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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/09/2025, n. 1666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1666 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
In data 23 settembre 2025 innanzi al Dott. Paolo Petrolo, Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di NA, viene chiamata la causa civile n. 2550/2017 R.G. promosso da
(C.F. ) elettiv.te domiciliata in Ravenna, Via Parte_1 C.F._1
Carducci n. 5, presso lo studio dell'avv. Mauro Silvestri, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti,
- opponente – contro
(C.F. ), elettiv.te domiciliato in NA, Via Controparte_1 C.F._2
Pippo Romeo n. 4, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da sé stesso, giusta procura in atti,
- opposto – avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
responsabilità professionale.
E' comparso personalmente, quale parte opponente, l'Avv. che precisa le conclusioni CP_1 riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
Il Giudice da atto che a seguito di apposita autorizzazione, parte opponente depositava note conclusionali scritte in data 10.9.2025.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono la causa.
IL G.U.
1 esaurita la discussione, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Paolo Petrolo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2550 dell'anno 2017 R.G. riservata in decisione all'udienza del
23.9.2025 tenuta con discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, vertente tra:
(C.F. ) elettiv.te domiciliata in Ravenna, Via Parte_1 C.F._1
Carducci n. 5, presso lo studio dell'avv. Mauro Silvestri, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti,
- opponente – contro
(C.F. ), elettiv.te domiciliato in NA, Via Controparte_1 C.F._2
Pippo Romeo n. 4, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da sé stesso, giusta procura in atti,
- opposto –
Conclusioni delle parti
I procuratori delle parti insistevano nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate, nonché in tutti i rispettivi scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c. come novellato, in base al quale si
2 richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 430/17 emesso dal Tribunale di NA con il quale le era stato ingiunto di pagare, in favore di , la somma pari ad € 9.825,00, oltre interessi e spese della Controparte_1 fase monitoria, a titolo di compenso per l'attività professionale svolta ed avente ad oggetto la predisposizione, redazione e presentazione della successione del de cuius, . Persona_1
L'opponente chiedeva la revoca del provvedimento monitorio e la condanna dell'opposto al pagamento delle spese processuali sulla base dei seguenti motivi:
- precisava, preliminarmente, che non era in contestazione l'esistenza del mandato in favore dell'opposto, nè il mancato esperimento dell'incarico e la misura del compenso così come indicato nel decreto ingiuntivo;
- deduceva la nullità dello stesso per carenza dei requisiti di liquidità ed esigibilità del credito ingiunto e ciò in quanto la richiesta del compenso opinato dal COA (inferiore di oltre il 50% rispetto a quello originariamente preteso dal professionista) era stata formulata azionando direttamente un decreto ingiuntivo, senza la preventiva emissione di parcella;
- nel merito, dichiarava, tuttavia, di essere pronta ad adempire banco iudicis al pagamento pur non dovendosi, detta offerta, essere intesa come ammissione di inadempienza.
Per tutto quanto esposto chiedeva, pertanto, al Tribunale adito, in accoglimento dell'opposizione proposta, di revocare il decreto in quanto illegittimo ed infondato in fatto e in diritto.
L'opposto, costituendosi in giudizio, eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità ed improcedibilità dell'opposizione perché proposta con atto di citazione anziché con ricorso;
nel merito, contestava la fondatezza dei motivi di opposizione deducendo, in particolare, la piena legittimità del decreto ingiuntivo emesso, rilevando che ai sensi degli artt. 633 e 636 c.p.c. nell'ipotesi di credito riguardante onorari per prestazioni giudiziarie o stragiudiziali o rimborso spese, degli avvocati e procuratori , la domanda volta ad ottenere il decreto ingiuntivo “ deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale”; deduceva, al riguardo, di aver prodotto a fondamento del ricorso monitorio, tutta la documentazione richiesta dall'art. 636 c.p.c. tra cui: il mandato professionale conferito all'opposto, debitamente sottoscritto dall'opponente; i documenti attestanti il mandato espletato;
la parcella sottoscritta dal ricorrente e depositata presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di NA;
il parere di congruità rilasciato dal predetto consiglio
3 dell'Ordine nell'adunanza del 25 maggio 2016; la ricevuta della tassa corrisposta per il rilascio del parere.
Chiedeva, pertanto, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, il rigetto delle pretese avversarie nonché la condanna dell'opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
In data 31.07.2017 e, dunque, successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo, così come dichiarato nel verbale di udienza del 05.06.2018, l'opponente provvedeva a corrispondere all'opposto l'importo capitale di cui al decreto ingiuntivo pari ad € 6.500,00 oltre accessori di legge, per un importo complessivo di € 9.484,28 .
