Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/02/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 5171/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 6 maggio 2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Barbara Cosmacini presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Barbara Cosmacini presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario il 18 giugno 2011 in SAAT LI (AL), (atto iscritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di SAAT LI (Al) al n. 1 – parte II – Serie A – Anno 2011 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del IL al n. 211 – parte
II Serie B, R. 7, Anno 2011)
separati con sentenza n. 773/2024 emessa il 26.06.2024 del Tribunale di IL
(passata in giudicato, v. documenti in atti)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 6 maggio 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto a SAAT LI (AL), atto iscritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di SAAT LI
(Al) al n. 1 – parte II – Serie A – Anno 2011 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del
IL al n. 211 – parte II Serie B, R. 7, Anno 2011
2) ordinare al Comune di SAAT LI (AL), di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) La casa coniugale sita in Opera (Mi) in Via Sporting Mirasole n.8, di proprietà dei coniugi in quote uguali, viene assegnata alla moglie con tutto ciò che l'arreda.
4) La figlia viene data in affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con Parte_3 collocamento abituale presso la madre.
5) Il signor potrà vedere e tenere con sé la figlia minore a week end Parte_2 Parte_3 alternati dal venerdì dall'uscita dalla scuola fino alla mattina del lunedì successivo quando la accompagnerà a scuola.
Potrà, inoltre, vedere e tenere con sé il mercoledì dall'uscita dalla scuola fino Parte_3 alla mattina del giorno successivo quando la accompagnerà a scuola.
Durante le vacanze natalizie il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia , ad Parte_3 anni alterni con la madre, una settimana dal 24/12 al 31/12 o una dal 31/12 al 6/01, salvo diverso accordo tra i coniugi.
Le vacanze Pasquali (coincidenti con le vacanze scolastiche) così come tutti i ponti e le festività di calendario, verranno trascorse dalla figlia , con il principio Parte_3 dell'alternanza annuale, con ciascuno dei genitori, secondo accordi fra gli stessi.
Relativamente, invece, alle vacanze estive, , trascorrerà con padre due settimane Parte_3 tra il mese di luglio e il mese di agosto da concordare con la madre entro il 30 aprile di ogni anno.
6) Il sig. , a titolo contributo per il mantenimento per la figlia Parte_2 Parte_3 corrisponderà, entro il 5 di ogni mese, alla sig.ra la somma mensile di € 500,00 che Pt_1 verrà rivalutata secondo gli indici ISTAT annualmente, oltre al 50% delle spese extra assegno, secondo l Protocollo del Tribunale di IL che si allega al presente ricorso. relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di
IL e dalla Corte d'appello di IL in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica
( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES);
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
7) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e non aver più alcunché da pretendere le une dalle altre a qualsiasi titolo, causa, ragione connessa al matrimonio.
8) I coniugi prestano reciproco assenso al rilascio e\o rinnovo del passaporto e di tutti quei documenti per i quali sia necessaria l'autorizzazione reciproca.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
In data 26.06.2024 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio con assegnazione di termini per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in SAAT LI (AL) il 18 giugno 2011 tra e;
Parte_4 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAAT LI (Al) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di IL dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in IL, il 22.01.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
IL, _____________
IL PM IL PG