Sentenza 15 novembre 2024
Ordinanza cautelare 11 febbraio 2025
Accoglimento
Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 09/03/2026, n. 1884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1884 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01884/2026REG.PROV.COLL.
N. 09286/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9286 del 2024, proposto dal Comune di Bagno a Ripoli, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Fausto Falorni, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo Studio Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18;
contro
LA OL, AB GI, SA AZ, IR SO, AT CH, rappresentati e difesi dall'avvocato Marcello Clarich, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Liegi, 32;
ACF Fiorentina s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Napolitano e Alfredo Vitale, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (Sezione I) n. 1320 del 15 novembre 2024
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei sig.ri LA OL, AB GI, SA AZ, IR SO e AT CH e di ACF Fiorentina s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2025 il consigliere LI AM;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
- dalla delibera del Consiglio comunale di Bagno a Ripoli n. 127 del 21.12.2023, concernente l’ “utilizzazione temporanea ex art. 97, comma 2-bis, l.reg. Toscana n. 65/2014, per la realizzazione di un’area di sosta in adiacenza al centro sportivo ACF Fiorentina. Approvazione schema di convenzione”;
- da tutti gli allegati alla delibera n. 127/2023, ivi compresi l’allegato A, contenente la relazione del responsabile del procedimento, e l’allegato B, contenente lo schema di convenzione,
- da ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso del procedimento.
2. Tali provvedimenti sono stati impugnati da alcuni residenti nelle immediate vicinanze e proprietari di fabbricati ad uso abitativo confinanti con l’area interessata dal progetto di area di parcheggio, sulla base dei seguenti motivi:
a) Violazione dell’art. 23- quater d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. art. 97, comma 2- bis , l.reg.T. n. 65/2014, sotto il profilo della mancanza del requisito di “area urbana”. Violazione dell’art. 4, comma 2, e dell’art. 64, comma 2, l.reg.T. n. 65/2014. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti e contraddittorietà con l’istruttoria dei piani urbanistici;
b) Violazione dell’art. art. 97, comma 2- bis, l.reg.T. n. 65/2014, sotto il profilo della mancanza della conformità alla pianificazione strutturale. Violazione degli artt. 10, 11, 12, 14 e 20 del Piano Strutturale. Violazione dell’art. 11 PIT. Violazione degli artt.4, 5, 6, 64 e 67 l.reg.T. n. 65/2014. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti ed illogicità.
c) Violazione dell’art. 23- quater d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. art. 97, comma 2- bis , l.reg.T. n. 65/2014, sotto il profilo dell’assenza di attivazione di “processi di rigenerazione urbana” ovvero “di riqualificazione di aree urbane degradate” ovvero “di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione”. Conseguente eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica dell’atto. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti ed illogicità. Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed illogicità in relazione alle presunte condizioni di degrado;
d) Violazione dell’art. 23- quater d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. art. 97, comma 2- bis , l.reg.T. n. 65/2014, sotto il profilo dell’assenza di un rilevante interesse pubblico o generale”. Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica dell’atto. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti ed illogicità;
e) Violazione dell’art. 23 quater d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. art. 97, comma 2- bis , l.reg.T. n. 65/2014, sotto il profilo dell’assenza del requisito della temporaneità;
f) Violazione dell’art. 23- quater d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. art. 97, comma 2- bis , l. reg.T. n. 65/2014, in connessione con gli artt. 6 e 10 d.P.R. n. 380/2001 e 134, 136 e 137 l. reg. T. n. 65/2014.
3. Con la medesima impugnazione i ricorrenti hanno agito anche e “per l’annullamento e/o l’accertamento e la dichiarazione di inefficacia della convenzione eventualmente sottoscritta fra il Comune di Bagno a Ripoli e ACF Fiorentina s.r.l.”.
4. Con la sentenza n. 1320 del 15 novembre 2024 il T.a.r. per la Toscana ha accolto il ricorso, compensando tra le parti le spese di lite.
