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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/03/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
In persona del Giudice, dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato all'esito del deposito di note in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nelle cause riunite iscritte ai nn. del ruolo gen. 7176/2023 e 2439/2024
TRA
, rappresentata e difesa in virtù di procura in atti Parte_1 dall'Avv. Giannico Bruno, elettivamente domiciliato come in atti ricorrente
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso
[...] dall'Avvocatura Generale dello Stato di Napoli, presso cui è domiciliato come per legge
Resistente
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con distinti ricorsi, successivamente riuniti, la ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver prestato servizio presso alle dipendenze del con decorrenza Controparte_2 giuridica dal 01.09.1987 ed economica dal 08.09.1987, come insegnante di scuola secondaria di primo grado, fino al 2023, quando andava in pensione per anzianità, deduceva che, in data 3.06.2022, gli veniva notificata una comunicazione relativa ad avvio del procedimento amministrativo per il recupero di somme corrisposte e non dovute a titolo di retribuzione per la somma di euro 30.299,82 – maturatosi dal 1.7.1988 fino al 31.8.2023, da imputare alla partita stipendiale n. 530157 intestata ad essa ricorrente, quale credito erariale per emolumenti non dovuti. Con successivo ricorso impugnava l'ordinanza ingiunzione n.
5834/2024 relativa a detto debito erariale. Pertanto, deducendone la nullità e/o illegittimità per intervenuta prescrizione e violazioni delle regole partecipative di cui alla legge n.
241/1990 sul procedimento amministrativo, conveniva in giudizio il resistente, CP_1
chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, di annullarlo o, in via subordinata, ridurre la somma effettivamente dovuta.
Si costituiva ritualmente in giudizio il Controparte_3
, contestando in fatto ed in diritto le pretese di cui al ricorso,
[...]
chiedendone il rigetto.
Il ricorso è solo parzialmente fondato e va accolto nei limiti di seguito indicati.
Preliminarmente deve osservarsi come le violazioni procedimentali di cui alla legge n.
241/90 sono del tutto inconferenti. La Giurisprudenza evidenzia come “l'atto di recupero degli emolumenti versati e non dovuti da parte dell'Amministrazione (e in generale di qualsivoglia erogazione pecuniaria indebita) è atto dovuto, afferente ad interessi pubblici autoevidenti, e, come tale, non necessitante di alcuna motivazione, né di particolari forme di partecipazione procedimentale, che, nella fattispecie, sarebbero dequotate e irrilevanti alla luce del disposto di cui all'art. 21 octies, comma 2, l. n. 241/90, in quanto il provvedimento adottato, totalmente vincolato, non sarebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (cfr. Consiglio di Stato A.P. n. 8/17; Consiglio di
Stato, sezione III, sentenza. 9 giugno 2014 n. 2903; Consiglio di Stato, Sez. III, 28/11/ 2011,
n. 6278; Sez. IV, 20/09/2012, n.5043). Peraltro occorre evidenziare come dalle stesse allegazioni di parte ricorrente emerga la chiarezza sia della comunicazione preventiva, cui sono allegati i conteggi e l'oggetto della pretesa restitutoria della P.A., sia dalla stessa ordinanza ingiunzione. Ciò premesso, nel merito, occorre precisare che i fatti di causa – ossia che la ricorrente, insegnante di scuola media superiore, abbia percepito per diversi anni le differenze stipendiali richieste con l'ordinanza in oggetto – siano pacifici e non contestati.
Occorre a questo punto affrontare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente.
Ebbene, con riguardo al termine prescrizionale applicabile al caso di specie, questa giudicante ritiene di aderire all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. n. 28436 del 05/11/2019, che si richiama, anche ai sensi del disposto di cui all'art. 118 disp. att. cpc: " (...) Primo motivo è dedicato dal ricorrente al tema della prescrizione, affermando egli che la Corte di merito, nel ritenere che la prescrizione del diritto alla ripetizione di indebito fosse decennale, avrebbe violato gli artt. 2948 n. 4 e 2943 c.c. Il XXX sostiene che l'esigenza di trattare in modo identico le due parti del rapporto imporrebbe, sia che si tratti di azione del lavoratore volta e recuperare quanto erogato in meno, sia che si tratti di azione del datore per ripetere quanto erogato in più, di riconoscere in entrambi i casi la prescrizione quinquennale desumibile, per i crediti retributivi, dall'art. 2948 n. 4 c.c.
