Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 21/04/2026, n. 1155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1155 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01155/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02599/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2599 del 2025, proposto da
IT CH S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Dario Carbone, Annarita Gugliotta e Angelo Giorgianni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Messina, in persona del Prefetto pro tempore;
Questura Messina, in persona del Questore pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ed ivi domiciliati in via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
Comune di Lipari, non costituito in giudizio;
Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione,
del Decreto del Prefetto di Messina del 10/10/2025 prot. n. 0108375, notificato il 13.10.2025, con cui è stato respinto il ricorso gerarchico proposto dalla WHITE BEACH s.r.l. avverso il Decreto del Questore della Provincia di Messina cat. Q/2025 /P.A.S.-180 del 26.08.2025;
del Decreto del Questore della Provincia di Messina cat. Q/2025 /P.A.S.-180, del 26.08.2025, notificato il 30.08.2025, con cui con è stata rigettata l'istanza presentata dalla ricorrente in data 10.07.2025 per il “rilascio di licenza per trattenimenti musicali e danzanti nel locale all'insegna “WHITE BEACH” sito in Lipari località Papisca (Spiagge Bianche), per una capienza massima inferiore a n. 200 persone;
del Verbale n. 5 del 25 luglio 2025 reso dalla Commissione comunale di Vigilanza del Comune di Lipari, in persona del Presidente, dott. Riccardo Gullo, Sindaco del Comune di Lipari, quale atto presupposto dei due atti sopra indicati contenenti parere negativo “ ai fini della richiesta dello svolgimento di serate danzanti e musicali sotto le 200 persone, sino al 31 ottobre 2025 ”;
e per la condanna
delle Amministrazioni resistenti al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti e patiendi dalla società ricorrente in conseguenza dell'illegittima attività amministrativa ai sensi dell'art. 30 c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Messina e della Questura Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2026 il dott. US IO AR MI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e DI
Con ricorso notificato il 4 dicembre 2025 la IT CH SR, agendo a mezzo del proprio legale rappresentante, ha impugnato il Decreto del Prefetto di Messina prot. n. 0108375 del 10/10/2025, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico proposto avverso il Decreto del Questore della Provincia di Messina cat. Q/2025 /P.A.S.-180 del 26.08.2025, con il quale – in base alla parimenti impugnato Verbale n. 5 del 25 luglio 2025 reso dalla Commissione comunale di Vigilanza del Comune di Lipari, in persona del Presidente, dott. Riccardo Gullo, Sindaco del Comune di Lipari - è stata rigettata l’istanza presentata dalla ricorrente in data 10.07.2025 per il “ rilascio di licenza per trattenimenti musicali e danzanti nel locale all’insegna “WHITE BEACH ” sito in Lipari località Papisca (Spiagge Bianche), per una capienza massima inferiore a n. 200 persone.
In gravame la società ricorrente ha lamentato:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 80 del TULPS e dell’art. 141 del Regolamento d’Esecuzione del TULPS, nonché eccesso di potere per carenza di potere in astratto e travisamento dei presupposti di diritto, perché in base al testo vigente dell’art. 141 del Regolamento d’esecuzione del TULPS - il quale originariamente prevedeva che “ per l'applicazione dell'articolo 80 della legge sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti: a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti; b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni; c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica; d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti ” -, modificato dapprima dal D.P.R. n. 293/2002 (che aveva sostituito le sole “ verifiche ” e “ accertamenti ” con la relazione asseverata, lasciando in capo alla Commissione il potere di esprimere il proprio “ parere ”), e poi dal’art. 4, co. 1, lett. c), del D.Lgs. n. 222/2016 (che ha esteso l’effetto sostitutivo della relazione tecnica anche al “ parere ” della Commissione, aggiungendo le parole “ il parere ” al testo della norma), per i locali con capienza inferiore a 200 persone - quale è pacificamente quello della ricorrente - la legge prevede che la relazione tecnica asseverata di un professionista abilitato sostituisca integralmente l’intervento della Commissione di Vigilanza, privando quest’ultima di qualsiasi potere di valutazione e, a maggior ragione, del potere di esprimere un parere;
