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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/11/2025, n. 3459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3459 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. 9334/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 4.8.2025 da 1) , nata a [...], il [...], cittadina italiana, cod. fisc. Parte_1
, residente in [...], con l'avv. Sonia Francesca C.F._1
Clemente, del foro di Milano, cod. fisc. presso il quale ha eletto domicilio C.F._2 telematico
e
2) nato a [...], il [...], cittadino italiano, cod. fisc. Parte_2
, residente in [...], con l'avv. Nicola C.F._3
Sciutto, del foro di Genova, cod. fisc. , presso il quale ha eletto domicilio C.F._4 telematico i quali hanno contratto matrimonio a ST (Albania) in data 6 gennaio 2006, matrimonio trascritto presso il Comune di Uboldo (VA), atto num. 5, parte 2, serie C, anno 2016, separati consensualmente a seguito di udienza cartolare del 11 dicembre 2024, avanti il Tribunale di Milano sezione 9^ civile Presidente dr.ssa M. Laura Amato, Giudice relatore ed estensore dott. Giuseppe Gennari con sentenza num. 2490/2024 del 30 dicembre 2024 nel giudizio RG. Num. 11733/2024
con un figlio nato a [...], il [...], cittadino italiano Parte_3
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 4/8/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico pagina 1 di 7 delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
• Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile tra di loro contratto a ST (Albania) in data 6 gennaio 2006, matrimonio trascritto presso il Comune di Uboldo (VA), atto num. 5 parte 2, serie
C anno 2016;
• Ordinare al Comune di Uboldo di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio
• Dichiarare compensate le spese legali
• Confermare le condizioni statuite in sede di separazione e per l'effetto omologare le seguenti condizioni
1. si dà atto che la sig.ra insieme al figlio , nel mese di giugno 2024 ha lasciato Parte_1 Pt_3 la casa coniugale, prelevando tutti i propri effetti personali e del figlio;
2. si dà atto che la sig.ra abita insieme al figlio in Lainate (MI), via Litta, 59, Parte_1 Pt_3 ove hanno trasferito la residenza;
3. la casa coniugale sita in Lainate (MI), via Di Vittorio 10, di proprietà del sig. è già Parte_2 stata assegnata in sede di separazione al medesimo con quanto l'arreda; il sig. continuerà a Parte_2 rimborsare le rate del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale ed al medesimo intestato, esonerando da ogni responsabilità la sig.ra Parte_1
4. Il minore di anni 15 viene affidato ad entrambi i genitori anche al fine di mantenere Parte_3 un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi. I genitori si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del minore con ciascuno di essi e di ricevere educazione ed istruzione da entrambi;
la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori in maniera disgiunta ed autonoma per quanto attiene alle decisioni di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggiore interesse del figlio, relative alla educazione, alla istruzione ed alla salute, verranno prese dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni del figlio stesso.
