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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/09/2025, n. 4469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4469 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI – SEZIONE CIVILE TERZA
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1019 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2025, decisa all'udienza del 17.9.2025, ai sensi dell'art. 350 - bis e
281- sexies, comma 3 c.p.c., vertente
TRA
(c.f.: ), titolare della ditta individuale Parte_1 C.F._1
AutoDerby di BI NA (p.i.: ), rappresentata e difesa, in virtù di procura P.IVA_1 in atti, dall'avv. Davide Pirolozzi (c.f.: ) e dall'avv. Pietro Pirolozzi C.F._2
(c.f.: ), domiciliatari in Aversa (CE), alla via Cilea n. 5; C.F._3 appellante
E
(c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._4
Dionigi Magliulo (c.f.: ), domiciliatario in Villa di Briano (CE) alla C.F._5 via Cassandra n. 22;
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 418/2025 depositata in data 31.1.2025 dal
Tribunale di Napoli Nord, nel giudizio di primo grado n. 3891 del 2021 r.g.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 17.9.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1 con ricorso monitorio, chiese di ingiungere a Parte_1 Controparte_1 ed a il pagamento dell'importo di € 66.950,27, oltre interessi richiesti e Controparte_2 spese della procedura.
A corredo del ricorso depositò un contratto preliminare, dei titoli di credito ed una scrittura privata, prospettando, in maniera non particolarmente chiara, di aver concluso un contratto preliminare in data 27.9.2005 avente ad oggetto l'immobile meglio descritto in atti, con la F.A.G.G. Costruzioni Generali s.r.l., in persona del l.r. , al prezzo Controparte_2 di € 100.000,00 versato con n. 10 assegni, intestati al medesimo;
precisò Controparte_2 che alla stipula del preliminare era presente anche e che il contratto Controparte_1 prevedeva la facoltà di scegliere l'immobile tra quelli in costruzione o di restituirlo al prezzo di € 170.000,00 (così la clausola: La parte acquirente si riserva la facoltà di scegliere
l'appartamento nell'intero complesso immobiliare che sarà identificato alla stipula del compromesso, nonché la facoltà di restituire la disponibilità di detto immobile alla parte venditrice, al corrispettivo di euro 170.000 che saranno versati entro 18 mesi dalla stipula del compromesso). Aggiunse l'attrice che, per varie vicissitudini, l'immobile non fu ultimato, sicché aveva diritto alla restituzione di € 170.000,00; che fu Controparte_1
a restituire l'importo portato dai dieci assegni dell'importo complessivo di € 100.000,00
(pacificamente ricevuto in restituzione), ma rimaneva, comunque, creditrice dei residui €
70.000,00 in virtù della clausola che le consentiva la facoltà di restituzione del bene, della quale invocava l'applicazione; che gli ingiunti si erano impegnati a restituire questa differenza consegnandole n. 4 assegni, rimasti protestati, e n. 5 cambiali;
che il solo si era poi impegnato a restituire la differenza rilasciando n. 22 cambiali e CP_1 sottoscrivendo la scrittura privata in atti.
Il giudice del monitorio concesse il decreto ingiuntivo n. 114/2021 solo in danno di
, al quale intimò il pagamento dell'importo di € 66.950,27, oltre Controparte_1 interessi richiesti e spese della procedura, liquidate in € 1.750,00 per compensi, oltre €
406,50 per esborsi.
Avverso questo decreto propose opposizione eccependo che il Controparte_1 ricorso monitorio era di difficile comprensione ed era fuorviante;
espose che la ricorrente, a sostegno del monitorio, aveva prodotto un preliminare per promessa di vendita che rimandava, comunque, alla stipula di un futuro compromesso, mai concluso;
che l'atto non era stato sottoscritto dall'acquirente e tale carenza era motivo di nullità; che la lettura del preliminare poneva molti dubbi sulla reale causa del negozio;
che il significato della clausola di riserva della scelta finale dell'immobile, cui era collegata finanche una differenza di
2 prezzo, era davvero incomprensibile in ordine agli obblighi conseguenti;
che non era socio né rivestiva alcun ruolo all'interno della società; che la ricorrente aveva pacificamente ammesso di aver ricevuto in restituzione l'importo versato di 100 mila euro, pari al prezzo pattuito e che, dunque, non si comprendeva a quale titolo reclamasse la differenza di €
70.000,00; che esso ingiunto non aveva preso parte alla operazione di vendita;
che era maturata la prescrizione (tutti i titoli risalivano all'anno 2011); che due dei quattro assegni bancari non erano neppure stati presentati per l'incasso; che la ricorrente in monitorio era priva di legittimazione attiva poiché le cambiali recavano come beneficiaria Auto Derby di che erano prescritte sia l'azione cambiaria che quella cartolare;
che, in ogni Parte_1 caso, i titoli sottoscritti da esso opponente, oltre ad essere riferibili al complessivo importo di
€ 42.242,23 (inferiore a quello ingiunto), erano più correttamente da imputare all'acquisto di autovetture ed a prestiti analiticamente indicati e, dunque, a diverse operazioni.
