TRIB
Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30/04/2025, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Valentina AG, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito di deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9431/2018 promossa da:
, rappresentato e difeso dagli avvocati Silvestro Mercone e Parte_1
Mariano Iannacchero e gli stessi elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
contro
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Controparte_1
Di Benedetto e con lo stesso elettivamente domiciliato come in atti
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.11.2018, il ricorrente indicato in epigrafe, premettendo di essere dipendente a tempo indeterminato del del 29.12.2007, con Controparte_1
mansioni di agente di Polizia Municipale ed inquadramento nella categoria C del CCNL
Enti locali, conveniva in giudizio il in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 chiedendo di dichiarare nulla e/o inefficace ovvero annullare la sanzione disciplinare irrogata dal convenuto con nota prot. n. 17118 del 04.10.2018 “per violazione delle CP_1 norme procedimentali previste dagli artt. 55 e 55-bis del d.lgs. n. 165/2001 e/o per contraddittorietà del provvedimento irrogativo e/o per infondatezza dell'addebito” (cfr. ricorso) e di condannare il in persona del p.t., al pagamento delle spese di lite, con Controparte_1 CP_2
attribuzione.
A sostegno della domanda, il ricorrente esponeva che, con nota prot. n. 17118 del 04.10.2018, notificata al ricorrente in data 05.10.2018, l'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD) dell'ente resistente territoriale irrogava al sig. la sanzione disciplinare del rimprovero Pt_1
scritto, contestando la violazione dell'art. 3, comma 4, lettera b) del CCNL 2006/2009, all'esito di una prima contestazione di addebito mossa al ricorrente dal Controparte_1 in data 03.05.2018, giusta nota prot. n. 8000, con cui si contestava al ricorrente di aver osservato, in data 16.04.2018, una condotta non conforme ai principi di correttezza nei confronti del Comandante della Polizia Municipale, dott. . Persona_1
Dedotto che, a seguito della contestazione di addebito del 03.05.2018, il ricorrente veniva sottoposto ad audizione nella seduta del 29.05.2018, l'istante specificava che il procedimento disciplinare avviato con la nota di contestazione in precedenza richiamata rimaneva privo di seguito in quanto, in data 26.06.2018, il Comandante della Polizia Municipale, dott.
– designato quale membro della terna collegiale affidataria del procedimento Per_1 disciplinare in corso nei confronti del ricorrente – presentava istanza di astensione, per effetto della quale il Segretario generale disponeva la sostituzione del con la Per_1
dott.ssa . Persona_2
Il ricorrente esponeva, poi, che, all'esito della modifica della terna collegiale, il CP_1
disponeva il riavvio del procedimento, con la conseguenza che al ricorrente, per i fatti del
16.04.2018, in data 28.06.2018, veniva inviata una nuova nota di contestazione dell'addebito
– notificata in data 04.07.2018 – nella quale veniva fissata una nuova audizione per il giorno
30.07.2018; affermava, tuttavia, che, a fronte del riavvio del procedimento, essendo impossibilitato a comparire per il giorno 30.07.2018, avanzava istanza di rinvio dell'audizione, specificando che l'UPD, in accoglimento dell'istanza, rinviava l'audizione al
05.09.2018, all'esito della quale il ricorrente riferiva di aver reiterato le difese già spiegate in precedenza e richiesto l'archiviazione del procedimento.
Deduceva, infine, che il procedimento disciplinare si concludeva con l'irrogazione della sanzione disciplinare del rimprovero scritto. Tanto premesso, l'istante, lamentava che la sanzione disciplinare irrogata al ricorrente sarebbe stata emessa all'esito di un procedimento affetto da molteplici vizi procedurali ed, in ogni caso, sulla base di un addebito infondato.
Deduceva, in primo luogo, la violazione dell'obbligo di pubblicazione del codice disciplinare sul sito istituzionale dell'Amministrazione, come previsto dall'art. 55 del d.lgs.
n. 165/2001 nonché dei termini perentori di cui all'art. 55-bis, commi 4 e 9-ter del d.lgs. n.
165/2001.
Sotto tale profilo, il ricorrente lamentava, in particolare, l'inosservanza del termine dei 30 giorni prescritti dalla legge, assumendo che il non avrebbe rispettato tale termine CP_1
per la contestazione dell'addebito in quanto l'originario procedimento disciplinare, fondato sulla contestazione disciplinare operata dal con la nota prot. n. 8000 del 03.05.2018, CP_1 sarebbe rimasto privo di formale seguito per effetto dell'istanza di astensione;
evidenziava, ancora, che il Comune avrebbe avviato ex novo il procedimento disciplinare, provvedendo a notificare al ricorrente un nuovo atto di avvio del procedimento disciplinare, deducendo che quest'ultimo sarebbe, pertanto, ripartito dall'inizio. Affermava, pertanto, che la sanzione irrogata al ricorrente sarebbe invalida in quanto adottata all'esito di un procedimento disciplinare avviato con una contestazione di addebito tardivamente operata e, cioè, emessa oltre il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della procedura di segnalazione dell'infrazione.
