscana n.41/2025), il Collegio può non affrontare in questa sede l’annosa questione della azionabilità del danno all’immagine per reati diversi da quelli contro la p.a., ribadendosi comunque, incidentalmente che, in contrasto con indirizzi ostativi in appello (da ultimo C.conti, sez.III app., 27 marzo 2025 n.41 che richiama Sezioni riunite n. 8/2015/QM), la più condivisibile giurisprudenza di questa Corte, ancorchè non univoca, ha più volte correttamente affermato (C.conti, sez.Lombardia, 9 luglio 2025 n.111; id., 1 febbraio 2022 n.22; id., sez.Lombardia 11.10.2021 n.282; id., sez.Lombardia, 21.7.2021 n.233; id., sez.Piemonte, n. 203 del 2021; id., sez. Emilia Romagna n. 152 del 2021; id., sez. Lombardia n. 140/2020; id., sez. Emilia-Romagna, 20.1.2020, n.5; id., sez.Liguria, 10.12.2019, n.204; id., sez. Lombardia, 1.12.2016 n.201; id., sez.Lombardia 15.3.2017 n.33; id., sez.Lombardia 12.7.2017 n.113; id., sez.app.Sicilia 13.12.2016 n.200; id., sez.app.Sicilia, 28.11.2016 n.183; id., sez. Sicilia, n.686 del 2017; id., sez. Emilia-Romagna, 16.11.2017 n.225 e id., sez.Emilia, 24.11.2017 n. 229; id., II Sez. centr.app., 23.10.2017 n.745; id., n.735/2017) che sono oggi azionabili pretese per danno all’immagine conseguente a giudicati penali anche per reati diversi da quelli contro la P.A., alla luce del sopravvenuto art.4, lett. h) dell’allegato 3 (norme transitorie e abrogazioni) del Codice di Giustizia Contabile (d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 entrato in vigore il 7 ottobre 2016), tema, quest’ultimo, lambito anche dalla pronuncia n. 145/2017 della Corte costituzionale.
Tale indirizzo ha inoltre chiarito (da ultimo id., sez.Lombardia, 9 luglio 2025 n.111 e id., 1 febbraio 2022 n.22, id., sez.Liguria, 10.12.2019 n.204) che:
- dopo l’abrogazione dell'art. 7 della legge 27 marzo 200l, n. 97 ad opera del succitato art. 4, co. l, lett. g), dell'allegato 3 del c.g.c., con conseguente venir meno della previgente limitazione della responsabilità per danno all'immagine alle sole ipotesi tassativamente individuate dall'art. 7 della l. n. 97 del 2001, il medesimo art. 4 statuisce, al comma 2, che "quando disposizioni vigenti richiamano disposizioni abrogate dal comma 1, il riferimento agli istituti previsti da queste ultime si intende operato ai corrispondenti istituti disciplinati nel presente codice";
- a seguito dell’abrogazione dell’art. 7 della legge n. 97 del 2001 ad opera del codice di giustizia contabile, il rinvio operato dall'art. 17, co. 30-ter, del d.l. n. 78 del 2009, deve ora ritenersi effettuato all'art. 51, co.7, del medesimo testo normativo;
- non è dunque più tassativamente richiesta come condizione dell'azione la perpetrazione di uno dei delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A., di cui al capo I, titolo II, libro secondo c.p., ma la commissione di un mero delitto a danno della stessa, come indicato dall’art. 51, ossia, oltre a quelli specificamente rubricati contro la PA, tutti gli altri delitti comuni aventi ricadute in suo danno, come nella specie.
Tale approdo interpretativo ha di recente ricevuto l’autorevole avallo delle Sezioni Riunite di questa Corte con l’accurata e condivisibile pronuncia 3 marzo 2026 n. 3/QM, ai cui argomenti ci si riporta.
A tali indirizzi intende rifarsi la Sezione anche in questo caso, richiamando gli argomenti sviluppati soprattutto da C.conti, sez. Lombardia, 1.12.2016 n.201 e da ultimo ribaditi da id., 11.10.2021 n.282 e id., 21.7.2021 n.233 e dalle cennate Sezioni riunite.
Tra l’altro, questa lettura è anche costituzionalmente orientata in punto di ragionevolezza, in quanto, ove si ritesse la giurisdizione contabile sul danno all’immagine patito dalla p.a. limitata alle sole ipotesi di condotte da reato contro la p.a., ciò porrebbe una irragionevole discrasia, costituzionalmente illegittima, con la piena perseguibilità risarcitoria del danno all’immagine patito dalla p.a. innanzi all’a.g.o., che può invece ben vagliare in sede civile, senza i limiti normativi dell’art. 17, co. 30-ter, del d.l. n. 78 del 2009, qualsiasi forma di lesione reputazionale subìta dalla p.a., giungendo a condanna degli autori (come statuito da prevalente giurisprudenza: v. Cass., sez.pen., 29.8.2013 n.35729; id., sez.II pen., 13.6.2017 n.29480; id., sez.II, 20.6.2018 n. 41012; mentre secondo Cass., sez.II, 11.12.2020 n.35477 e id., sez.II, 12.3.2014 n. 14605 opererebbero i limiti dell’art.17, co.30-ter cit. anche per l’a.g.o.).