5. Il Comune di Bagno a Ripoli ha chiesto al Consiglio di Stato di riformare, previa sospensione dell’esecutività, la suddetta pronuncia, affidando il suo appello a cinque motivi così rubricati:
I) Violazione dell’art. 23- quater del D.P.R. n. 380/2001 - Violazione dell’art. 97, comma 2- bis, della l.r. Toscana n. 65/2014 - Violazione dell’art. 100 c.p.c. - Violazione dell’art. 39 del d.lgs. n. 104/2010 - Violazione dei principî generali in matria di legittimazione e di interesse al ricorso - Difetto ed erroneità della motivazione;
II) Violazione dell’art. 10, comma 1, del decreto legge n. 76/2020, convertito con legge n. 120/2020 - Violazione dell’art. 23- quater del d.P.R. n. 380/2001 - Violazione dell’art. 97, comma 2- bis , della l.r. Toscana n. 65/2014 - Difetto ed erroneità della motivazione - Violazione dell’art. 12 delle preleggi - Violazione dei principi generali in materia di interpretazione delle norme di legge;
III) Violazione dell’art. 23- quater del d.P.R. n. 380/2001- Violazione dell’art. 97, comma 2- bis , della l.r. Toscana n. 65/2014 - Difetto ed erroneità della motivazione.
IV) Violazione dell’art. 23- quater del D.P.R. n. 380/2001- Violazione dell’art. 97, comma 2-bis, della l.r. Toscana n. 65/2014 - Difetto ed erroneità della motivazione - Violazione degli artt. 100 e 112 c.p.c. - Violazione degli artt. 39 e 40 del d.lgs. n. 104/2010;
V) Violazione dell’art. 23- quater del d.P.R. n. 380/2001- Violazione dell’art. 97, comma 2- bis, della l.r. Toscana n. 65/2014 - Difetto ed erroneità della motivazione - Violazione dell’art. 112 c.p.c. - Violazione degli artt. 39 e 40 del d.lgs. n. 104/2010.
6. Anche ACF Fiorentina s.r.l. ha impugnato la sentenza del T.a.r., proponendo appello incidentale, corredato di istanza cautelare, per i seguenti motivi:
I. Error in iudicando per aver ritenuto erroneamente sussistente la legittimazione attiva e l’interesse a ricorrere dei Ricorrenti. Violazione del combinato disposto dell’art. 39 c.p.a. e dell’art. 100 c.p.c.
II. Error in iudicando per non aver correttamente valutato i presupposti di applicazione dell’art. 23- quater TUE. Erronea interpretazione e violazione dell’art. 23- quater TUE. Difetto ed erroneità della motivazione.
III. Erronea interpretazione e violazione dell’articolo 23- quater TUE e dell’art. 97, comma 2 -bis della l.r. Toscana n. 65/2014. Error in iudicando nella valutazione dei requisiti di applicazione dell’art. 23- quater TUE.
IV. Erronea interpretazione e violazione dell’art. 23 -quater TUE e dell’art. 97, comma 2- bis della l.r. Toscana n. 65/2014. Difetto ed erroneità della motivazione.
V. Riproposizione delle eccezioni e delle difese svolte in primo grado, ai sensi dell’art. 101, comma 2, del d. lgs. n. 104/2010.
7. Si sono costituiti in giudizio gli originari ricorrenti, deducendo l’infondatezza sia dell’appello principale che di quello incidentale e riproponendo i motivi assorbiti dal T.a.r.
8. Con ordinanza n. 559 dell’11 febbraio 2025 l’istanza cautelare è stata accolta ai soli fini dell’art. 55 comma 10 c.p.a.
9. Con memorie del 3 e del 6 ottobre 2025 e repliche del 15 e 16 ottobre 2025 le parti hanno ulteriormente sviluppato le loro argomentazioni, insistendo nelle rispettive conclusioni.
10. All’udienza pubblica del 6 novembre 2010 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
11. Con la sentenza appellata il T.a.r. per la Toscana ha accolto il ricorso, condividendo “le censure formulate dai ricorrenti in relazione alla mancanza, nel caso di specie, delle condizioni richieste dalla legge per la legittima autorizzazione dell’uso temporaneo per la realizzazione di un’area di sosta in adiacenza al centro sportivo di ACF Fiorentina”. In particolare, il giudice di primo grado ha osservato che, mentre il legislatore aveva subordinato il ricorso allo strumento dell’art. 23- quater del d.P.R. n. 380/2001 all’appartenenza dei beni immobili da destinare all’uso temporaneo alle zone urbane, “con il provvedimento impugnato, invece, il Comune di Bagno a Ripoli (aveva)…consentito, ai fini della realizzazione di un’area di sosta di poco meno di 500 stalli al servizio del centro sportivo di ACF Fiorentina, l’uso temporaneo di un’area ricompresa in <<ambito periurbano di valore paesaggistico>>”, per di più non allo scopo di attivare “processi di rigenerazione urbana o di riqualificazione o di recupero di un’area dismessa o in via di dismissione”, così come richiesto dalla legge, ma in connessione al “progetto urbanistico del Capoluogo e alla presenza, al suo interno, della previsione di realizzazione del centro sportivo Viola Park di ACF Fiorentina e all’arrivo della tramvia con capolinea e parcheggio scambiatore sul Piano di Ripoli”, finalità che non potevano farsi rientrare propriamente nella nozione di “interesse pubblico o generale”, pure richiesto come autonomo presupposto dalla medesima disposizione normativa.
