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Sentenza 24 gennaio 2024
Sentenza 24 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 24/01/2024, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2024 |
Testo completo
Ruolo Generale nr. 2688/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di
Consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE Presidente
dott. Luciano GUAGLIONE Consigliere
dott. Stefano PESCATORE Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello promossa da
(c.f. , rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1
e difeso dall'Avv. Domenico Franco (c.f. , con CodiceFiscale_2 domicilio eletto in Trani al Corso Italia n. 19,
pec: Email_1
APPELLANTE
Contro
:
(c.f. , rappresentato e difeso CP_1 CodiceFiscale_3 dall'Avv. Giuseppe Tota (c.f. ), con domicilio eletto in CodiceFiscale_4
Andria alla via Regina Margherita n. 33,
pec: Email_2
APPELLATA
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 2250/2018, pronunciata dal Tribunale Civile di Trani, pubblicata in data 13 novembre 2018, a definizione del giudizio RG n. 91011488/2010, notificata in data 23 novembre 2018. Appello del 20 novembre 2018.
Conclusioni: All'udienza del 17 novembre 2023, tenutasi in modalità da remoto, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione senza la concessione dei termini ordinari ex art. 190
c.p.c., non avendovi le parti fatto richiesta.
Svolgimento del processo:
1: giudizio di primo grado:
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 si opponeva al decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di Trani –
[...]
Sezione distaccata di Andria - con il quale aveva ottenuto Parte_2 la condanna in proprio favore al pagamento della somma di euro
10.000,00, asseritamente dovutagli dall'opponente. Nell'opposizione veniva eccepito il difetto di competenza territoriale del Tribunale adito, la carenza di legittimazione passiva del oltre che la infondatezza della Pt_1 domanda.
L'opponente, che era legale rappresentante della società Org_1
dichiarava di avere ricevuto dal una missiva con cui gli si
[...] CP_1 chiedeva il pagamento del TFR maturato, pari a €uro 4.500,00, oltre la somma di €uro 10.000,00 versata al quale prestito personale. La Pt_1 società riconosceva il debito ed iniziava uno scambio di corrispondenza cui seguiva una ulteriore missiva, a distanza di un mese dalla prima, con cui veniva chiesto al il pagamento della somma di €uro 10.000,00, poi Pt_1 oggetto del procedimento monitorio.
Si costituiva l'opposto deducendo la infondatezza delle ragioni di opposizione ed a seguito della attività istruttoria espletata la causa veniva trattenuta in decisione.
2: sentenza appellata
pag. 2/9 Il Giudice rigettava l'opposizione.
Quanto alla eccezione di competenza territoriale, la stessa veniva superata dalla soppressione della sezione distaccata di Andria, i cui fascicoli venivano ricondotti al Tribunale di Trani. Nel merito, ritenuta insufficiente la prova addotta dall'opponente, che aveva sostenuto che la somma versata fosse un conferimento societario del , che voleva assumere la qualità CP_1 di socio restando però occulto, rigettava l'opposizione condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.
3: secondo grado del giudizio
Avverso la sentenza ha proposto appello l'originario attore, chiedendone la riforma per i seguenti motivi:
1) Insussistenza del credito vantato dal Sig. nei confronti CP_1 del Sig. – Violazione di legge -Illogica ed Parte_1 erronea valutazione delle prove acquisite – Vizio di motivazione
La somma pretesa dal era stata versata alla per CP_1 GAnizzazione_1 il tramite del Sig. , come si evincerebbe dalla ricevuta del Pt_1 versamento effettuato dall'appellante sul conto corrente intestato alla società. E tale operazione sarebbe stata concordata tra le parti, avendo GA espresso il desiderio, il Sig. , di non figurare quale socio della CP_1
Tale assunto veniva confermato dai testi escussi ma anche confortata dalla richiesta di restituzione rivolta dal direttamente alla Pt_1 Org_1
Tali prove non sarebbero state adeguatamente valutate dal Giudice tranese, che le ritenne insufficienti a fronte della prova documentale in atti, nella quale il , nel ricevere la somma, dichiarava che la stessa gli Pt_1 veniva versata quale prestito a titolo personale. Tale dicitura fu apposta a richiesta del al fine di dissimulare la qua qualità di socio occulto. Né CP_1 le testimoniane rese potevano essere ignorate atteso che il divieto di cui all'art. 2722 c.c. si riferisce solo ad un documento contrattuale, ma non opera con riferimento ad una ricevuta.
Chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della pag. 3/9 sentenza e concludeva per l'accoglimento del gravame, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio il , ritenendo l'appello infondato e non CP_1 accoglibili le conclusioni formulate, soprattutto in considerazione del tenore letterale della ricevuta sottoscritta ed allegata agli atti. Chiedeva il rigetto dell'istanza di inibitoria e nel merito il rigetto del gravame.
La Corte, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 26 aprile 2019, rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata.
All'udienza del 21 gennaio 2022 la causa veniva trattenuta in decisione, salvo poi essere rimessa sul ruolo per la impossibilità di comporre il
Collegio, a causa del pensionamento di uno dei suoi componenti.
All'udienza del 17 novembre 2023 veniva quindi trattenuta in decisione senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., non avendovi le parti fatto richiesta, avendo già depositato comparse conclusionali e memorie di replica.
4: motivi della decisione
Con un unico ed articolato motivo di appello, il censura la Pt_1 decisione di primo grado per non avere ritenuto il Giudice di prime cure sufficienti le prove addotte in giudizio a ridefinire il contenuto della ricevuta rilasciata dal in favore del . Pt_1 CP_1
4.1: sulla dichiarazione di debito in atti
Il credito azionato in via monitoria trae la sua origine nella dazione della somma di €uro 10.000,00 effettuata dal Sig. in favore CP_1 del Sig. , avente il seguente tenore letterale: “Il Parte_1 sottoscritto dichiara di ricevere da Parte_1 CP_1 la somma di EURO 10.000,00 – DIECIMILA/00 per PRESTITO PERSONALE.
Trani, li 7/5/07. In fede …” Le parti trascritte in carattere maiuscolo sono apposte a penna, quelle in minuscolo risultavano prestampate.
pag. 4/9 La concessione della somma di €uro 10.000,00, così come il rilascio della quietanza nei sensi innanzi trascritti, non sono in contestazione tra le parti, essendo motivo del contendere la causa giuridica sottesa al mutuo in oggetto, ovvero: prestito personale, secondo l'esposizione dell'appellato creditore;
quota per la partecipazione alla società di cui il era Pt_1 amministratore, per divenirne socio, ma senza volere apparire per motivi di incompatibilità, avendo interesse in società concorrente e quindi quale socio occulto.
4.2: sul valore della dichiarazione di debito
Nel caso di specie ci si trova in presenza di una dichiarazione di debito, ovvero di una dichiarazione unilaterale con la quale un soggetto – debitore - riconosce di avere ricevuto da un altro soggetto – creditore – una somma di denaro. La stessa contiene tutti gli elementi essenziali alla definizione del negozio come mutuo, atteso che riporta gli elementi essenziali, ovvero: l'identità di chi riceve la somma;
l'identità di chi la versa;
la somma che è stata versata;
la data in cui è avvenuto il versamento;
la ragione o causa dell'elargizione della somma;
la data in cui la somma viene percepita;
la firma di chi rilascia la dichiarazione e che in virtù della sottoscrizione si riconosce debitore.
Il riconoscimento di debito non è un negozio, ma un atto giuridico in senso stretto. La differenza sta nel fatto che mentre nel negozio giuridico gli effetti sono nella disponibilità delle parti, nell'atto giuridico, e come in questo caso nella dichiarazione unilaterale di debito, è sufficiente che le parti vogliano l'atto e gli effetti dipendono poi dalla legge, ovvero gli stessi si producono una volta che le parti abbiano voluto l'atto ed indipendentemente dalla volontà delle parti.
