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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 07/10/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 375/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai SInori:
1) OT. Riccardo MELE -
Presidente
2) OT UR EL -
Consigliere
3) OT.ssa Virginia ZUPPETTA -
Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al N.375/2021 R.G, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 16.10.2024, promossa da (P.IVA , nella qualità Parte_1 P.IVA_1 di Impresa designata dalla CONSAP S.p.A. alla gestione in Puglia del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona dei procuratori speciali OT.ri e , Parte_2 Parte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Carone;
-
APPELLANTE-
Contro
(C.F.: ) rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Francesco ORLANDINO;
-
APPELLATA- Nonché contro
(C.F.: ); Controparte_2 C.F._2 Parte_4
(C.F. ), in proprio e per il figlio minore , C.F._3 Persona_1 rappresentati e difesi dall'Avv. Marzia BAGNULO;
-
APPELLATI-
CONCLUSIONI
All'udienza collegiale del 16/10/2024, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte in atti, depositate telematicamente nel termine concesso, da intendersi qui per integralmente riportate.
SVOLGIMENO DEL PROCESSO
I fatti rilevanti della causa sono stati espressi dal Tribunale di Brindisi nel seguente modo: “Con atto di citazione notificato in data 11.12.2013, il defunto Per_2
conveniva in giudizio la compagnia per il Fondo di
[...] Controparte_3
Garanzia per le Vittime della Strada, dinanzi a questo Tribunale, al fine di ottenere il risarcimento del danno subito per la perdita del figlio , Persona_3 tragicamente scomparso a causa del sinistro stradale verificatosi in Carovigno
(BR), località Specchiolla, il 18.07.2012.
In data 9.05.2014 si costituivano, spiegando rituale intervento ex art. 105 cpc, la signora , madre del de cuus e la signora , Controparte_1 Parte_4 sorella del defunto . Quest'ultima anche in nome e per conto del piccolo Per_3
. Si costituiva altresi il SI. , fratello Persona_4 Controparte_2 del defunto.
Gli attori chiedevano a questo Tribunale il risarcimento dei danni patiti per la perdita del congiunto.
Al riguardo, deducevano che, in data 18.07.2012, il SI. Persona_3 percorreva la strada complanare che da Pantanagianni porta a Specchiolla, entrambe località balneari di Carovigno, a bordo della propria moto tipo Honda
600 tg AJ12271, quando, in prossimità di una curva colà esistente, veniva sorpassato da un'auto di colore scuro. Quest'ultima auto si incrociava con altra auto proveniente dalla direzione di marcia opposta e, al fine di evitare l'impatto con la stessa, riduceva lo spazio di sorpasso, non consentendo al conducente del motoveicolo di impegnare la curva a sinistra, determinandone l'uscita di strada che, successivamente risultava fatale.
Sul luogo del sinistro intervenivano i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e diverse ambulanze del Servizio 118, i cui medici in seguito accertavano la morte di
. Sul posto si fermavano anche numerose persone. Persona_3
In virtù dei fatti esposti, dopo la rituale messa in mora nei confronti del Fondo Di
Garanzia Per le Vittime Della Strada, veniva notificato atto di citazione.
Seguiva il presente giudizio.
Si costituiva il Fondo Vittime della strada a mezzo dell'Avv. Stefanelli, il quale contestava il contenuto del libello introduttivo.
In particolare, eccepiva la mancanza del titolo da parte del cuius alla guida del motoveicolo”.
La causa, istruita mediante produzione documentale, CTU ricostruttiva e prova testimoniale, è stata definita con sentenza n. 443/2021 con la quale il Tribunale in accoglimento della domanda attorea ha così provveduto: “1) đichiara che il sinistro di cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusiva del veicolo non identificato;
2) dichiara l'obbligo ex lege del Fondo di garanzia Vittime della Strada di risarcire i danni tutti come calcolati nel presente atto per danno biologico secondo le tabelle Milanesi e pari a:
a) € 290.000,00 in favore di deceduto in data 22.09.2020, e per lui Persona_2
, e , quali eredi, come Controparte_1 Controparte_2 Parte_4 da atto di intervento del 13.0O1.2021;
b) € 290.000,00, in favore di (madre); Controparte_1
c) € 170.000,00, in favore di (fratello), Controparte_2
d) e 170.000,00 in favore di (sorella);e) € 140.000,50 in Parte_4 favore di per il figlio minore Parte_4 Persona_4
(nipote del de cuius ), oltre alle spese funerarie pari ad € Persona_3
4.545,00 in favore della madre SI.ra ; Controparte_1 3) per lo effetto, confermando la già emessa ordinanza, condanna, in via definitiva, la convenuta al risarcimento dei danni patiti dagli Parte_1 attori, cosi' come determinati al punto 2):
4) condanna la convenuta alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, liquidate nel complessivo importo đi e 55.000,00, oltre iva, cap e spese generali come per legge;
5) pone, definitivamente, a carico della convenuta, le spese della disposta CTU”.