Si costituì la in primo grado deducendo che:- era titolare di una impresa Pt_1 individuale senza distinzione con la persona fisica ed aveva piena legittimazione attiva;
- il contratto preliminare in suo possesso era stato sottoscritto sia dal promittente venditore che dal promittente acquirente;
- la clausola di riserva della scelta dell'immobile era chiara nell'indicare il maggiore importo finale di € 70.000,00; - gli appartamenti non erano stati realizzati perché il cantiere fu posto sotto sequestro a causa di implicazioni camorristiche;
- aveva ricevuto in restituzione € 100.000,00 ma residuava la somma di € 70.000 portata dai titoli prodotti;
- il era socio di fatto della società del e, con scrittura CP_1 CP_2 privata del 7.3.2020, prodotta a corredo del monitorio e ritualmente sottoscritta, si era impegnato a restituirle tale importo, accollandosi anche il debito del;
- i titoli CP_2 prodotti erano riferibili al preliminare non ad automobili o prestiti.
Nelle difese successive chiarì la che: - tale scrittura privata integrava un Pt_1 riconoscimento del debito ed era idonea a sostenere il monitorio;
- la sottoscrizione non era mai stata disconosciuta;
- la nota aveva effetto novativo rispetto alle “pretese passate”; - era evidente la sussistenza sia della legittimazione attiva che passiva delle parti in giudizio.
Sono stati prodotti documenti ed è stato espletato l'interrogatorio formale deferito alla
Pt_1
Con sentenza n. 418 del 2025 pubblicata in data 31.1.2025, il Tribunale di Napoli nord ha accolto l'opposizione, ha revocato il decreto ingiuntivo ed ha rigettato la domanda di condanna della per lite temeraria;
ha condannato la al pagamento delle Pt_1 Pt_1 spese di lite, liquidate in € 8.600,00, oltre € 379,50 per esborsi, oltre accessori di legge.
A sostegno della decisione, il Tribunale ha motivato come segue:
3 -a sostegno del monitorio erano stati prodotti dei titoli di credito ed una scrittura privata;
i titoli facevano presumere l'esistenza del rapporto fondamentale ed era l'emittente debitore a dover dimostrare di aver estinto il debito (promessa di pagamento);
-la scrittura privata sottoscritta dal aveva sicuro valore di ricognizione di CP_1 debito ed anche per essa valeva l'astrazione ex art. 1988 c.c.; nella specie, si trattava di una ricognizione titolata poiché faceva espresso riferimento al rapporto fondamentale (contratto preliminare) da cui aveva avuto origine il credito;
-le risultanze probatorie però non consentivano di ritenere che fosse mai sorta alcuna valida obbligazione originaria in capo al l'insorgenza del credito di ulteriori € CP_1
70.000,00 in favore della era legata alla sua decisione di “restituire” l'immobile, ma Pt_1 poiché tra le parti non si era perfezionata alcuna vendita, non si comprendeva a che titolo la pretendesse tale reclamata differenza;
Pt_1
-dalla lettura della clausola di scelta emergeva che questo credito ipotetico contemplato nel preliminare presupponeva, da un lato, il perfezionamento della vendita e l'acquisizione materiale della disponibilità dell'immobile da parte dell'acquirente, dall'altro lato, la manifestazione di volontà successiva di restituire il bene alla società; circostanze tutte non verificatasi in alcun modo;
-il contratto preliminare, inoltre, era stato sottoscritto solo da in Controparte_2 qualità di legale rappresentante della FAGG senza che assumesse Controparte_1 alcun obbligo formale in riferimento alla promessa di vendita, limitandosi a sottoscrivere l'atto ricognitivo successivo del 7.32020 e ad emettere i titoli di credito in favore della
Pt_1
- la ricognizione di debito non integrava un'autonoma fonte di obbligazione, ma la conferma di un preesistente rapporto fondamentale;
ebbene, prima della ricognizione di debito del 7.3.2020, nessun rapporto di garanzia si era instaurato tra le parti;
un coinvolgimento del si poteva far risalire solo alla sottoscrizione dell'atto CP_1 ricognitivo che, però, non poteva considerarsi fonte autonoma del rapporto, non essendo mai sorta l'obbligazione cui si riferivano i titoli di credito in favore dell'opposta ed a cui si riferiva la scrittura del 7.3.2020;
- la aveva articolato istanze istruttorie per provare il rapporto fondamentale, Pt_1 implicitamente rinunciando ad avvalersi del vantaggio della dispensa dell'onere della prova del rapporto sottostante.