Nella dichiarazione di debito, pertanto, si verifica l'effetto in ragione del quale il creditore è tale fino prova contraria, con la conseguenza che si verifica l'inversione dell'onere della prova, riversandolo sul debitore, secondo quanto previsto dall'art. 1988 c.c.
pag. 5/9 La mancanza di contestazioni in merito all'esistenza dell'obbligazione restitutoria, essendo solo da dirimere le questioni riferite alla causa, in uno alla presunzione di cui all'art. 1988 c.c., dispensa questa Corte dal delibare in merito alla esistenza o validità della dichiarazione sotto il profilo sostanziale, dovendo necessariamente ritenersi che il rapporto sottostante sia valido e non sia sottoposto a condizione o ad altro elemento che possa incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento.
4.3: sulla prova contraria
Poiché la ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo l'effetto di confermare il preesistente rapporto fondamentale, che si presume, ai sensi dell'art. 1988 c.c., sino a prova contraria, resta da valutare se le prove raccolte nel corso del giudizio di primo grado siano risultate sufficienti a dimostrare che il rapporto non sia mai sorto, o sia invalido o inesistente, tale da far venire meno ogni effetto vincolante della ricognizione stessa.
Nella sentenza appellata il Giudice di prime cure ripercorre, nei tratti essenziali, la prova orale raccolta nel corso del giudizio: questa Corte ritiene, tuttavia, che la prova orale, resa a dimostrare una diversa causa del riconoscimento di debito, e quindi un patto aggiunto o contrario, avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile ex art. 2722 c.c.
Tuttavia, anche a volerla ritenere utilizzabile, la stessa non appare fornita del necessario grado di attendibilità e fondatezza.
Tes_ In particolare, per quel che rileva ai fini della decisione, il teste GA dipendente della non era a conoscenza della qualità di socio occulto del , direttore dei venditori della medesima società; la teste CP_1 Tes_2
GA
, che si occupava della contabilità della affermava al contrario
[...] che il era socio occulto, perché socio di un'altra impresa, CP_1 aggiungendo di avere registrato in contabilità il versamento effettuato dal come versamento a tiolo personale per il , poiché il non CP_1 Pt_1 CP_1 poteva risultare come socio;
il teste , commercialista della Testimone_3
pag. 6/9 GA
affermava di avere provveduto a redigere l'atto costitutivo e lo statuto su incarico del e del , che non poteva figurare come Pt_1 CP_1 socio perché contestualmente socio di altra società; inoltre lo stesso partecipava alle riunioni in cui venivano prese le decisioni importanti su bilancio e contabilità.
Tali dichiarazioni, rese sotto il vincolo del giuramento, non sono sufficienti a provare una differente causa della dazione di denaro, né rilevante appare la circostanza che la richiesta di restituzione sia stata GA formulata inizialmente nei confronti della atteso che nella raccomandata AR del 4 febbraio 20101 si fa riferimento a due distinti versamenti di €uro 10.000,00 e di €uro 4.500,00, concessi a titolo personale in favore del Sig. . Parte_1
Né, ai fini di prova contraria, è utilizzabile la circostanza che la somma venne versata dal lo stesso giorno sul conto corrente della Pt_1
GA
atteso che una volta ricevuta la somma a titolo di prestito personale il percipiente poteva utilizzarla come meglio credeva e quindi anche per consolidare il conto corrente societario.
Va rilevato inoltre che la società di cui il era amministratore Pt_1
– la – e non semplice socio, venne posta in scioglimento e Controparte_2 liquidazione in data 29 giugno 2007;2 la somma venne concessa in data 7 maggio 2007, per cui appare poco credibile che il avesse difficoltà Pt_1 ad essere socio di un'altra società, essendo egli stesso l'amministratore di quella posta in liquidazione poco più di un mese dopo;
né si ritiene che vi sia una forma di incompatibilità tra l'essere amministratore di una società e socio di un'altra, sia pure operante nel medesimo settore, non risultando tale circostanza provata in alcun modo e soprattutto in considerazione che, GA aderendo alla il avrebbe fatto concorrenza a se stesso. CP_1
Le altre circostanze riferite da soggetti a vario titolo legali alla BMR
pag. 7/9 non appaiono dirimenti: la circostanza che il possa avere Pt_1
GA partecipato alla stesura dell'atto costitutivo della potrebbe avere anche altre giustificazioni (ad esempio: consulenza, considerato che era nel settore da maggior tempo); né infine può essere ritenuta utilizzabile la prova orale che affermava la partecipazione del alle riunioni Pt_1 societarie più importanti, atteso che la sua presenza non sarebbe stata neanche verbalizzata e pertanto si tratterebbe comunque di prova resa in contrasto con un atto che per sua natura – il verbale degli organi societari
– necessitava di forma scritta ai fini probatori.
