Ordinanza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, ordinanza 19/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.L. n. 426/2025
TRIBUNALE DI BRINDISI
Ufficio Lavoro
Il Tribunale di Brindisi, composto dai SInori Magistrati:
Dr.ssa Gabriella PUZZOVIO PRESIDENTE rel.
Dr. Piero PRIMICERI GIUDICE
Dr. Paolo Giacinto PASANISI GIUDICE sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 05/03/2025, letto il reclamo proposto avverso il provvedimento n. 569/2025 reso dal Giudice del lavoro di
Brindisi in data 15/01/2025 con cui veniva rigettato, per carenza del requisito del periculum in mora nonché del fumus boni iuris, il ricorso in riassunzione ex art. 700 c.p.c. depositato in data
14.11.2024, in seguito alla declaratoria di difetto di giurisdizione pronunciata dal TAR Lecce con sentenza n. 1081/2024, con cui la ricorrente – premesso di essere dipendente della società convenuta in qualità di portiere centralinista cat. B e di essersi collocata al ventunesimo posto, quale prima degli idonei non ammessi, nell'ambito di una procedura selettiva indetta nell'anno 2021, giusta graduatoria approvata e pubblicata in data 3.12.2021 – si doleva del fatto che la Società convenuta con avviso del 14.6.2024, aveva avviato una selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato di 17 unità cat. B posizione B del CCNL Aiop-non medici.
In particolare, l'istante lamentava l'illegittimità di siffatta determinazione stante la validità triennale della graduatoria approvata in data 3.12.2021, così come previsto dal Regolamento per l'assunzione del personale approvato con delibera del 29.05.2023 e non essendo applicabile – a dire della ricorrente - nei confronti delle società in house nè la previsione concernente la durata biennale delle graduatorie prevista dal comma 5 ter dell'art. 35 TU né la disciplina dettata per le progressioni di carriera tra aree funzionali di cui agli art. 24 d. lgs. 150/09 e 52, comma 1 bis, terzo periodo, d.lgs.
165/2001, con l'effetto che la resistente avrebbe dovuto procedere allo scorrimento della graduatoria approvata nel dicembre 2021, salva la possibilità di indire una nuova procedura, motivandone le ragioni, che nel caso di specie, difettavano.
Quanto al periculum in mora, allegava che – in assenza dell'invocata cautela - avrebbe subìto un danno irreparabile consistente nella mancata assunzione per mansioni del tutto diverse da quelle attualmente espletate.
Concludeva chiedendo l'adozione delle misure cautelari tese ad impedire alla Controparte_1
di procedere oltre nell'espletamento della procedura concorsuale impugnata, quanto
[...]
2021, ai fini dell'assunzione della stessa a tempo pieno ed indeterminato, quale impiegata d'ordine
Categoria B - Posizione B.
Rilevato che il Tribunale di Brindisi, Ufficio lavoro, ha disatteso il ricorso, ritenendo che: “ (...)
Applicando tali principi al caso che occupa, reputa la scrivente che le circostanze rappresentate in ricorso siano inidonee a qualificare, in termini di irreparabilità e gravità, il pregiudizio connesso alla situazione dedotta in ricorso, a tener conto che – come suesposto - la ricorrente è dipendente della (a tempo pieno ed indeterminato) con un inquadramento identico a quello CP_1 previsto nel bando di selezione pubblicato in data 14.6.2024, finalizzato peraltro all'assunzione di
17 unità a tempo parziale. Nessun pregiudizio di natura economica è dunque ravvisabile nel caso di specie;
né appare possibile discutere -in termini generali ed in assenza di specifiche circostanze fattuali aderenti al caso di specie che possano indurre a differenti conclusioni- di “mancato arricchimento del bagaglio professionale” o di perdita di chance, posto che la ricorrente espletata mansioni riconducibili al medesimo livello di inquadramento previsto nel predetto avviso di selezione. Tanto sarebbe sufficiente per il rigetto del ricorso, difettando uno dei requisiti per ottenere l'auspicata cautela. Tuttavia, si osserva che quanto sinora esposto assume rilievo anche sotto il profilo del fumus boni iuris. Ed invero, in disparte ogni valutazione circa il termine di validità della graduatoria approvata in data 3.12.2021, il fatto che la ricorrente sia stata assunta a tempo indeterminato all'esito di una procedura selettiva conclusasi successivamente rispetto a quella terminata con la pubblicazione della suddetta graduatoria rende evidente, a parere di chi scrive, l'infondatezza della domanda. L'interesse ad invocare lo scorrimento di una graduatoria può sussistere in capo all'idoneo non vincitore qualora sia stata avviata - in assenza dei presupposti costantemente ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità - una nuova procedura selettiva che possa pregiudicare l'aspettativa all'assunzione. Ma, nel caso di specie, tale interesse non è configurabile avendo già la ricorrente ottenuto la stabilizzazione del rapporto di lavoro, giusta partecipazione al bando di cui all'allegato 3 di parte convenuta. Né può assumere rilievo in tale prospettiva la circostanza che la ricorrente, qualora fosse accolta la domanda, potrebbe svolgere mansioni diverse da quelle attualmente espletate (…)”.