5. Considerata l'età del minore ed i suoi impegni scolastici ed interessi extrascolastici, il sig. Pt_2 potrà concordare direttamente con il figlio i giorni e gli orari in cui incontrarsi durante la
[...] settimana e durante il weekend, così come potrà concordare con la sig.ra i giorni di Parte_1 permanenza del minore presso il padre durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive, cercando di rispettare, ove possibile, il principio della alternanza e consentendo al minore di trascorrere le vacanze di cui sopra con entrambi i genitori al fine di mantenere conservata una certa equità e rispettare e mantenere la continuità del rapporto con i genitori;
pagina 2 di 7 6. Il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra a titolo di assegno di Parte_2 Parte_1 mantenimento per il figlio la somma mensile di euro 450.00= (quattrocentocinquanta/00 euro) Pt_3 entro il giorno 5 di ogni mese per dodici mensilità, importo rivalutabile annualmente secondo indici
ISTAT a partire dall'anno successivo alla udienza presidenziale avanti il Tribunale di Milano, il tutto fino a quando non sarà in grado di produrre un reddito autonomo;
Pt_3
7. i coniugi contribuiranno nella misura del 75% il sig. e nella misura del 25% la sig.ra Parte_2 alle spese straordinarie necessarie per il minore fino a quando lo stesso non sarà in Parte_1 Pt_3 grado di produrre un reddito autonomo, come specificate ed individuate dal Protocollo adottato dal
Tribunale di Milano: spese mediche che non richiedono il preventivo accordo, ma comunque da documentare: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) spese dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso struttura private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio sanitario nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale; spese mediche che richiedono il preventivo accordo, comunque da documentare: 1) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche, c) trattamenti sanitari non erogati dal servizio sanitario nazionale, ovvero previsti dal servizio sanitario nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo, ma comunque da documentare: a) tasse scolastiche ed universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post-universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica. spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo, sempre da documentare: a) tasse scolastiche ed universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento, c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-
pagina 3 di 7 universitari in Italia ed all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo, ma sempre da documentare: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo esito (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) il servizio di babysitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori. spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo, sempre da documentare: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento ed attrezzature (comprese le spese per iscrizione a gare e tornei) nonché le relative spese per le trasferte;
d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, boy- scout, ecc); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia ed all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per il conseguimento della patente di guida (corso, lezioni ed esame), h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo ed assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto ed il funzionamento del cellulare e dispostivi elettronici (pc, tablet).
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare (a mezzo raccomandata o e-mail) un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
8. I coniugi concordano, come per legge, che l'assegno unico, oggi percepito ancora in via esclusiva dal sig. venga percepito nella misura del 50% ciascuno dai coniugi. Il sig. Parte_2 Pt_2 si impegna a collaborare con la sig.ra per il disbrigo della pratica presso l'ente
[...] Parte_1 competente per l'assegnazione al 50% ciascuno dell'assegno unico;
il sig. si impegna a Pt_2 corrispondere alla sig.ra la quota di sua competenza pari al 50% sempre dell'assegno Parte_1 unico - ad oggi non ancora corrisposta - e nello specifico a corrispondere la metà dell'assegno unico percepito a partire dal mese di gennaio 2025 (mese successivo al deposito della sentenza di separazione) fino alla effettiva suddivisione dell'importo direttamente da parte dell' organo CP_1 preposto al pagamento.
9. I coniugi dichiarano che allo stato sono economicamente indipendenti e, pertanto, convengono l'assenza reciproca di ogni obbligo di mantenimento, senza aver nulla a pretendere dall'altro coniuge a tale titolo;
pagina 4 di 7 10. L'autovettura tipo Fortwo Coupè targata ED184KE, oggi intestata alla sig.ra Parte_1 rimane per l'effetto di proprietà esclusiva della stessa, che ne curerà la relativa manutenzione ed il pagamento dell'assicurazione, della tassa di circolazione e di ogni relativa spesa;
11. L'autovettura tipo Ford Fiesta targata FE742NX, intestata al sig. rimane per Parte_2
l'effetto di proprietà esclusiva dello stesso, che ne curerà la relativa manutenzione ed il pagamento dell'assicurazione, della tassa di circolazione e di ogni relativa spesa;
12. Si dà atto che i coniugi sono intestatari di conto correnti separati;
13. I coniugi danno atto di aver già regolato ogni altra questione di carattere patrimoniale fra di essi pendente e di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro, ad eccezione della corresponsione da parte del sig. alla sig.ra della quota di sua competenza dell'assegno unico Parte_2 Parte_1
(50%) a partire dal mese di gennaio 2025 fino alla effettiva suddivisione da parte dell' CP_1 dell'assegno unico ai due coniugi come specificato al punto 8) che precede;
14. i coniugi si concedono sin d'ora il reciproco assenso per ottenere il rinnovo/rilascio di tutti documenti e del passaporto validi per l'espatrio con l'annotazione del figlio minorenne sui rispettivi documenti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in ST (Albania) in data 6 gennaio 2006, trascritto presso il Comune di Uboldo con atto num. 5 parte 2, serie C anno 2016, tra ed Parte_1 Parte_2
pagina 5 di 7 2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Uboldo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 22.10.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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