Infine, il ricorrente lamentava l'illegittimità del provvedimento disciplinare per contraddittorietà dei contenuti, stante una difformità tra la sanzione dedotta nella premessa, corrispondente al rimprovero verbale, e quella contenuta nella parte finale del provvedimento, recante l'irrogazione in concreto, corrispondente al rimprovero scritto.
Dedotti tali profili di illegittimità per vizi formali e procedurali, il ricorrente contestava la legittimità della sanzione impugnata anche nel merito.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva il resistente, il quale CP_1
eccepiva l'infondatezza del ricorso e che, nel merito, con diverse argomentazioni in fatto e in diritto, ne chiedeva il rigetto.
Espletata la prova orale ed acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento. Com'è noto, l'art. 7 della legge 300/1970, in una prospettiva di tutela del lavoratore nei confronti di interventi del datore di lavoro discrezionali o arbitrari, pone all'esercizio del potere disciplinare dello stesso precisi limiti, sia di ordine sostanziale sia di ordine procedurale, che possono definirsi - in contrapposizione, meramente logica, a quelli direttamente desumibili dall'art. 2106 c.c., norma fondante il potere disciplinare del datore, cui vanno ad aggiungersi - di carattere esterno. Nel valutare la legittimità della sanzione disciplinare irrogata al lavoratore, risponde, pertanto, ad un corretto metodo d'indagine procedere - beninteso, in coerente applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nei limiti segnati dalle allegazioni delle parti - anzitutto all'accertamento dell'osservanza da parte del datore di lavoro degli oneri posti a suo carico dalla disciplina statutaria e solo successivamente, ove tale accertamento abbia avuto esito positivo, acclarare
(questi i limiti interni) la veridicità e fondatezza degli addebiti contestati e, quindi, la proporzionalità della sanzione alla gravità dell'infrazione.
Appare opportuno altresì precisare che il complessivo sistema di garanzie delineato dall'art. 7 Statuto Lavoratori, come successivamente specificato dalla elaborazione giurisprudenziale formatasi al riguardo, rappresenta esclusivamente un minimum di tutela in favore del lavoratore, essendo sempre consentito alle parti contrattuali, nell'esercizio dei propri poteri dispositivi - sia a livello collettivo quanto a livello individuale - prevedere ulteriori adempimenti di carattere procedurale a carico del datore di lavoro che intenda esercitare i propri poteri disciplinari o anche ulteriori limiti di natura sostanziale che vadano ad ampliare e, quindi, a rafforzare l'originario sistema di tutela.
Completano la disciplina, per quanto concerne il settore del pubblico impiego, le disposizioni di cui agli artt. 55 e ss., contenute nel d.lgs. n. 165/2001.
Più specificamente, l'art. 55, a garanzia del lavoratore alle dipendenze della P.A., stabilisce quanto segue: “
1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all'articolo 55-octies, costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2. 2. Ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro di cui al comma 1 si applica l'articolo 2106 del codice civile. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi. La pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro.
3. La contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Resta salva la facoltà di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni dalla contestazione dell'addebito e comunque prima dell'irrogazione della sanzione. La sanzione concordemente determinata all'esito di tali procedure non può essere di specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal contratto collettivo, per l'infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione. I termini del procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di apertura della procedura conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di conclusione con esito negativo. Il contratto collettivo definisce gli atti della procedura conciliativa che ne determinano l'inizio e la conclusione.
4. Fermo quanto previsto nell'articolo 21, per le infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi degli articoli 55-bis, comma 7, e 55-sexies, comma 3, si applicano, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del predetto articolo 55-bis, ma le determinazioni conclusive del procedimento sono adottate dal dirigente generale o titolare di incarico conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 3”.
Ancora, l'art. 55 bis prevede le forme ed i termini da osservare nell'ambito del procedimento disciplinare;
in particolare, con riferimento al caso in esame, il referente normativo è rappresentato dal comma 4 della predetta disposizione, in base al quale “per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza
e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa. Il dipendente può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente. Salvo quanto previsto dall'articolo 54-bis, comma 4, il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento.
L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito. Gli atti di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, nonché l'eventuale provvedimento di sospensione cautelare del dipendente, sono comunicati dall'ufficio competente di ogni amministrazione, per via telematica, all' , entro venti giorni Controparte_3 dalla loro adozione. Al fine di tutelare la riservatezza del dipendente, il nominativo dello stesso è sostituito da un codice identificativo.
