Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 26/01/2026, n. 568
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica atti prodromici

    La Regione ha fornito prova della notifica dell'avviso di accertamento a mani proprie del ricorrente, rendendo infondata l'eccezione di prescrizione e non opponibili i motivi attinenti al merito.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito tributario

    La notifica dell'avviso di accertamento rende infondata l'eccezione di prescrizione.

  • Accolto
    Omessa notifica atti prodromici

    La Corte ritiene che per l'annualità 2021, in assenza di specifica disposizione che ne preveda l'applicabilità anche ai periodi di imposta anteriori all'entrata in vigore della L. 56/2023, persiste l'obbligo di riscuotere il credito previa contestazione mediante avviso di accertamento.

  • Accolto
    Prescrizione del credito tributario

    La Corte ritiene che per l'annualità 2021, in assenza di specifica disposizione che ne preveda l'applicabilità anche ai periodi di imposta anteriori all'entrata in vigore della L. 56/2023, persiste l'obbligo di riscuotere il credito previa contestazione mediante avviso di accertamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 26/01/2026, n. 568
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 568
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo