Ordinanza cautelare 23 settembre 2022
Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 13/04/2026, n. 1643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1643 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01643/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01543/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1543 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vanessa Colnago, con domicilio eletto presso il suo studio in Monza, via Dante Alighieri, 7;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
Questura di Monza e Brianza, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento n. -OMISSIS- emesso dalla Questura di Monza e Brianza in data 22.6.2022 di revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 febbraio 2026 il dott. LB Di AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha impugnato il provvedimento n. -OMISSIS- emesso dalla Questura di Monza e Brianza in data 22.6.2022 di revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo, per violazione di legge ed eccesso di potere.
Si è costituita l’Avvocatura dello Stato ed ha chiesto la reiezione del ricorso.
In data 23/01/2026 la ricorrente ha depositato domanda di cessazione della materia del contendere a spese compensate.
All’udienza del 20 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Il giudizio è estinto per cessazione della materia del contendere.
3. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NO CE CO, Presidente
LB Di AR, Consigliere, Estensore
NN IG, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LB Di AR | NO CE CO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.