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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 13/03/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice unico dott.ssa Caterina Rizzotto, nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 9362/2023, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile proposta da
(c.f. ), Via Giuseppe Grezar, 14, Parte_1 P.IVA_1
00142 Roma (RM), in persona del legale rappresentante pro-tempore, difeso ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di MI (C.F. ), presso i cui uffici, in Via Freguglia, n. 1, è P.IVA_2
domiciliata ope legis parte attrice contro
(c.f. ), nato il [...] a [...], iscritto Controparte_1 C.F._1 all'A.I.R.E. e residente in [...] -7513 Silvaplana
c.f. , nato il [...] a [...] Parte_2 C.F._2
(MI), iscritto all'A.I.R.E. e residente in [...] - 7513 Silvaplana parte convenuta contumace
CONCLUSIONI per parte attrice Parte_1
“Nel merito
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
- accertare e dichiarare la simulazione assoluta ex artt. 1414 e ss. dell'atto di compravendita immobiliare stipulato in data 11/12/2020 tra il Signor ed il figlio Controparte_1 Parte_2
, relativo ai cespiti immobiliari siti nel Comune di Cormano (MI) e più specificamente:
[...]
- Piena proprietà 1/1 di fabbricati siti nel Comune di CORMANO (MI) Fg 18 mapp 137 sub 28 cat.
C6;
1 - Piena proprietà 1/1 di fabbricati siti nel Comune di CORMANO (MI) Fg 18 mapp 137 sub 29 cat.
C6;
- Piena proprietà 1/1 di fabbricati siti nel Comune di CORMANO (MI) Fg 18 mapp 137 sub 46 cat.
C6;
- Piena proprietà 1/1 di fabbricati siti nel Comune di CORMANO (MI) Fg 18 mapp 137 sub 47 cat.
C6;
- Piena proprietà 1/1 di fabbricati siti nel Comune di CORMANO (MI) Fg 18 mapp 137 sub 48 cat.
C6;
- Piena proprietà 1/1 di fabbricati siti nel Comune di CORMANO (MI) Fg 18 mapp 137 sub 49 cat.
C6;
- Piena proprietà 1/1 di fabbricati siti nel Comune di CORMANO (MI) Fg 18 mapp 137 sub 702 cat.
C6;
- revocare e per l'effetto dichiarare inefficace nei confronti dell'attrice dell'atto di compravendita immobiliare stipulato in data 11/12/2020 tra il Signor ed il figlio Controparte_1 Parte_2
, relativo ai cespiti immobiliari siti nel Comune di Cormano (MI) e più specificamente:
[...]
- Piena proprietà 1/1 di fabbricati siti nel Comune di CORMANO (MI) Fg 18 mapp 137 sub 28 cat.
C6;
- Piena proprietà 1/1 di fabbricati siti nel Comune di CORMANO (MI) Fg 18 mapp 137 sub 29 cat.
C6;
- Piena proprietà 1/1 di fabbricati siti nel Comune di CORMANO (MI) Fg 18 mapp 137 sub 46 cat.
C6;
- Piena proprietà 1/1 di fabbricati siti nel Comune di CORMANO (MI) Fg 18 mapp 137 sub 47 cat.
C6;
- Piena proprietà 1/1 di fabbricati siti nel Comune di CORMANO (MI) Fg 18 mapp 137 sub 48 cat.
C6;
- Piena proprietà 1/1 di fabbricati siti nel Comune di CORMANO (MI) Fg 18 mapp 137 sub 49 cat.
C6;
- Piena proprietà 1/1 di fabbricati siti nel Comune di CORMANO (MI) Fg 18 mapp 137 sub 702 cat.
C6;
- ordinare al Conservatore dei registri immobiliari presso l'Ufficio Provinciale del Territorio di
Monza la trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità;
- Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
1. L'oggetto della causa
2 Con atto di citazione ritualmente notificato ai convenuti Controparte_1 Parte_2
in data 29 marzo 2024, a seguito di autonoma rinnovazione della prima
[...]
notificazione non andata a buon fine, parte attrice Parte_3
ha evocato in giudizio i convenuti per l'accertamento della revocabilità ex art. 2901 c.c.