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 80 del TULPS e dell’art. 141 del Regolamento d’Esecuzione del TULPS, nonché eccesso di potere per sviamento, travisamento dei presupposti dei fatti, illogicità e contraddittorietà manifesta – anche se espressamente per mero tuziorismo difensivo (rispetto al più grave e radicale vizio di carenza di potere in astratto già denunciato), onde “ restituire la reale consistenza dei fatti rispetto ai contenuti del verbale n. 5 della Commissione ”-, con più specifico riguardo ai rilievi dell’ASP di Messina, del Commando VV.FF. di Messina, della Stazione dei Carabinieri di Lipari, nonché e più in generale alle valutazioni circa lo stato dei luoghi di accesso al locale ed alla (ritenuta) inidoneità della strada di accesso;
3) violazione dei principi della partecipazione procedimentale e del giusto procedimento ex L. n. 241/1990, nonché violazione dell’art. 141 bis del R.D. n. 635/1940, ritenendo non conforme a tali principi il fatto che la Commissione avesse deciso soltanto dopo avere invitato il professionista legale che assisteva la società (poi) ricorrente ad allontanarsi dal luogo di propria riunione, ed ancora che la Commissione, ai fini della decisione da assumere, avesse effettuato un precedente sopralluogo, cui la società (poi) ricorrente non era stata invitata a partecipare, in violazione di quanto invece prescritto dal comma 9 dell’art. 141 bis del R.D. n. 635/1940;
4) eccesso di potere per disparità di trattamento, tenuto conto che le pratiche nn. 1, 2 e 4 esaminate dalla Commissione con rilascio di parere favorevole, erano analoghe a quella presentata dalla IT CH SR.
La IT CH SR ha altresì richiesto di essere risarcita del subito danno da attività provvedimentale illegittima della P.A., in particolare chiedendo al giudice adito ristoro per il:
i) danno emergente e lucro cessante per la mancata attività per tutta la stagione estiva, quantificato in 285.316,00 euro coma da perizia tecnico-contabile costituente allegato al ricorso;
ii) danno all’immagine ed alla reputazione commerciale, che si chiedeva al giudice adito di liquidare in via equitativa.
Si è costituita in giudizio per le Amministrazioni statali intimate il competente ufficio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, che ha concretamente svolto difese mediante memoria depositata in segreteria il 25/01/2026, dove ha rappresentato che “ nelle more della riforma del D.Lgs. 12 Settembre 2025 n.138 che ha trasferito ai Comuni delle funzioni di polizia amministrativa – compreso quelle di cui in argomento - esercitate dal Questore, nella materia de qua – alla data della richiesta della licenza, era vigente il seguente quadro normativo di riferimento:
• il c.d. Decreto Semplificazioni (D.Lgs. n. 222/2016), che ha introdotto la SCIA 2, non si applicava per la Regione Siciliana che, in virtù della propria potestà legislativa, ha disciplinato in modo autonomo le procedure delle materie di competenza regionale con il Testo Unico dell'Edilizia (L.R. 16/2016) come i titoli abilitativi quali CILA e SCIA;
• a causa della mancata attuazione della L. n.112/2013 nella Regione Siciliana, si applicavano le disposizioni della normativa nazionale suppletiva, tra cui l’art. 80, comma 1°, T.U.L.P.S. ai sensi del quale “L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio ”.
Con atto depositato in segreteria 05/01/2026 la società ricorrente rinunciava alla domanda cautelare incidentalmente proposta con il ricorso in epigrafe.
In data 16 aprile 2026 si teneva l’udienza pubblica per l’esame del ricorso in epigrafe, che veniva trattenuto in decisione.
I - Risulta fondato il primo motivo di ricorso.
L’Amministrazione intimata, invero, nella motivazione del provvedimento impugnato si è richiamato a degli atti di indirizzo – e segnatamente: alle Circolari nn. 557/PAS. 1214.13500.A del 27 luglio 2005 e 557/PAS/U/003625/13500.A del 27 febbraio 2014 – ormai definitivamente superati dalla novellazione del testo dell’art. 141 del R.D. n. 635/1940 ad opera del D.Lgs. n. 222/2016. Allo stato, infatti, il secondo comma di quella norma prevede che “ per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone il parere, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno ”, facendo venir meno la residua competenza della Commissione soltanto per il “ parere ”, così come a seguito delle modifiche che all’art. 141 del R.D. n. 635/1040 aveva apportato il D.P.R. n. 293/2002.