In particolare, il Tribunale ha accolto integralmente le domande attoree ritenendo dimostrata dalle risultanze istruttorie ed in particolare dalle dichiarazioni del teste la responsabilità del terzo, rimasto ignoto, nella causazione del Testimone_1 sinistro e nella produzione del tragico evento dannoso ed ha di conseguenza riconosciuto agli attori il risarcimento del danno non patrimoniale ex artt.2-29-30
Cost e 2059 c.c..
Il giudice di prime cure ha altresì statuito che l'importo spettante al sig. Per_2
, padre della vittima primaria dell'illecito deceduto nelle more del giudizio di
[...] primo grado, fosse suddiviso tra la moglie (1/3) e i figli Controparte_1
e (2/3). CP_2 Parte_4
Infine, il Tribunale di Brindisi ha disposto a carico del Controparte_4
il rimborso delle spese funerarie in favore della sig.ra
[...] Controparte_1
Avverso la prefata sentenza ha interposto appello la compagnia Controparte_3 per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, instando acché, in via preliminare, fosse sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza appellata e, nel merito, in via principale, fosse accertato che il sinistro oggetto di causa fosse da ascrivere alla responsabilità esclusiva del sig. e, Persona_3 conseguentemente, fossero rigettate le domande proposte nei confronti della
Società appellante;
in via subordinata insisteva affinché fosse accertata la responsabilità prevalente del SI. nella causazione del fatto Persona_3 illecito dedotto e conseguentemente le domande proposte nei confronti della
Società appellante fossero accolte in proporzione al suo grado di colpa;
in ogni caso, instava acché fosse esclusa la titolarità del diritto al risarcimento del danno da perdita parentale in capo al minore rispetto al decesso Persona_4 del congiunto e conseguentemente fosse rigettata la domanda Persona_3 proposta nel suo interesse ed in suo nome dalla SI.ra ; in via Parte_4 ulteriormente gradata, insisteva affinché nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda, fosse liquidato il risarcimento nei limiti dei valori base stabiliti dalle tabelle predisposte presso il Tribunale di Milano, condannando gli appellati alla restituzione della somma di € 370.000,00 indebitamente percepita, in ottemperanza dell'ordinanza emessa il 9.10.2019, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio si sono costituiti in giudizio, CP_2
e nonché con distinta memoria,
[...] Parte_4 Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'avverso gravame e la condanna dell'appellante alle spese di lite.
All'udienza del 16/10/2024 svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni e il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta “sull'an debeatur coinvolgimento di un veicolo sconosciuto e colpa del conducente ignoto - violazione e/o falsa applicazione degli artt.2697
c.c., 115 e 116 c.p.c.- erronea interpretazione delle risultanze probatorie - errata ricostruzione del fatto”.
In particolare, censura la sentenza gravata laddove Parte_1 ha affermato la partecipazione attiva al sinistro di un veicolo sconosciuto e la responsabilità esclusiva del suo conducente nella causazione del sinistro.
Secondo l'appellante la causa dell'evento lesivo andrebbe ricondotta solo alla condotta colpevole del motociclista deceduto e ciò si evincerebbe dalle indagini penali, dagli atti dei carabinieri della stazione di Carovigno, dalle dichiarazioni di , da Testimone_2 quelle rese da nonché dal contenuto dell'atto di Testimone_3 citazione notificato dalla medesima.
Con il secondo motivo di appello censura “sull'an Parte_1 debeatur-ipotesi subordinata-concorso di colpa della vittima ed omesso esame della sua condotta-violazione o falsa applicazione degli artt.2043, 2054 e 1227 c.c.”.
In particolare, l'appellante censura la pronuncia gravata laddove, avendo affermato la colpa di un automobilista ignoto, gli avrebbe attribuito la responsabilità esclusiva del sinistro, senza indagare in alcun modo sulla condotta della vittima al fine di stabilire il suo concorso o meno nella causazione del fatto illecito.
Secondo al contrario, il superamento del limite di Parte_1 velocità previsto avrebbe assunto nel caso di specie rilievo causale decisivo, ponendosi – quanto meno – come concausa efficiente rispetto alla produzione dell'evento ed alle gravissime conseguenze che ne sono derivate.