L'opposizione è stata, dunque, accolta ed il decreto è stato revocato.
4 Avverso questa sentenza ha proposto appello la affidato a n. 5 motivi che Pt_1 appresso si illustreranno.
Ha resistito , chiedendo di dichiarare l'appello inammissibile e, Controparte_1 comunque, di rigettarlo nel merito.
È stata fissata dinanzi al Collegio l'udienza del 17.09.2025 per la discussione orale, ai sensi dell'art. 351 – bis c.p.c., assegnando alle parti il termine fino a 15 giorni prima della indicata udienza per il deposito di note conclusionali.
2. Con il primo motivo l'appellante denuncia un vizio di ultrapetizione e la mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
Assume l'appellante che il tribunale non aveva tenuto in conto che la scrittura privata del 7.3.2020 non era mai stata contestata e/o disconosciuta;
che il non aveva CP_1 mai contestato il valore di transazione novativa del documento;
che la diversa qualificazione in termini di ricognizione di debito era stata effettuata “unilateralmente ed arbitrariamente dal tribunale”.
2.1- Il motivo è infondato.
Appare quasi superfluo ricordare che la contestazione attiene ai fatti non alla qualificazione giuridica;
il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n.
5153 del 21/02/2019, sulla violazione dell'art. 112 c.p.c.).
3. Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui qualifica l'atto come ricognitivo, anziché come transazione novativa.
3.1- Il motivo è inammissibile.
L'appellante si dedica diffusamente alla descrizione degli istituti ed alla indicazione della giurisprudenza che differenzia la transazione novativa dalla conservativa, senza indicare le modifiche alla ricostruzione del giudice che censura;
non ha indicato con chiarezza le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto operata dal giudice del primo grado e le circostanze da cui deriva la violazione di legge.
Peraltro, il tribunale ha concluso in termini di inesistenza della obbligazione riconosciuta e tale punto non è stato adeguatamente censurato.
5 Si ricorda che anche nell'ipotesi di promessa di pagamento o di ricognizione di debito, titolata (quella che fa espresso riferimento al rapporto fondamentale) o meno, il promittente può sempre dimostrare l'inesistenza della causa, sottesa alla propria ricognizione, così come la sua eventuale nullità, con conseguente invalidità radicale della ricognizione stessa.
La promessa di pagamento o la ricognizione di debito, anche quando sia titolata, perché contenente l'indicazione della "causa debendi", non assume per questo natura confessoria.
Ne consegue che anche in tale ultima ipotesi vige la regola - stabilita dall'ultima parte dell'art. 1988 c.c. - secondo cui il promittente può dimostrare l'inesistenza della causa e, perciò, la nullità della promessa (Cass. 2017 n. 23246; vedi anche Cass. 21098 del 2013: La promessa di pagamento ha il solo effetto di sollevare il promissario dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e deve essere, oltre che esistente, valido. Ne consegue che essa è priva di effetti se si accerti giudizialmente che il rapporto non è sorto,
è invalido o si è estinto).
La sentenza appellata ha dato ampiamente conto dei motivi per i quali il tribunale ha ritenuto che non fosse sorta la obbligazione sottostante (cfr. motivazione sopra riportata) e sul punto la sentenza non è stata oggetto di alcuna censura;
ne deriva la inammissibilità del motivo, che non si confronta con la ratio decidendi del tribunale.
In definitiva, indipendentemente dalla qualificazione contrattuale (ricognizione di debito, transazione novativa, o, più correttamente ritiene il collegio, promessa di pagamento di debito altrui/accollo di debito inesistente, posto che il riconoscimento non può che provenire dallo stesso debitore originario), il tribunale ha argomentato (condivisibilmente) in termini di inesistenza della obbligazione oggetto di promessa/accollo e tale punto non è stato attinto da adeguata contestazione.
Va ulteriormente aggiunto che secondo la giurisprudenza di legittimità è del tutto nulla la promessa di pagamento di un debito altrui, poiché la promessa (così come il riconoscimento) deve provenire dal debitore e può aver ad oggetto solo un eventuale debito dello stesso promittente, non quello di altri soggetti, e non può produrre la modificazione soggettiva dell'obbligazione (Cass. 2023, n. 31296).
4. Con il terzo motivo la decisione è censurata nella parte in cui non ha dato ingresso alle prove testimoniali (escussione dei testimoni e ), che Testimone_1 Testimone_2
l'appellante reitera in appello ritenendole determinanti al fine di dimostrare l'accordo sulla restituzione dei settantamila euro.
