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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 25/07/2025, n. 895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 895 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliera ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1075 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv.ti Mariagrazia Carnovale, Silvia Parisi, Francesco Muscari Tomaioli) Pt_1 appellante
E
(avv. Giovanni Russo) CP_1 appellato
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Crotone. Lavoro subordinato in agricoltura, reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli e ripetizione di prestazioni indebite.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. , con ricorso al tribunale di Crotone del 30.7.2020, ha CP_1 reagito: a) alla cancellazione del suo nominativo dagli elenchi anagrafici agricoli degli anni 2017 e 2018, che l' ha disposto perché ha disconosciuto, a seguito di accesso Pt_1 ispettivo, il rapporto di lavoro che essa risultava aver formalmente prestato alle
Pag. 1 di 7 dipendenze della “azienda agricola di EA DA”; b) alle conseguenti richieste dell' di restituire le indennità di disoccupazione e di malattia che ha percepito in Pt_1 forza del disconosciuto rapporto di lavoro agricolo.
2. Il tribunale ha accolto il ricorso perché ha ritenuto, per un verso, che la prova testimoniale escussa abbia dato conferma del rapporto lavorativo controverso e che, per altro verso, dalle risultanze dell'accesso ispettivo, costituenti meri indizi liberamente valutabili, può evincersi che l'azienda ispezionata abbia denunciato assunzioni e giornate di lavoro in eccesso, ma non anche che ciò si avvenuto con specifico riguardo alla lavoratrice ricorrente. Ha perciò condannato l' ad iscriverla Pt_1 negli elenchi anagrafici agricoli del comune di Umbriatico degli anni 2017 e 2018 per
102 giornate annue, e ha dichiarato insussistenti gli indebiti che l' pretende di Pt_1 ripetere da lei.
3. L' impugna la sentenza e ne chiede l'integrale riforma perché Pt_2 addebita al tribunale di aver erroneamente valutato le prove raccolte, che non sono sufficienti a dimostrare il rapporto di lavoro di cui si controverte e, al contrario, rivelano l'insussistenza dell'attività aziendale nella quale la ricorrente sostiene di essere stata impegnata.
4. Nella resistenza dell'appellata che ha chiesto il rigetto dell'impugnazione assumendola infondata, il Collegio, all'esito della trattazione scritta dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha acquisite le note depositate dalle parti e decide con la presente sentenza.
DIRITTO
5. L'appello è fondato perché, d'accordo con l'appellante, non può essere condivisa la valutazione delle complessive risultanze istruttorie in base alla quale il tribunale è pervenuto all'accoglimento della domanda.
6. Premesso che nelle cause scaturenti dalla cancellazione dell'interessato dagli elenchi nominativi di cui al d.lg.luog. n. 212 del 1946, è lui a dover fornire la prova dell'occupazione in agricoltura per il numero di giornate previste dalle leggi regolatrici dei singoli trattamenti previdenziali (ex multis cfr. Cass. n. 13877/2012)1, si
Pag. 2 di 7 osserva che nel caso di specie, le prestazioni lavorative della ricorrente (definite genericamente di “coltivazione” su “terreni adibiti a vigneti” e di “raccolte dei frutti” su quegli stessi terreni e su quelli “adibiti ad uliveti”) si assumono rese, negli anni 2017
e 2018, alle dipendenze dell'azienda intestata a DA EA su fondi siti nel comune di Umbriatico. Per provare lo svolgimento di quelle prestazioni, la ricorrente ha prodotto le denunce annuali di assunzione, provenienti dall'azienda datrice di lavoro, e le relative buste paga, e ha addotto un unico testimone, lo zio , Testimone_1 rinunciando all'escussione dell'altro testimone ammesso.