Con il terzo motivo di gravame lamenta sempre in Parte_1 merito all' an debeatur “carenza di legittimazione attiva/titolarità attiva del minore , violazione degli Persona_4 artt.1223,1226,2059 e 2697c.c.”.
In particolare, si censura la sentenza gravata laddove ha riconosciuto al minore il diritto al risarcimento del danno Persona_4 da perdita parentale, in relazione al decesso dello zio, fratello della madre.
Sul punto si evidenzia come la giovanissima età del minore (che all'epoca dei fatti aveva 5 anni) debba indurre ad escludere la sussistenza di relazioni affettive strutturate con il familiare non convivente ed una sua reale consapevolezza in proposito;
con la conseguenza che – in mancanza di prova contraria – la morte dello zio, rispetto alla sfera giuridica del giovanissimo minore non convivente, deve ritenersi evento generalmente privo di conseguenze lesive.
Con il quarto motivo di gravame lamenta in merito Parte_1 al quantum debeatur “errata ed eccessiva quantificazione del danno risarcibile, violazione o falsa applicazione degli artt. 1223, 1226,
2059 e 2697 c.c.”.
Con il quinto motivo di gravame l'appellante insta per la “restituzione delle somme versate in esecuzione della provvisionale concessa in primo grado”. Il primo motivo di appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito espresse.
Va preliminarmente rilevato che, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, nell' ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova e il giudice civile può, quindi, legittimamente porre a base del proprio convincimento prove cd. atipiche, tra le quali anche le prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti e pure le risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, ove si tratti di prove idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non siano smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, non potendosi, in tal caso, ravvisare la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., posto che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio in ordine alle relative emergenze istruttorie si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti dello stesso di farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di esse (Cfr.
Ordinanza n. 2947 del 01/02/2023 “In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove
"atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale”. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto che la prova dell'origine dolosa di un incendio fosse stata legittimamente desunta dagli elementi precedentemente acquisiti nel procedimento penale e, in particolare, dalle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni testimoniali e dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche che ne avevano confermato il contenuto). Tanto premesso, va rilevato che il presente giudizio è stato promosso dagli eredi del sig. , deceduto in data 18.07.2012 a Persona_3 seguito di un sinistro stradale, consistito nella perdita di controllo del motociclo condotto dalla vittima e nell'impatto dello stesso contro un albero posizionato nella campagna vicina fuori dalla carreggiata.
Parte attrice ha allegato che la caduta sarebbe stata determinata dalla condotta imprudente di un automobilista non identificato, che avrebbe operato una manovra di sorpasso in prossimità di una curva causando l'uscita di strada del motociclo ed il successivo urto contro un albero posto nella campagna vicina. Tuttavia, tale dinamica non risulta adeguatamente provata, né trova riscontro in elementi documentali o testimoniali sufficientemente attendibili.
Ed invero nel corso del procedimento penale n. 5364 R.G.N.R., iscritto in data 19.07.2012 a seguito del sinistro stradale che ha determinato il decesso del sig. ed archiviato per morte del reo ai Persona_3 sensi dell'art. 411, comma 1, lett. b), c.p.p., sono state raccolte sommarie informazioni testimoniali da parte di soggetti che hanno assistito al sinistro o che comunque sono risultati presenti nei pressi del luogo del sinistro ma queste non fanno menzione della presenza di altri veicoli coinvolti, né indicano condotte riconducibili a terzi che possano aver causato la caduta del motociclista.
Al riguardo deve ascriversi significativo valore probatorio alle dichiarazioni di contenute nel verbale di sommarie Testimone_3 informazioni redatto dall'ufficiale di P.G. Mar. Congedo in data
12.01.2013 ed acquisito regolarmente nel presente giudizio.
Costei, che è l'unica persona certamente presente sui luoghi al momento del sinistro, in quanto trasportata sul motociclo condotto dal sig. , ha escluso l'intervento causale di terzi veicoli, Persona_3 chiarendo che il motociclo è uscito di strada a causa di un probabile errore percettivo del suo conducente (confuso dai fari delle vetture circolanti sulla adiacente strada statale) e della concomitante eccessiva velocità di marcia: “...probabilmente i fari delle autovetture che viaggiavano sulla statale in senso opposto al nostro hanno tratto in inganno il il quale non si accorgeva della presenza della Per_3 curva e a causa della velocità effettuava una svolta a destra andando fuori dalla sede stradale. Tale manovra determinava la mia caduta dalla moto, mi ricordo di aver effettuato un volo e dopo essere caduta
a terra ho perso conoscenza, dopo alcuni minuti credo ho cercato di soccorrere il il quale … si trovava nei pressi di un albero Per_3 poco distante dalla moto, faccio presente che il luogo in cui si è verificato il sinistro è completamente buio. Mi ricordo di aver parlato con il li quale mi comunicava che stava male e necessitata di Per_3 soccorsi, a questo punto mi sono accorta della presenza di una persona la quale mi comunicava che aveva provveduto a contattare i soccorsi”.