Parte opposta chiedeva, in ogni caso, la conferma del decreto ingiuntivo nonché la condanna dell'opponente limitatamente al pagamento delle seguenti somme: spese della procedura di opinamento del COA di NA, corrisposte al Consiglio dell'ordine degli Avvocati di NA, pari ad € 325,00 + € 16,00 di bollo;
spese e compensi del procedimento monitorio liquidate in €
145,50 per spese ed € 650,00 per compensi oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge sui compensi, oltre interessi maturati e maturandi dalla messa in mora sino al soddisfo.
In assenza di attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha emesso la seguente sentenza.
Quanto alla preliminare eccezione di inammissibilità/improcedibilità dell'opposizione per violazione dell'art. 14 D.Lgs. n. 150/2011 va rilevato che la stessa è infondata e va rigettata.
Assume l'opposto che, trattandosi di causa di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di compensi professionali, a norma dell'art 14 d.lgs 150/2011, il giudizio avrebbe dovuto essere introdotto con ricorso e non con atto di citazione. Occorre tuttvia sottolineare che i compensi pretesi dall'opposto sono relativi a prestazioni stragiudiziali, come si evince dal ricorso per decreto ingiuntivo (trattasi di opera professionale prestata per la predisposizione, redazione e presentazione della successione dello zio, ). La Suprema Corte di Cassazione con Persona_1 la sentenza a S.U. n. 4485 del 23.2.2018 ha statuito che il procedimento speciale di determinazione dei compensi regolato dall'art. 14 del d.lgs 115/2011 non trova applicazione per l'attività stragiudiziale civile, per quella svolta in sede penale e amministrativa o davanti a giudici speciali.
Dunque la causa è stata correttamente introdotta con atto di citazione.
Ciò premesso, ritiene il Giudicante che l'opposizione proposta alla stregua delle risultanze processuali, sia fondata e vada accolta nei limiti che seguono.
4 Ai fini della decisione, occorre osservare che l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non è azione di impugnazione della validità del decreto stesso, in cui l'opponente ha la veste di attore, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito che parte opposta ha fatto valere attraverso il procedimento monitorio (cfr. Cass.
15186/2004; Cass 5055/1999). In tale giudizio il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente di attore e di convenuto, con le relative conseguenze in ordine alla ripartizione dell'onere della prova che ricadrà, quindi, sull'opposto che fa valere il proprio diritto in giudizio, mentre spetta all'opponente convenuto sostanziale la prova dei fatti estintivi o impeditivi (Cass. 5844/2006; Cass. 17371/2003). La sentenza pronunciata all'esito del giudizio di opposizione, poi, deve accogliere la domanda, rigettando l'opposizione medesima, ove il decidente riscontri che le condizioni dell'azione proposta in sede monitoria, pur se carenti al momento del relativo ricorso, sussistano in quello successivo della decisione;
nel caso in cui, invece, ritenga solo parzialmente provato il credito fatto valere con il ricorso, deve revocare il decreto ingiuntivo, ma pronunciarsi comunque sulla domanda avanzata, condannando l'opponente al pagamento della somma, anche se inferiore rispetto a quella portata dal decreto, che si ritiene dovuta. Ne consegue che, ai fini della valutazione della domanda e della legittimità del decreto, dovrà tenersi conto non solo di quanto allegato al ricorso monitorio, ma di tutto il materiale istruttorio prodotto in sede di opposizione, con la conseguente conferma del decreto nell'ipotesi in cui, a seguito della verifica di tale documentazione, anche prodotta solo dopo l'opposizione, si ritenesse comunque totalmente fondata la domanda proposta con l'originario ricorso.
In omaggio ai principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Tale criterio di riparto dell'onere probatorio opera anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento: al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento
(così, Cass. Civ., sez. un. n. 13533/01; Cass., sez. II, 11/04/2013 n. 8901).
Nel presente giudizio di merito, quindi, deve verificarsi la fondatezza del credito azionato in
5 via monitoria da , soggetto al quale compete la posizione sostanziale di attore e Controparte_1 sul quale grava l'onere di provare tutti i fatti costitutivi e, in particolare, l'esistenza e la misura del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4 dicembre 1997, n. 12311; id 14 aprile 1999, n. 3671; id
25 maggio 1999, n. 5055; id. 7 settembre 1977 n. 3902; id. 11 luglio 1983 n. 4689; id. 9 aprile 1975
n. 1304). Al contempo, si dovrà anche valutare se l'opponente abbia dato prova di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito (cfr. Cass. n. 15107/2004; 6666/2004; 9285/2003).