[...]
dell'atto di compravendita del 11/12/2020 a rogito Notaio di Persona_1
Cesano Maderno (MI), repertorio n. 3047/1888 (doc. n. 6) trascritto in data 14/12/2020 presso l'Ufficio del Territorio di MI (doc. n. 7) RG 144407 RP 923961.
Nell'atto in questione trasferiva ad al prezzo di € 35.000 Controparte_1 Parte_2
la proprietà di sette autorimesse, site in Cormano, al primo piano sotterraneo del fabbricato di via
Luigi Cadorna n. 40/42, contraddistinte al Catasto Fabbricati di detto Comune ai seguenti estremi: foglio 18 particella 137 subalterno 28 via Luigi Cadorna n. 40/42 piano S1 categoria C/6 classe 6 mq.
15 superficie catastale totale mq. 15 rendita euro 51,13; foglio 18 particella 137 subalterno 29 via
Luigi Cadorna n. 40/42 piano S1 categoria C/6 classe 6 mq. 15 superficie catastale totale mq. 15 rendita euro 51,13; foglio 18 particella 137 subalterno 46 via Luigi Cadorna n. 40/42 piano S1 categoria C/6 classe 6 mq. 15 superficie catastale totale mq. 15 rendita euro 51,13; foglio 18 particella
137 subalterno 47 via Luigi Cadorna n. 40/42 piano S1 categoria C/6 classe 6 mq. 15 superficie catastale totale mq. 15 rendita euro 51,13; foglio 18 particella 137 subalterno 48 via Luigi Cadorna
n. 40/42 piano S1 categoria C/6 classe 6 mq. 15 superficie catastale totale mq. 15 rendita euro 51,13; foglio 18 particella 137 subalterno 49 via Luigi Cadorna n. 40/42 piano S1 categoria C/6 classe 6 mq.
15 superficie catastale totale mq. 15 rendita euro 51,13; foglio 18 particella 137 subalterno 702 via
Luigi Cadorna n. 40/42 piano S1 categoria C/6 classe 6 mq. 30 superficie catastale totale mq. 32 rendita euro 102,26.
Parte attrice ha allegato:
• che , quale Agente della riscossione per la provincia di Parte_1
MI, è titolare del potere di riscuotere la somma complessiva di euro 2.208.772,01, dovuta da in forza di avvisi di accertamento esecutivi e definitivi per tributi non Controparte_1
corrisposti e relativi oneri e accessori, come da estratto di ruolo allegato e certificazione sull'esito del contenzioso (docc. 2 e 4);
• che risiedeva in Svizzera, Silvaplana, Via Munterots 29, con decorrenza dal Controparte_1
13/06/2013 a seguito di emigrazione (doc. 1 certificato anagrafico da cui risulta la precedente residenza in MI dal 1974, con precedente provenienza da Alessandria); • che con l'atto di compravendita del dicembre 2020 trasferiva al figlio Controparte_1
la proprietà degli immobili di cui sopra (doc. 8 certificato Parte_2
anagrafico da cui risulta la residenza di in Svizzera, Silvaplana, Parte_2
Via Munterots 29, per emigrazione il 07/08/2018 da MI, precedente residenza sin dalla nascita);
• che le parti hanno convenuto che il prezzo di 35.000 doveva essere corrisposto entro il 31 dicembre 2021 con modalità da determinarsi liberamente tra le stesse;
• che il valore complessivo dei beni indicati nell'atto dispositivo è pari ad euro 35.000 mentre il valore complessivo ex art 79 D.P.R. 602/73 è pari ad euro 154.617,12 (doc. n. 10 prospetto di valutazione).