7. L' ha contestato l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa Pt_1 alla stregua del proprio verbale di accertamento ispettivo del 28.6.2019, dal quale è emerso che: (a) l'azienda ha denunciato l'assunzione di lavoratori solo su fondi ricadenti nel comune di Guardavalle, in provincia di Catanzaro;
(b) nel comune di
Umbriatico, in provincia di Crotone, l'azienda ha denunciato solo un'attività di allevamento, svolta su fondi che sono risultati tutti destinati a pascolo e sui quali non insistono coltivazioni di sorta, anche a causa del loro andamento scosceso e dell'assenza, su di essi, di uliveti;
(c) l'azienda era sprovvista di mezzi meccanici, non aveva emesso fatture di vendita, non aveva registrato incassi a fronte di costi che nell'ultimo triennio ammontavano a oltre ottanta mila euro e a dispetto, nello stesso periodo, di debiti retributivi per oltre cento mila euro e di un debito contributivo di oltre ventimila euro;
(d) i dipendenti sentiti dagli ispettori avevano reso dichiarazioni contrastanti in merito alle coltivazioni a cui erano stati adibiti e alla presenza sui fondi della titolare dell'azienda.
8. A fronte di tali emergenze, che valgono a sminuire la valenza probatoria delle buste paga provenienti da quella stessa parte datoriale sospettata dell'instaurazione di falsi rapporti bracciantili, maggiormente pregnante si appalesa l'esigenza che il giudice provveda ad una puntuale e argomentata valutazione delle dichiarazioni testimoniali raccolte, in quella logica di comparazione e prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti in causa che è sollecitata dalla quindi, di un giudizio sul rapporto e non sull'atto. L'oggetto dell'accertamento rimesso al giudice, pertanto, non è l'operato dell'ente assicuratore, bensì il compendio degli elementi costitutivi del diritto dell'assicurato (cfr. tra le tante Cass. 2386/1985 e Cass. 2739/2016).
Pag. 3 di 7 giurisprudenza in materia2. Ciò soprattutto alla stregua della condivisibile indicazione ermeneutica3 secondo cui in un contesto come quello emerso dagli accertamenti ispettivi condotti dall' , che inducono a dubitare dell'effettivo svolgimento Pt_1 dell'attività agricola da parte dell'azienda per cui l'appellata assume di aver lavorato,
è necessario che le prove offerte risultino particolarmente convincenti, a fronte dell'accertamento ispettivo condotto da organi specializzati della pubblica amministrazione, attestante plurime incongruenze e gravi violazioni a carico di quella stessa azienda. Affinché uno dei rapporti disconosciuti dall' venga riabilitato in Pt_1 sede giudiziaria è quindi necessario che il processo dissipi ogni perplessità circa la sua effettiva esistenza come fatto storico. Ma le prove raccolte nel caso di specie non hanno questa attitudine.
9. Ed invero, la valutazione delle emergenze testimoniali non può prescindere dall'accertamento della credibilità soggettiva dei testimoni;
dalla disamina dell'attendibilità oggettiva delle loro propalazioni;
dalla verifica degli eventuali elementi di riscontro estrinseco4.
10. Tuttavia, dalla motivazione della sentenza non traspare alcuno di questi passaggi valutativi, essendosi il tribunale limitato ad affermare apoditticamente che
“non vi sono ragioni per dubitare dell'attendibilità” delle dichiarazioni rese dall'unico teste escusso, ritenendole “non smentite da prove contrarie” sebbene, oltre che dalle risultanze ispettive, quelle dichiarazioni sono contraddette dalla stessa documentazione di parte datoriale nella quale il luogo di lavoro della ricorrente risulta ricadente nel comune di Guardavalle (cfr. le comunicazioni di assunzione allegate al fascicolo
Pag. 4 di 7 attoreo di primo grado) e non già nel comune di Umbriatico, che dal primo dista oltre
150 chilometri.