Va innanzitutto evidenziato, quanto alla fondatezza della pretesa, che parte opponente non ha contestato l'esistenza del rapporto, né l'espletamento del mandato professionale, ma solo l'avvenuto integrale pagamento del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Ed invero, dalla disamina della documentazione versata agli atti del giudizio, risulta incontestato e provato il versamento, da parte dell'opponente, della sorte capitale di cui al decreto ingiuntivo pari ad € 6.500,00 oltre accessori di legge, per un importo complessivo di € 9.484,28; tale pagamento avveniva dopo la notifica del decreto ingiuntivo.
Ciò posto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il pagamento, anche parziale, del debito azionato in sede monitoria comporta certamente la revoca del decreto opposto, ed in tali casi, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., il titolo esecutivo sarà costituito dalla sentenza che va a revocare ope legis il decreto ingiuntivo impugnato.
Orbene, come evidenziato da pacifica giurisprudenza di legittimità “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, ogni pagamento, anche parziale, intervenuto nel corso del relativo giudizio impone la revoca del decreto opposto e l'emissione di sentenza che, sostituendosi al decreto, pronuncia nel merito con eventuale condanna per la parte residua del debito non estinto, ove il diritto del creditore risulti provato”(Cass. Civ. n. 10229/2002)
Pertanto, la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque andrà integralmente revocato (Cass. Civ.,
Sez. III, sent. n. 21840 del 24 settembre 2013).
Ciò premesso, l'opposto, pur confermando l'intervenuto pagamento di una parte della somma ingiunta, assume essere comunque creditore dei residui importi liquidati nel decreto ingiuntivo e non ancora corrisposti dalla parte opponente, ovvero: gli interessi maturati sulle somme ingiunte dalla data di messa in mora ( 16.02.2016 ) fino al soddisfo;
€ 325,00 + € 16,00 di bollo a titolo di spese corrisposte per la richiesta di parere di opinamento e di congruità del COA di NA;
€
145,50 per spese del decreto ingiuntivo;
€ 650,00 per compensi liquidati dal Giudice del monitorio, oltre spese generali iva e cpa come per legge.
6 Al riguardo occorre sottolineare che la controversia in oggetto attiene al pagamento del compenso della prestazione professionale svolta dall'opposto in favore di la Parte_1 quale, una volta ricevuta la notula pro forma, contestava l'ammontare del co penso professionale richiesto del professionista, ritenendolo eccessivo rispetto all'attività espletata.
Come risulta dalla documentazione allegata in atti, l'odierna opponente presentava ricorso in prevenzione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di NA a contestazione di quanto richiestole dal professionista;
l'Avv. , di contro, formulava istanza di opinamento al CP_1
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di NA. Successivamente, dopo il fallimento del tentativo di conciliazione inerente il ricorso in prevenzione, l'Ordine dava corso all'istanza di opinamento, deliberando essere congruo, per l'attività svolta, il compenso pari a € 6.500,00 oltre accessori (a fronte di un importo di Euro 19.422,58 originariamente richiesto dal professionista).
Inquadrata così la tematica, deve osservarsi che, contrariamente a quanto dedotto da parte opposta, per giurisprudenza ormai consolidata “nell'adempimento del proprio incarico professionale
l'avvocato ha l'obbligo, ex art. 13, comma 5, della l. n. 247 del 2012, di informare il cliente, nel rispetto del principio di trasparenza, del livello di complessità dell'incarico - fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico - e di comunicare al cliente, in forma scritta, la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo tra oneri, spese forfettarie e compenso professionale;
poiché tali obblighi attengono alla diligenza professionale ai sensi degli artt. 1176 e 2236 c.c., grava sul professionista il correlato onere probatorio.” (Cass. Civ. n. 34412/2023).
Ed invero, la richiesta di pagamento ricevuta dall'opponente, tramite raccomandata A/R del
16 febbraio e del 14 marzo del 2016, era pari ad € 19.422,58; importo, come detto, successivamente opinato e sottoposto a parere di congruità da parte del COA di NA, che riconosceva come congrua, a titolo di compenso per l'attività professionale espletata dall'Avv.
