Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 11/06/2025, n. 1871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1871 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 01871/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01750/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AT (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1750 del 2024, proposto da Emmi-Lab Diagnostica S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Emiliano Luca e Simona Santoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Assessorato della salute della Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di AT, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di: Humanitas Istituto Clinico Catanese S.p.A., Iom Ricerca S.r.l., L.C. - Laboratori Campisi - S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
- della nota n. prot. 38007 del 19 agosto 2024, con cui l’amministrazione intimata ha parzialmente negato al ricorrente l’accesso alla documentazione richiesta con istanza del 18 luglio 2024;
- di ogni altro atto o provvedimento anche istruttorio, antecedente o successivo comunque presupposto, connesso e/o consequenziale;
e per la conseguente declaratoria del diritto del laboratorio ricorrente di ottenere copia della documentazione richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato della salute della Regione Siciliana;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato via PEC il 30 settembre 2024 e depositato il 7 ottobre 2024, parte ricorrente espone:
- di essere una società consortile, accreditata presso il Sistema Sanitario Regionale con D.D.S. numero 1099/2025 del 22 giugno 2015, e di occuparsi da molti anni di diagnostica di laboratorio, eseguendo esami ad alta prestazione specialistica;
- di aver intrapreso, al fine di ottenere dalla Regione Siciliana il riconoscimento quale centro di diagnostica molecolare e profilazione genomica oncologica per l’esecuzione di indagini di genetica oncologica, il percorso di alta specializzazione per l’esecuzione di esami condotti con metodologia di sequenziamento massivo parallelo, dotandosi delle attrezzature e acquisendo le competenze necessarie all’ottenimento della succitata autorizzazione regionale;
- di essere stato inserito, giusto decreto numero 831/2023 emesso dall’Assessorato intimato, tra le “...strutture autorizzate all’effettuazione del test dei geni BRCA1 e 2 nell’ambito del PDTA relativo alla Sindrome dei tumori eredo-familiari della mammella e/o dell’ovaio di cui all’Allegato 1 al D.A. n. 2347 del 20 dicembre 2019...”, ed autorizzato all’esecuzione di test genomici;
- che l’autorizzazione ottenuta ha riguardato i soli test cd. germinali (BRCA) e non anche quelli somatici (entrambi appartenenti alla categoria dei test genomici), in quanto il Laboratorio, non avendo ricevuto dalla Regione il materiale occorrente, non aveva potuto sottoporsi al necessario controllo di qualità per tali test;
- di aver, una volta ultimato positivamente anche tali controlli, richiesto l’autorizzazione anche per i test somatici con istanza del giorno 11 gennaio 2024;
- che l’amministrazione, con nota del 28 febbraio 2024, ha respinto la richiesta, a tal fine riportando uno stralcio del non conosciuto parere del MTB - Molecular Tumor Board regionale relativo alla seduta del 12 febbraio 2024, nel quale si asserisce che la struttura non avrebbe risposto ai criteri minimi previsti per l’inserimento nella rete diagnostica;
- di aver impugnato innanzi a questo TAR Sicilia – AT la citata nota del 28 febbraio 2024, con ricorso registrato al n. 902/2024 reg. ric., tuttora pendente;
- che l’amministrazione – rispondendo all’istanza di autotutela avanzata dal ricorrente il 19 marzo 2024 – ha emesso la nota n. prot. 27623 del giorno 11 giugno 2024 con cui, sulla scorta del non conosciuto parere del MTB regionale del 6 maggio 2024, ha respinto tale istanza affermando che il ricorrente “…non possiede i requisiti previsti dal D.A. n. 147 del 02.03.2022”, sul presupposto che il laboratorio ricorrente sarebbe sprovvisto: a) di un idoneo collegamento con strutture della rete ospedaliera; b) di idonea esperienza nel processamento dei campioni; c) dei requisiti in capo al personale;
- di aver – con PEC del 18 luglio 2024 –presentato istanza di accesso, chiedendo l’ostensione dei pareri del MTB regionale citati nei provvedimenti, nonché della documentazione inerente altre strutture private e pubbliche già autorizzate all’effettuazione dei test genomici, motivando dettagliatamente per ciascun documento la sussistenza dell’interesse diretto, concreto e attuale all’ostensione, e segnatamente;
a) del verbale di riunione del MTB regionale relativo alla seduta del 12 febbraio 2024;
b) del verbale di riunione del MTB regionale del 6 maggio 2024;
c) delle istanze di autorizzazione presentate dal Laboratorio di Biologia Molecolare dell’Humanitas di Misterbianco, dal Laboratorio di biologia molecolare dell’Istituto Oncologico del Mediterraneo di Viagrande (CT) e dal L.C Laboratori Campisi srl, per l’ottenimento del riconoscimento quali centri di diagnostica molecolare e profilazione genomica oncologica che possono eseguire indagini di genetica oncologica;