11. Per l'unico testimone escusso su richiesta della ricorrente, il tribunale ha omesso di considerare l'interesse che lo anima, essendo titolare di una posizione del tutto assimilabile a quella dell'appellata5. Anch'egli, invero, è stato coinvolto nell'accertamento ispettivo che ha condotto al disconoscimento dell'attività bracciantile prestata per l'anzidetta azienda agricola6. Ed è perciò interessato a confutarne l'esito e ad affermare, come ha fatto, la costanza e regolarità della prestazione lavorativa resa insieme all'odierna appellata alle dipendenze della medesima azienda, in una prospettiva di mutuo conforto probatorio alle reciproche posizioni assicurative che l' contesta. Tanto è dimostrato dall'analogo giudizio (i Pt_1 cui estremi sono stati indicati dall' ) che il teste ha promosso contro la sua Pt_1 cancellazione dagli stessi elenchi anagrafici e che questa Corte ha definito in suo sfavore con sentenza n. 570/2025 del 13.5.2025, negando l'esecuzione della prestazione lavorativa che il teste ha dichiarato di aver reso insieme all'odierna appellata.
12. Ciò concorre ad inficiare la credibilità del suo apporto dichiarativo che, sul piano dell'attendibilità intrinseca delle propalazioni rese, si rivela:
(a) privo di indicazioni individualizzanti quanto al rapporto di lavoro, poiché le sue dichiarazioni indistinte sono astrattamente riproducibili in tutte le controversie in cui si fa questione di analoghi rapporti bracciantili. Il teste si è infatti limitato a dichiarare che sui fondi del comune di Umbriatico la ricorrente, insieme a lui, si occupava della raccolta delle olive e della potatura di vigne ed ulivi, rispettando le direttive impartite da EA DA o dal fratello;
Pag. 5 di 7 (b) insufficiente a confortare le allegazioni attoree in ordine alla durata della prestazione lavorativa resa, poiché il testimone nulla ha riferito in merito ai periodi di lavoro annuale e alla loro durata;
(c) contrastante con le prove documentali offerte dalla ricorrente, poiché, come si è detto, le denunce di assunzione indicano come luogo di svolgimento della prestazione il comune di Guardavalle e non già quello di Umbriatico.
13. Parrebbe logica l'obiezione che gli unici soggetti capaci di riferire sull'attività bracciantile della ricorrente sono coloro che con lei l'hanno condivisa e che, trattandosi di attività elementare e ripetitiva, si presta ad essere descritta solo nei termini altrettanto scarni ed elementari con cui l'ha fatto l'unico testimone escusso. Ma altrettanto logica appare la replica che proprio quei connotati di quell'unica fonte dichiarativa (accomunata dal medesimo interesse) e quelle caratteristiche del contenuto testimoniale (stereotipato e contraddetto dalla documentazione in atti) si dimostrano insufficienti nel particolare contesto che è emerso dall'accertamento ispettivo. Esso, per come s'è detto, giustifica il sospetto dell'artificiosità dei rapporti di lavoro denunciati a meri fini previdenziali.
14. Vana è infine la ricerca di elementi di riscontro estrinseci, capaci di avvalorare la deposizione testimoniale, perché si è già stigmatizzata l'inaffidabilità della documentazione proveniente dalla parte datoriale ed il contrasto tra la medesima documentazione e le allegazioni attoree in merito al luogo di lavoro. E si deve altresì rimarcare che i fondi sui quali la ricorrente sostiene di aver svolto attività di raccolta e potatura sono risultate, agli occhi degli ispettori che vi si sono recati, adibiti solo a pascolo e privi di vigneti ed uliveti.
15. La conclusione è che le risultanze testimoniali non riescono a raggiungere la soglia probatoria necessaria per asseverare le allegazioni attoree in merito all'esistenza e alla durata del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura. Diversamente opinando si dovrebbe pervenire alla conclusione che una prova presuntivamente non affidabile (quella costituita dalla documentazione proveniente dalla parte datoriale) sommandosi ad una prova inattendibile (la scarna testimonianza di un soggetto interessato) possa portare, attraverso uno scambio di credibilità per così dire “monca”, ad una sentenza favorevole a chi tali prove ha addotto.
Pag. 6 di 7 16. Occorre quindi ritenere che l'occupazione della ricorrente in agricoltura nel periodo di interesse non è stata provata. Ciò determina la riforma della gravata sentenza e il rigetto della domanda di tutela avverso il provvedimento di cancellazione di cui si duole e la richiesta restitutoria che contesta.