, la somma di € 6.500,00 oltre accessori. CP_1
Ciò posto, preme evidenziare che alla a seguito dell'anzidetta procedura, non veniva Pt_1 comunicato in alcun modo l'esito del predetto parere di congruità ed in mancanza di un qualsivoglia documento inoltrato a cura dell'opposto (quale ad esempio un preavviso di parcella, Pers il parere del o, ancora, una semplice lettera di richiesta) la stessa non era stata posta nelle condizioni di avre contezza dell'esatto ammontare dell'importo da corrispondere all'avvocato
. Ciò avveniva, esclusivamente, al momento della notificazione del decreto ingiuntivo CP_1 oggetto del presente giudizio. E' emerso, altresì, dallo stesso comportamento processuale della
7 parte opponente, la volontà di voler adempiere al proprio debito, avendo la stessa provveduto al pagamento dell'importo capitale portato dal decreto ingiuntivo immediatamente dopo aver proposto opposizione che ci occupa.
Le spese della fase monitoria, per le ragioni sopra evidenziate, non possono addebitarsi all'odierna opponente;
le stesse devono, pertanto, restare a carico dell'oderno opposto.
Vanno, invece, rimborsate a parte opposta le somme sostenute per la procedura di opinamento.
Per costante giurisprudenza, nelle controversie aventi ad oggetto il pagamento del compenso in favore dell'avvocato per le prestazioni professionali rese in favore del cliente, le spese sostenute per ottenere il parere del Consiglio dell'Ordine sotteso alla propria richiesta deveno restare a carico del professionista solo ove la relativa pretesa sia in tutto, ovvero in parte, infondata (Cass. Civ. n.
24481/2022) essendo legittimato, negli altri casi, a chiederne la ripetizione da parte del cliente inadempiente.
L'opponente, pertanto, è tenuta al rimborso nei confronti dell'opposto dell'importo di € 341,00
(€ 325,00 corrisposti al COA di NA ed € 16,00 per una marca da bollo) oltre al pagamento degli interessi legali sulla somma indicata nel decreto in giuntivo (pari ad € 9.825,00) dalla mora,
16.02.2016, sino al soddisfo.
Va parimenti rigettata la domanda azionata ex art. 96 c.p.c. dall'opposto in carenza di alcuna allegazione e prova in ordine alla mala fede o colpa grave di parte opponente e del danno subito atteso che, anche in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria la domanda ex art. 96, comma 1, c.p.c. è richiesta pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, della effettiva esistenza di un danno, in conseguenza del comportamento processuale della controparte (Cass.
Civ., 19.07.2004, n. 13355). Non ricorrono, peraltro, neppure i presupposti per la condanna d'ufficio dovendosi condividere quell'impostazione ormai consolidata in giurisprudenza secondo cui “presupposto indefettibile per la sua applicazione è comunque l'allegazione e la dimostrazione, anche in via indiziaria, quanto meno della colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio, ponendo in essere una condotta consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza e buona fede e tale da risolversi in un uso strumentale ed illecito del processo, in violazione sostanziale anche del canone costituzionale del dovere di solidarietà.” (Tribunale Palermo 06.11.2019, negli stessi termini Corte d'Appello Ancona
28.10.2019; Tribunale Milano 09.01.2020).
Orbene, nel caso di specie, alla stregua delle considerazioni che precedono, l'opposizione va accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Ogni altra questione ed eccezione è da ritenersi assorbita.
8 In considerazione della soccombenza reciproca le spese di lite vanno compensate in ragione di metà con condanna di al pagamento della restante metà liquidata, tenuto conto Parte_1 del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, applicando i parametri minimi di cui al D.M. 55/14 relativi alle controversie di valore compreso tra € 5.201,00 ed e € 26.000,00 (fase studio, introduttiva e decisoria, non essendo stata svolta istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di NA, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio iscritto al n. 2550/17 R.G., rigettata ogni contraria domanda, eccezione, deduzione, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 430/17;
2) condanna al pagamento in favore di della somma di € Parte_1 Controparte_1
341,00;
3) condanna al pagamento in favore di dell'importo Parte_1 Controparte_1
previsto a titolo di interessi legali sulla somma indicata nel decreto in giuntivo n. 430/17 (pari ad
€ 9.825,00) dalla messa in mora (16.02.2016) sino al soddisfo;
4) compensa le spese di lite tra le parti in ragione di metà; pone la restante metà a carico di che condanna al pagamento, in favore di della somma Parte_1 Controparte_1 complessiva di € 850,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa se dovute come per legge.