Quanto poi all’argomento difensivo che fa leva sulla mancata applicabilità, nel territorio della Regione Siciliana, delle modifiche al Regolamento di attuazione al TULPS apportate dal D. Lgs. n. 222/2016, il Collegio osserva che:
- di nessun pregio è l’argomentazione secondo la quale la Regione Siciliana, in virtù della propria potestà legislativa, avrebbe disciplinato in modo autonomo le procedure delle materie di competenza regionale con il Testo Unico dell'Edilizia (L.R. 16/2016): perché ciò potrebbe affermarsi unicamente in relazione alla semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia a norma del suo art. 3, mentre gli interventi modificativi sul testo del Regolamento di attuazione al TULPS sono stati realizzati a norma del suo art. 4 – rubricato “ semplificazione di regimi amministrativi in materia di pubblica sicurezza ” -, per la quale invece sussiste una competenza esclusiva del legislatore statale ex lettera h) del secondo comma dell’art. 117 Cost.;
- per la stessa ragione, ovvero l’assenza di competenze del legislatore siciliano in materia di ordine pubblico, non è dato comprendere come la “ mancata attuazione della L. n.112/2013 nella Regione Siciliana ” avrebbe mai potuto condizionare la possibilità di applicazione ivi del Regolamento di attuazione al TULPS, e segnatamente del suo art. 141, nel testo risultante dalla lettera c) del secondo comma dell’art. 4 del G. Lgs. n. 222/2016.
In conclusione si deve ritenere che la Commissione comunale di Vigilanza del Comune di Lipari abbia agito in assoluta carenza di potere, dando così vita, piuttosto che ad un atto semplicemente annullabile, ad uno più radicalmente nullo ex art. 21 septies della L. n. 241/1990: e che quel vizio riverberi altresì, in negativo, sulla legittimità degli atti – giustappunto diversi dal parimenti impugnato Verbale n. 5 del 25 luglio 2025 reso dalla Commissione comunale di Vigilanza del Comune di Lipari – che il ricorrente ha contestato con il ricorso in epigrafe.
In ragione del positivo accertamento di tale vizio, la società ricorrente non ha più alcun interesse allo scrutinio delle censure proposte – oltretutto “ per mero tuziorismo difensivo ” … - con il secondo motivo di ricorso, in quanto esse sarebbero state finalizzate a “ restituire la reale consistenza dei fatti ”, rispetto ai contenuti di un atto, quale il verbale n. 5 della Commissione, che è invece radicalmente nullo e quindi non in grado fornirne alcuno alle Autorità, IL prima e Prefettizia poi, autrici dei provvedimenti di diniego, e di conferma della legittimità del diniego, opposti alla istanza della società ricorrente del 10/07/2025.
II – Con il terzo motivo di ricorso è stata censurata la mancanza di un corretto dialogo endoprocedimentale, e l’assenza di un sopralluogo effettuato in contraddittorio da parte della Commissione comunale di Vigilanza del Comune di Lipari prima che essa procedesse alla redazione del Verbale n. 5 del 25 luglio 2025.
Ma quanto al primo aspetto, la rituale comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. n. 241/1990, il deposito di osservazioni da parte della società ricorrente il 23/07/2025 e successivamente ed in modo più specifico a confutazione del preavviso di rigetto, nonchè la ulteriore interlocuzione con il legale da cui quest’ultima si era voluta far assistere prima che la Commissione adottasse le proprie determinazioni conducono ad escludere che nel caso di specie vi sia stata una violazione delle norme in materia di dialogo endoprocedimentale.
Per quanto invece attiene alla lamentata violazione dell’art. 141-bis, comma 9, del Reg. TULPS, il quale prevede che “ gli accessi della commissione sono comunicati al destinatario del provvedimento finale, che puo' parteciparvi, anche mediante proprio rappresentante, e presentare memorie e documenti ”, né Verbale n. 5 del 25 luglio 2025 reso dalla Commissione comunale di Vigilanza del Comune di Lipari, né dagli ulteriori provvedimenti impugnati, risulta che un tale accesso vi sia mai stato, al contrario sembrando esser stati acquisiti dalla Commissione i necessari elementi di conoscenza principalmente attraverso la nota prot. 47/2-2023 CC-TME26156 – 0003239-27/04/2023 della Stazione dei Carabinieri di Lipari.