d) della documentazione presentata dal Laboratorio di Biologia Molecolare dell’Humanitas di Misterbianco, dal Laboratorio di biologia molecolare dell’Istituto Oncologico del Mediterraneo di Viagrande (CT) e dal L.C Laboratori Campisi srl, per l’ottenimento del riconoscimento quali centri di diagnostica molecolare e profilazione genomica oncologica che possono eseguire indagini di genetica oncologica;
e) dei verbali con i relativi pareri delle riunioni del MTB regionale riferiti ai succitati tre Centri, in relazione alle istanze dagli stessi presentate per l’ottenimento del riconoscimento quali centri di diagnostica molecolare e profilazione genomica oncologica che possono eseguire indagini di genetica oncologica;
- di aver, in particolare, dichiarato di aver interesse sul presupposto che l’accesso fosse richiesto per ragioni difensive connesse all’impugnazione del diniego della richiesta autorizzazione, avendo l’Assessorato contestato la sussistenza dei succitati requisiti in capo al Laboratorio, al fine di verificare quale fosse stata la condotta assunta nei confronti degli altri centri nella interpretazione delle norme in materia di requisiti;
- che, con l’impugnata nota n. prot. 38007 datata 19 agosto 2024 l’amministrazione intimata ha pressoché integralmente respinto l’istanza esibendo solo bozze dei pareri del MTB regionale del 12 febbraio e 6 maggio 2024, sul presupposto che difettasse la titolarità di quell’interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti per i quali è stato richiesto l’accesso.
Tanto premesso, affida il ricorso al seguente motivo.
Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2 e 97 Cost., degli articoli 1, 2, 6, 22, 23, 24 e 25 della legge 241/1990, degli articoli 24 e 97 Cost.: diritto di difesa, buon andamento, trasparenza, efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione; violazione e/o falsa applicazione del principio di leale cooperazione e collaborazione, degli artt. 26 e 27 del D. lgs 33/2013, e dell’art. 3 della legge 241/1990; eccesso di potere per difetto di motivazione e istruttoria, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento. Il ricorrente avrebbe interesse alla ostensione della documentazione richiesta, correlata in modo diretto col diritto del ricorrente a tutelare la propria posizione giuridica in sede giurisdizionale, atteso che l’Assessorato non lo avrebbe autorizzato all’effettuazione dei test cd. somatici asserendo che non sarebbe in possesso dei requisiti minimi; il Laboratorio ricorrente avrebbe dunque interesse a verificare la condotta assunta dall’amministrazione intimata nei confronti degli altri centri che sono stati invece autorizzati all’esecuzione di tali test, e nella interpretazione delle norme in materia di requisiti, al fine sia di approntare compiute difese nel citato giudizio n. 902/2024 Reg. ric., sia di verificare il rispetto del principio di trasparenza ed imparzialità da parte dell’amministrazione nell’emanazione dei provvedimenti ampliativi nei confronti degli altri centri pubblici e privati autorizzati (al riguardo venendo in rilievo il diritto alla salute costituzionalmente garantito, nonché l’erogazione di fondi pubblici, col conseguente obbligo per gli Enti preposti di assicurare la massima trasparenza al riguardo, peraltro non essendo stata tale documentazione pubblicata sul sito istituzionale dell’amministrazione); sotto altro spetto, il diniego sarebbe privo di motivazione e viziato per difetto di istruttoria.
L’Amministrazione regionale intimata si è costituita, spiegando difese con memoria depositata in data 22 ottobre 2024, con cui in sintesi afferma: a) si tratterebbe di accesso esplorativo, perciò inammissibile, non ricorrendo in questo caso i presupposti per un accesso civico; b) non sussisterebbe disparità di trattamento fra la struttura ricorrente e quelle della cui documentazione si chiede l’ostensione, atteso che i test genomici (in ordine alle spese per i quali disporrebbe il DDG 633 del 10 giugno 2024, cui si riferirebbe parte ricorrente), sarebbero stati disposti dalle strutture oncologiche afferenti alla Rete dei centri di senologia esistete in Sicilia ed eseguiti dai centri individuati con DA n. 723 del 13 luglio 2023; c) in tal senso, il DA 633/2024 disporrebbe i rimborsi alle strutture oncologiche di somme che tali strutture avrebbero già versato ai centri che hanno eseguito i test; d) la valutazione dei requisiti che devono possedere i centri di diagnostica molecolare e profilazione genomica rientrerebbe nell’ambito di una valutazione tecnico – discrezionale, sindacabile dal Giudice amministrativo solo in caso di illogicità, irrazionalità, e travisamento dei fatti; e) i componenti del MTB non percepirebbero alcun compenso da parte dell’Amministrazione regionale.