12. Avverso la suddetta pronuncia, con il primo motivo dell’appello principale, il Comune di Bagno a Ripoli ha riproposto l’eccezione di inammissibilità del ricorso originario per difetto di legittimazione e di interesse dei ricorrenti, che non avrebbero dimostrato né la loro vicinitas, né tantomeno il pregiudizio che sarebbe loro derivato dall’uso temporaneo dell’area in questione come parcheggio.
13. Con il secondo ed il terzo motivo il Comune ha, poi, contestato che la disciplina sull’uso temporaneo, introdotta per scopi di semplificazione del procedimento e di riduzione degli oneri a carico di cittadini e imprese, dovesse risultare necessariamente “di stretta interpretazione” e fosse destinata ad applicarsi soltanto ad aree rientranti nel “perimetro del territorio urbanizzato” , come definito dalla legge regionale della Toscana n. 65/2014, e, dunque, a zone assai limitate del territorio regionale, individuate da una nozione molto specifica, priva di corrispondenza nella normativa statale, assai più generica al riguardo. Secondo il Comune appellante, inoltre, il fondo oggetto dell’uso temporaneo, pur appartenendo formalmente alla zona periurbana, avrebbe dovuto essere considerato comunque “urbano”, essendo collocato in area edificata ed urbanizzata ed apparendo privo di fatto di qualsiasi utilizzazione o attitudine agricola. A ciò doveva aggiungersi, altresì, la constatazione della circostanza per la quale la sosta di autoveicoli sarebbe stata, in ogni caso, compatibile, secondo l’orientamento maggioritario della giurisprudenza, con qualsiasi classificazione funzionale del terreno e, perciò, anche con la destinazione agricola.
14. Con i motivi quarto e quinto dell’appello principale il Comune ha lamentato, infine, l’erroneità della sentenza appellata, nella quale il T.a.r., da un lato, non avrebbe adeguatamente considerato che “l’area di sosta temporanea si correla(va) a quel processo complessivo di riqualificazione e recupero che,…avviato con la realizzazione del Viola Park…(sarebbe proseguito) con una ulteriore serie di interventi nell’ambito dei quali si colloca(va) anche la realizzazione della tramvia”, andando a recuperare un’area comunque “incolta, abbandonata e interclusa e perciò inevitabilmente destinata al degrado”, dall’altro, non avrebbe sufficientemente valutato la rispondenza dell’intervento, destinato a caratterizzare, per un periodo limitato, i luoghi di causa, all’interesse pubblico e generale alla migliore fruizione delle attrezzature del Viola Park - centro sportivo di rilevanza sovracomunale - e all’attenuazione, attraverso il reperimento di nuovi spazi di sosta, della pressione esercitata sulla viabilità pubblica e sui parcheggi della zona dal traffico dei veicoli connesso alle attività e agli eventi del centro sportivo stesso, in attesa del completamento della tramvia.
15. ACF Fiorentina s.r.l., non condividendo le ragioni addotte dal T.a.r. per accogliere il ricorso, ha impugnato anch’essa la sentenza n. 1320/2024, proponendo appello incidentale.
16. Con il primo motivo anche l’appellante incidentale ha insistito nell’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione, per mancata prova della vicinitas, e di carenza di interesse, non avendo i ricorrenti, a suo dire, dimostrato il danno che avrebbero subito “in connessione a un intervento che (oltre ad essere temporaneo), recuperando e valorizzando un’area abbandonata con soluzioni di pregio dal punto di vista ambientale e paesaggistico, in realtà (avrebbe migliorato)…la qualità della (loro) vita”.
17. Erronea sarebbe stata, inoltre, l’interpretazione del requisito del carattere “urbano” delle aree interessate previsto dall’art. 23- quater del d.P.R. n. 380/2001, che avrebbe finito per limitare eccessivamente ed irragionevolmente l’applicazione dell’istituto dell’uso temporaneo “in contrasto con la lettera della legge e con le intenzioni del legislatore statale”.