Ebbene la Corte ritiene di attribuire rilevanza probatoria decisiva alle sommarie informazioni testimoniali della sig.ra , in quanto Tes_3 risultano rese in epoca prossima ai fatti (a distanza di meno di sei mesi dal sinistro) e da persona direttamente coinvolta nella vicenda e supportate da altri elementi obiettivi ricavabili dalla documentazione in atti (ad esempio la relazione del 19.7.2012 a firma del Persona_5 della Stazione CC di Carovigno).
Al riguardo, infatti, va osservato che la relazione resa in data 19.7.2012 dal della Stazione CC di Carovigno e gli atti di indagine Persona_5 compiuti dai militari riportano che:
“– lo stato dei luoghi … esclude al momento il coinvolgimento di altri veicoli in quanto non venivano rinvenute tracce sul posto né persone in grado di riferire circostanze utili alla ricostruzione dei fatti;
– il conducente del veicolo A... percorreva la complanare nord con direzione di marcia Santa Sabina – Specchiolla, giunto in prossimità di una semicurva sinistrorsa il conducente, probabilmente a causa dell'oscurità e dell'elevata velocità, perdeva il controllo del mezzo, uscendo dalla sede stradale andando a collidere, con la parte anteriore del mezzo, contro ostacolo costituito da albero. A causa dell'urto, il conducente riportava gravi ferite che ne determinavano il decesso subito dopo l'intervento dei sanitari del 118, mentre il passeggero riportava contusioni e un forte stato confusionario che ne determinavano il trasferimento presso il nosocomio di Brindisi. Si fa presente che sul posto non sono state rinvenute tracce di frenata né tracce di collisione con altri mezzi...”
Di contro, non va ritenuta attendibile la testimonianza resa da Tes_1
, in quanto le relative dichiarazioni, sostanzialmente conformi
[...] alla tesi difensiva degli attori, non solo sono state rese a distanza di quasi sei anni dal sinistro e da persona che, pur essendo consapevole di aver assistito ad un sinistro con esito mortale, non ha fornito alcuna informazione al riguardo all'autorità di pubblica sicurezza, ma soprattutto non trovano riscontro nelle risultanze degli atti del procedimento penale .
Per quanto concerne la Consulenza Tecnica d'Ufficio espletata nel corso del presente giudizio, va osservato che la ricostruzione proposta si fonda su ipotesi non verificabili e prive di un sufficiente ancoraggio probatorio, in quanto presuppone, senza possibilità di conferma oggettiva, l'esistenza di un veicolo sconosciuto.
La CTU, inoltre, ha espressamente riconosciuto l'assenza di tracce di impatto con altro veicolo che possano suffragare l'ipotesi di una condotta altrui causalmente rilevante.
Le conclusioni della consulenza, pertanto, non possono essere ritenute decisive ai fini della prova della dinamica prospettata dalla parte attrice, risultando basate su mere supposizioni, non suffragate da riscontri oggettivi.
Alla luce del complesso delle risultanze istruttorie, deve ritenersi provata l'esclusiva responsabilità di nella causazione Persona_3 del sinistro, e la tesi dell'intervento di un veicolo terzo, non identificato, rimane una mera allegazione priva di adeguato supporto probatorio, non idonea a fondare alcuna responsabilità risarcitoria in capo all'odierna appellante.
L'accertamento che la causa dell'evento lesivo vada ricondotta solo alla condotta colpevole del motociclista deceduto rende irrilevanti ed assorbe le ulteriori censure proposte in applicazione del principio della ragione più liquida.
Dunque, in accoglimento dell'appello proposto le domande attoree vanno rigettate, con conseguente riforma della sentenza gravata. Le spese processuali del doppio grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) In accoglimento dell'appello, rigetta le domande proposte nei confronti di Parte_1
2) Condanna gli appellati, in solido, al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, liquidandole, per il primo grado, nella complessiva somma di euro 12.000,00 per compensi e, per il grado di appello, nella complessiva somma di euro 8.000,00 per compensi ed euro 2.529,00 per spese, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%.