In definitiva, conformemente a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, non si ritiene raggiunta in maniera sufficiente la prova in merito al difetto di legittimazione passiva del ed al correlato obbligo di Pt_1 restituzione in capo alla società amministrata dallo stesso.
L'appello viene rigettato.
5: liquidazione delle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in base al valore effettivo della domanda e poste a carico dell'appellante.
6: contributo unificato
Il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; stabilisce che: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.». Sussistono pertanto a carico di
[...]
i presupposti per l'applicazione della norma richiamata. Parte_1
pag. 8/9
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello RG 2688/2018, proposta da contro avverso Parte_1 CP_1 la sentenza n. 2250/2018, pronunciata dal Tribunale Civile di Trani, pubblicata in data 13 novembre 2018, a definizione del giudizio RG n.
91011488/2010, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Condanna al pagamento in favore di Parte_1
delle spese di lite, che come da motivazione liquida in CP_1
€uro 5.809,00, oltre rimborso forf, CPA ed IVA come per legge, sulle somme di condanna, se dovuta, con attribuzione in favore dell'Avv.
Giuseppe Tota, dichiaratosi anticipatario;
C) Dichiara che sussistono a carico dell'appellante Parte_1
i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13
[...] del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Così deciso nella Camera di consiglio del 9 gennaio 2024
Il Relatore Il Presidente
(G.A. Avv. Stefano Pescatore) (Dott. Filippo Labellarte)
pag. 9/9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Documento 1 del fascicolo di primo grado dell'opponente 2 Documento 3 della produzione di parte opponente con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. VI comma
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di
Consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE Presidente
dott. Luciano GUAGLIONE Consigliere
dott. Stefano PESCATORE Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello promossa da
(c.f. , rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1
e difeso dall'Avv. Domenico Franco (c.f. , con CodiceFiscale_2 domicilio eletto in Trani al Corso Italia n. 19,
pec: Email_1
APPELLANTE
Contro
:
(c.f. , rappresentato e difeso CP_1 CodiceFiscale_3 dall'Avv. Giuseppe Tota (c.f. ), con domicilio eletto in CodiceFiscale_4
Andria alla via Regina Margherita n. 33,
pec: Email_2
APPELLATA
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 2250/2018, pronunciata dal Tribunale Civile di Trani, pubblicata in data 13 novembre 2018, a definizione del giudizio RG n. 91011488/2010, notificata in data 23 novembre 2018. Appello del 20 novembre 2018.
Conclusioni: All'udienza del 17 novembre 2023, tenutasi in modalità da remoto, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione senza la concessione dei termini ordinari ex art. 190
c.p.c., non avendovi le parti fatto richiesta.
Svolgimento del processo:
1: giudizio di primo grado:
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 si opponeva al decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di Trani –
[...]
Sezione distaccata di Andria - con il quale aveva ottenuto Parte_2 la condanna in proprio favore al pagamento della somma di euro
10.000,00, asseritamente dovutagli dall'opponente. Nell'opposizione veniva eccepito il difetto di competenza territoriale del Tribunale adito, la carenza di legittimazione passiva del oltre che la infondatezza della Pt_1 domanda.
L'opponente, che era legale rappresentante della società Org_1
dichiarava di avere ricevuto dal una missiva con cui gli si
[...] CP_1 chiedeva il pagamento del TFR maturato, pari a €uro 4.500,00, oltre la somma di €uro 10.000,00 versata al quale prestito personale. La Pt_1 società riconosceva il debito ed iniziava uno scambio di corrispondenza cui seguiva una ulteriore missiva, a distanza di un mese dalla prima, con cui veniva chiesto al il pagamento della somma di €uro 10.000,00, poi Pt_1 oggetto del procedimento monitorio.