1.1 La prescrizione quinquennale per i crediti di lavoro deriva dal fatto che essi generalmente rientrano nell'ipotesi di cui all'art. 2948 n. 4, ovverosia sono importi che
"devono pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", per lo più, rispetto alle retribuzioni,
a mese. È allora palese che il diritto alla ripetizione di indebito non può essere ricondotto a tale fattispecie in quanto esso, se anche di fatto sorga di tempo in tempo, in ragione delle erogazioni mano
a mano effettuate e risultate poi non dovute, è in sè debito la cui causa non impone ex ante la necessità di pagamenti a cadenze temporali prefissate (Cass. 10 settembre 2018, n. 21962; da ultimo anche
Cass. 21 marzo 2019, n. 14426). Occorre infatti distinguere l'ipotesi in cui i presupposti costitutivi di un determinato credito si collochino periodicamente nel tempo da quella in cui, in conseguenza di un rapporto di durata, si debbano avere pagamenti periodici. La fattispecie riguardata dall'art. 2948
n. 4 c.c. è esclusivamente la seconda, come è reso evidente dal richiamo della norma non tanto al mero sorgere periodico del credito, quanto a "ciò che deve pagarsi" periodicamente, ovverosia ad una situazione propria dei casi in cui "soltanto con il protrarsi dell'adempimento nel tempo si realizza la causa del rapporto obbligatorio" in relazione ad uno specifico interesse del creditore che si soddisfa
"attraverso la ricezione di più prestazioni" (così Cass. 6 dicembre 2006, n. 26161 e, più di recente,
Cass. 20 dicembre 2017, n. 30546) messe, in regolare cadenza temporale, a disposizione del creditore
(Cass. 21 luglio 2000, n. 9627). Diverso è dunque il caso di specie, in cui il credito restitutorio è sorto nel momento in cui vi sono state le indebite erogazioni, rispetto all'ipotesi, propria dell'art. 2948 n.
4 c.c., in cui è stabilita ex ante, in ragione della causa dell'attribuzione patrimoniale, la necessità di pagamenti a cadenze temporali prefissate. Non resta pertanto in alcun modo intercettata la fattispecie normativa di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. e, trattandosi di situazioni e dinamiche diverse, rientra nella discrezionalità del legislatore la loro differenziata disciplina, anche sotto il profilo della prescrizione, senza che possano aver corso sommarie assimilazioni. Poiché per l'ipotesi della ripetizione di indebito non è prevista alcuna regola di prescrizione breve, va da sé l'applicazione ad essa, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, della misura decennale (per il principio, in diversi ipotesi, v. Cass.
15 febbraio 2018, n. 3706; Cass., S.U., 2 dicembre 2010, n. 24418; Cass. 19 giugno 2008, n. 16612)"(
Cass. Civ. n. 28436/2019).
Ciò richiamato, alla fattispecie in esame va quindi applicato il termine prescrizionale decennale a decorrere dalla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, nota prot. 43804 del 4.10.2023, notificata al ricorrente il 10.10.2023. Ne consegue che i crediti erariali vantati dalla resistente anteriormente al 10.10.2013 si sono estinti per prescrizione.
Conseguentemente le somme relative a detto periodo non sono dovute e vanno espunte dall'ordinanza ingiunzione.
Contr Per ciò solo, il ricorrente è tenuto a corrispondere al il minor importo determinato per i crediti vantati dal 10.10.2013 fino al 2023.
Per il resto l'ordinanza ingiunzione opposta va confermata.
Resta assorbita ogni ulteriore domanda formulata o contestazione dedotta.
Il parziale accoglimento costituisce ragione per compensare le spese per la metà, ponendosi la restante parte a carico del resistente, liquidate come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e dichiara estinti per prescrizione i crediti dell'ordinanza ingiunzione n. 5834/2024 limitatamente a quelli relativi al periodo anteriore al 10.10.2013, confermando per il resto l'ordinanza ingiunzione opposta;
- compensa le spese per la metà; - condanna il Controparte_3
a rifondere in favore di le
[...] Controparte_5
spese di lite per la restante parte, quantificate nell'importo di Euro 1.300,00, oltre C.P.A., rimborso forfettario al 15% ed IVA se dovuta per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 26.03.2025 Il Giudice
(dott.ssa Valentina Paglionico)