17. Le spese del doppio grado di giudizio vanno compensate tra le parti, perché la ricorrente ha assolto all'onere autocertificativo di incapienza reddituale al quale l'art. 152 disp. att. c.p.c. condiziona l'esonero per i non abbienti anche nelle cause aventi ad oggetto l'accertamento negativo dell'obbligazione restitutoria di prestazioni previdenziali (Cass. 10038/2024).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' , con ricorso Pt_1 depositato il 10/11/2023, avverso la sentenza del Tribunale di Crotone, giudice del lavoro, n. 436/2023, pubblicata in data 12/05/2023, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in riforma della gravata sentenza, rigetta il ricorso proposto da;
CP_1
2. Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio;
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 07/07/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Barbara Fatale
Pag. 7 di 7
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ciò in quanto il processo previdenziale non ha natura impugnatoria, ma è sempre volto all'accertamento di un diritto sostanziale, ossia della situazione giuridica abilitante che origina da un presupposto fattuale spesso coincidente con l'esistenza del rapporto di lavoro a cui afferisce la tutela assicurativa. Si tratta, 2 Il riferimento è a Cass. 5491/16 che riproduce pedissequamente quanto già affermato da Cass.
15481/15. 3 Espressa, ad esempio, dalla Corte di appello di Bari con sentenza n. 1263/2019, est. Gentile. 4 Cass. 11414/2013: “La capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità”. Conf. 7763/2010. 5 Secondo la migliore dottrina, le valutazioni che richiede la prova testimoniale “attengono alla personalità del teste, alla possibilità che egli abbia davvero e correttamente percepito il fatto che racconta, alla sua capacità di ricordarlo fedelmente, al suo comportamento durante la deposizione, al suo eventuale interesse nella causa, ai suoi rapporti con le parti”. 6 La circostanza, dedotta dall' , non è smentita da controparte e si evince dagli elenchi allegati al Pt_1 verbale ispettivo, nei quali è presente il nominativo della testimone. Del resto, la stessa testimone ha confermato la circostanza. Ha infatti dichiarato: “Io attualmente ho cause pendenti contro l' . Pt_1
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliera ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1075 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv.ti Mariagrazia Carnovale, Silvia Parisi, Francesco Muscari Tomaioli) Pt_1 appellante
E
(avv. Giovanni Russo) CP_1 appellato
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Crotone. Lavoro subordinato in agricoltura, reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli e ripetizione di prestazioni indebite.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. , con ricorso al tribunale di Crotone del 30.7.2020, ha CP_1 reagito: a) alla cancellazione del suo nominativo dagli elenchi anagrafici agricoli degli anni 2017 e 2018, che l' ha disposto perché ha disconosciuto, a seguito di accesso Pt_1 ispettivo, il rapporto di lavoro che essa risultava aver formalmente prestato alle
Pag. 1 di 7 dipendenze della “azienda agricola di EA DA”; b) alle conseguenti richieste dell' di restituire le indennità di disoccupazione e di malattia che ha percepito in Pt_1 forza del disconosciuto rapporto di lavoro agricolo.
2. Il tribunale ha accolto il ricorso perché ha ritenuto, per un verso, che la prova testimoniale escussa abbia dato conferma del rapporto lavorativo controverso e che, per altro verso, dalle risultanze dell'accesso ispettivo, costituenti meri indizi liberamente valutabili, può evincersi che l'azienda ispezionata abbia denunciato assunzioni e giornate di lavoro in eccesso, ma non anche che ciò si avvenuto con specifico riguardo alla lavoratrice ricorrente. Ha perciò condannato l' ad iscriverla Pt_1 negli elenchi anagrafici agricoli del comune di Umbriatico degli anni 2017 e 2018 per
102 giornate annue, e ha dichiarato insussistenti gli indebiti che l' pretende di Pt_1 ripetere da lei.
3. L' impugna la sentenza e ne chiede l'integrale riforma perché Pt_2 addebita al tribunale di aver erroneamente valutato le prove raccolte, che non sono sufficienti a dimostrare il rapporto di lavoro di cui si controverte e, al contrario, rivelano l'insussistenza dell'attività aziendale nella quale la ricorrente sostiene di essere stata impegnata.
