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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 15/05/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. 722/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Tedesco - Presidente -
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice -
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta n. 722/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso congiunto depositato in data 17/07/2024
DA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), entrambi rappresentati e difesi, giusta
[...] CodiceFiscale_2 mandato in atti, dall'avv. Renivaldo Lagreca (C.F. ), C.F._3
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Montesano Sulla Marcellana
(Sa) alla Via Dante Alighieri n. 26
RICORRENTI
E
IL PUBBLICO MINISTERO, presso il Tribunale di Lagonegro
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio congiunto – cessazione effetti civili pagina 1 di 4 Conclusioni: Per le parti, come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 05/05/2025, depositate in data 24/04/2025; per il
P.M. “Nulla oppone” in data 11/11/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 17/07/2024, le parti in epigrafe indicate esponevano: di avere contratto matrimonio concordatario in Paterno (PZ), in data 29/12/1993, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del medesimo Comune (Atto sub n.15 Parte II Serie A, dell'anno 1993); che i coniugi sceglievano il regime di separazione dei beni;
che dall'unione coniugale erano nati due figli, il 07 marzo 1994 ed Per_1
il 04 settembre 2000, entrambi maggiorenni ed economicamente Per_2 autosufficienti;
che l'unione matrimoniale, pur sorta sotto i migliori auspici, era entrata in permanente crisi e, in data 22 novembre 2010, la ricorrente presentava al Tribunale di Latina ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi (Procedimento n. 7295/2010 R.G.A.C.); che, in data 14 aprile 2011, i coniugi comparivano innanzi al Presidente del Tribunale di Latina, il quale, dopo aver espletato un tentativo di conciliazione, redigeva scrittura privata con dichiarazione congiunta dei coniugi di aver raggiunto un accordo con trasformazione della separazione contenziosa in consensuale;
che, all'esito, il
Giudice adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti anche nell'interesse della prole ed omologava la separazione;
che le condizioni di separazione prevedevano di disporre l'affidamento dei figli, ora maggiorenni, alla madre con facoltà del padre di vederli e tenerli con sé, d'accordo con la madre, senza definizione di giorni ed orari prestabiliti compatibilmente con le esigenze di vita e scolastiche dei minori;
che dette condizioni ponevano a carico del ricorrente, a titolo di concorso al mantenimento per i figli, un assegno di euro
600,00 oltre le spese, nulla per il mantenimento della moglie e nessuna disposizione in merito alla casa coniugale;
che la ricorrente rinunciava al mantenimento, non dovuto nemmeno ai figli perché maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Tanto premesso, concludevano chiedendo congiuntamente all'adito Tribunale di: “A) Accertare e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Paterno di Lucania (Pz), tra i coniugi Pt_1 pagina 2 di 4 e avanti il curato della locale Parrocchia, con Parte_1 Parte_2 atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del medesimo Comune (Atto sub n°15 Parte II° Serie A, dell'anno 1993); B) Non Disporre nulla per il mantenimento della moglie e nemmeno per i figli essendo quest'ultimi economicamente autosufficienti.”
I ricorrenti dichiaravano di non volersi riconciliare, rinunciavano alla comparizione personale in udienza optando per il deposito di note scritte.
Gli atti del procedimento venivano comunicati a cura della Cancelleria ex artt.
70 e 71 c.p.c. al PM, il quale in data 11/11/2024 rendeva il seguente parere:
“Nulla oppone”.
Con ordinanza del 28/01/2025, il Tribunale onerava le parti al deposito del provvedimento di omologa delle condizioni di separazione concordate dai coniugi nel procedimento 7295/2010 R.G. celebrato innanzi al Tribunale di
Latina.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza del
05/05/2025, le parti producevano decreto di omologa della separazione consensuale dei coniugi del 07/09/2011 reso dal Tribunale di Latina, si riportavano al ricorso introduttivo concludendo per il relativo accoglimento.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa, ovvero la separazione personale dei coniugi.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre, perciò, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987
e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Non vi sono statuizioni accessorie alla pronuncia de qua, essendo i figli nati dall'unione dei coniugi maggiorenni ed autosufficienti e non essendo stata formulata dalle parti alcuna domanda di attribuzione di assegno divorzile. pagina 3 di 4 Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
- dichiara, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Paterno (PZ) in data 29/12/1993 tra nata il [...] a [...] e , nato Parte_1 Parte_2
il 19/07/1969 a Caserta (CE), trascritto agli atti di matrimonio del Comune di Paterno (PZ), N. 15, Parte 2, Serie A, Ufficio 2, anno 1993;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
- nulla per le spese.
Così deciso, in Lagonegro, all'esito della camera di consiglio del 15/05/2025
Il Giudice rel.\est.