Lecce, 7.10.2025
Il Consigliere Rel. Il Presidente
(OT. UR Petrelli) ( OT. Riccardo
Mele)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai SInori:
1) OT. Riccardo MELE -
Presidente
2) OT UR EL -
Consigliere
3) OT.ssa Virginia ZUPPETTA -
Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al N.375/2021 R.G, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 16.10.2024, promossa da (P.IVA , nella qualità Parte_1 P.IVA_1 di Impresa designata dalla CONSAP S.p.A. alla gestione in Puglia del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona dei procuratori speciali OT.ri e , Parte_2 Parte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Carone;
-
APPELLANTE-
Contro
(C.F.: ) rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Francesco ORLANDINO;
-
APPELLATA- Nonché contro
(C.F.: ); Controparte_2 C.F._2 Parte_4
(C.F. ), in proprio e per il figlio minore , C.F._3 Persona_1 rappresentati e difesi dall'Avv. Marzia BAGNULO;
-
APPELLATI-
CONCLUSIONI
All'udienza collegiale del 16/10/2024, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte in atti, depositate telematicamente nel termine concesso, da intendersi qui per integralmente riportate.
SVOLGIMENO DEL PROCESSO
I fatti rilevanti della causa sono stati espressi dal Tribunale di Brindisi nel seguente modo: “Con atto di citazione notificato in data 11.12.2013, il defunto Per_2
conveniva in giudizio la compagnia per il Fondo di
[...] Controparte_3
Garanzia per le Vittime della Strada, dinanzi a questo Tribunale, al fine di ottenere il risarcimento del danno subito per la perdita del figlio , Persona_3 tragicamente scomparso a causa del sinistro stradale verificatosi in Carovigno
(BR), località Specchiolla, il 18.07.2012.
In data 9.05.2014 si costituivano, spiegando rituale intervento ex art. 105 cpc, la signora , madre del de cuus e la signora , Controparte_1 Parte_4 sorella del defunto . Quest'ultima anche in nome e per conto del piccolo Per_3
. Si costituiva altresi il SI. , fratello Persona_4 Controparte_2 del defunto.
Gli attori chiedevano a questo Tribunale il risarcimento dei danni patiti per la perdita del congiunto.
Al riguardo, deducevano che, in data 18.07.2012, il SI. Persona_3 percorreva la strada complanare che da Pantanagianni porta a Specchiolla, entrambe località balneari di Carovigno, a bordo della propria moto tipo Honda
600 tg AJ12271, quando, in prossimità di una curva colà esistente, veniva sorpassato da un'auto di colore scuro. Quest'ultima auto si incrociava con altra auto proveniente dalla direzione di marcia opposta e, al fine di evitare l'impatto con la stessa, riduceva lo spazio di sorpasso, non consentendo al conducente del motoveicolo di impegnare la curva a sinistra, determinandone l'uscita di strada che, successivamente risultava fatale.
Sul luogo del sinistro intervenivano i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e diverse ambulanze del Servizio 118, i cui medici in seguito accertavano la morte di
. Sul posto si fermavano anche numerose persone. Persona_3
In virtù dei fatti esposti, dopo la rituale messa in mora nei confronti del Fondo Di
Garanzia Per le Vittime Della Strada, veniva notificato atto di citazione.
Seguiva il presente giudizio.
Si costituiva il Fondo Vittime della strada a mezzo dell'Avv. Stefanelli, il quale contestava il contenuto del libello introduttivo.
In particolare, eccepiva la mancanza del titolo da parte del cuius alla guida del motoveicolo”.
La causa, istruita mediante produzione documentale, CTU ricostruttiva e prova testimoniale, è stata definita con sentenza n. 443/2021 con la quale il Tribunale in accoglimento della domanda attorea ha così provveduto: “1) đichiara che il sinistro di cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusiva del veicolo non identificato;
2) dichiara l'obbligo ex lege del Fondo di garanzia Vittime della Strada di risarcire i danni tutti come calcolati nel presente atto per danno biologico secondo le tabelle Milanesi e pari a:
a) € 290.000,00 in favore di deceduto in data 22.09.2020, e per lui Persona_2
, e , quali eredi, come Controparte_1 Controparte_2 Parte_4 da atto di intervento del 13.0O1.2021;
b) € 290.000,00, in favore di (madre); Controparte_1
c) € 170.000,00, in favore di (fratello), Controparte_2
d) e 170.000,00 in favore di (sorella);e) € 140.000,50 in Parte_4 favore di per il figlio minore Parte_4 Persona_4
(nipote del de cuius ), oltre alle spese funerarie pari ad € Persona_3
4.545,00 in favore della madre SI.ra ; Controparte_1 3) per lo effetto, confermando la già emessa ordinanza, condanna, in via definitiva, la convenuta al risarcimento dei danni patiti dagli Parte_1 attori, cosi' come determinati al punto 2):
4) condanna la convenuta alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, liquidate nel complessivo importo đi e 55.000,00, oltre iva, cap e spese generali come per legge;
5) pone, definitivamente, a carico della convenuta, le spese della disposta CTU”.