ha dedotto: Parte_1
- l'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo. L'agente della riscossione intendeva allegare2 le relate di notifica degli avvisi di accertamento e delle intimazioni al pagamento, a dimostrazione anche della conoscibilità diretta, da parte del convenuto, dell'esatta quantificazione del debito erariale in un tempo precedente rispetto la stipulazione dell'atto dispositivo posto in essere. ha in Pt_1 ogni caso allegato l'anteriorità del presupposto di imposta;
- il pregiudizio derivante dall'atto di compravendita, trascritto in data 14.12.2020, nel quale il debitore ha ceduto a titolo oneroso la piena proprietà dei cespiti immobiliari al figlio, per l'inadeguatezza del patrimonio residuo a fronteggiare le pretese erariali ed in ogni caso per la maggiore difficoltà del recupero coattivo in ragione della riduzione del patrimonio immobiliare;
- la consapevolezza in capo all'avente causa del pregiudizio alle ragioni dei creditori per le modalità di pagamento del prezzo e le qualità personali dell'avente causa, figlio del debitore alienante e convivente al momento dell'atto dispositivo.
Dichiarata la contumacia dei convenuti all'udienza del 10 ottobre 2024 la causa è stata poi trattenuta in decisione previa istruttoria documentale.
La presente sentenza viene depositata in data 13 marzo 2025, nel termine di trenta giorni dall'udienza ex art. 281 quinquies cpc.
Giova premettere che, ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, i presupposti che devono ricorrere sono tradizionalmente indicati nella sola esistenza di un debito, ancorché non concretamente esigibile, nel requisito oggettivo dell'eventus damni e nel requisito soggettivo della scientia damni. Tramite detta azione, il creditore può conseguire la declaratoria di inefficacia, nei suoi confronti, degli atti di disposizione pregiudizievoli posti in essere dal debitore, così conservando integra la garanzia offerta dal patrimonio di quest'ultimo.
2. Il credito erariale affidato alla riscossione di CP_2
Innanzitutto, legittimato all'azione è colui che vanta un credito nei confronti dell'autore dell'atto che si intende revocare.
Il credito, per il quale parte attrice è delegata ex lege alla riscossione e dunque legittimata all'azione revocatoria, è suffragato dall'estratto del ruolo prodotto quale doc. 2, il quale prova l'avvenuta iscrizione a ruolo delle somme oggetto dei seguenti avvisi di accertamento: - avviso di accertamento esecutivo n. 66817012580901002 000 notificato il 12/10/2015 per tributi relativi all'anno di imposta
2010 (€ 451.316,66); - avviso di accertamento esecutivo n. 66817012580924004 000 notificato il
12/10/2015 per tributi relativi all'anno di imposta 2011 (€ 1.274.505,38); - avviso di accertamento esecutivo n. 66817012581007007 000 notificato il 12/10/2015 per tributi relativi all'anno di imposta
2012 (€ 330.265,04); - avviso di accertamento esecutivo n. 66821017389807003 000 notificato il
18/6/2021 per tributi relativi all'anno di imposta 2013 (€ 154.850,36).
Peraltro risulta altresì l'allegazione del doc. 4 in ordine alla definizione con sentenza passata in giudicato delle impugnazioni proposte dal debitore avverso gli avvisi n. 66817012580924004 000, n.
66817012581007007 000 e n. 66821017389807003 000.
In proposito risulta altresì provata l'anteriorità di tali crediti, relativi ad annualità 2010-2013, rispetto all'atto dispositivo del 2020.
Merita infatti condivisione l'orientamento di legittimità secondo il quale in materia di crediti erariali l'anteriorità deve essere valutata considerando non la data di notificazione del titolo esecutivo al debitore quanto l'annualità in cui è venuto ad esistenza il presupposto d'imposta (cfr. Cass. n.
2748/2005; Cass. civ., sez. III, 9/4/2019 n. 9798; Cass. civ. sez. III, 26/11/2019, n.30737).
3. L'elemento oggettivo: il pregiudizio alle ragioni dei creditori.
Ciò posto, deve evidenziarsi che l'art. 2901 c.c. richiede quale requisito oggettivo dell'azione revocatoria il pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie dall'atto di disposizione compiuto dal debitore (c.d. eventus damni); tale pregiudizio, consistente nell'insolvenza del debitore, deve essere conseguenza diretta dell'atto revocando e va riferito al momento dell'atto dispositivo di compravendita, dal quale deve derivare direttamente la lesione della garanzia patrimoniale.