Così deciso in NA in data 23 settembre 2025
Il Giudice
dott. Paolo Petrolo
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TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
In data 23 settembre 2025 innanzi al Dott. Paolo Petrolo, Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di NA, viene chiamata la causa civile n. 2550/2017 R.G. promosso da
(C.F. ) elettiv.te domiciliata in Ravenna, Via Parte_1 C.F._1
Carducci n. 5, presso lo studio dell'avv. Mauro Silvestri, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti,
- opponente – contro
(C.F. ), elettiv.te domiciliato in NA, Via Controparte_1 C.F._2
Pippo Romeo n. 4, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da sé stesso, giusta procura in atti,
- opposto – avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
responsabilità professionale.
E' comparso personalmente, quale parte opponente, l'Avv. che precisa le conclusioni CP_1 riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
Il Giudice da atto che a seguito di apposita autorizzazione, parte opponente depositava note conclusionali scritte in data 10.9.2025.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono la causa.
IL G.U.
1 esaurita la discussione, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Paolo Petrolo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2550 dell'anno 2017 R.G. riservata in decisione all'udienza del
23.9.2025 tenuta con discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, vertente tra:
(C.F. ) elettiv.te domiciliata in Ravenna, Via Parte_1 C.F._1
Carducci n. 5, presso lo studio dell'avv. Mauro Silvestri, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti,
- opponente – contro
(C.F. ), elettiv.te domiciliato in NA, Via Controparte_1 C.F._2
Pippo Romeo n. 4, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da sé stesso, giusta procura in atti,
- opposto –
Conclusioni delle parti
I procuratori delle parti insistevano nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate, nonché in tutti i rispettivi scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c. come novellato, in base al quale si
2 richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 430/17 emesso dal Tribunale di NA con il quale le era stato ingiunto di pagare, in favore di , la somma pari ad € 9.825,00, oltre interessi e spese della Controparte_1 fase monitoria, a titolo di compenso per l'attività professionale svolta ed avente ad oggetto la predisposizione, redazione e presentazione della successione del de cuius, . Persona_1
L'opponente chiedeva la revoca del provvedimento monitorio e la condanna dell'opposto al pagamento delle spese processuali sulla base dei seguenti motivi:
- precisava, preliminarmente, che non era in contestazione l'esistenza del mandato in favore dell'opposto, nè il mancato esperimento dell'incarico e la misura del compenso così come indicato nel decreto ingiuntivo;
- deduceva la nullità dello stesso per carenza dei requisiti di liquidità ed esigibilità del credito ingiunto e ciò in quanto la richiesta del compenso opinato dal COA (inferiore di oltre il 50% rispetto a quello originariamente preteso dal professionista) era stata formulata azionando direttamente un decreto ingiuntivo, senza la preventiva emissione di parcella;
- nel merito, dichiarava, tuttavia, di essere pronta ad adempire banco iudicis al pagamento pur non dovendosi, detta offerta, essere intesa come ammissione di inadempienza.
Per tutto quanto esposto chiedeva, pertanto, al Tribunale adito, in accoglimento dell'opposizione proposta, di revocare il decreto in quanto illegittimo ed infondato in fatto e in diritto.
L'opposto, costituendosi in giudizio, eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità ed improcedibilità dell'opposizione perché proposta con atto di citazione anziché con ricorso;
nel merito, contestava la fondatezza dei motivi di opposizione deducendo, in particolare, la piena legittimità del decreto ingiuntivo emesso, rilevando che ai sensi degli artt. 633 e 636 c.p.c. nell'ipotesi di credito riguardante onorari per prestazioni giudiziarie o stragiudiziali o rimborso spese, degli avvocati e procuratori , la domanda volta ad ottenere il decreto ingiuntivo “ deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale”; deduceva, al riguardo, di aver prodotto a fondamento del ricorso monitorio, tutta la documentazione richiesta dall'art. 636 c.p.c. tra cui: il mandato professionale conferito all'opposto, debitamente sottoscritto dall'opponente; i documenti attestanti il mandato espletato;
la parcella sottoscritta dal ricorrente e depositata presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di NA;
il parere di congruità rilasciato dal predetto consiglio
3 dell'Ordine nell'adunanza del 25 maggio 2016; la ricevuta della tassa corrisposta per il rilascio del parere.
Chiedeva, pertanto, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, il rigetto delle pretese avversarie nonché la condanna dell'opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
In data 31.07.2017 e, dunque, successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo, così come dichiarato nel verbale di udienza del 05.06.2018, l'opponente provvedeva a corrispondere all'opposto l'importo capitale di cui al decreto ingiuntivo pari ad € 6.500,00 oltre accessori di legge, per un importo complessivo di € 9.484,28 .