5. La comunicazione di contestazione dell'addebito al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, è consentita la comunicazione tra
l'amministrazione ed i propri dipendenti tramite posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, ovvero anche al numero di fax o altro indirizzo di posta elettronica, previamente comunicati dal dipendente o dal suo procuratore.
6. Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio per i procedimenti disciplinari può acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, n è il differimento dei relativi termini.
7. Il dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa o a una diversa amministrazione pubblica dell'incolpato , che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'Ufficio disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, è soggetto all'applicazione, da parte dell'amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravità dell'illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni.
8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un'altra amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare è avviato o concluso e la sanzione è applicata presso quest'ultima. In caso di trasferimento del dipendente in pendenza di procedimento disciplinare, l'ufficio per i procedimenti disciplinari che abbia in carico gli atti provvede alla loro tempestiva trasmissione al competente ufficio disciplinare dell'amministrazione presso cui il dipendente è trasferito. In tali casi il procedimento disciplinare è interrotto e dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio disciplinare dell'amministrazione presso cui il dipendente è trasferito decorrono nuovi termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento. Nel caso in cui l'amministrazione di provenienza venga a conoscenza dell'illecito disciplinare successivamente al trasferimento del dipendente, la stessa Amministrazione provvede a segnalare immediatamente e comunque entro venti giorni i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare all' CP_4
i procedimenti disciplinari dell'amministrazione presso cui il dipendente è stato trasferito e dalla data di ricezione della predetta segnalazione decorrono i termini per la contestazione dell'addebito e per la conclusione del procedimento. Gli esiti del procedimento disciplinare vengono in ogni caso comunicati anche all'amministrazione di provenienza del dipendente.
9. La cessazione del rapporto di lavoro estingue il procedimento disciplinare salvo che per l'infrazione commessa sia prevista la sanzione del licenziamento o comunque sia stata disposta la sospensione cautelare dal servizio. In tal caso le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici ed economici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
9-bis. Sono nulle le disposizioni di regolamento, le clausole contrattuali o le disposizioni interne, comunque qualificate, che prevedano per l'irrogazione di sanzioni disciplinari requisiti formali o procedurali ulteriori rispetto a quelli indicati nel presente articolo o che comunque aggravino il procedimento disciplinare.
9-ter. La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva
l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55- quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento. […]”.
Così brevemente tracciate le coordinate di riferimento, va disposto l'annullamento della sanzione disciplinare irrogata al ricorrente, per le ragioni che si vanno ad evidenziare.
Preliminarmente, con riferimento al profilo di illegittimità del provvedimento impugnato concernente l'inosservanza dell'obbligo di pubblicità previsto dall'art. 55 del d.lgs. n.
165/2001, va, in questa sede, evidenziato che, come documentalmente provato, oltre che confermato all'esito della prova orale espletata, tale obbligo risulta correttamente adempiuto dall'Amministrazione.
Ed, invero, al riguardo, va evidenziato che il teste di parte resistente sig. , Testimone_1
escusso all'udienza del 19.05.2022, ex dipendente del convenuto – della cui CP_1
attendibilità non è dato dubitare – in ordine al dedotto obbligo di affissione del codice disciplinare ha dichiarato: “ADR: “io ero impiegato all'ufficio personale, e per quanto attiene alla redazione del regolamento di responsabilità del personale del io ho svolto le funzioni di CP_1 segretario e ho curato la pubblicità sull'albo pretorio ed è possibile accedervi sul sito dell'Ente nella sezione Trasparenza, che ho curato io stesso e tale pubblicazione all'epoca assolveva tutti gli obblighi attinenti alle necessità di pubblicità degli atti”.
Così, del tutto ininfluente risulta la deduzione in ordine all'illiceità disciplinare per la mancata affissione del codice disciplinare.
Del resto, come è noto, secondo la giurisprudenza di legittimità, non disattesa dalla giudicante e richiamata anche dal resistente nell'ambito della memoria di CP_1 costituzione e risposta, “Anche nel pubblico impiego contrattualizzato deve ritenersi, relativamente alle sanzioni disciplinari, che, in tutti i casi nei quali il comportamento sanzionatorio sia immediatamente percepibile dal lavoratore come illecito, perché contrario al cd. minimo etico o a norme di rilevanza penale, non sia necessario provvedere alla affissione del codice disciplinare prevista dall'art. 55 del d.lgs. n. 150 del 2009, in quanto il dipendente pubblico, come quello del settore privato, ben può rendersi conto, anche al di là di una analitica predeterminazione dei comportamenti vietati e delle relative sanzioni da parte del codice disciplinare, della illiceità della propria condotta” (Cass. n.
28741/2019).