Il requisito oggettivo deve essere valutato nella sua esistenza alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 5972/05, conf. Sez. 3, Sentenza n. 5105 del
09/03/2006), che ha affermato che “in tema di azione revocatoria ordinaria, non è richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, che
5 può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una variazione qualitativa di esso. Tale rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore”.
Nella pronuncia di Cass. n. 7262/00 si è messo in luce che “…ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore ("eventus damni"), è, poi, sufficiente che l'atto di disposizione del debitore renda più difficile la soddisfazione coattiva del credito, sicché anche la "trasformazione" di un bene in un altro che sia meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del danaro, realizza il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva.”
A questo proposito, la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della volatilità del denaro (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 19207 del 19/07/2018; Sez. 6 - 3,Ordinanza
n. 16221 del 18/06/2019).
Nel caso di specie ha dato prova dell'avvenuta diminuzione, in senso Parte_1
qualitativo, del patrimonio del convenuto debitore determinata dal contratto di Controparte_1
compravendita in esame e dalla trasformazione dei beni immobili in fungibile denaro, nonché
l'avvenuta variazione in senso quantitativo, per effetto della irrisorietà del corrispettivo in denaro della cessione, € 35.000 a fronte di sette autorimesse, che conclama vieppiù il danno alle ragioni di credito.
Invece il convenuto, sebbene regolarmente citato in giudizio, non ha ritenuto di costituirsi e di eccepire la sufficienza del suo patrimonio residuo al pagamento dei debiti.
Ne deriva che a fronte della prova fornita dall'attrice in ordine alla rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione, risulta soccombente il debitore rimasto contumace il quale aveva l'onere di provare che il suo patrimonio residuo fosse tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore
(Cass. civ. Sez. III, 18-03-2005, n. 5972; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1902 del 03/02/2015; Cass. Sez.
3, Ordinanza n. 19207 del 19/07/2018).
Conseguentemente, si ritiene che vi sia stata la positiva integrazione dell'ulteriore requisito dell'eventus damni, quantomeno nel senso della variazione peggiorativa, in senso quantitativo e qualitativo, del patrimonio del debitore, con conseguente messa in pericolo e rischio di infruttuosità della soddisfazione del credito vantato da parte dell'attrice, in ragione del venir meno delle certe garanzie immobiliari.
4. L'elemento soggettivo in capo al debitore ed in capo al terzo acquirente Controparte_1
Parte_2
6 Ciò posto, va precisato che in astratto, ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria, l'art. 2901 comma 1 n. 1 c.c. richiede un determinato atteggiamento soggettivo del debitore, consistente nella consapevolezza di pregiudicare il soddisfacimento delle ragioni creditorie.
La conoscenza del pregiudizio è richiesta anche nel terzo in caso di atti a titolo oneroso, ciò ai sensi dell'art. 2901 co. 1 n. 2 c.c.
In tal senso, il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che “in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed
è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato.” (cfr. da ultimo Cass. n.
27546/2014; conf. Cass. n. 17327/2011; conf. Cass. n. 3676/2011)
La cd. scientia damni è generalmente intesa, nel caso di atto a titolo oneroso successivo al sorgere del credito, come consapevolezza di pregiudicare le ragioni creditorie.
Innanzitutto, ritiene chi scrive che sia stata raggiunta in questo giudizio la prova di tale conoscenza in capo al debitore per il fatto che risulta provata la conoscenza della esigibilità di Controparte_1 gran parte dei debiti allegati da alla data dell'atto dispositivo (cfr. certificazione in ordine Pt_1 all'esito dei ricorsi proposti dal debitore) e che l'atto è stato compiuto in momento cronologicamente prossimo alla definizione dei giudizi di impugnazione di tre avvisi di accertamento su quattro;
infatti le sentenze definitive risalgono al 2019 e al 2020 mentre la compravendita al dicembre 2020.