All’udienza camerale del 10 aprile 2025 la causa è stata trattata e trattenuta in decisione; in tale sede, in particolare, la difesa di parte ricorrente ha dichiarato che relativamente ai documenti a) e b) si può considerare cessata la materia del contendere, insistendo per il resto.
Il ricorso è fondato in relazione alla documentazione per cui parte ricorrente non ha dichiarato essere cessata la materia del contendere.
Giova muovere dalla considerazione che l’art. 22, comma 2, della legge 241/1990, definisce l’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, quale principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza, ed il successivo comma 3 introduce il principio della massima ostensione dei documenti amministrativi, salve le limitazioni giustificate dalla necessità di contemperare il suddetto interesse con altri interessi meritevoli di tutela, di cui all’art. 24, commi 1, 2, 3, 5, e 6, della medesima legge (sul punto, ex plurimis , Cons. Stato, Sez. IV, 19 ottobre 2017, n. 4838), così avendo le norme che prevedono limitazioni all’accesso natura di norme di stretta interpretazione, in quanto derogatorie ad un principio generale.
Orbene, la documentazione richiesta appare funzionale alla difesa della situazione soggettiva di parte ricorrente, avendo il richiedente stesso precisato nell’istanza «…Quanto all’interesse si specifica che la documentazione inerente i punti c, d, e, è essenziale ai fini della difesa in giudizio della Scrivente in quanto Codesto Assessorato ha contestato la sussistenza dei succitati requisiti in capo al Laboratorio al fine di verificare quale sia la condotta assunta da Codesta Amministrazione nei confronti degli altri centri, nella interpretazione delle norme in materia di requisiti (ivi inclusa dunque la possibilità di eccesso di potere per disparità di trattamento) […] - l’accesso viene richiesto per esigenze difensive, al fine di valutare la proposizione di ogni azione possibile dinnanzi le competenti autorità giudiziarie relative al diniego di riconoscimento quale centro di diagnostica molecolare e profilazione genomica oncologica, ed in particolare avverso la succitata nota dell’11/06/2024 numero 27623; - essendo sul punto pacifico che l’accesso debba essere sempre garantito qualora sia funzionale “a qualunque forma di tutela, sia giudiziale che stragiudiziale, anche prima e indipendentemente dall’effettivo esercizio di un’azione giudiziale” (ex multis, TAR AT, sentenza numero 960 de2016; Consiglio di Stato, sez. V, 23 febbraio 2010, n. 1067)…» , così avendo l’accesso per cui è causa natura di accesso cd. “defensionale”, di cui all’art. 24, comma 7, della legge 241/1990, prevalente anche sull’eventuale interesse alla riservatezza di terzi (si rinvia in proposito, anche per richiami di giurisprudenza, a TAR Lazio – Roma, Sez. I, 25 febbraio 2019, n. 2484).
Né a diversa decisione possono indurre le argomentazioni difensive dell’Amministrazione, trattandosi di argomentazioni afferenti il merito della vicenda, materia ricadente nell’ambito del citato giudizio di merito 902/2024 Reg. ric., e non in quella dell’accesso alla documentazione, oggetto del presente giudizio.
Il ricorso – ogni censura non delibata assorbita – va quindi accolto con riferimento alla documentazione non ostesa, dovendo invece essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento invece a quella sub a) e b), come sopra indicata (verbali del MTB).
Essendo risultata l’Amministrazione resistente soccombente in relazione alla parte prevalente del giudizio, le spese seguono la soccombenza, venendo liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di AT (Sezione IV), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: a) lo accoglie relativamente alla documentazione ancora non ostesa e, per l’effetto, ordina all’Assessorato della salute della Regione Siciliana di consentire l’accesso alla documentazione richiesta con l’istanza indicata in epigrafe, nella parte ancora non ostesa, entro trenta giorni dalla data di comunicazione, o notifica di parte se antecedente, della presente sentenza; b) dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla documentazione sub a) e b), come sopra indicata (verbali del MTB); c) condanna l’Assessorato della salute della Regione Siciliana al pagamento, nei confronti di parte ricorrente, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida, in via equitativa, in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, nonché alla rifusione del contributo unificato corrisposto da parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere, Estensore
Manuela Bucca, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Diego Spampinato | Giuseppa Leggio |
IL SEGRETARIO