Parte opposta chiedeva, in ogni caso, la conferma del decreto ingiuntivo nonché la condanna dell'opponente limitatamente al pagamento delle seguenti somme: spese della procedura di opinamento del COA di NA, corrisposte al Consiglio dell'ordine degli Avvocati di NA, pari ad € 325,00 + € 16,00 di bollo;
spese e compensi del procedimento monitorio liquidate in €
145,50 per spese ed € 650,00 per compensi oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge sui compensi, oltre interessi maturati e maturandi dalla messa in mora sino al soddisfo.
In assenza di attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha emesso la seguente sentenza.
Quanto alla preliminare eccezione di inammissibilità/improcedibilità dell'opposizione per violazione dell'art. 14 D.Lgs. n. 150/2011 va rilevato che la stessa è infondata e va rigettata.
Assume l'opposto che, trattandosi di causa di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di compensi professionali, a norma dell'art 14 d.lgs 150/2011, il giudizio avrebbe dovuto essere introdotto con ricorso e non con atto di citazione. Occorre tuttvia sottolineare che i compensi pretesi dall'opposto sono relativi a prestazioni stragiudiziali, come si evince dal ricorso per decreto ingiuntivo (trattasi di opera professionale prestata per la predisposizione, redazione e presentazione della successione dello zio, ). La Suprema Corte di Cassazione con Persona_1 la sentenza a S.U. n. 4485 del 23.2.2018 ha statuito che il procedimento speciale di determinazione dei compensi regolato dall'art. 14 del d.lgs 115/2011 non trova applicazione per l'attività stragiudiziale civile, per quella svolta in sede penale e amministrativa o davanti a giudici speciali.
Dunque la causa è stata correttamente introdotta con atto di citazione.
Ciò premesso, ritiene il Giudicante che l'opposizione proposta alla stregua delle risultanze processuali, sia fondata e vada accolta nei limiti che seguono.
4 Ai fini della decisione, occorre osservare che l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non è azione di impugnazione della validità del decreto stesso, in cui l'opponente ha la veste di attore, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito che parte opposta ha fatto valere attraverso il procedimento monitorio (cfr. Cass.
15186/2004; Cass 5055/1999). In tale giudizio il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente di attore e di convenuto, con le relative conseguenze in ordine alla ripartizione dell'onere della prova che ricadrà, quindi, sull'opposto che fa valere il proprio diritto in giudizio, mentre spetta all'opponente convenuto sostanziale la prova dei fatti estintivi o impeditivi (Cass. 5844/2006; Cass. 17371/2003). La sentenza pronunciata all'esito del giudizio di opposizione, poi, deve accogliere la domanda, rigettando l'opposizione medesima, ove il decidente riscontri che le condizioni dell'azione proposta in sede monitoria, pur se carenti al momento del relativo ricorso, sussistano in quello successivo della decisione;
nel caso in cui, invece, ritenga solo parzialmente provato il credito fatto valere con il ricorso, deve revocare il decreto ingiuntivo, ma pronunciarsi comunque sulla domanda avanzata, condannando l'opponente al pagamento della somma, anche se inferiore rispetto a quella portata dal decreto, che si ritiene dovuta. Ne consegue che, ai fini della valutazione della domanda e della legittimità del decreto, dovrà tenersi conto non solo di quanto allegato al ricorso monitorio, ma di tutto il materiale istruttorio prodotto in sede di opposizione, con la conseguente conferma del decreto nell'ipotesi in cui, a seguito della verifica di tale documentazione, anche prodotta solo dopo l'opposizione, si ritenesse comunque totalmente fondata la domanda proposta con l'originario ricorso.
In omaggio ai principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Tale criterio di riparto dell'onere probatorio opera anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento: al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento
(così, Cass. Civ., sez. un. n. 13533/01; Cass., sez. II, 11/04/2013 n. 8901).
Nel presente giudizio di merito, quindi, deve verificarsi la fondatezza del credito azionato in
5 via monitoria da , soggetto al quale compete la posizione sostanziale di attore e Controparte_1 sul quale grava l'onere di provare tutti i fatti costitutivi e, in particolare, l'esistenza e la misura del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4 dicembre 1997, n. 12311; id 14 aprile 1999, n. 3671; id
25 maggio 1999, n. 5055; id. 7 settembre 1977 n. 3902; id. 11 luglio 1983 n. 4689; id. 9 aprile 1975
n. 1304). Al contempo, si dovrà anche valutare se l'opponente abbia dato prova di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito (cfr. Cass. n. 15107/2004; 6666/2004; 9285/2003).