4. Nella resistenza dell'appellata che ha chiesto il rigetto dell'impugnazione assumendola infondata, il Collegio, all'esito della trattazione scritta dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha acquisite le note depositate dalle parti e decide con la presente sentenza.
DIRITTO
5. L'appello è fondato perché, d'accordo con l'appellante, non può essere condivisa la valutazione delle complessive risultanze istruttorie in base alla quale il tribunale è pervenuto all'accoglimento della domanda.
6. Premesso che nelle cause scaturenti dalla cancellazione dell'interessato dagli elenchi nominativi di cui al d.lg.luog. n. 212 del 1946, è lui a dover fornire la prova dell'occupazione in agricoltura per il numero di giornate previste dalle leggi regolatrici dei singoli trattamenti previdenziali (ex multis cfr. Cass. n. 13877/2012)1, si
Pag. 2 di 7 osserva che nel caso di specie, le prestazioni lavorative della ricorrente (definite genericamente di “coltivazione” su “terreni adibiti a vigneti” e di “raccolte dei frutti” su quegli stessi terreni e su quelli “adibiti ad uliveti”) si assumono rese, negli anni 2017
e 2018, alle dipendenze dell'azienda intestata a DA EA su fondi siti nel comune di Umbriatico. Per provare lo svolgimento di quelle prestazioni, la ricorrente ha prodotto le denunce annuali di assunzione, provenienti dall'azienda datrice di lavoro, e le relative buste paga, e ha addotto un unico testimone, lo zio , Testimone_1 rinunciando all'escussione dell'altro testimone ammesso.
7. L' ha contestato l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa Pt_1 alla stregua del proprio verbale di accertamento ispettivo del 28.6.2019, dal quale è emerso che: (a) l'azienda ha denunciato l'assunzione di lavoratori solo su fondi ricadenti nel comune di Guardavalle, in provincia di Catanzaro;
(b) nel comune di
Umbriatico, in provincia di Crotone, l'azienda ha denunciato solo un'attività di allevamento, svolta su fondi che sono risultati tutti destinati a pascolo e sui quali non insistono coltivazioni di sorta, anche a causa del loro andamento scosceso e dell'assenza, su di essi, di uliveti;
(c) l'azienda era sprovvista di mezzi meccanici, non aveva emesso fatture di vendita, non aveva registrato incassi a fronte di costi che nell'ultimo triennio ammontavano a oltre ottanta mila euro e a dispetto, nello stesso periodo, di debiti retributivi per oltre cento mila euro e di un debito contributivo di oltre ventimila euro;
(d) i dipendenti sentiti dagli ispettori avevano reso dichiarazioni contrastanti in merito alle coltivazioni a cui erano stati adibiti e alla presenza sui fondi della titolare dell'azienda.
8. A fronte di tali emergenze, che valgono a sminuire la valenza probatoria delle buste paga provenienti da quella stessa parte datoriale sospettata dell'instaurazione di falsi rapporti bracciantili, maggiormente pregnante si appalesa l'esigenza che il giudice provveda ad una puntuale e argomentata valutazione delle dichiarazioni testimoniali raccolte, in quella logica di comparazione e prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti in causa che è sollecitata dalla quindi, di un giudizio sul rapporto e non sull'atto. L'oggetto dell'accertamento rimesso al giudice, pertanto, non è l'operato dell'ente assicuratore, bensì il compendio degli elementi costitutivi del diritto dell'assicurato (cfr. tra le tante Cass. 2386/1985 e Cass. 2739/2016).
Pag. 3 di 7 giurisprudenza in materia2. Ciò soprattutto alla stregua della condivisibile indicazione ermeneutica3 secondo cui in un contesto come quello emerso dagli accertamenti ispettivi condotti dall' , che inducono a dubitare dell'effettivo svolgimento Pt_1 dell'attività agricola da parte dell'azienda per cui l'appellata assume di aver lavorato,
è necessario che le prove offerte risultino particolarmente convincenti, a fronte dell'accertamento ispettivo condotto da organi specializzati della pubblica amministrazione, attestante plurime incongruenze e gravi violazioni a carico di quella stessa azienda. Affinché uno dei rapporti disconosciuti dall' venga riabilitato in Pt_1 sede giudiziaria è quindi necessario che il processo dissipi ogni perplessità circa la sua effettiva esistenza come fatto storico. Ma le prove raccolte nel caso di specie non hanno questa attitudine.