18. Anche secondo l’appellante incidentale, infatti, la normativa sull’uso temporaneo “avrebbe costituito una disciplina volta alla semplificazione e accelerazione delle procedure edilizie”, dando origine ad “una nuova modalità ordinaria per facilitare il recupero del patrimonio edilizio inutilizzato e degradato” e non ad un’eccezione alla regola generale, e il riferimento alle “aree urbane” quale oggetto dell’intervento in esame non sarebbe stato ostativo ad estendere l’uso temporaneo anche a terreni posti al di fuori del “perimetro del territorio urbanizzato…peculiarità tutta toscana disciplinata dalla l.r. n. 65/2014”, come le zone periurbane o rurali (non edificate o a destinazione agricola) “ma non per questo non appartenenti alla città o estranee alle esigenze di rigenerazione”, vista anche la temporaneità dell’utilizzazione.
19. Con il terzo motivo ACF Fiorentina ha parimenti dedotto che la mancanza del requisito del contesto di rigenerazione o di riqualificazione in cui l’uso temporaneo avrebbe dovuto inserirsi, rilevata dal T.a.r., sarebbe stata smentita dallo stato di incuria, inutilizzo e abbandono del fondo interessato e “dall’ormai consolidato scollamento tra la originaria funzione agricola, andata perduta da tempo, oltre che dalla impossibilità di fatto di un’inversione di tendenza nel prossimo futuro”. Nella prospettiva dell’appellante incidentale, il T.a.r. per la Toscana avrebbe fatto propria una “lettura atomistica” del problema, contrastante con la realtà complessa del Comune di Bagno a Ripoli, in cui conviverebbero più iniziative di rigenerazione, valorizzazione, recupero e riqualificazione interconnesse tra loro, di cui sarebbe stato difficile negare il legame reciproco.
20. Con il quarto motivo, infine, la ACF Fiorentina s.r.l. ha sostenuto che l’interesse all’uso temporaneo non fosse, come giudicato dal T.a.r., “ tutto privatistico” , rispondendo la sua iniziativa anche all’interesse pubblico o generale di “recuperare un’area inutilizzata e dismessa al fine di permettere l’incremento della capienza di una struttura di interesse sovracomunale” e di “ovviare ai problemi contingenti che affliggono la collettività di Bagno a Ripoli in punto di mobilità e viabilità” , in attesa del completamento della progettata tramvia.
21. Tali censure sono in parte fondate e risultano meritevoli di accoglimento nei termini e nei limiti di seguito illustrati.
22. Deve essere, in primo luogo, respinta l’eccezione di inammissibilità dell’originario ricorso per difetto di legittimazione e di interesse che sia il Comune che ACF Fiorentina hanno riproposto dinanzi al Consiglio di Stato.
23. La sentenza appellata, che ha considerato il ricorso ammissibile, appare, infatti, sul punto, pienamente conforme ai principi espressi dall’Adunanza Plenaria con la pronuncia n. 22 del 9 dicembre 2021, poiché, nella fattispecie in esame, i ricorrenti, proprietari e residenti della zona (circostanza, questa, mai concretamente confutata come non corrispondente a verità dalle controparti, bensì solo posta in dubbio con generiche deduzioni circa l’assenza di idonea prova al riguardo) possono dirsi certamente nella posizione di veder modificata in senso peggiorativo la possibilità di pieno godimento dei loro immobili e dei luoghi circostanti, attraverso l’alterazione dei valori ambientali e paesaggistici e l’aumento del carico urbanistico in termini di traffico, rumore e fumi connessi alla trasformazione di un’area in precedenza libera in un grande spazio di sosta per i veicoli, a servizio di un centro sportivo di rilievo sovracomunale.
24. Meritevoli di accoglimento sono, invece, le censure svolte dal Comune di Bagno a Ripoli e da ACF Fiorentina s.r.l. nell’appello principale e nell’appello incidentale in rapporto all’accoglimento dei tre motivi dell’originario ricorso (motivi I, M ed N) da parte del T.a.r.
25. Nel caso in questione, alla luce di tutti gli elementi emersi dalla documentazione in atti, l’applicazione data dall’Amministrazione comunale all’art. 23- quater del d.P.R. n. 380/2001 non si rivela “estranea” o “contraria” alla ratio della disciplina dell’uso temporaneo che, non andando a modificare in via definitiva e irreversibile l’assetto dei luoghi o la loro destinazione urbanistica o edilizia, non si pone in contrasto con i principi generali vigenti in materia di governo del territorio.