Pare evidente che tale macroscopica irragionevolezza, derivante dalla cabalistica evenienza del giudice attivatosi (officiosamente la Corte dei conti, ma con limiti normativi qui non condivisi; su citazione di parte il giudice civile, ma senza i detti limiti normativi) per perseguire il danno all’immagine della p.a., sia superabile con una interpretazione logico-sistematica tesa a garantire, quale che sia il giudice del danno alla p.a. (in attesa di un auspicabile superamento, ancor più a monte, del c.d. “doppio binario” CdC-a.g.o., ad opera della Consulta e/o delle sezioni unite della Cassazione), un unitario trattamento normativo fondato su una ragionevole ed unitaria interpretazione, costituzionalmente orientata, delle norme, innegabilmente poco chiare, come riconosciuto anche da C.cost. n.191 del 2019 cit.
4. Sussiste anche, nel caso in esame, il giudicato penale di condanna (doc.in atti), oggi ancora indefettibile ex art.17, co.30-ter, d.l. n.78 cit. per promuovere (irragionevolmente ed in contrasto con il principio di concentrazione processuale) la sola azione per danno all’immagine (C. conti, sez. Piemonte, 28 luglio 2021, n. 228; id., sez.I app., 15 luglio 2021, n. 262; id., sez.Lombardia, 21 aprile 2016, n. 79).
Tale condanna penale, contrariamente a quanto eccepito dalla difesa, offre a questa Corte risultanze inequivoche sui fatti per rivalutarli autonomamente in questa sede a fini risarcitori senza alcun automatismo sanzionatorio: tali dati fattuali definitivamente acclarati in sede penale si fondano infatti su analisi dei tabulati telefonici; trascrizione delle conversazioni intercorse tra i soggetti coinvolti; decreti di perquisizione e sequestro di telefoni cellulari; dichiarazioni di LL OS, cristallizzate nel verbale di spontanee dichiarazioni rese in data 26.7.2018, nel verbale di interrogatorio innanzi al PM penale del 3.8.2018, nel verbale di sommarie informazioni del 25.9.2018, nel verbale di interrogatorio ex art. 294 cpp innanzi al GIP in data 16.1.2019; sull’interrogazione delle banche dati in uso alle Forze di Polizia.
Venendo al quantum, la Procura per la voce di danno all’immagine contestata fa riferimento alla qualifica soggettiva militare del convenuto, alla varietà e reiterazione delle condotte sul piano oggettivo e al criterio del duplum della somma di cui il convenuto è stato destinatario per fatti corruttivi acclarati in sede penale, invocando il comma 1-sexies dell’art. 1, legge 14 gennaio 1994, n. 20. Evidenzia poi come la vicenda penale che ha interessato l’odierno convenuto abbia avuto ampia eco anche in organi di stampa a diffusione nazionale, che riportavano notizia del grave accaduto [doc. 9 Procura].
Il Collegio ritiene tutti pertinenti e ben calibrati tali concorrenti elementi oggettivi e soggettivi, rimarcando come l’immagine di una blasonata Istituzione, quale l’Arma dei Carabinieri, sia stata offuscata in modo evidente dalla reiterata e variegata condotta illecita di un suo appartenente, tra l’altro in possesso di qualifica apicale da sottufficiale, quindi particolarmente esponenziale della legalità tra i concittadini.
Appare dunque adeguata l’ipotesi quantificatoria di parte attrice tenendo conto: a) della gravità dei reati accertati definitivamente in sede penale, da un militare, soggetto esponenziale della legalità e del rispetto delle regole; b) della reiterazione e varietà delle condotte illecite sunteggiata nella parte in fatto; c) del clamor connesso alla provata diffusione mediatica della notizia, e ad un processo sviluppatosi in tre gradi di giudizio, più quello attuale. Un attendibile, seppur tendenziale parametro di riferimento è poi rappresentato dal predetto comma 1-sexies dell’art. 1, legge 14 gennaio 1994, n. 20.
In conclusione, equa appare la determinazione del danno all’immagine in euro 16.710,00.
5. In conclusione, il convenuto va condannato al pagamento di euro 16.710,00 ad oggi già rivalutati, nei confronti del Ministero della Difesa-Arma dei Carabinieri, oltre interessi legali su tale somma dal deposito della sentenza al saldo effettivo, e spese di lite come da dispositivo.
Alcuna rilevanza assumo ai fini quantificatori, come invocato dalla difesa, i differenti e concorrenti istituti penalistici (tesi ad altre finalità non risarcitorie) della intervenuta confisca dei beni ritenuti prezzo o profitto del reato e dell’avvenuto pagamento, ai sensi dell’art. 322-quater c.p., di una somma in favore dell’Amministrazione, quantificata (dopo le riduzioni in grado d’appello) in euro 5.500,00.
6. La natura dolosa e l’illecito arricchimento nella condotta del convenuto escludono in radice l’applicazione dei benevoli istituti e delle modifiche migliorative introdotte dalla legge 7.1.2026 n.1.
P. Q. M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, definitivamente pronunciando, ogni altra pretesa respinta, condanna LV PA nato a [...] il [...], C.F. [...]al pagamento della somma di euro 16.710,00 ad oggi già rivalutati, nei confronti del Ministero della Difesa-Arma dei Carabinieri, oltre interessi legali su tale somma dal deposito della sentenza al saldo effettivo, ed oltre spese di lite, liquidate in complessivi euro 77,10 (settantasette/10).
Così deciso in Milano l’11.3.2026.
Il Presidente relatore Vito Tenore
Firmato digitalmente
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 16/03/2026 Il Direttore di Segreteria
S. LI