9. Ed invero, la valutazione delle emergenze testimoniali non può prescindere dall'accertamento della credibilità soggettiva dei testimoni;
dalla disamina dell'attendibilità oggettiva delle loro propalazioni;
dalla verifica degli eventuali elementi di riscontro estrinseco4.
10. Tuttavia, dalla motivazione della sentenza non traspare alcuno di questi passaggi valutativi, essendosi il tribunale limitato ad affermare apoditticamente che
“non vi sono ragioni per dubitare dell'attendibilità” delle dichiarazioni rese dall'unico teste escusso, ritenendole “non smentite da prove contrarie” sebbene, oltre che dalle risultanze ispettive, quelle dichiarazioni sono contraddette dalla stessa documentazione di parte datoriale nella quale il luogo di lavoro della ricorrente risulta ricadente nel comune di Guardavalle (cfr. le comunicazioni di assunzione allegate al fascicolo
Pag. 4 di 7 attoreo di primo grado) e non già nel comune di Umbriatico, che dal primo dista oltre
150 chilometri.
11. Per l'unico testimone escusso su richiesta della ricorrente, il tribunale ha omesso di considerare l'interesse che lo anima, essendo titolare di una posizione del tutto assimilabile a quella dell'appellata5. Anch'egli, invero, è stato coinvolto nell'accertamento ispettivo che ha condotto al disconoscimento dell'attività bracciantile prestata per l'anzidetta azienda agricola6. Ed è perciò interessato a confutarne l'esito e ad affermare, come ha fatto, la costanza e regolarità della prestazione lavorativa resa insieme all'odierna appellata alle dipendenze della medesima azienda, in una prospettiva di mutuo conforto probatorio alle reciproche posizioni assicurative che l' contesta. Tanto è dimostrato dall'analogo giudizio (i Pt_1 cui estremi sono stati indicati dall' ) che il teste ha promosso contro la sua Pt_1 cancellazione dagli stessi elenchi anagrafici e che questa Corte ha definito in suo sfavore con sentenza n. 570/2025 del 13.5.2025, negando l'esecuzione della prestazione lavorativa che il teste ha dichiarato di aver reso insieme all'odierna appellata.
12. Ciò concorre ad inficiare la credibilità del suo apporto dichiarativo che, sul piano dell'attendibilità intrinseca delle propalazioni rese, si rivela:
(a) privo di indicazioni individualizzanti quanto al rapporto di lavoro, poiché le sue dichiarazioni indistinte sono astrattamente riproducibili in tutte le controversie in cui si fa questione di analoghi rapporti bracciantili. Il teste si è infatti limitato a dichiarare che sui fondi del comune di Umbriatico la ricorrente, insieme a lui, si occupava della raccolta delle olive e della potatura di vigne ed ulivi, rispettando le direttive impartite da EA DA o dal fratello;
Pag. 5 di 7 (b) insufficiente a confortare le allegazioni attoree in ordine alla durata della prestazione lavorativa resa, poiché il testimone nulla ha riferito in merito ai periodi di lavoro annuale e alla loro durata;
(c) contrastante con le prove documentali offerte dalla ricorrente, poiché, come si è detto, le denunce di assunzione indicano come luogo di svolgimento della prestazione il comune di Guardavalle e non già quello di Umbriatico.