4.1- Il motivo è infondato e le istanze istruttorie reiterate sono inammissibili.
Al di là del rilievo che il punto centrale della gravata decisione è rappresentato dalla argomentata inesistenza della obbligazione sottostante, il tribunale ha motivato nel senso che
6 l'opposta creditrice, avendo articolato istanze istruttorie volte a provare il rapporto fondamentale ... ha in tal modo implicitamente rinunciato ad avvalersi del vantaggio della dispensa dell'onere della prova del rapporto sottostante.
Tale conclusione è conforme alla posizione della giurisprudenza di legittimità sul punto
(Cass. 2019, n. 14773; da ultimo Cass. 2023, n. 13215: …la rinuncia al vantaggio della dispensa dell'onere della prova del rapporto fondamentale richiede, infatti, una inequivoca manifestazione della volontà abdicativa, la quale è configurabile quando il beneficiario, nell'azionare il credito, deduca, oltre alla promessa di pagamento, il rapporto ad essa sottostante con autonoma iniziativa istruttoria (che non può ricavarsi dal mero dato dell'indicazione di altro rapporto) e non anche quando lo stesso promissario formuli tale richiesta istruttoria per reagire alle eccezioni del promittente).
In ogni caso, il tribunale, nella ordinanza istruttoria del 24.11.2022, ha esplicitato, capo per capo, i motivi della non ammissione delle prove orali e sul punto l'appellante non deduce alcunché.
Il Collegio, peraltro, condivide la assoluta inammissibilità dei capi di prova articolati in primo grado e reiterati in appello, con la conseguente inidoneità allo scopo della integrazione istruttoria chiesta dall'appellante; infatti, la valutazione analitica di ogni capo di prova svolta dal tribunale e contenuta nella ordinanza istruttoria è del tutto condivisibile: il capo n. 1, riferibile al preliminare, verte su circostanze documentali;
il capo n. 2 sulla presenza anche di alla stipula del preliminare, verte su evenienza incontestata, mentre il Controparte_2 medesimo capo, nella parte in cui richiama la posizione del quale “socio di CP_1 fatto”, è valutativo;
il capo n. 3 è riferibile a circostanze negative e, comunque, inconferenti;
il capo n. 4 è riferibile al prezzo pattuito di € 100.000,00 ed alla clausola sulla scelta ed è, dunque, verificabile documentalmente;
il capo n. 5 verte sul valore di mercato dell'immobile di € 220.000,00 ed è del tutto inconferente rispetto alla prospettazione;
il capo n. 6 verte sulla restituzione di € 100.000,00 versati a titolo di prezzo, circostanza incontestata ed ammessa;
il capo n. 7 si riferisce agli assegni rilasciati e ad evenienze documentali in genere;
il capo n. 8 si riferisce al contenuto della scrittura privata, mentre la parte del capitolo sull'”effetto novativo” della scrittura integra una inammissibile valutazione giuridica che non può essere demandata al testimone;
il capo n. 9 verte su circostanza negativa oltre che documentale.
5. Con il quarto motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui non avrebbe correttamente dato conto del “comportamento processuale” della reitera l'appellante Pt_1 la questione della mancata contestazione dell'atto novativo e la censura sulla non ammissione delle prove.
7 Il motivo è avvinto da inammissibilità ed è riferibile a doglianze già vagliate nei precedenti motivi di appello.
6. Con il quinto motivo l'appellante censura la sentenza per la “esorbitante” liquidazione delle spese di lite in violazione dei compensi di legge.
Il motivo è inammissibile all'evidenza, in assenza di qualsivoglia specificazione;
in ogni caso, la liquidazione è rispettosa dei parametri. Anzi, il compenso è al di sotto dei valori medi tenendo conto del corretto scaglione e della evenienza che è stata espletata anche istruttoria orale (con l'interrogatorio formale).
L'appello va, dunque, rigettato.
7. Le spese di lite del presente grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate nei valori medi, in ragione dell'impegno difensivo prestato, e in applicazione dei parametri dettati dal d.m. n. 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenendo conto del valore della causa (ricompreso nello scaglione da € 52.000,01 – 250.000,00), nell'importo di € 2.552,00 per la fase di studio, di € 1.628,00 per la fase introduttiva, di € 2.835,00 per la trattazione (€ 5.670,00 per la fase della trattazione e istruttoria, importo abbattuto per la metà, non essendo stata espletata istruttoria) e di € 4.253,00 per la fase decisoria.
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese di lite, liquidate in € 11.268,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione alla difesa;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dalla parte impugnante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame,
a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 17.09.2025.
8 Il Consigliere estensore
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
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