TAR Catania, sez. II, sentenza 21/04/2026, n. 1155
TAR
Sentenza 21 aprile 2026

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 80 del TULPS e dell'art. 141 del Regolamento d'Esecuzione del TULPS, eccesso di potere per carenza di potere in astratto

    Il Collegio ritiene fondato il primo motivo di ricorso, poiché il D.Lgs. n. 222/2016 ha modificato l'art. 141 del R.D. n. 635/1940, prevedendo che per locali con capienza inferiore a 200 persone, il parere della Commissione sia sostituito da una relazione tecnica. L'amministrazione si è richiamata a circolari superate. La Regione Siciliana non ha competenza esclusiva in materia di pubblica sicurezza.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 80 del TULPS e dell'art. 141 del Regolamento d'Esecuzione del TULPS, eccesso di potere per carenza di potere in astratto

    Poiché il vizio di carenza di potere della Commissione di Vigilanza è stato ritenuto fondato, questo vizio si riverbera negativamente sulla legittimità degli atti successivi, inclusi il decreto del Questore e del Prefetto.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 80 del TULPS e dell'art. 141 del Regolamento d'Esecuzione del TULPS, eccesso di potere per carenza di potere in astratto

    Poiché il vizio di carenza di potere della Commissione di Vigilanza è stato ritenuto fondato, questo vizio si riverbera negativamente sulla legittimità del verbale.

  • Rigettato
    Danno emergente e lucro cessante

    Il lucro cessante non è provato in quanto la perizia non considera i costi medi di esercizio. Il danno emergente non è adeguatamente documentato, mancando titoli giustificativi per le spese di manutenzione. Le spese di affitto sono state sostenute volontariamente nonostante la possibilità di recesso dal contratto.

  • Rigettato
    Danno all'immagine e alla reputazione commerciale

    La sussistenza del danno all'immagine e alla reputazione commerciale non è stata provata dalla ricorrente, rendendo impossibile la liquidazione equitativa.

  • Rigettato
    Violazione dei principi della partecipazione procedimentale e del giusto procedimento

    Il Collegio ritiene infondate le censure, poiché vi è stata una rituale comunicazione del preavviso di rigetto, deposito di osservazioni e interlocuzione con il legale. Non risulta che vi sia stato un accesso della Commissione a cui la ricorrente dovesse partecipare.

  • Rigettato
    Violazione dei principi della partecipazione procedimentale e del giusto procedimento

    Il Collegio ritiene infondate le censure, poiché vi è stata una rituale comunicazione del preavviso di rigetto, deposito di osservazioni e interlocuzione con il legale. Non risulta che vi sia stato un accesso della Commissione a cui la ricorrente dovesse partecipare.

  • Rigettato
    Violazione dei principi della partecipazione procedimentale e del giusto procedimento

    Il Collegio ritiene infondate le censure, poiché vi è stata una rituale comunicazione del preavviso di rigetto, deposito di osservazioni e interlocuzione con il legale. Non risulta che vi sia stato un accesso della Commissione a cui la ricorrente dovesse partecipare.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per disparità di trattamento

    La ricorrente non ha prodotto in giudizio gli atti relativi alle pratiche analoghe, quindi non è stato possibile verificare l'asserita disparità di trattamento.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per disparità di trattamento

    La ricorrente non ha prodotto in giudizio gli atti relativi alle pratiche analoghe, quindi non è stato possibile verificare l'asserita disparità di trattamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. II, sentenza 21/04/2026, n. 1155
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 1155
    Data del deposito : 21 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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