Si costituiva l'opposto deducendo la infondatezza delle ragioni di opposizione ed a seguito della attività istruttoria espletata la causa veniva trattenuta in decisione.
2: sentenza appellata
pag. 2/9 Il Giudice rigettava l'opposizione.
Quanto alla eccezione di competenza territoriale, la stessa veniva superata dalla soppressione della sezione distaccata di Andria, i cui fascicoli venivano ricondotti al Tribunale di Trani. Nel merito, ritenuta insufficiente la prova addotta dall'opponente, che aveva sostenuto che la somma versata fosse un conferimento societario del , che voleva assumere la qualità CP_1 di socio restando però occulto, rigettava l'opposizione condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.
3: secondo grado del giudizio
Avverso la sentenza ha proposto appello l'originario attore, chiedendone la riforma per i seguenti motivi:
1) Insussistenza del credito vantato dal Sig. nei confronti CP_1 del Sig. – Violazione di legge -Illogica ed Parte_1 erronea valutazione delle prove acquisite – Vizio di motivazione
La somma pretesa dal era stata versata alla per CP_1 GAnizzazione_1 il tramite del Sig. , come si evincerebbe dalla ricevuta del Pt_1 versamento effettuato dall'appellante sul conto corrente intestato alla società. E tale operazione sarebbe stata concordata tra le parti, avendo GA espresso il desiderio, il Sig. , di non figurare quale socio della CP_1
Tale assunto veniva confermato dai testi escussi ma anche confortata dalla richiesta di restituzione rivolta dal direttamente alla Pt_1 Org_1
Tali prove non sarebbero state adeguatamente valutate dal Giudice tranese, che le ritenne insufficienti a fronte della prova documentale in atti, nella quale il , nel ricevere la somma, dichiarava che la stessa gli Pt_1 veniva versata quale prestito a titolo personale. Tale dicitura fu apposta a richiesta del al fine di dissimulare la qua qualità di socio occulto. Né CP_1 le testimoniane rese potevano essere ignorate atteso che il divieto di cui all'art. 2722 c.c. si riferisce solo ad un documento contrattuale, ma non opera con riferimento ad una ricevuta.
Chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della pag. 3/9 sentenza e concludeva per l'accoglimento del gravame, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio il , ritenendo l'appello infondato e non CP_1 accoglibili le conclusioni formulate, soprattutto in considerazione del tenore letterale della ricevuta sottoscritta ed allegata agli atti. Chiedeva il rigetto dell'istanza di inibitoria e nel merito il rigetto del gravame.
La Corte, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 26 aprile 2019, rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata.
All'udienza del 21 gennaio 2022 la causa veniva trattenuta in decisione, salvo poi essere rimessa sul ruolo per la impossibilità di comporre il
Collegio, a causa del pensionamento di uno dei suoi componenti.
All'udienza del 17 novembre 2023 veniva quindi trattenuta in decisione senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., non avendovi le parti fatto richiesta, avendo già depositato comparse conclusionali e memorie di replica.
4: motivi della decisione
Con un unico ed articolato motivo di appello, il censura la Pt_1 decisione di primo grado per non avere ritenuto il Giudice di prime cure sufficienti le prove addotte in giudizio a ridefinire il contenuto della ricevuta rilasciata dal in favore del . Pt_1 CP_1
4.1: sulla dichiarazione di debito in atti
Il credito azionato in via monitoria trae la sua origine nella dazione della somma di €uro 10.000,00 effettuata dal Sig. in favore CP_1 del Sig. , avente il seguente tenore letterale: “Il Parte_1 sottoscritto dichiara di ricevere da Parte_1 CP_1 la somma di EURO 10.000,00 – DIECIMILA/00 per PRESTITO PERSONALE.