Ancora, va evidenziato che il richiamato art. 55, comma 2, espressamente afferma che “la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro”.
Quanto alla violazione dell'art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001 ed, in particolare, dei termini ivi previsti – in particolare, quello dei 30 giorni per la contestazione dell'addebito e quello dei 120 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare – deve, invece, rilevarsi che, nel caso di specie, la nuova contestazione dell'addebito, emessa all'esito del riavvio del procedimento – identica, peraltro, a quella adottata con nota prot. 8000 e risalente al
03.05.2018, alla quale si fa espresso richiamo, e, dunque, alla luce del contenuto, meramente ripetitiva della stessa – è stata emessa in data 28.06.2018 e, dunque, ben oltre i 30 giorni dalla data a cui risalgono i fatti contestati, ovvero il 16.04.2018; ancora, si evidenzia che la sanzione impugnata veniva irrogata con provvedimento disciplinare adottato in data 04.10.2018 e, dunque, in violazione del termine dei 120 giorni previsto dal richiamato art. 55-bis.
Così, nella fattispecie in esame, alla luce del quadro normativo di riferimento – in precedenza richiamato – deve ritenersi che sia il termine dei 30 giorni che quello dei 120 – entrambi aventi natura perentoria, come espressamente previsto dal comma 9-ter (“Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento”), a differenza degli altri termini (ordinatori) endoprocedimentali individuati dalla disposizione richiamata – siano stati violati.
Al riguardo, va ricordato che la previsione di specifiche e irrinunciabili modalità procedimentali per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari (la violazione delle quali determina l'invalidità del provvedimento sanzionatorio) risponde all'esigenza di tutelare l'effettività del diritto di difesa del lavoratore e di assicurare il rispetto del principio del contraddittorio, che di tale diritto costituisce lo strumento essenziale;
in particolare, la contestazione dell'addebito costituisce l'inizio effettivo del procedimento disciplinare (cfr.
Cons. St. 1382/1998).
Ebbene, contrariamente a quanto dedotto dal resistente, non può condividersi CP_1
l'assunto secondo cui le scansioni endoprocedimentali conseguenti alla sostituzione di un componente della commissione siano “irrilevanti”, a fronte di tali termini, di natura perentoria, né può ritenersi, a fronte della contestazione del 28.06.2018 – versata in atti da entrambe le parti del giudizio ed, anzi, denominata dal resistente “avvio CP_1
procedimento 28062018”, specularmente alla precedente contestazione, il cui file è denominato “avvio procedimento 03052018” (cfr. produzione di parte resistente) – che l'ente convenuto non abbia mai avviato ex novo il procedimento, essendosi, invece, limitato a sostituire il dott. , membro della terna collegiale, per effetto dell'istanza di Per_1
astensione di quest'ultimo.
Infine, neppure assume rilievo in questa sede la circostanza che il ricorrente avesse avuto conoscenza dell'apertura del procedimento disciplinare nei suoi confronti, anche alla luce della contestazione dell'addebito del 03.05.2018; ed, invero, ai fini della legittimità della sanzione in questa sede impugnata, occorre far riferimento esclusivamente alla contestazione del 28.06.2018.
Al riguardo, si evidenzia che i requisiti essenziali della contestazione disciplinare vanno individuati nei caratteri della specificità, dell'immediatezza e dell'immutabilità.
Del resto, come già precisato in precedenza, l'art. 55-bis richiamato risponde allo scopo di consentire al lavoratore un'immediata ed efficace difesa e deve, in quest'ottica, rivestire il carattere della specificità, in modo tale che possa essere enucleato il comportamento disciplinarmente rilevante. Come ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità, la contestazione disciplinare rappresenta il principale elemento di garanzia per il lavoratore che, al fine di rendere le proprie giustificazioni rispetto ai fatti addebitatigli, deve essere in grado di conoscere con esattezza i comportamenti oggetto del procedimento. Infatti, la contestazione non solo deve essere motivata, ma deve avere l'ulteriore requisito della specificità proprio al fine di consentire l'esercizio del diritto di difesa da parte del lavoratore.
Dalle considerazioni sin qui svolte discende la illegittimità della sanzione irrogata all'istante e quivi impugnata;
conseguentemente, la stessa va annullata, con assorbimento di ogni ulteriore questione e/o valutazione in ordine ad ulteriori profili di illegittimità.