Vengono pertanto ritenute infondate tutte le censure di cui al terzo motivo di ricorso.
III – Con il quarto motivo di ricorso, infine, è stato dedotto un vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento, in quanto le pratiche nn. 1, 2 e 4, esaminate dalla Commissione con rilascio di parere favorevole, sarebbero state analoghe a quella presentata dalla IT CH SR. Tuttavia la società ricorrente non ha mai prodotto in giudizio gli atti della Commissione comunale di Vigilanza del Comune di Lipari che quelle pratiche hanno (almeno in tesi) positivamente definito.
Poiché dunque la società ricorrente non ha assolto all’onere della prova a proprio carico, il Collegio ritiene infondato il presente motivo di ricorso, in quanto allo stesso non è stato reso in alcun modo reso possibile verificare se la Commissione comunale di Vigilanza del Comune di Lipari abbia in effetti deciso in modo antitetico su casi simili.
IV – Per quanto attiene alla formulata richiesta di risarcimento del danno, la società ricorrente ha prodotto in giudizio una perizia asseverata relativa ai redditi d’impresa, dalla quale risulterebbe che esso consta di 40.935,00 euro a titolo di danno emergente ed a 244.381,00 a titolo di lucro cessante.
IV.1 - Tuttavia il lucro cessante è stato calcolato in base alla media dei ricavi degli ultimi tre anni: dimenticando che il lucro realizzato non è pari, semplicemente, alla somma dei ricavi: ma a quella dei ricavi dedotti i costi. Per dimostrare la esistenza di un danno risarcibile a titolo di lucro cessante, la società ricorrente avrebbe quindi dovuto rappresentare (anche) la media dei costi di esercizio sostenuti negli ultimi tre anni. In assenza di tale dato, la impossibilità di esercitare l’attività avrebbe astrattamente potuto avvantaggiare, piuttosto che nuocere ad essa: se ed in quanto, a fronte di spese medie di esercizio superiori ai ricavi medi negli ultimi tre anni, ciò avrebbe potuto evitare di aggiungere (ulteriori) passività ai propri bilanci. In ogni caso la perizia giurata versata in atti, riferendosi unicamente ai ricavi medi, e non anche ai costi medi di esercizio, è totalmente inidonea a fornire la prova del danno che la ricorrente avrebbe subito a titolo di lucro cessante.
IV.2 - Per quanto invece attiene al danno emergente, esso risulterebbe dalle seguenti voci:
- acquisto beni specifici: 6.000,00 euro;
- Spese di Manutenzione: 20.000,00 euro;
- Affitto: 12.935,00 euro;
- Spese varie: 2.000,00 euro.
IV.2.1 - Tuttavia né in allegato alla perizia, né altrimenti, sono stati interamente prodotti i titoli giustificativi dei maggiori esborsi, in particolare mancando quello relativo alle spese di manutenzione. Se allora si potrebbe astrattamente pensare che per le spese varie e quelle relative all’acquisto di beni specifici una formalizzazione possa mancare, per il modesto importo delle transazioni ed il loro avere ad oggetto beni mobili non registrati, la produzione di specifici titoli giustificativi, per le spese di manutenzione non può invece bastare la loro semplice indicazione all’interno della perizia giurata, ma sarebbe invece occorso il sostegno di copia del (o dei) contratto (o contratti), in forza del quale (o dei quali) i lavori di manutenzione sono stati effettuati.
IV.2.2 - Per quanto invece attiene alle spese relative al contratto di affitto, il Collegio osserva quanto segue. In base a quanto previsto dal secondo paragrafo del terzo comma dell’art. 31 c.p.a., “ nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti ”. Nel caso di specie il contratto di locazione sottoscritto dalla ditta ricorrente, al secondo paragrafo del suo art. 4, espressamente prevede che “ ai fini di quanto previsto dall’art. 27, comma 8, della legge 39/78, si dichiara che motivo di recesso potrà essere il diniego delle autorizzazioni o concessioni richieste dalle vigenti leggi ai fini dello svolgimento dell’attività del conduttore ”. E’ allora evidente che se il canone di locazione è stato inutiliter solutum per l’anno 2025, ciò è accaduto soltanto perché, pur dopo il mancato tempestivo “ rilascio di licenza per trattenimenti musicali e danzanti nel locale all’insegna “WHITE BEACH ”, la società ricorrente ha liberamente scelto di non esercitare (piuttosto che farlo, ma eventualmente subordinandolo alla condizione risolutiva della vittoria nel presente giudizio …) il diritto di recesso dal contratto di locazione, come pure il secondo paragrafo dell’art. 4 dello stipulato contratto di locazione le avrebbe consentito.