Rilevato, altresì, che la ricorrente, ritenendo sussistenti i requisiti di legge, proponeva reclamo ex art. 669 terdecies e ss. c.p.c., al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) che Codesto
On.le Tribunale del Lavoro, in composizione collegiale, previa fissazione di udienza di comparizione delle parti, in riforma dell'impugnata ordinanza resa in data 15.01.2025 dal Giudice
Unico del Lavoro, Dott.ssa Maria Forastiere, voglia accogliere le richieste della SI.ra
[...] , concedendo misure cautelari d'urgenza ex artt. 669 bis e 700 c.p.c., tese ad impedire alla Parte_1
di procedere oltre nell'espletamento della procedura Controparte_1
concorsuale contestata e/o ad ordinare alla stessa di revocare tutti gli atti concorsuali sinora espletati, quanto meno per i 17 posti di Categoria B messi a concorso, oltre che a procedere allo scorrimento della graduatoria del concorso per N. 20 impiegati d'ordine Categoria B – Posizione B espletato nell'anno 2021, tuttora valida ed efficace, nella quale l'odierna ricorrente è inserita come prima degli idonei, e a procedere, quindi, dell'assunzione della stessa a tempo pieno ed indeterminato, quale impiegata d'ordine Categoria B - Posizione B. Con vittoria di spese e compensi di giudizio o compensazione delle spese in caso di soccombenza.”
Lette le memorie depositate in atti da , che concludeva per la conferma del CP_1
provvedimento di rigetto n. 569/2025 del 15.01.2025 e, per l'effetto, per il rigetto del ricorso;
osserva quanto segue
IN FATTO E DIRITTO
Il Collegio ritiene che non ricorrano i presupposti per l'accoglimento del reclamo.
Giova ripercorrere sinteticamente i fatti posti a fondamento della controversia al vaglio del
Collegio.
Con ricorso notificato in data 06.09.2024 alla e alla Controparte_1 [...]
la ricorrente, dipendente della in qualità di portiere CP_1 Parte_2
centralinista Categoria B - Posizione B, impugnava dinnanzi al TAR il bando di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo indeterminato e part time 18 ore settimanali per n.
43 unità categoria A Posizione A e n. 17 unità Categoria B - Posizione B del CCNL AIOP – NON
MEDICI, in quanto ritenuto illegittimo atteso che la società resistente, prima di procedere ad indire un nuovo bando per l'assunzione di N. 17 unità di impiegati d'ordine di Categoria B – Posizione B, avrebbe dovuto procedere ad utilizzare la graduatoria degli idonei di un concorso per N. 20 impiegati d'ordine di Categoria B – Posizione B, approvata in data 03.12.2021 e, asseritamente, valida ed efficace al momento dell'indizione del bando impugnato (14.06.2024), avendo essa una validità della durata di tre anni, come previsto dal Regolamento per l'assunzione del personale della medesima , e nella quale la odierna ricorrente è classificata quale prima degli idonei. CP_1
Con sentenza n. 1081/2024, il TAR di Lecce declinava la propria giurisdizione in favore del
Giudice Ordinario e in ragione di tanto la ricorrente riassumeva il giudizio, innanzi al Giudice
Ordinario del Lavoro, con ricorso ex artt. 669bis e 700 c.p.c., riproponendo tutte le considerazioni esposte e le censure articolate innanzi al Giudice Amministrativo.