La domanda di parte attrice merita, pertanto, accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda ed istanza disattesa:
1) in accoglimento del ricorso, annulla la sanzione disciplinare impugnata;
2) condanna il in persona del p.t., al pagamento delle spese Controparte_1 CP_2
di lite, che si liquidano in complessivi euro 1.800,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
S. Maria C.V., 30.04.2025 La Giudice
dott.ssa Valentina AG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Valentina AG, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito di deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9431/2018 promossa da:
, rappresentato e difeso dagli avvocati Silvestro Mercone e Parte_1
Mariano Iannacchero e gli stessi elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
contro
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Controparte_1
Di Benedetto e con lo stesso elettivamente domiciliato come in atti
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.11.2018, il ricorrente indicato in epigrafe, premettendo di essere dipendente a tempo indeterminato del del 29.12.2007, con Controparte_1
mansioni di agente di Polizia Municipale ed inquadramento nella categoria C del CCNL
Enti locali, conveniva in giudizio il in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 chiedendo di dichiarare nulla e/o inefficace ovvero annullare la sanzione disciplinare irrogata dal convenuto con nota prot. n. 17118 del 04.10.2018 “per violazione delle CP_1 norme procedimentali previste dagli artt. 55 e 55-bis del d.lgs. n. 165/2001 e/o per contraddittorietà del provvedimento irrogativo e/o per infondatezza dell'addebito” (cfr. ricorso) e di condannare il in persona del p.t., al pagamento delle spese di lite, con Controparte_1 CP_2
attribuzione.
A sostegno della domanda, il ricorrente esponeva che, con nota prot. n. 17118 del 04.10.2018, notificata al ricorrente in data 05.10.2018, l'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD) dell'ente resistente territoriale irrogava al sig. la sanzione disciplinare del rimprovero Pt_1
scritto, contestando la violazione dell'art. 3, comma 4, lettera b) del CCNL 2006/2009, all'esito di una prima contestazione di addebito mossa al ricorrente dal Controparte_1 in data 03.05.2018, giusta nota prot. n. 8000, con cui si contestava al ricorrente di aver osservato, in data 16.04.2018, una condotta non conforme ai principi di correttezza nei confronti del Comandante della Polizia Municipale, dott. . Persona_1
Dedotto che, a seguito della contestazione di addebito del 03.05.2018, il ricorrente veniva sottoposto ad audizione nella seduta del 29.05.2018, l'istante specificava che il procedimento disciplinare avviato con la nota di contestazione in precedenza richiamata rimaneva privo di seguito in quanto, in data 26.06.2018, il Comandante della Polizia Municipale, dott.
– designato quale membro della terna collegiale affidataria del procedimento Per_1 disciplinare in corso nei confronti del ricorrente – presentava istanza di astensione, per effetto della quale il Segretario generale disponeva la sostituzione del con la Per_1
dott.ssa . Persona_2
Il ricorrente esponeva, poi, che, all'esito della modifica della terna collegiale, il CP_1
disponeva il riavvio del procedimento, con la conseguenza che al ricorrente, per i fatti del
16.04.2018, in data 28.06.2018, veniva inviata una nuova nota di contestazione dell'addebito
– notificata in data 04.07.2018 – nella quale veniva fissata una nuova audizione per il giorno
30.07.2018; affermava, tuttavia, che, a fronte del riavvio del procedimento, essendo impossibilitato a comparire per il giorno 30.07.2018, avanzava istanza di rinvio dell'audizione, specificando che l'UPD, in accoglimento dell'istanza, rinviava l'audizione al
05.09.2018, all'esito della quale il ricorrente riferiva di aver reiterato le difese già spiegate in precedenza e richiesto l'archiviazione del procedimento.
Deduceva, infine, che il procedimento disciplinare si concludeva con l'irrogazione della sanzione disciplinare del rimprovero scritto. Tanto premesso, l'istante, lamentava che la sanzione disciplinare irrogata al ricorrente sarebbe stata emessa all'esito di un procedimento affetto da molteplici vizi procedurali ed, in ogni caso, sulla base di un addebito infondato.
Deduceva, in primo luogo, la violazione dell'obbligo di pubblicazione del codice disciplinare sul sito istituzionale dell'Amministrazione, come previsto dall'art. 55 del d.lgs.
n. 165/2001 nonché dei termini perentori di cui all'art. 55-bis, commi 4 e 9-ter del d.lgs. n.
165/2001.
Sotto tale profilo, il ricorrente lamentava, in particolare, l'inosservanza del termine dei 30 giorni prescritti dalla legge, assumendo che il non avrebbe rispettato tale termine CP_1
per la contestazione dell'addebito in quanto l'originario procedimento disciplinare, fondato sulla contestazione disciplinare operata dal con la nota prot. n. 8000 del 03.05.2018, CP_1 sarebbe rimasto privo di formale seguito per effetto dell'istanza di astensione;
evidenziava, ancora, che il Comune avrebbe avviato ex novo il procedimento disciplinare, provvedendo a notificare al ricorrente un nuovo atto di avvio del procedimento disciplinare, deducendo che quest'ultimo sarebbe, pertanto, ripartito dall'inizio. Affermava, pertanto, che la sanzione irrogata al ricorrente sarebbe invalida in quanto adottata all'esito di un procedimento disciplinare avviato con una contestazione di addebito tardivamente operata e, cioè, emessa oltre il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della procedura di segnalazione dell'infrazione.