In particolare, il Tribunale ha accolto integralmente le domande attoree ritenendo dimostrata dalle risultanze istruttorie ed in particolare dalle dichiarazioni del teste la responsabilità del terzo, rimasto ignoto, nella causazione del Testimone_1 sinistro e nella produzione del tragico evento dannoso ed ha di conseguenza riconosciuto agli attori il risarcimento del danno non patrimoniale ex artt.2-29-30
Cost e 2059 c.c..
Il giudice di prime cure ha altresì statuito che l'importo spettante al sig. Per_2
, padre della vittima primaria dell'illecito deceduto nelle more del giudizio di
[...] primo grado, fosse suddiviso tra la moglie (1/3) e i figli Controparte_1
e (2/3). CP_2 Parte_4
Infine, il Tribunale di Brindisi ha disposto a carico del Controparte_4
il rimborso delle spese funerarie in favore della sig.ra
[...] Controparte_1
Avverso la prefata sentenza ha interposto appello la compagnia Controparte_3 per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, instando acché, in via preliminare, fosse sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza appellata e, nel merito, in via principale, fosse accertato che il sinistro oggetto di causa fosse da ascrivere alla responsabilità esclusiva del sig. e, Persona_3 conseguentemente, fossero rigettate le domande proposte nei confronti della
Società appellante;
in via subordinata insisteva affinché fosse accertata la responsabilità prevalente del SI. nella causazione del fatto Persona_3 illecito dedotto e conseguentemente le domande proposte nei confronti della
Società appellante fossero accolte in proporzione al suo grado di colpa;
in ogni caso, instava acché fosse esclusa la titolarità del diritto al risarcimento del danno da perdita parentale in capo al minore rispetto al decesso Persona_4 del congiunto e conseguentemente fosse rigettata la domanda Persona_3 proposta nel suo interesse ed in suo nome dalla SI.ra ; in via Parte_4 ulteriormente gradata, insisteva affinché nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda, fosse liquidato il risarcimento nei limiti dei valori base stabiliti dalle tabelle predisposte presso il Tribunale di Milano, condannando gli appellati alla restituzione della somma di € 370.000,00 indebitamente percepita, in ottemperanza dell'ordinanza emessa il 9.10.2019, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio si sono costituiti in giudizio, CP_2
e nonché con distinta memoria,
[...] Parte_4 Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'avverso gravame e la condanna dell'appellante alle spese di lite.
All'udienza del 16/10/2024 svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni e il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta “sull'an debeatur coinvolgimento di un veicolo sconosciuto e colpa del conducente ignoto - violazione e/o falsa applicazione degli artt.2697
c.c., 115 e 116 c.p.c.- erronea interpretazione delle risultanze probatorie - errata ricostruzione del fatto”.
In particolare, censura la sentenza gravata laddove Parte_1 ha affermato la partecipazione attiva al sinistro di un veicolo sconosciuto e la responsabilità esclusiva del suo conducente nella causazione del sinistro.
Secondo l'appellante la causa dell'evento lesivo andrebbe ricondotta solo alla condotta colpevole del motociclista deceduto e ciò si evincerebbe dalle indagini penali, dagli atti dei carabinieri della stazione di Carovigno, dalle dichiarazioni di , da Testimone_2 quelle rese da nonché dal contenuto dell'atto di Testimone_3 citazione notificato dalla medesima.
Con il secondo motivo di appello censura “sull'an Parte_1 debeatur-ipotesi subordinata-concorso di colpa della vittima ed omesso esame della sua condotta-violazione o falsa applicazione degli artt.2043, 2054 e 1227 c.c.”.
In particolare, l'appellante censura la pronuncia gravata laddove, avendo affermato la colpa di un automobilista ignoto, gli avrebbe attribuito la responsabilità esclusiva del sinistro, senza indagare in alcun modo sulla condotta della vittima al fine di stabilire il suo concorso o meno nella causazione del fatto illecito.
Secondo al contrario, il superamento del limite di Parte_1 velocità previsto avrebbe assunto nel caso di specie rilievo causale decisivo, ponendosi – quanto meno – come concausa efficiente rispetto alla produzione dell'evento ed alle gravissime conseguenze che ne sono derivate.
