Articolo 8 della Legge 29 novembre 1973, n. 809
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8 gennaio 1974
Art. 8. (Conferimento di posti ad idonei di concorsi pubblici)

I posti disponibili entro un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella qualifica iniziale del ruolo organico della tabella XII di cui all'allegato A della legge 14 agosto 1971, n. 736 , nonche' nella qualifica iniziale dei ruoli organici di cui alle tabelle dell'allegato A alla presente legge, possono essere conferiti rispettivamente agli idonei dei concorsi banditi per l'accesso alle qualifiche predette con decreti ministeriali 5 ottobre 1970, n. 2262 , 29 aprile 1972, n. 2638 e 22 febbraio 1971, n. 2263 , e da bandire con successivi decreti.
I posti disponibili, entro un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella qualifica iniziale della tabella X di cui all'allegato B alla presente legge, possono essere conferiti agli idonei del concorso bandito con decreto ministeriale 24 settembre 1971, n. 36798 , e da bandire con successivi decreti.
Entrata in vigore il 8 gennaio 1974
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