Infine, il ricorrente lamentava l'illegittimità del provvedimento disciplinare per contraddittorietà dei contenuti, stante una difformità tra la sanzione dedotta nella premessa, corrispondente al rimprovero verbale, e quella contenuta nella parte finale del provvedimento, recante l'irrogazione in concreto, corrispondente al rimprovero scritto.
Dedotti tali profili di illegittimità per vizi formali e procedurali, il ricorrente contestava la legittimità della sanzione impugnata anche nel merito.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva il resistente, il quale CP_1
eccepiva l'infondatezza del ricorso e che, nel merito, con diverse argomentazioni in fatto e in diritto, ne chiedeva il rigetto.
Espletata la prova orale ed acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento. Com'è noto, l'art. 7 della legge 300/1970, in una prospettiva di tutela del lavoratore nei confronti di interventi del datore di lavoro discrezionali o arbitrari, pone all'esercizio del potere disciplinare dello stesso precisi limiti, sia di ordine sostanziale sia di ordine procedurale, che possono definirsi - in contrapposizione, meramente logica, a quelli direttamente desumibili dall'art. 2106 c.c., norma fondante il potere disciplinare del datore, cui vanno ad aggiungersi - di carattere esterno. Nel valutare la legittimità della sanzione disciplinare irrogata al lavoratore, risponde, pertanto, ad un corretto metodo d'indagine procedere - beninteso, in coerente applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nei limiti segnati dalle allegazioni delle parti - anzitutto all'accertamento dell'osservanza da parte del datore di lavoro degli oneri posti a suo carico dalla disciplina statutaria e solo successivamente, ove tale accertamento abbia avuto esito positivo, acclarare
(questi i limiti interni) la veridicità e fondatezza degli addebiti contestati e, quindi, la proporzionalità della sanzione alla gravità dell'infrazione.
Appare opportuno altresì precisare che il complessivo sistema di garanzie delineato dall'art. 7 Statuto Lavoratori, come successivamente specificato dalla elaborazione giurisprudenziale formatasi al riguardo, rappresenta esclusivamente un minimum di tutela in favore del lavoratore, essendo sempre consentito alle parti contrattuali, nell'esercizio dei propri poteri dispositivi - sia a livello collettivo quanto a livello individuale - prevedere ulteriori adempimenti di carattere procedurale a carico del datore di lavoro che intenda esercitare i propri poteri disciplinari o anche ulteriori limiti di natura sostanziale che vadano ad ampliare e, quindi, a rafforzare l'originario sistema di tutela.
Completano la disciplina, per quanto concerne il settore del pubblico impiego, le disposizioni di cui agli artt. 55 e ss., contenute nel d.lgs. n. 165/2001.
Più specificamente, l'art. 55, a garanzia del lavoratore alle dipendenze della P.A., stabilisce quanto segue: “
1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all'articolo 55-octies, costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2. 2. Ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro di cui al comma 1 si applica l'articolo 2106 del codice civile. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi. La pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro.
3. La contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Resta salva la facoltà di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni dalla contestazione dell'addebito e comunque prima dell'irrogazione della sanzione. La sanzione concordemente determinata all'esito di tali procedure non può essere di specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal contratto collettivo, per l'infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione. I termini del procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di apertura della procedura conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di conclusione con esito negativo. Il contratto collettivo definisce gli atti della procedura conciliativa che ne determinano l'inizio e la conclusione.
4. Fermo quanto previsto nell'articolo 21, per le infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi degli articoli 55-bis, comma 7, e 55-sexies, comma 3, si applicano, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del predetto articolo 55-bis, ma le determinazioni conclusive del procedimento sono adottate dal dirigente generale o titolare di incarico conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 3”.
Ancora, l'art. 55 bis prevede le forme ed i termini da osservare nell'ambito del procedimento disciplinare;
in particolare, con riferimento al caso in esame, il referente normativo è rappresentato dal comma 4 della predetta disposizione, in base al quale “per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza
e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa. Il dipendente può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente. Salvo quanto previsto dall'articolo 54-bis, comma 4, il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento.
L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito. Gli atti di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, nonché l'eventuale provvedimento di sospensione cautelare del dipendente, sono comunicati dall'ufficio competente di ogni amministrazione, per via telematica, all' , entro venti giorni Controparte_3 dalla loro adozione. Al fine di tutelare la riservatezza del dipendente, il nominativo dello stesso è sostituito da un codice identificativo.