Con il terzo motivo di gravame lamenta sempre in Parte_1 merito all' an debeatur “carenza di legittimazione attiva/titolarità attiva del minore , violazione degli Persona_4 artt.1223,1226,2059 e 2697c.c.”.
In particolare, si censura la sentenza gravata laddove ha riconosciuto al minore il diritto al risarcimento del danno Persona_4 da perdita parentale, in relazione al decesso dello zio, fratello della madre.
Sul punto si evidenzia come la giovanissima età del minore (che all'epoca dei fatti aveva 5 anni) debba indurre ad escludere la sussistenza di relazioni affettive strutturate con il familiare non convivente ed una sua reale consapevolezza in proposito;
con la conseguenza che – in mancanza di prova contraria – la morte dello zio, rispetto alla sfera giuridica del giovanissimo minore non convivente, deve ritenersi evento generalmente privo di conseguenze lesive.
Con il quarto motivo di gravame lamenta in merito Parte_1 al quantum debeatur “errata ed eccessiva quantificazione del danno risarcibile, violazione o falsa applicazione degli artt. 1223, 1226,
2059 e 2697 c.c.”.
Con il quinto motivo di gravame l'appellante insta per la “restituzione delle somme versate in esecuzione della provvisionale concessa in primo grado”. Il primo motivo di appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito espresse.
Va preliminarmente rilevato che, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, nell' ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova e il giudice civile può, quindi, legittimamente porre a base del proprio convincimento prove cd. atipiche, tra le quali anche le prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti e pure le risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, ove si tratti di prove idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non siano smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, non potendosi, in tal caso, ravvisare la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., posto che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio in ordine alle relative emergenze istruttorie si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti dello stesso di farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di esse (Cfr.
Ordinanza n. 2947 del 01/02/2023 “In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove
"atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale”. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto che la prova dell'origine dolosa di un incendio fosse stata legittimamente desunta dagli elementi precedentemente acquisiti nel procedimento penale e, in particolare, dalle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni testimoniali e dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche che ne avevano confermato il contenuto). Tanto premesso, va rilevato che il presente giudizio è stato promosso dagli eredi del sig. , deceduto in data 18.07.2012 a Persona_3 seguito di un sinistro stradale, consistito nella perdita di controllo del motociclo condotto dalla vittima e nell'impatto dello stesso contro un albero posizionato nella campagna vicina fuori dalla carreggiata.
Parte attrice ha allegato che la caduta sarebbe stata determinata dalla condotta imprudente di un automobilista non identificato, che avrebbe operato una manovra di sorpasso in prossimità di una curva causando l'uscita di strada del motociclo ed il successivo urto contro un albero posto nella campagna vicina. Tuttavia, tale dinamica non risulta adeguatamente provata, né trova riscontro in elementi documentali o testimoniali sufficientemente attendibili.
Ed invero nel corso del procedimento penale n. 5364 R.G.N.R., iscritto in data 19.07.2012 a seguito del sinistro stradale che ha determinato il decesso del sig. ed archiviato per morte del reo ai Persona_3 sensi dell'art. 411, comma 1, lett. b), c.p.p., sono state raccolte sommarie informazioni testimoniali da parte di soggetti che hanno assistito al sinistro o che comunque sono risultati presenti nei pressi del luogo del sinistro ma queste non fanno menzione della presenza di altri veicoli coinvolti, né indicano condotte riconducibili a terzi che possano aver causato la caduta del motociclista.
Al riguardo deve ascriversi significativo valore probatorio alle dichiarazioni di contenute nel verbale di sommarie Testimone_3 informazioni redatto dall'ufficiale di P.G. Mar. Congedo in data
12.01.2013 ed acquisito regolarmente nel presente giudizio.
Costei, che è l'unica persona certamente presente sui luoghi al momento del sinistro, in quanto trasportata sul motociclo condotto dal sig. , ha escluso l'intervento causale di terzi veicoli, Persona_3 chiarendo che il motociclo è uscito di strada a causa di un probabile errore percettivo del suo conducente (confuso dai fari delle vetture circolanti sulla adiacente strada statale) e della concomitante eccessiva velocità di marcia: “...probabilmente i fari delle autovetture che viaggiavano sulla statale in senso opposto al nostro hanno tratto in inganno il il quale non si accorgeva della presenza della Per_3 curva e a causa della velocità effettuava una svolta a destra andando fuori dalla sede stradale. Tale manovra determinava la mia caduta dalla moto, mi ricordo di aver effettuato un volo e dopo essere caduta
a terra ho perso conoscenza, dopo alcuni minuti credo ho cercato di soccorrere il il quale … si trovava nei pressi di un albero Per_3 poco distante dalla moto, faccio presente che il luogo in cui si è verificato il sinistro è completamente buio. Mi ricordo di aver parlato con il li quale mi comunicava che stava male e necessitata di Per_3 soccorsi, a questo punto mi sono accorta della presenza di una persona la quale mi comunicava che aveva provveduto a contattare i soccorsi”.