26. In base alla suddetta lettura dell’istituto dell’uso temporaneo, comunque rispondente ad un’esigenza insita nel sistema - relativa alla possibilità di adibire in via transitoria fondi ed immobili esistenti ad utilizzi anche in deroga al Piano operativo, ma sempre nel rispetto del Piano strategico, per far fronte a necessità di riqualificazione/recupero destinate a cessare in un periodo di tempo comunque definito, senza intaccare le scelte di medio-lungo termine della pianificazione – l’appartenenza dell’area alla zona periurbana e non a quella strettamente ricompresa nel “ perimetro del tessuto urbanizzato” , come definito dalla legge regionale n. 65/2014, e la destinazione agricola della stessa non appaiono, in verità, in grado di determinare la illegittimità della scelta compiuta dall’Amministrazione comunale. L’intervento richiesto dalla società ACF Fiorentina può, infatti, inserirsi appieno nell’opera di complessiva riqualificazione già intrapresa nella zona, che ha permesso l’edificazione del Viola Park al posto di un complesso ormai dismesso, quale soluzione temporanea per integrare l’offerta di parcheggi a servizio dell’infrastruttura sportiva nelle more del completamento della tramvia.
27. Le medesime considerazioni sulla opportunità di adottare, nella valutazione dell’uso temporaneo a parcheggio dell’area de qua , una prospettiva non atomistica, ma globale, connessa al miglioramento della fruizione da parte del pubblico del Viola Park e, al contempo, anche della viabilità/vivibilità della zona, conducono a ritenere parimenti integrato, nel caso in questione - oltre al presupposto della finalità di riqualificazione o recupero di aree dismesse o comunque abbandonate e inutilizzate, da leggere anch’esso in coerenza alla ratio dell’istituto - l’ulteriore requisito della corrispondenza dell’uso temporaneo all’interesse pubblico o generale, poiché l’area di sosta si correla anche, come anticipato, alla situazione transitoria dei lavori di realizzazione della tramvia. Questa, una volta ultimata e posta in esercizio, consentirà agli utenti del centro sportivo e ai tifosi di raggiungere il sito senza la necessità del veicolo privato, facendo cessare la necessità di garantire i parcheggi aggiuntivi nelle immediate vicinanze della struttura e con essa l’uso temporaneo, che potrà essere eliminato a vantaggio del ripristino dell’assetto originario dei luoghi.
28. Il riconoscimento della fondatezza delle censure svolte nell’appello principale e nell’appello incidentale avverso la sentenza n. 1320/2024, nella parte relativa all’accoglimento dei motivi indicati alle lettere “I”, “M” e “N” del ricorso di primo grado, non esaurisce, però, il thema decidendum della presente controversia, stante la necessità di esaminare gli ulteriori motivi di ricorso dichiarati assorbiti dal T.a.r. e puntualmente riproposti dagli originari ricorrenti con la memoria di costituzione in appello (motivi contraddistinti dalle lettere “L”, “O” e “P” nel ricorso di primo grado).
29. Con essi gli odierni appellati hanno dedotto che “l’uso temporaneo previsto a servizio del Viola Park contrasta(sse)…evidentemente con il Piano strutturale, in quanto le <<zone a vocazione agricola caratterizzate dalla prossimità col territorio urbanizzato>> sono sottoposte alla <<III invariante del PS>> e hanno efficacia invariante e <<valore statutario>> ai sensi degli artt. 5 e 6 della l.r. T. n. 65/2014”.
30. Inoltre, la delibera impugnata non avrebbe individuato con precisione e certezza il termine finale dell’uso temporaneo, facendolo coincidere genericamente con la “messa in esercizio” della nuova linea tramviaria, “evento non determinabile nel tempo e non controllabile dal Comune di Bagno a Ripoli”, così da far trasparire, anche attraverso la previsione del meccanismo della proroga, “la vera natura definitiva del realizzando parcheggio”.
31. Quanto, infine, alla trasformazione del suolo, essa, secondo gli originari ricorrenti, per essere validamente posta in essere, avrebbe dovuto essere preceduta dal rilascio di un autonomo permesso di costruire, non rientrando la creazione di un’area di sosta per gli autoveicoli in una fattispecie di edilizia libera, né nell’ambito di un intervento privo di rilevanza edilizia, né nei meri “interventi di adeguamento…per esigenze di accessibilità, sicurezza degli ambienti di lavoro e di tutela della salute” già autorizzati dalla stipula della convenzione.