A sostegno del reclamo, parte ricorrente ha evidenziato che l'Ordinanza impugnata merita di essere riformata, in via preliminare, per la presunta “attenuazione della strumentalità necessaria tra la fase cautelare ex art. 700 c.p.c. e la successiva fase di merito, conseguente all'introduzione del comma 6 dell'art. 669 octies c.p.c. da parte della Legge n. 80/2005”, che comporterebbe “anche un'attenuazione della rilevanza del periculum in mora”.
In particolare, l'istante ha contestato lo svolgimento di mansioni riconducibili al medesimo livello di inquadramento previsto dall'avviso di selezione pubblica impugnato o quanto meno a quelle di impiegato d'ordine, rilevando che dalla lettura del bando di concorso interno per n. 20 impiegati di ordine (in cui la stessa risulta prima degli idonei) nonché del bando di concorso per n. 54 posti di portiere (a cui la odierna reclamante ha partecipato, risultando vincitrice di posto) ed, infine, del bando contestato per n. 17 posti di impiegati d'ordine, si evincerebbe la richiesta di requisiti specifici di partecipazione alle relative selezioni.
Pertanto, parte attrice invoca lo scorrimento delle graduatoria del concorso interno per impiegati d'ordine - di categoria pari a quella dei posti di impiegato d'ordine messi a concorso con la procedura odiernamente contestata e nella quale la stessa risulta prima degli idonei - lamentando che la suddetta preclusione comporterebbe per la stessa una chiara perdita di chance, con riferimento al mancato arricchimento del bagaglio professionale, oltre che sotto il profilo della maturazione dell'anzianità lavorativa, costituente pregiudizio grave ed irreparabile.
Censurava, altresì, l'applicabilità al caso di specie del principio sancito dalla ordinanza n.
26824/2024 della Corte di Cassazione richiamato nell'ordinanza reclamata.
La società, costituendosi in giudizio, ha sostanzialmente riproposto le stesse eccezioni ed argomentazioni sollevate in sede di procedimento ex art. 700 c.p.c.
Tanto premesso, la prospettazione difensiva della parte reclamante non coglie nel segno.
Il Collegio preliminarmente rileva che il provvedimento d'urgenza richiesto presuppone che ricorrano congiuntamente i requisiti del c.d. fumus boni iuris, ossia l'evidente fondatezza della pretesa e del periculum in mora, costituito dal fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, e dunque non ristorabile per equivalente e che il provvedimento dev'essere rifiutato allorquando manchi anche uno solo dei requisiti sopra ricordati (cfr. ex plurimis,
Tribunale Milano, 28 febbraio 1996).
Nel processo del lavoro, poi, può ammettersi il ricorso allo strumento previsto dall'art. 700 c.p.c. solo in via eccezionale rispetto al rito ordinario, che già di per sé stesso è improntato a principi di maggiore celerità rispetto al processo civile ordinario, e solo nel caso in cui il trascorrere del tempo fino alla decisione del giudizio possa cagionare un danno grave, imminente ed irreparabile al ricorrente. Infatti, l'inevitabile sacrificio del diritto di difesa, che si verifica in una procedura caratterizzata dalla rapidità e dalla sommarietà degli accertamenti, impone valutazioni particolarmente rigorose in ordine alla sussistenza del periculum in mora, che deve costituire l'oggetto principale dell'indagine giudiziale ed esige un apprezzamento puntuale, preciso e contingente, giacché priva di utilità, ai fini della tutela d'urgenza invocata, sarebbe la verifica del fumus boni juris in assenza del pericolo di un imminente danno da scongiurare. Se si opinasse diversamente, e si pretendesse che il giudice debba comunque delibare il fumus della domanda anche quando è evidente la carenza del periculum in mora, si finirebbe per attribuire al processo cautelare una funzione diversa da quella di assicurare al ricorrente un risultato giuridicamente apprezzabile, poiché l'eventuale favorevole disamina del fumus boni juris residuerebbe su un piano meramente didascalico e sarebbe improduttiva di alcuna utilità per l'interessato.
Perché si giustifichi la tutela cautelare è necessario che sussistano elementi tali da cui risultino già almeno atti preparatori, che oggettivamente conducano, sia pure in termini di probabilità, ad un evento idoneo a determinare entro un termine ragionevolmente breve un pregiudizio irreparabile.
Ciò posto, si osserva come nella specie il pericolo di danno sia stato ricondotto dalla ricorrente esclusivamente nel presunto danno da perdita di chance, oltre che sotto il profilo della maturazione dell'anzianità lavorativa, derivante dal mancato scorrimento della graduatoria per cui è causa.