13. Parrebbe logica l'obiezione che gli unici soggetti capaci di riferire sull'attività bracciantile della ricorrente sono coloro che con lei l'hanno condivisa e che, trattandosi di attività elementare e ripetitiva, si presta ad essere descritta solo nei termini altrettanto scarni ed elementari con cui l'ha fatto l'unico testimone escusso. Ma altrettanto logica appare la replica che proprio quei connotati di quell'unica fonte dichiarativa (accomunata dal medesimo interesse) e quelle caratteristiche del contenuto testimoniale (stereotipato e contraddetto dalla documentazione in atti) si dimostrano insufficienti nel particolare contesto che è emerso dall'accertamento ispettivo. Esso, per come s'è detto, giustifica il sospetto dell'artificiosità dei rapporti di lavoro denunciati a meri fini previdenziali.
14. Vana è infine la ricerca di elementi di riscontro estrinseci, capaci di avvalorare la deposizione testimoniale, perché si è già stigmatizzata l'inaffidabilità della documentazione proveniente dalla parte datoriale ed il contrasto tra la medesima documentazione e le allegazioni attoree in merito al luogo di lavoro. E si deve altresì rimarcare che i fondi sui quali la ricorrente sostiene di aver svolto attività di raccolta e potatura sono risultate, agli occhi degli ispettori che vi si sono recati, adibiti solo a pascolo e privi di vigneti ed uliveti.
15. La conclusione è che le risultanze testimoniali non riescono a raggiungere la soglia probatoria necessaria per asseverare le allegazioni attoree in merito all'esistenza e alla durata del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura. Diversamente opinando si dovrebbe pervenire alla conclusione che una prova presuntivamente non affidabile (quella costituita dalla documentazione proveniente dalla parte datoriale) sommandosi ad una prova inattendibile (la scarna testimonianza di un soggetto interessato) possa portare, attraverso uno scambio di credibilità per così dire “monca”, ad una sentenza favorevole a chi tali prove ha addotto.
Pag. 6 di 7 16. Occorre quindi ritenere che l'occupazione della ricorrente in agricoltura nel periodo di interesse non è stata provata. Ciò determina la riforma della gravata sentenza e il rigetto della domanda di tutela avverso il provvedimento di cancellazione di cui si duole e la richiesta restitutoria che contesta.
17. Le spese del doppio grado di giudizio vanno compensate tra le parti, perché la ricorrente ha assolto all'onere autocertificativo di incapienza reddituale al quale l'art. 152 disp. att. c.p.c. condiziona l'esonero per i non abbienti anche nelle cause aventi ad oggetto l'accertamento negativo dell'obbligazione restitutoria di prestazioni previdenziali (Cass. 10038/2024).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' , con ricorso Pt_1 depositato il 10/11/2023, avverso la sentenza del Tribunale di Crotone, giudice del lavoro, n. 436/2023, pubblicata in data 12/05/2023, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in riforma della gravata sentenza, rigetta il ricorso proposto da;
CP_1
2. Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio;
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 07/07/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Barbara Fatale
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ciò in quanto il processo previdenziale non ha natura impugnatoria, ma è sempre volto all'accertamento di un diritto sostanziale, ossia della situazione giuridica abilitante che origina da un presupposto fattuale spesso coincidente con l'esistenza del rapporto di lavoro a cui afferisce la tutela assicurativa. Si tratta, 2 Il riferimento è a Cass. 5491/16 che riproduce pedissequamente quanto già affermato da Cass.
15481/15. 3 Espressa, ad esempio, dalla Corte di appello di Bari con sentenza n. 1263/2019, est. Gentile. 4 Cass. 11414/2013: “La capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità”. Conf. 7763/2010. 5 Secondo la migliore dottrina, le valutazioni che richiede la prova testimoniale “attengono alla personalità del teste, alla possibilità che egli abbia davvero e correttamente percepito il fatto che racconta, alla sua capacità di ricordarlo fedelmente, al suo comportamento durante la deposizione, al suo eventuale interesse nella causa, ai suoi rapporti con le parti”. 6 La circostanza, dedotta dall' , non è smentita da controparte e si evince dagli elenchi allegati al Pt_1 verbale ispettivo, nei quali è presente il nominativo della testimone. Del resto, la stessa testimone ha confermato la circostanza. Ha infatti dichiarato: “Io attualmente ho cause pendenti contro l' . Pt_1