Ordinanza cautelare 3 dicembre 2024
Sentenza breve 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza breve 04/06/2025, n. 1944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1944 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 01944/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02889/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2889 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Ivani Nogueira Da Silva, Mauro Alessandro Ciappetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
Multiservizi S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento emanato dallo S.U.I. di Milano il 27.8.2024 (codice pratica: P-MI/L/Q/2023/103653), col quale è stato revocato il nulla osta all’ingresso rilasciato l’1.5.2023
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che, in relazione agli elementi di causa, sussistono i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata, adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio e l’avvenuta esaustiva trattazione delle questioni oggetto di giudizio, nonché il decorso del termine di 20 giorni dall’ultima notificazione del ricorso;
Rilevato che:
- dalla documentazione prodotta in giudizio dall’amministrazione resistente emerge che il riesame, disposto dal Tribunale con ordinanza n. 1405/2024 in accoglimento della domanda cautelare, ha avuto esito positivo, con conseguente stipulazione del contratto di lavoro tra il ricorrente e il datore di lavoro;
Ritenuto che:
- tali circostanze palesano il venir meno dell’interesse del ricorrente alla decisione di merito del ricorso, che pertanto deve essere dichiarato improcedibile;
- le concrete modalità di definizione della lite consentono di compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) dichiara il ricorso improcedibile;
2) compensa tra le parti le spese della lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore
Mauro Gatti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabrizio Fornataro | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.