Trani, li 7/5/07. In fede …” Le parti trascritte in carattere maiuscolo sono apposte a penna, quelle in minuscolo risultavano prestampate.
pag. 4/9 La concessione della somma di €uro 10.000,00, così come il rilascio della quietanza nei sensi innanzi trascritti, non sono in contestazione tra le parti, essendo motivo del contendere la causa giuridica sottesa al mutuo in oggetto, ovvero: prestito personale, secondo l'esposizione dell'appellato creditore;
quota per la partecipazione alla società di cui il era Pt_1 amministratore, per divenirne socio, ma senza volere apparire per motivi di incompatibilità, avendo interesse in società concorrente e quindi quale socio occulto.
4.2: sul valore della dichiarazione di debito
Nel caso di specie ci si trova in presenza di una dichiarazione di debito, ovvero di una dichiarazione unilaterale con la quale un soggetto – debitore - riconosce di avere ricevuto da un altro soggetto – creditore – una somma di denaro. La stessa contiene tutti gli elementi essenziali alla definizione del negozio come mutuo, atteso che riporta gli elementi essenziali, ovvero: l'identità di chi riceve la somma;
l'identità di chi la versa;
la somma che è stata versata;
la data in cui è avvenuto il versamento;
la ragione o causa dell'elargizione della somma;
la data in cui la somma viene percepita;
la firma di chi rilascia la dichiarazione e che in virtù della sottoscrizione si riconosce debitore.
Il riconoscimento di debito non è un negozio, ma un atto giuridico in senso stretto. La differenza sta nel fatto che mentre nel negozio giuridico gli effetti sono nella disponibilità delle parti, nell'atto giuridico, e come in questo caso nella dichiarazione unilaterale di debito, è sufficiente che le parti vogliano l'atto e gli effetti dipendono poi dalla legge, ovvero gli stessi si producono una volta che le parti abbiano voluto l'atto ed indipendentemente dalla volontà delle parti.
Nella dichiarazione di debito, pertanto, si verifica l'effetto in ragione del quale il creditore è tale fino prova contraria, con la conseguenza che si verifica l'inversione dell'onere della prova, riversandolo sul debitore, secondo quanto previsto dall'art. 1988 c.c.
pag. 5/9 La mancanza di contestazioni in merito all'esistenza dell'obbligazione restitutoria, essendo solo da dirimere le questioni riferite alla causa, in uno alla presunzione di cui all'art. 1988 c.c., dispensa questa Corte dal delibare in merito alla esistenza o validità della dichiarazione sotto il profilo sostanziale, dovendo necessariamente ritenersi che il rapporto sottostante sia valido e non sia sottoposto a condizione o ad altro elemento che possa incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento.
4.3: sulla prova contraria
Poiché la ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo l'effetto di confermare il preesistente rapporto fondamentale, che si presume, ai sensi dell'art. 1988 c.c., sino a prova contraria, resta da valutare se le prove raccolte nel corso del giudizio di primo grado siano risultate sufficienti a dimostrare che il rapporto non sia mai sorto, o sia invalido o inesistente, tale da far venire meno ogni effetto vincolante della ricognizione stessa.
Nella sentenza appellata il Giudice di prime cure ripercorre, nei tratti essenziali, la prova orale raccolta nel corso del giudizio: questa Corte ritiene, tuttavia, che la prova orale, resa a dimostrare una diversa causa del riconoscimento di debito, e quindi un patto aggiunto o contrario, avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile ex art. 2722 c.c.
Tuttavia, anche a volerla ritenere utilizzabile, la stessa non appare fornita del necessario grado di attendibilità e fondatezza.
Tes_ In particolare, per quel che rileva ai fini della decisione, il teste GA dipendente della non era a conoscenza della qualità di socio occulto del , direttore dei venditori della medesima società; la teste CP_1 Tes_2
GA
, che si occupava della contabilità della affermava al contrario
[...] che il era socio occulto, perché socio di un'altra impresa, CP_1 aggiungendo di avere registrato in contabilità il versamento effettuato dal come versamento a tiolo personale per il , poiché il non CP_1 Pt_1 CP_1 poteva risultare come socio;
il teste , commercialista della Testimone_3
pag. 6/9 GA
affermava di avere provveduto a redigere l'atto costitutivo e lo statuto su incarico del e del , che non poteva figurare come Pt_1 CP_1 socio perché contestualmente socio di altra società; inoltre lo stesso partecipava alle riunioni in cui venivano prese le decisioni importanti su bilancio e contabilità.
Tali dichiarazioni, rese sotto il vincolo del giuramento, non sono sufficienti a provare una differente causa della dazione di denaro, né rilevante appare la circostanza che la richiesta di restituzione sia stata GA formulata inizialmente nei confronti della atteso che nella raccomandata AR del 4 febbraio 20101 si fa riferimento a due distinti versamenti di €uro 10.000,00 e di €uro 4.500,00, concessi a titolo personale in favore del Sig. . Parte_1
Né, ai fini di prova contraria, è utilizzabile la circostanza che la somma venne versata dal lo stesso giorno sul conto corrente della Pt_1
GA
atteso che una volta ricevuta la somma a titolo di prestito personale il percipiente poteva utilizzarla come meglio credeva e quindi anche per consolidare il conto corrente societario.
Va rilevato inoltre che la società di cui il era amministratore Pt_1
– la – e non semplice socio, venne posta in scioglimento e Controparte_2 liquidazione in data 29 giugno 2007;2 la somma venne concessa in data 7 maggio 2007, per cui appare poco credibile che il avesse difficoltà Pt_1 ad essere socio di un'altra società, essendo egli stesso l'amministratore di quella posta in liquidazione poco più di un mese dopo;
né si ritiene che vi sia una forma di incompatibilità tra l'essere amministratore di una società e socio di un'altra, sia pure operante nel medesimo settore, non risultando tale circostanza provata in alcun modo e soprattutto in considerazione che, GA aderendo alla il avrebbe fatto concorrenza a se stesso. CP_1
Le altre circostanze riferite da soggetti a vario titolo legali alla BMR
pag. 7/9 non appaiono dirimenti: la circostanza che il possa avere Pt_1
GA partecipato alla stesura dell'atto costitutivo della potrebbe avere anche altre giustificazioni (ad esempio: consulenza, considerato che era nel settore da maggior tempo); né infine può essere ritenuta utilizzabile la prova orale che affermava la partecipazione del alle riunioni Pt_1 societarie più importanti, atteso che la sua presenza non sarebbe stata neanche verbalizzata e pertanto si tratterebbe comunque di prova resa in contrasto con un atto che per sua natura – il verbale degli organi societari
– necessitava di forma scritta ai fini probatori.
In definitiva, conformemente a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, non si ritiene raggiunta in maniera sufficiente la prova in merito al difetto di legittimazione passiva del ed al correlato obbligo di Pt_1 restituzione in capo alla società amministrata dallo stesso.
L'appello viene rigettato.
5: liquidazione delle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in base al valore effettivo della domanda e poste a carico dell'appellante.
6: contributo unificato
Il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; stabilisce che: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.». Sussistono pertanto a carico di
[...]
i presupposti per l'applicazione della norma richiamata. Parte_1
pag. 8/9
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello RG 2688/2018, proposta da contro avverso Parte_1 CP_1 la sentenza n. 2250/2018, pronunciata dal Tribunale Civile di Trani, pubblicata in data 13 novembre 2018, a definizione del giudizio RG n.
91011488/2010, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Condanna al pagamento in favore di Parte_1
delle spese di lite, che come da motivazione liquida in CP_1
€uro 5.809,00, oltre rimborso forf, CPA ed IVA come per legge, sulle somme di condanna, se dovuta, con attribuzione in favore dell'Avv.
Giuseppe Tota, dichiaratosi anticipatario;
C) Dichiara che sussistono a carico dell'appellante Parte_1
i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13
[...] del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Così deciso nella Camera di consiglio del 9 gennaio 2024
Il Relatore Il Presidente
(G.A. Avv. Stefano Pescatore) (Dott. Filippo Labellarte)
pag. 9/9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Documento 1 del fascicolo di primo grado dell'opponente 2 Documento 3 della produzione di parte opponente con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. VI comma