Tale vicinanza cronologica e consapevolezza delle esposizioni debitorie su più fronti è tale da far ritenere che vi fosse una consequenzialità diretta dell'atto di cessione in pregiudizio delle ragioni del creditore erariale, pienamente funzionale al disegno di sottrarsi all'adempimento di obbligazioni scadute ed esigibili.
Sicché, la decisione del convenuto di escludere dalla garanzia patrimoniale generica dei creditori ex art. 2740 c.c. ben sette immobili facenti parte del proprio patrimonio significa univocamente averli voluti sottrarre ad una ormai certa azione esecutiva.
Alla luce dunque di tali circostanze e tenuto conto del particolare contesto temporale in cui il negozio giuridico veniva concluso, risulta dunque pienamente provato che il debitore abbia Controparte_1
agito con la piena consapevolezza di ridurre le garanzie patrimoniali, in pregiudizio dei suoi creditori, sottraendo le proprietà immobiliari.
Nel caso di atto a titolo oneroso posteriore al sorgere del credito è, come detto, altresì richiesta la prova della cd. partecipatio fraudis, ovvero la prova della consapevolezza in capo al terzo acquirente
7 del pregiudizio che l'atto ha arrecato alle ragioni del creditore e che può essere desunta anche da presunzioni semplici, quali ad esempio i rapporti anche di parentela tra il debitore e il terzo o, più in generale, tutte quelle circostanze fattuali che denotino un'anomalia del comportamento delle parti, tali da far ragionevolmente dedurre la sussistenza di tale consapevolezza in capo all'acquirente, come ad esempio la qualità delle parti e la tempistica negoziale (cfr. ad es. Cass., n. 3196/2014; Cass. Sez.
3, Sentenza n. 13330 del 19/07/2004 “Costituisce uno degli elementi costitutivi dell'azione revocatoria ordinaria la prova, a carico del creditore, della colpa del terzo nella conclusione del negozio dispositivo di un bene del debitore, ossia della consapevolezza del terzo dell'idoneità dell'atto
a recare pregiudizio alle ragioni del creditore;
la suddetta prova può essere fornita anche tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito, ed è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.”).
Ritiene chi scrive che parte attrice abbia svolto allegazioni e produzioni documentali tali da integrare presunzioni gravi, precise e concordanti ai sensi dell'art. 2729 c.c. della consapevolezza in capo all'altro convenuto del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie.
In primo luogo parte attrice ha prodotto i certificati anagrafici che dimostrano la provenienza comune dei convenuti dalla città di MI ed il trasferimento presso il medesimo civico in Svizzera. Tale certificazione, unitamente alla coincidenza del cognome ed all'età anagrafica - il debitore nato nel
1943 e l'avente causa nato nel 1980 - prova in modo sufficiente la sussistenza del vincolo parentale allegato e la vicinanza tra i soggetti alla data del rogito.
Ulteriore elemento che concorre a dimostrare la consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori del dante causa è insito nelle caratteristiche dei beni oggetto di vendita, autorimesse libere da gravami site in Cormano, delle quali sei di 15 metri quadri ed una di 30 metri quadri, e nel tenore particolarmente favorevole della clausola relativa ad ammontare e termini di pagamento del prezzo.
Infatti la vendita della piena proprietà delle sette autorimesse site in Cormano, libere da “pesi, vincoli, oneri reali in genere, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli;
”, è stata convenuta ad un prezzo inferiore di oltre € 100.000 a quello applicato per la determinazione dell'imposta di registro sui trasferimenti, come allegato e dimostrato da sulla base del richiamo all'art. 79 Pt_1 Parte_1
d.p.r. 602/1973 all'art. 52 comma 4 t.u.i.r. e del prospetto di calcolo prodotto, che restituisce un valore catastale di € 154.617,12. Inoltre il prezzo non viene corrisposto contestualmente al trasferimento della proprietà ma si prevede un pagamento dilazionato, senza interessi: “Le parti convengono che detta somma dovrà essere corrisposta entro il 31 (trentuno) dicembre 2021 (duemilaventuno) con modalità da determinarsi liberamente tra le stesse. La dilazione di cui sopra non sarà per la parte venditrice fruttifera di interessi per il periodo intercorrente tra la data odierna e quella di scadenza.”