5. La comunicazione di contestazione dell'addebito al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, è consentita la comunicazione tra
l'amministrazione ed i propri dipendenti tramite posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, ovvero anche al numero di fax o altro indirizzo di posta elettronica, previamente comunicati dal dipendente o dal suo procuratore.
6. Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio per i procedimenti disciplinari può acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, n è il differimento dei relativi termini.
7. Il dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa o a una diversa amministrazione pubblica dell'incolpato , che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'Ufficio disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, è soggetto all'applicazione, da parte dell'amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravità dell'illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni.
8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un'altra amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare è avviato o concluso e la sanzione è applicata presso quest'ultima. In caso di trasferimento del dipendente in pendenza di procedimento disciplinare, l'ufficio per i procedimenti disciplinari che abbia in carico gli atti provvede alla loro tempestiva trasmissione al competente ufficio disciplinare dell'amministrazione presso cui il dipendente è trasferito. In tali casi il procedimento disciplinare è interrotto e dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio disciplinare dell'amministrazione presso cui il dipendente è trasferito decorrono nuovi termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento. Nel caso in cui l'amministrazione di provenienza venga a conoscenza dell'illecito disciplinare successivamente al trasferimento del dipendente, la stessa Amministrazione provvede a segnalare immediatamente e comunque entro venti giorni i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare all' CP_4
i procedimenti disciplinari dell'amministrazione presso cui il dipendente è stato trasferito e dalla data di ricezione della predetta segnalazione decorrono i termini per la contestazione dell'addebito e per la conclusione del procedimento. Gli esiti del procedimento disciplinare vengono in ogni caso comunicati anche all'amministrazione di provenienza del dipendente.
9. La cessazione del rapporto di lavoro estingue il procedimento disciplinare salvo che per l'infrazione commessa sia prevista la sanzione del licenziamento o comunque sia stata disposta la sospensione cautelare dal servizio. In tal caso le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici ed economici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
9-bis. Sono nulle le disposizioni di regolamento, le clausole contrattuali o le disposizioni interne, comunque qualificate, che prevedano per l'irrogazione di sanzioni disciplinari requisiti formali o procedurali ulteriori rispetto a quelli indicati nel presente articolo o che comunque aggravino il procedimento disciplinare.
9-ter. La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva
l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55- quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento. […]”.
Così brevemente tracciate le coordinate di riferimento, va disposto l'annullamento della sanzione disciplinare irrogata al ricorrente, per le ragioni che si vanno ad evidenziare.
Preliminarmente, con riferimento al profilo di illegittimità del provvedimento impugnato concernente l'inosservanza dell'obbligo di pubblicità previsto dall'art. 55 del d.lgs. n.
165/2001, va, in questa sede, evidenziato che, come documentalmente provato, oltre che confermato all'esito della prova orale espletata, tale obbligo risulta correttamente adempiuto dall'Amministrazione.
Ed, invero, al riguardo, va evidenziato che il teste di parte resistente sig. , Testimone_1
escusso all'udienza del 19.05.2022, ex dipendente del convenuto – della cui CP_1
attendibilità non è dato dubitare – in ordine al dedotto obbligo di affissione del codice disciplinare ha dichiarato: “ADR: “io ero impiegato all'ufficio personale, e per quanto attiene alla redazione del regolamento di responsabilità del personale del io ho svolto le funzioni di CP_1 segretario e ho curato la pubblicità sull'albo pretorio ed è possibile accedervi sul sito dell'Ente nella sezione Trasparenza, che ho curato io stesso e tale pubblicazione all'epoca assolveva tutti gli obblighi attinenti alle necessità di pubblicità degli atti”.
Così, del tutto ininfluente risulta la deduzione in ordine all'illiceità disciplinare per la mancata affissione del codice disciplinare.
Del resto, come è noto, secondo la giurisprudenza di legittimità, non disattesa dalla giudicante e richiamata anche dal resistente nell'ambito della memoria di CP_1 costituzione e risposta, “Anche nel pubblico impiego contrattualizzato deve ritenersi, relativamente alle sanzioni disciplinari, che, in tutti i casi nei quali il comportamento sanzionatorio sia immediatamente percepibile dal lavoratore come illecito, perché contrario al cd. minimo etico o a norme di rilevanza penale, non sia necessario provvedere alla affissione del codice disciplinare prevista dall'art. 55 del d.lgs. n. 150 del 2009, in quanto il dipendente pubblico, come quello del settore privato, ben può rendersi conto, anche al di là di una analitica predeterminazione dei comportamenti vietati e delle relative sanzioni da parte del codice disciplinare, della illiceità della propria condotta” (Cass. n.
28741/2019).
