Sentenza 25 maggio 2016
Massime • 1
In tema di prescrizione del reato, nell'ipotesi di pluralità di imputazioni, il principio che impone l'applicazione integrale della disciplina più favorevole tra quella introdotta dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251 e quella precedente trova applicazione con riferimento ad ogni singolo fatto di reato, ben potendo darsi il caso che per un reato sia più favorevole il vecchio regime prescrizionale e per un altro, pur contestualmente contestato, sia più favorevole il nuovo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/05/2016, n. 29698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29698 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2016 |
Testo completo
29 6 9 8 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 15/05/2016 -25/5/2016 Composta da: Sent. n. sez. 1656/2016 PAOLO ANTONIO BRUNO -Presidente REGISTRO GENERALE N.50629/2015 ROSSELLA CATENA ALFREDO GUARDIANO ANDREA FIDANZIA Rel. Consigliere - FERDINANDO LIGNOLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MO DR nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 31/03/2015 della CORTE APPELLO di BRESCIA LAL visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA del 25/05/2016, la relazione svolta dal Consigliere FERDINANDO LIGNOLA Udito il Procuratore Generale in persona del che ha concluso per Udit i difensor Avv.; Il Sostituto Procuratore Generale, dott. Pasquale Fimiani, ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 31 marzo 2015, la Corte d'appello di Brescia confermava parzialmente quella del Tribunale di Brescia in data 21 ottobre 2008, rideterminando per MO RO la pena in un anno e sei mesi di reclusione, per il reato di lesioni gravi aggravate, commesso in danno di GA AL. La Corte assolveva l'imputato dall'accusa di minaccia grave e dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione al reato di calunnia;
fatti tutti commessi il 13 agosto 2005. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv. Simona Camerlengo, deducendo violazione dell'articolo 606, lettera b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 157 cod. pen., nel testo anteriore alla modifica intervenuta con la legge 251 del 2005. A giudizio del ricorrente la Corte territoriale ha errato nel non rilevare l'intervenuta prescrizione, poiché dalla data del reato a quella R della sentenza d'appello erano già decorsi 7 anni e 6 mesi, corrispondenti al termine previsto dalla disciplina anteriore alla riforma della legge 251 del 2005, applicabile il caso di specie, in quanto più favorevole. Infatti, secondo la disciplina previgente, al fine di stabilire il termine prescrizionale occorre far riferimento al reato nella sua specifica delineazione finale, a seguito dell'applicazione delle circostanze aggravanti ed attenuanti e del relativo obbligatorio giudizio di comparazione, per cui il termine prescrizionale andava commisurato ai limiti della pena prevista per il reato di lesioni semplici, essendo state riconosciute le attenuanti generiche, ritenute prevalenti sulle aggravanti contestate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
1.1 L'applicabilità degli artt. 157 e 160 c.p., nei testi anteriori alle modifiche apportate dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, è giustificata dalla legge medesima. 2 L'art. 10, comma 2, prevede, invero, che le nuove disposizioni in materia di prescrizione (contemplate nell'art. 6 della legge) non si applichino ai procedimenti e ai processi in corso al momento di entrata in vigore della legge stessa, qualora i nuovi termini di prescrizione risultino più lunghi di quelli previgenti. E detta norma rileva nel caso di specie perché: - il fatto è stato commesso prima della data di entrata in vigore della nuova disciplina della prescrizione;
- a tale data il procedimento era in corso;
- i nuovi termini di prescrizione del reato, pari a 8 anni e 9 mesi, sono, comunque, più lunghi di quelli previgenti, poiché ai sensi del nuovo comma 2 dell'art. 157 cod. pen. "per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante", mentre secondo il regime previgente si faceva riferimento alla pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto R dell'aumento massimo della pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti, nonché dell'eventuale giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen.. 1.2 Nel caso di specie il Tribunale aveva riconosciuto all'imputato le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate, per cui, in applicazione della disciplina previgente, segnatamente del "vecchio" art. 157 c.p., mantenuto "in vita" dalla volontà del legislatore, dalla data di commissione dei fatti (13 agosto 2005) a quella della sentenza di appello (31 marzo 2015) era integralmente decorso il termine di prescrizione di 7 anni 6 sei mesi (al 13 aprile 2013), non risultando dai verbali dei due gradi di giudizio cause di sospensione del decorso del termine.
1.3 Non è di ostacolo a tale conclusione il fatto che in appello, per il reato di calunnia contestato a capo c), sia stata applicata la nuova disciplina della prescrizione, con conseguente declaratoria di estinzione del reato;
deve infatti essere ribadito il principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di prescrizione dei reati, se da una parte non è consentita la 3 simultanea applicazione delle disposizioni introdotte dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, e di quelle precedenti, secondo il criterio della maggiore convenienza per l'imputato, occorrendo applicare integralmente l'una o l'altra disciplina in relazione alle previsioni della norma transitoria di cui all'art. 10, comma 2, della legge citata (Sez. 1, n. 27777 del 01/07/2008, Soldano, Rv. 240862; Sez. 5, n. 26801 del 17/04/2014, Cappetti, Rv. 260228), d'altra parte tale principio trova applicazione con riferimento ad ogni singolo fatto di reato oggetto dell'imputazione, ben potendo darsi il caso che per un reato sia più favorevole il vecchio regime prescrizionale e per un altro, pur contestualmente contestato, sia più favorevole il nuovo (Sez. 3, n. 45158 del 26/06/2013, P., Rv. 258327; Sez. 5, n. 43343 del 05/10/2010, Rv. 248783).
2. Per concludere va rilevato che non sono riscontrabili, nella decisione impugnata, elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza dell'imputato, nè, in generale, l'incontrovertibile insussistenza del fatto, che del resto neanche il ricorrente deduce.
3. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il reato di lesioni aggravate è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 25 maggio 2016 Il consigliere estensore Il Presidente olaFerdin a Paolo Bruno выдов DEPOSITATA IN CANCELLERIA add 13 LUG 2016 NL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise 4