Va innanzitutto evidenziato, quanto alla fondatezza della pretesa, che parte opponente non ha contestato l'esistenza del rapporto, né l'espletamento del mandato professionale, ma solo l'avvenuto integrale pagamento del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Ed invero, dalla disamina della documentazione versata agli atti del giudizio, risulta incontestato e provato il versamento, da parte dell'opponente, della sorte capitale di cui al decreto ingiuntivo pari ad € 6.500,00 oltre accessori di legge, per un importo complessivo di € 9.484,28; tale pagamento avveniva dopo la notifica del decreto ingiuntivo.
Ciò posto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il pagamento, anche parziale, del debito azionato in sede monitoria comporta certamente la revoca del decreto opposto, ed in tali casi, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., il titolo esecutivo sarà costituito dalla sentenza che va a revocare ope legis il decreto ingiuntivo impugnato.
Orbene, come evidenziato da pacifica giurisprudenza di legittimità “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, ogni pagamento, anche parziale, intervenuto nel corso del relativo giudizio impone la revoca del decreto opposto e l'emissione di sentenza che, sostituendosi al decreto, pronuncia nel merito con eventuale condanna per la parte residua del debito non estinto, ove il diritto del creditore risulti provato”(Cass. Civ. n. 10229/2002)
Pertanto, la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque andrà integralmente revocato (Cass. Civ.,
Sez. III, sent. n. 21840 del 24 settembre 2013).
Ciò premesso, l'opposto, pur confermando l'intervenuto pagamento di una parte della somma ingiunta, assume essere comunque creditore dei residui importi liquidati nel decreto ingiuntivo e non ancora corrisposti dalla parte opponente, ovvero: gli interessi maturati sulle somme ingiunte dalla data di messa in mora ( 16.02.2016 ) fino al soddisfo;
€ 325,00 + € 16,00 di bollo a titolo di spese corrisposte per la richiesta di parere di opinamento e di congruità del COA di NA;
€
145,50 per spese del decreto ingiuntivo;
€ 650,00 per compensi liquidati dal Giudice del monitorio, oltre spese generali iva e cpa come per legge.
6 Al riguardo occorre sottolineare che la controversia in oggetto attiene al pagamento del compenso della prestazione professionale svolta dall'opposto in favore di la Parte_1 quale, una volta ricevuta la notula pro forma, contestava l'ammontare del co penso professionale richiesto del professionista, ritenendolo eccessivo rispetto all'attività espletata.
Come risulta dalla documentazione allegata in atti, l'odierna opponente presentava ricorso in prevenzione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di NA a contestazione di quanto richiestole dal professionista;
l'Avv. , di contro, formulava istanza di opinamento al CP_1
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di NA. Successivamente, dopo il fallimento del tentativo di conciliazione inerente il ricorso in prevenzione, l'Ordine dava corso all'istanza di opinamento, deliberando essere congruo, per l'attività svolta, il compenso pari a € 6.500,00 oltre accessori (a fronte di un importo di Euro 19.422,58 originariamente richiesto dal professionista).
Inquadrata così la tematica, deve osservarsi che, contrariamente a quanto dedotto da parte opposta, per giurisprudenza ormai consolidata “nell'adempimento del proprio incarico professionale
l'avvocato ha l'obbligo, ex art. 13, comma 5, della l. n. 247 del 2012, di informare il cliente, nel rispetto del principio di trasparenza, del livello di complessità dell'incarico - fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico - e di comunicare al cliente, in forma scritta, la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo tra oneri, spese forfettarie e compenso professionale;
poiché tali obblighi attengono alla diligenza professionale ai sensi degli artt. 1176 e 2236 c.c., grava sul professionista il correlato onere probatorio.” (Cass. Civ. n. 34412/2023).
Ed invero, la richiesta di pagamento ricevuta dall'opponente, tramite raccomandata A/R del
16 febbraio e del 14 marzo del 2016, era pari ad € 19.422,58; importo, come detto, successivamente opinato e sottoposto a parere di congruità da parte del COA di NA, che riconosceva come congrua, a titolo di compenso per l'attività professionale espletata dall'Avv.