Ancora, va evidenziato che il richiamato art. 55, comma 2, espressamente afferma che “la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro”.
Quanto alla violazione dell'art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001 ed, in particolare, dei termini ivi previsti – in particolare, quello dei 30 giorni per la contestazione dell'addebito e quello dei 120 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare – deve, invece, rilevarsi che, nel caso di specie, la nuova contestazione dell'addebito, emessa all'esito del riavvio del procedimento – identica, peraltro, a quella adottata con nota prot. 8000 e risalente al
03.05.2018, alla quale si fa espresso richiamo, e, dunque, alla luce del contenuto, meramente ripetitiva della stessa – è stata emessa in data 28.06.2018 e, dunque, ben oltre i 30 giorni dalla data a cui risalgono i fatti contestati, ovvero il 16.04.2018; ancora, si evidenzia che la sanzione impugnata veniva irrogata con provvedimento disciplinare adottato in data 04.10.2018 e, dunque, in violazione del termine dei 120 giorni previsto dal richiamato art. 55-bis.
Così, nella fattispecie in esame, alla luce del quadro normativo di riferimento – in precedenza richiamato – deve ritenersi che sia il termine dei 30 giorni che quello dei 120 – entrambi aventi natura perentoria, come espressamente previsto dal comma 9-ter (“Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento”), a differenza degli altri termini (ordinatori) endoprocedimentali individuati dalla disposizione richiamata – siano stati violati.
Al riguardo, va ricordato che la previsione di specifiche e irrinunciabili modalità procedimentali per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari (la violazione delle quali determina l'invalidità del provvedimento sanzionatorio) risponde all'esigenza di tutelare l'effettività del diritto di difesa del lavoratore e di assicurare il rispetto del principio del contraddittorio, che di tale diritto costituisce lo strumento essenziale;
in particolare, la contestazione dell'addebito costituisce l'inizio effettivo del procedimento disciplinare (cfr.
Cons. St. 1382/1998).
Ebbene, contrariamente a quanto dedotto dal resistente, non può condividersi CP_1
l'assunto secondo cui le scansioni endoprocedimentali conseguenti alla sostituzione di un componente della commissione siano “irrilevanti”, a fronte di tali termini, di natura perentoria, né può ritenersi, a fronte della contestazione del 28.06.2018 – versata in atti da entrambe le parti del giudizio ed, anzi, denominata dal resistente “avvio CP_1
procedimento 28062018”, specularmente alla precedente contestazione, il cui file è denominato “avvio procedimento 03052018” (cfr. produzione di parte resistente) – che l'ente convenuto non abbia mai avviato ex novo il procedimento, essendosi, invece, limitato a sostituire il dott. , membro della terna collegiale, per effetto dell'istanza di Per_1
astensione di quest'ultimo.
Infine, neppure assume rilievo in questa sede la circostanza che il ricorrente avesse avuto conoscenza dell'apertura del procedimento disciplinare nei suoi confronti, anche alla luce della contestazione dell'addebito del 03.05.2018; ed, invero, ai fini della legittimità della sanzione in questa sede impugnata, occorre far riferimento esclusivamente alla contestazione del 28.06.2018.
Al riguardo, si evidenzia che i requisiti essenziali della contestazione disciplinare vanno individuati nei caratteri della specificità, dell'immediatezza e dell'immutabilità.
Del resto, come già precisato in precedenza, l'art. 55-bis richiamato risponde allo scopo di consentire al lavoratore un'immediata ed efficace difesa e deve, in quest'ottica, rivestire il carattere della specificità, in modo tale che possa essere enucleato il comportamento disciplinarmente rilevante. Come ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità, la contestazione disciplinare rappresenta il principale elemento di garanzia per il lavoratore che, al fine di rendere le proprie giustificazioni rispetto ai fatti addebitatigli, deve essere in grado di conoscere con esattezza i comportamenti oggetto del procedimento. Infatti, la contestazione non solo deve essere motivata, ma deve avere l'ulteriore requisito della specificità proprio al fine di consentire l'esercizio del diritto di difesa da parte del lavoratore.
Dalle considerazioni sin qui svolte discende la illegittimità della sanzione irrogata all'istante e quivi impugnata;
conseguentemente, la stessa va annullata, con assorbimento di ogni ulteriore questione e/o valutazione in ordine ad ulteriori profili di illegittimità.
La domanda di parte attrice merita, pertanto, accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda ed istanza disattesa:
1) in accoglimento del ricorso, annulla la sanzione disciplinare impugnata;
2) condanna il in persona del p.t., al pagamento delle spese Controparte_1 CP_2
di lite, che si liquidano in complessivi euro 1.800,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
S. Maria C.V., 30.04.2025 La Giudice
dott.ssa Valentina AG