Ad avviso del Collegio le argomentazioni dedotte dall'istante appaiono del tutto generiche ed insufficienti ai fini della prova del pericolo di danno, non essendo stata offerta prova della irreparabilità e della gravità del pregiudizio di natura economica che la stessa potrebbe patire nelle more della definizione del giudizio di merito e considerando che la ricorrente è dipendente della
, a tempo pieno ed indeterminato, con un inquadramento pressochè identico a quello CP_1
previsto nel bando di selezione pubblicato in data 14.6.2024, finalizzato – peraltro - all'assunzione di 17 unità a tempo parziale.
Invero, la ricorrente risulta assunta a tempo pieno ed indeterminato a seguito della partecipazione dell'istante alla procedura selettiva interna per 54 portieri (inquadrati in categoria B) indetta da successivamente all'approvazione della graduatoria di cui la ricorrente invoca, in CP_1
questa sede, lo scorrimento e svolge mansioni riconducibili al medesimo livello di inquadramento previsto nel contestato avviso di selezione;
tra l'altro, la stessa - nel corso del reclamo - riconosce espressamente che il concorso per n. 20 impiegati di ordine nella Categoria B espletato nell'anno
2021 - nella cui graduatoria risulta prima degli idonei - era aperto ai dipendenti interni alla inquadrati nella Categoria B e che anche la procedura concorsuale censurata nel CP_1
presente giudizio prevede la messa a concorso di 17 posti di impiegati di ordine di Categoria B, medesima area funzionale di quelli coperti con la procedura concorsuale interna espletata nel 2021.
Non è emerso, pertanto, che l'asserito e paventato danno economico subito sia irreparabile e insuscettibile di risarcimento all'esito del giudizio di merito. Invero, è noto che: “ il periculum in mora non può identificarsi, sic et sempliciter con il danno derivante dal provvedimento datoriale in sé considerato, ma è dato dal pregiudizio che può derivare al lavoratore dall'attesa della decisione di merito. Spetta, pertanto, a colui che promuove il giudizio cautelare allegare e provare, con fatti specifici, che il protrarsi della situazione ritenuta antigiuridica possa arrecargli danni gravi, non ristorabili neppure successivamente. Una diversa interpretazione della norma richiamata verrebbe a delineare il ricorso al procedimento cautelare quale strumento ordinario per la risoluzione delle controversie connesse a tale tipologia di provvedimenti, in contrasto con la disciplina legislativa del processo del lavoro e con la previsione delle "normali" forme di tutela e quindi del ricorso ex art. 414 ss. c.p.c. in relazione alla generalità dei conflitti tra datore e prestatore di lavoro. Consegue che l'esistenza del requisito del periculum in mora deve essere verificata in concreto in relazione all'effettiva situazione personale, professionale o socioeconomica del lavoratore, sul quale incombe l'onere di allegazioni concrete e puntuali sulle circostanze di fatto dalle quali possa desumersi il concreto rischio che, nel tempo occorrente per l'espletamento del processo di merito, la sua professionalità venga effettivamente a depauperarsi o ne venga compromessa la situazione personale e familiare o il suo equilibrio psicofisico;
e dalle quali quindi emerga che la situazione lavorativa attuale, nel tempo occorrente per il giudizio ordinario, possa configurarsi quale fonte di pregiudizio irreparabile.
È pure possibile una cautela che abbia contenuti patrimoniali, ma in tali casi, deve aversi riguardo alla condizione economica del ricorrente, onde valutare giudizialmente le conseguenze che un depauperamento, in concreto, comporterebbe sulla vita dell'aspirante alla tutela cautelare.
È alla luce dei principi sopra enunciati che occorre valutare i profili dedotti dal ricorrente in merito alla sussistenza del periculum in mora.” (cfr. Tribunale Caltanissetta, 20/09/2019, (ud.
19/09/2019, dep. 20/09/2019).
Sulla scorta delle ragioni che precedono, cui questo Collegio intende conformarsi, il reclamo non può trovare accoglimento.
Accertata l'insussistenza del periculum in mora appare ultronea ogni valutazione in ordine al requisito del fumus boni iuris
In conclusione, il reclamo è infondato e va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- Rigetta il reclamo;
- condanna parte reclamante al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro 1000,00 oltre accessori come per legge in favore della parte reclamata.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Brindisi, 18/03/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Gabriella Puzzovio