Ebbene la Corte ritiene di attribuire rilevanza probatoria decisiva alle sommarie informazioni testimoniali della sig.ra , in quanto Tes_3 risultano rese in epoca prossima ai fatti (a distanza di meno di sei mesi dal sinistro) e da persona direttamente coinvolta nella vicenda e supportate da altri elementi obiettivi ricavabili dalla documentazione in atti (ad esempio la relazione del 19.7.2012 a firma del Persona_5 della Stazione CC di Carovigno).
Al riguardo, infatti, va osservato che la relazione resa in data 19.7.2012 dal della Stazione CC di Carovigno e gli atti di indagine Persona_5 compiuti dai militari riportano che:
“– lo stato dei luoghi … esclude al momento il coinvolgimento di altri veicoli in quanto non venivano rinvenute tracce sul posto né persone in grado di riferire circostanze utili alla ricostruzione dei fatti;
– il conducente del veicolo A... percorreva la complanare nord con direzione di marcia Santa Sabina – Specchiolla, giunto in prossimità di una semicurva sinistrorsa il conducente, probabilmente a causa dell'oscurità e dell'elevata velocità, perdeva il controllo del mezzo, uscendo dalla sede stradale andando a collidere, con la parte anteriore del mezzo, contro ostacolo costituito da albero. A causa dell'urto, il conducente riportava gravi ferite che ne determinavano il decesso subito dopo l'intervento dei sanitari del 118, mentre il passeggero riportava contusioni e un forte stato confusionario che ne determinavano il trasferimento presso il nosocomio di Brindisi. Si fa presente che sul posto non sono state rinvenute tracce di frenata né tracce di collisione con altri mezzi...”
Di contro, non va ritenuta attendibile la testimonianza resa da Tes_1
, in quanto le relative dichiarazioni, sostanzialmente conformi
[...] alla tesi difensiva degli attori, non solo sono state rese a distanza di quasi sei anni dal sinistro e da persona che, pur essendo consapevole di aver assistito ad un sinistro con esito mortale, non ha fornito alcuna informazione al riguardo all'autorità di pubblica sicurezza, ma soprattutto non trovano riscontro nelle risultanze degli atti del procedimento penale .
Per quanto concerne la Consulenza Tecnica d'Ufficio espletata nel corso del presente giudizio, va osservato che la ricostruzione proposta si fonda su ipotesi non verificabili e prive di un sufficiente ancoraggio probatorio, in quanto presuppone, senza possibilità di conferma oggettiva, l'esistenza di un veicolo sconosciuto.
La CTU, inoltre, ha espressamente riconosciuto l'assenza di tracce di impatto con altro veicolo che possano suffragare l'ipotesi di una condotta altrui causalmente rilevante.
Le conclusioni della consulenza, pertanto, non possono essere ritenute decisive ai fini della prova della dinamica prospettata dalla parte attrice, risultando basate su mere supposizioni, non suffragate da riscontri oggettivi.
Alla luce del complesso delle risultanze istruttorie, deve ritenersi provata l'esclusiva responsabilità di nella causazione Persona_3 del sinistro, e la tesi dell'intervento di un veicolo terzo, non identificato, rimane una mera allegazione priva di adeguato supporto probatorio, non idonea a fondare alcuna responsabilità risarcitoria in capo all'odierna appellante.
L'accertamento che la causa dell'evento lesivo vada ricondotta solo alla condotta colpevole del motociclista deceduto rende irrilevanti ed assorbe le ulteriori censure proposte in applicazione del principio della ragione più liquida.
Dunque, in accoglimento dell'appello proposto le domande attoree vanno rigettate, con conseguente riforma della sentenza gravata. Le spese processuali del doppio grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) In accoglimento dell'appello, rigetta le domande proposte nei confronti di Parte_1
2) Condanna gli appellati, in solido, al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, liquidandole, per il primo grado, nella complessiva somma di euro 12.000,00 per compensi e, per il grado di appello, nella complessiva somma di euro 8.000,00 per compensi ed euro 2.529,00 per spese, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%.
Lecce, 7.10.2025
Il Consigliere Rel. Il Presidente
(OT. UR Petrelli) ( OT. Riccardo
Mele)