32. Le suddette censure sono in parte fondate e conducono a confermare l’accoglimento del ricorso di primo grado, anche se per ragioni differenti rispetto a quelle poste dal T.a.r. alla base della sua sentenza.
33. Quanto alla prima doglianza, formulata dagli originari ricorrenti in rapporto alla contrarietà dell’uso temporaneo alle disposizioni del Piano strategico, occorre osservare come né nella delibera impugnata, né nella relazione allegata, tale profilo sia, in realtà, stato adeguatamente affrontato dall’Amministrazione che, per superare tale ostacolo, unico limite esplicito previsto dalla legge regionale n. 65/2014 (art. 97 comma 2- bis ) alla facoltà di derogare agli strumenti urbanistici, ha semplicemente affermato la “non contrarietà” dell’utilizzo temporaneo al Piano strutturale per la natura “non conformativa del suolo” di quest’ultimo, “bensì di indirizzo per il Piano operativo” e per la circostanza per la quale “la sistemazione dell’area temporanea (è stata) proposta con ampie dotazioni di alberature e con l’impiego di materiali che mantengono la permeabilità del suolo attuale”.
34. La perentorietà della prescrizione contenuta nella legge regionale, riferita proprio all’uso temporaneo, avrebbe richiesto una motivazione più precisa e completa sul punto, la cui mancanza rende invalida la deliberazione, salvo il potere-dovere dell’Amministrazione di provvedere nuovamente, illustrando le ragioni di eventuale coerenza dell’intervento progettato con il Piano strategico, con specifico riguardo alla disciplina delle invarianti, alla salvaguardia delle zone agricole più prossime al territorio urbanizzato e alla necessità di evitare il consumo di (nuovo) suolo.
35. Parimenti fondate devono riconoscersi le doglianze svolte dai ricorrenti avverso l’omessa previsione nella delibera impugnata di un termine finale certo del disposto uso temporaneo, suscettibile di determinare anch’essa la illegittimità del provvedimento, in quanto relativa ad un elemento essenziale della fattispecie prevista dall’art. 23- quater del d.P.R. n. 380/2001. Come correttamente sottolineato dai ricorrenti nell’atto introduttivo del giudizio, il completamento del percorso della tramvia e la sua messa in esercizio non rappresentano, in verità, sotto tale aspetto, dei parametri temporali in grado di definire con sufficiente certezza la durata dell’uso temporaneo, che trova proprio nella caratteristica della transitorietà e della non definitività dell’utilizzo la sua principale caratterizzazione.
36. Da qui l’inidoneità delle precisazioni successivamente fornite nel corso del processo dall’Amministrazione comunale circa la previsione della conclusione dei lavori della tramvia per la fine del 2026 e circa la sua probabile messa in esercizio a partire dal gennaio 2027 ad integrare con il necessario grado di certezza il provvedimento impugnato, con conseguente illegittimità della delibera anche sotto questo profilo.
37. Non meritevole di condivisione è, invece, l’ultimo motivo riproposto dai ricorrenti in rapporto alla pretesa necessità di un ulteriore e distinto permesso di costruire per adibire l’area all’uso temporaneo di parcheggio rispetto agli atti già approvati dal Comune. L’art. 23- quater del d.P.R. n. 380/2001 prevede, infatti, che la delibera e la relativa convenzione costituiscano titolo idoneo per gli interventi funzionali a rendere possibile l’uso temporaneo, corrispondenti, del resto, ad opere di modesta entità, rispettose delle caratteristiche fondamentali dei luoghi e non in grado di alterarne l’assetto in modo definitivo.
38. In conclusione, gli appelli principale ed incidentale devono essere parzialmente accolti, ma, in virtù della riconosciuta fondatezza degli ulteriori motivi di ricorso dichiarati assorbiti dal T.a.r. e riproposti in sede di appello, il ricorso di primo grado deve essere comunque accolto, sia pure con diversa motivazione rispetto alla sentenza appellata.
39. Per la particolarità e la complessità delle questioni trattate, nonché per l’esito complessivo del giudizio, sussistono, infine, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del doppio grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta), definitivamente pronunciando:
- accoglie in parte l’appello principale del Comune di Bagno a Ripoli e l’appello incidentale di ACF Fiorentina;
- accoglie, con diversa motivazione, il ricorso di primo grado e, per l’effetto, conferma l’annullamento dei provvedimenti impugnati;
- compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NC LA, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
LI AM, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LI AM | NC LA |
IL SEGRETARIO