IV.2.3 – Da ultimo, per quanto attiene al(la parte di) danno emergente riconducibile alle spese sostenute per l’acquisto beni specifici e varie, il Collegio osserva quanto segue.
In base al meccanismo della mancata specifica contestazione da parte delle Amministrazioni intimate e costituitesi in giudizio ex art. 64, comma secondo, c.p.a., un danno emergente potrebbe astrattamente essere sussistere nella misura di 6.000,00 euro per l’acquisto beni specifici e di 2.000,00 euro a titolo di spese varie, tento conto del fatto che, per esse, una formalizzazione dei titoli di acquisto ben possa mancare, per il modesto importo delle transazioni ed il loro avere ad oggetto beni mobili non registrati. Tuttavia, poiché – mutatis mutandis , e sostituendo l’art. 64, secondo comma, c.p.a., all’art. 115, secondo comma, c.p.c. - secondo l’insegnamento della Suprema Corte, “ nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., a mente del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi, spetta al giudice di merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte" (così, ad es., Cass. 29231/2022, Cass., sez. VI, 7.2.2019, n. 3680 )”[Cass. civ., Sez. lavoro, Ord. 27 novembre 2023, n. 32914]”, il Collegio ritiene non rilevante la mancata specifica contestazione di tali voci di spesa da parte delle Amministrazioni intimate e costituitesi in giudizio: dato che, per esse, vengono in rilievo fatti che rientrano esclusivamente all’interno della sfera conoscitiva dell’attore, e che restano invece estranei a quella del soggetto convenuto, la cui inerzia non può pertanto (almeno, a giudizio del Collegio) produrre alcun effetto di prova quanto ad elementi essenziali relativi a(d una parte de)lla proposta domanda risarcitoria.
IV.3 - Per quanto infine riguarda il danno all’immagine ed alla reputazione commerciale, la richiesta al giudice adito di liquidarlo in via equitativa si risolve, piuttosto che nell’investire quest’ultimo della (mera) stima di un danno del quale l’attore abbia già provato la sussistenza, in una ammissibile delega dal secondo al primo. Dato allora che, in relazione alla richiesta valutazione equitativa del danno, “l'art. 1226 c.c. si riferisce al solo quantum debeatur, aprendo alla valutazione equitativa "se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare"; non certo all'an debeatur, ovverosia alla prova della sussistenza del danno, che resta ovviamente a carico del ricorrente, ma che nel presente giudizio non è stata offerta (se non in termini alquanto generici)" (Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 4514/2021)” [Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 9 dicembre 2024, n. 9822], deve essere esclusa la possibilità di risarcire alla ricorrente un danno all’immagine ed alla reputazione commerciale, in assenza della fornita prova della esistenza di quest’ultimo.
V - Il Collegio, conclusivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe con riguardo alla proposta domanda di annullamento, e per gli effetti annulla i tre provvedimenti con esso impugnati, e lo rigetta invece interamente con riguardo alla proposta domanda risarcitoria.
Tenuto conto dell’esito interamente positivo per la società ricorrente del presente giudizio quanto alla proposta domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati, e dell’altrettanto integrale soccombenza con riguardo, invece, alla proposta domanda risarcitoria, il Collegio ritiene di dover interamente compensare fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) accoglie il ricorso in epigrafe con riguardo alla proposta domanda di annullamento, e per gli effetti annulla i tre provvedimenti con esso impugnati, e lo rigetta invece interamente con riguardo alla proposta domanda risarcitoria.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI CH, Presidente
US IO AR MI, Consigliere, Estensore
Emanuele Caminiti, Primo Referendario
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| US IO AR MI | NI CH |
IL SEGRETARIO