8 Ne consegue che sussistono tutti i presupposti anche soggettivi per l'accoglimento dell'azione revocatoria, apparendo il figlio pienamente partecipe del disegno Parte_2
sottrattivo del padre e dunque indiziariamente consapevole della volontà paterna di escludere i cespiti dalla garanzia patrimoniale dei suoi creditori.
5. Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate secondo i valori medi del DM
55/14 aggiornato sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, avuto riguardo al valore effettivo della controversia dichiarato da parte attrice in € 2.208.772,01 (pari al credito oggetto di tutela ex art. 2901 c.c.), salvo che per la fase istruttoria e decisionale liquidata ai valori minimi in ragione della contumacia.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa e contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa e assorbita:
- in accoglimento della domanda revocatoria di parte attrice nei confronti di entrambe le parti convenute, revoca e, per l'effetto, dichiara inefficace ex art. 2901 c.c., nei confronti di Controparte_1
e di l'atto di compravendita della piena proprietà del 11/12/2020 a rogito Parte_2
Notaio di Cesano Maderno (MI), repertorio n. 3047/1888 trascritto Persona_1 in data 14/12/2020 presso l'Ufficio del Territorio di MI RG 144407 RP 92396 sui seguenti immobili: foglio 18 particella 137 subalterno 28 via Luigi Cadorna n. 40/42 piano S1 categoria C/6 classe 6 mq. 15 superficie catastale totale mq. 15 rendita euro 51,13; foglio 18 particella 137 subalterno 29 via Luigi Cadorna n. 40/42 piano S1 categoria C/6 classe 6 mq. 15 superficie catastale totale mq. 15 rendita euro 51,13; foglio 18 particella 137 subalterno 46 via Luigi Cadorna n. 40/42 piano S1 categoria C/6 classe 6 mq. 15 superficie catastale totale mq. 15 rendita euro 51,13; foglio
18 particella 137 subalterno 47 via Luigi Cadorna n. 40/42 piano S1 categoria C/6 classe 6 mq. 15 superficie catastale totale mq. 15 rendita euro 51,13; foglio 18 particella 137 subalterno 48 via Luigi
Cadorna n. 40/42 piano S1 categoria C/6 classe 6 mq. 15 superficie catastale totale mq. 15 rendita euro 51,13; foglio 18 particella 137 subalterno 49 via Luigi Cadorna n. 40/42 piano S1 categoria C/6 classe 6 mq. 15 superficie catastale totale mq. 15 rendita euro 51,13; foglio 18 particella 137 subalterno 702 via Luigi Cadorna n. 40/42 piano S1 categoria C/6 classe 6 mq. 30 superficie catastale totale mq. 32 rendita euro 102,26;
- ordina al competente conservatore dei registri immobiliari e a tutti i responsabili dei competenti servizi l'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2655 c.c. e comunque di dare pubblicità alla medesima;
9 - condanna i convenuti e di in solido tra loro, al Controparte_1 Parte_2 pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 31.129 per compensi professionali ed € 1.100 per spese borsuali esenti, oltre accessori se dovuti per legge.
Così deciso in Monza, il 13 marzo 2025.
Il giudice
Caterina Rizzotto
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nelle conclusioni parte attrice ha chiesto in via alternativa accertarsi la simulazione assoluta del medesimo atto. Tuttavia, considerata la intestazione dell'atto di citazione, che fa riferimento alla sola domanda revocatoria, e il contenuto delle allegazioni svolte non vi è dubbio che la parte abbia inteso chiedere in via principale la revoca dell'atto.
3 2 Non si rinviene il relativo documento nel fascicolo telematico.
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