, la somma di € 6.500,00 oltre accessori. CP_1
Ciò posto, preme evidenziare che alla a seguito dell'anzidetta procedura, non veniva Pt_1 comunicato in alcun modo l'esito del predetto parere di congruità ed in mancanza di un qualsivoglia documento inoltrato a cura dell'opposto (quale ad esempio un preavviso di parcella, Pers il parere del o, ancora, una semplice lettera di richiesta) la stessa non era stata posta nelle condizioni di avre contezza dell'esatto ammontare dell'importo da corrispondere all'avvocato
. Ciò avveniva, esclusivamente, al momento della notificazione del decreto ingiuntivo CP_1 oggetto del presente giudizio. E' emerso, altresì, dallo stesso comportamento processuale della
7 parte opponente, la volontà di voler adempiere al proprio debito, avendo la stessa provveduto al pagamento dell'importo capitale portato dal decreto ingiuntivo immediatamente dopo aver proposto opposizione che ci occupa.
Le spese della fase monitoria, per le ragioni sopra evidenziate, non possono addebitarsi all'odierna opponente;
le stesse devono, pertanto, restare a carico dell'oderno opposto.
Vanno, invece, rimborsate a parte opposta le somme sostenute per la procedura di opinamento.
Per costante giurisprudenza, nelle controversie aventi ad oggetto il pagamento del compenso in favore dell'avvocato per le prestazioni professionali rese in favore del cliente, le spese sostenute per ottenere il parere del Consiglio dell'Ordine sotteso alla propria richiesta deveno restare a carico del professionista solo ove la relativa pretesa sia in tutto, ovvero in parte, infondata (Cass. Civ. n.
24481/2022) essendo legittimato, negli altri casi, a chiederne la ripetizione da parte del cliente inadempiente.
L'opponente, pertanto, è tenuta al rimborso nei confronti dell'opposto dell'importo di € 341,00
(€ 325,00 corrisposti al COA di NA ed € 16,00 per una marca da bollo) oltre al pagamento degli interessi legali sulla somma indicata nel decreto in giuntivo (pari ad € 9.825,00) dalla mora,
16.02.2016, sino al soddisfo.
Va parimenti rigettata la domanda azionata ex art. 96 c.p.c. dall'opposto in carenza di alcuna allegazione e prova in ordine alla mala fede o colpa grave di parte opponente e del danno subito atteso che, anche in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria la domanda ex art. 96, comma 1, c.p.c. è richiesta pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, della effettiva esistenza di un danno, in conseguenza del comportamento processuale della controparte (Cass.
Civ., 19.07.2004, n. 13355). Non ricorrono, peraltro, neppure i presupposti per la condanna d'ufficio dovendosi condividere quell'impostazione ormai consolidata in giurisprudenza secondo cui “presupposto indefettibile per la sua applicazione è comunque l'allegazione e la dimostrazione, anche in via indiziaria, quanto meno della colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio, ponendo in essere una condotta consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza e buona fede e tale da risolversi in un uso strumentale ed illecito del processo, in violazione sostanziale anche del canone costituzionale del dovere di solidarietà.” (Tribunale Palermo 06.11.2019, negli stessi termini Corte d'Appello Ancona
28.10.2019; Tribunale Milano 09.01.2020).
Orbene, nel caso di specie, alla stregua delle considerazioni che precedono, l'opposizione va accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Ogni altra questione ed eccezione è da ritenersi assorbita.
8 In considerazione della soccombenza reciproca le spese di lite vanno compensate in ragione di metà con condanna di al pagamento della restante metà liquidata, tenuto conto Parte_1 del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, applicando i parametri minimi di cui al D.M. 55/14 relativi alle controversie di valore compreso tra € 5.201,00 ed e € 26.000,00 (fase studio, introduttiva e decisoria, non essendo stata svolta istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di NA, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio iscritto al n. 2550/17 R.G., rigettata ogni contraria domanda, eccezione, deduzione, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 430/17;
2) condanna al pagamento in favore di della somma di € Parte_1 Controparte_1
341,00;
3) condanna al pagamento in favore di dell'importo Parte_1 Controparte_1
previsto a titolo di interessi legali sulla somma indicata nel decreto in giuntivo n. 430/17 (pari ad
€ 9.825,00) dalla messa in mora (16.02.2016) sino al soddisfo;
4) compensa le spese di lite tra le parti in ragione di metà; pone la restante metà a carico di che condanna al pagamento, in favore di della somma Parte_1 Controparte_1 complessiva di € 850,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa se dovute come per legge.
Così deciso in NA in data 23 settembre 2025
Il Giudice
dott. Paolo Petrolo
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