Ordinanza collegiale 23 dicembre 2025
Sentenza breve 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 30/01/2026, n. 1838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1838 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01838/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14638/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 14638 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Casciaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze e Guardia di Finanza - Comando Generale, in persona dei rispettivi legali rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio fisico ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- del provvedimento notificato in data 31 luglio 2025 recante prot. -OMISSIS-/2025 con cui è stata disposta l’esclusione dell’odierna ricorrente dalla procedura concorsuale indetta dal Comando Generale della Guardia di Finanza nel 2024 e volta all’assunzione di nr.1634 allievi finanzieri nonché del sotteso verbale n. 37 del 5 giugno 2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza - Comando Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa NN SC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che l’Amministrazione ha eccepito l’improcedibilità del presente ricorso, stante la mancata impugnativa della graduatoria finale di merito, pubblicata in data 12 novembre 2025, entro il termine perentorio di 60 giorni previsto dall’articolo 29 cod. proc. amm.;
Parte ricorrente, in replica alla predetta eccezione, ha osservato quanto segue:
1) “ dalla graduatoria pubblicata sono emersi n. 63 vincitori a fronte dei 69 posti disponibili e, dunque, non si è ritenuto fondamentale impugnare la predetta graduatoria atteso che (…) risultavano n. 6 posti vacanti e, quindi, l’assenza di controinteressati e, oltretutto, sempre per la medesima ragione non si è ritenuto opportuno notificare il ricorso nei 60 giorni dalla pubblicazione della predetta graduatoria ”;
2) “ l’eventuale impugnazione della graduatoria pubblicata in data 12 novembre sarebbe ancora possibile sino al 12 marzo 2026 tramite ricorso straordinario al Presidente della Repubblica a prescindere dalla impugnazione del procedimento di esclusione oggetto del presente giudizio atteso che sarebbe un ricorso con motivi diversi rispetto a quello oggi pendente (…) ”;
Ritenuto che le repliche di parte ricorrente non sono sufficienti a superare il dedotto profilo di improcedibilità, tenuto conto che:
- secondo pacifico orientamento giurisprudenziale, la mancata impugnazione del provvedimento finale, adottato all'esito dell'intero procedimento concorsuale, fa venir meno, in capo alla ricorrente, l'interesse all'annullamento del provvedimento di esclusione, giacché anche l'eventuale buon esito di tale impugnativa non può incidere sulla graduatoria finale, ormai da considerarsi definitiva ed insindacabile (Cons., sez. II, recente sentenza n. 8935/2024 dell’8 novembre 2024; ID, sentenza n. 2639/2021 dell'11 marzo 2021; T.a.r. Lazio - Roma, sez. IV, sentenza n. 19133/2023, pubblicata il 18 dicembre 2023; ID, n. 13436/2022 pubblicata il 19 ottobre 2022 e n. 1670/2021 pubblicata il 10 febbraio 2021; T.a.r. Lazio-Roma, sez. II Ter, sentenza 11217/2021, pubblicata il 2 novembre 2021, ID, sentenza n. 4610/2020 pubblicata il 28 aprile 2020);
- la prospettata assenza di controinteressati non esime la parte ricorrente dall’onere di impugnare la graduatoria, atteso che tale atto “ pur appartenendo alla stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l'atto che determina la lesione del ricorrente (…), non ne costituisce conseguenza inevitabile, atteso che la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di una pluralità di soggetti terzi rispetto al rapporto in origine controverso ” (tra tutte, cfr. Cons. Stato, Sez. II, n. 8935/2024, cit.);
- la circostanza che la ricorrente sia ancora in termini per proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica non impedisce di ritenere la graduatoria, non impugnata tempestivamente dinnanzi al giudice amministrativo, un atto definitivamente inoppugnabile per parte ricorrente; invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, il principio di alternatività tra ricorso giurisdizionale e ricorso straordinario ha una valenza estremamente ampia ed opera anche tra ricorsi proposti dal medesimo soggetto ed oggettivamente connessi o allorquando tra i diversi provvedimenti impugnati esista un rapporto di presupposizione, pregiudizialità, dipendenza (Cons. Stato, sez. III, n. 1749/2010 pubblicata il 12 luglio 2010; ID, sez. II, n. 8285 del 2025, pubblicata il 27 ottobre 2025; ID, sez. I, parere13 maggio 2024, n. 606); rapporto che sussiste, senza dubbio, nel caso di specie;
Ritenuto di non poter accogliere la richiesta, prospettata dalla parte ricorrente in via subordinata, di remissione in termini per impugnare la graduatoria finale, atteso che i principi giurisprudenziali innanzi esposti sono espressione di un orientamento giurisprudenziale consolidato; e ciò impedisce di ritenere che, nel caso di specie, si sia in presenza di errore scusabile;
Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e di dover compensare le spese di lite, stante la natura in rito della presente pronuncia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN LE, Presidente
NN SC, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Bianchi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN SC | AN LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.