Dott. Giuseppe Izzo
Il Presidente
Dott.ssa Antonella Tedesco
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Tedesco - Presidente -
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice -
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta n. 722/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso congiunto depositato in data 17/07/2024
DA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), entrambi rappresentati e difesi, giusta
[...] CodiceFiscale_2 mandato in atti, dall'avv. Renivaldo Lagreca (C.F. ), C.F._3
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Montesano Sulla Marcellana
(Sa) alla Via Dante Alighieri n. 26
RICORRENTI
E
IL PUBBLICO MINISTERO, presso il Tribunale di Lagonegro
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio congiunto – cessazione effetti civili pagina 1 di 4 Conclusioni: Per le parti, come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 05/05/2025, depositate in data 24/04/2025; per il
P.M. “Nulla oppone” in data 11/11/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 17/07/2024, le parti in epigrafe indicate esponevano: di avere contratto matrimonio concordatario in Paterno (PZ), in data 29/12/1993, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del medesimo Comune (Atto sub n.15 Parte II Serie A, dell'anno 1993); che i coniugi sceglievano il regime di separazione dei beni;
che dall'unione coniugale erano nati due figli, il 07 marzo 1994 ed Per_1
il 04 settembre 2000, entrambi maggiorenni ed economicamente Per_2 autosufficienti;
che l'unione matrimoniale, pur sorta sotto i migliori auspici, era entrata in permanente crisi e, in data 22 novembre 2010, la ricorrente presentava al Tribunale di Latina ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi (Procedimento n. 7295/2010 R.G.A.C.); che, in data 14 aprile 2011, i coniugi comparivano innanzi al Presidente del Tribunale di Latina, il quale, dopo aver espletato un tentativo di conciliazione, redigeva scrittura privata con dichiarazione congiunta dei coniugi di aver raggiunto un accordo con trasformazione della separazione contenziosa in consensuale;
che, all'esito, il
Giudice adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti anche nell'interesse della prole ed omologava la separazione;
che le condizioni di separazione prevedevano di disporre l'affidamento dei figli, ora maggiorenni, alla madre con facoltà del padre di vederli e tenerli con sé, d'accordo con la madre, senza definizione di giorni ed orari prestabiliti compatibilmente con le esigenze di vita e scolastiche dei minori;
che dette condizioni ponevano a carico del ricorrente, a titolo di concorso al mantenimento per i figli, un assegno di euro
600,00 oltre le spese, nulla per il mantenimento della moglie e nessuna disposizione in merito alla casa coniugale;
che la ricorrente rinunciava al mantenimento, non dovuto nemmeno ai figli perché maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Tanto premesso, concludevano chiedendo congiuntamente all'adito Tribunale di: “A) Accertare e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Paterno di Lucania (Pz), tra i coniugi Pt_1 pagina 2 di 4 e avanti il curato della locale Parrocchia, con Parte_1 Parte_2 atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del medesimo Comune (Atto sub n°15 Parte II° Serie A, dell'anno 1993); B) Non Disporre nulla per il mantenimento della moglie e nemmeno per i figli essendo quest'ultimi economicamente autosufficienti.”
I ricorrenti dichiaravano di non volersi riconciliare, rinunciavano alla comparizione personale in udienza optando per il deposito di note scritte.
Gli atti del procedimento venivano comunicati a cura della Cancelleria ex artt.
70 e 71 c.p.c. al PM, il quale in data 11/11/2024 rendeva il seguente parere:
“Nulla oppone”.
Con ordinanza del 28/01/2025, il Tribunale onerava le parti al deposito del provvedimento di omologa delle condizioni di separazione concordate dai coniugi nel procedimento 7295/2010 R.G. celebrato innanzi al Tribunale di
Latina.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza del
05/05/2025, le parti producevano decreto di omologa della separazione consensuale dei coniugi del 07/09/2011 reso dal Tribunale di Latina, si riportavano al ricorso introduttivo concludendo per il relativo accoglimento.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa, ovvero la separazione personale dei coniugi.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre, perciò, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987
e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Non vi sono statuizioni accessorie alla pronuncia de qua, essendo i figli nati dall'unione dei coniugi maggiorenni ed autosufficienti e non essendo stata formulata dalle parti alcuna domanda di attribuzione di assegno divorzile. pagina 3 di 4 Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
- dichiara, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Paterno (PZ) in data 29/12/1993 tra nata il [...] a [...] e , nato Parte_1 Parte_2
il 19/07/1969 a Caserta (CE), trascritto agli atti di matrimonio del Comune di Paterno (PZ), N. 15, Parte 2, Serie A, Ufficio 2, anno 1993;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
- nulla per le spese.
Così deciso, in Lagonegro, all'esito della camera di consiglio del 15/05/2025
Il Giudice rel.\est.
Dott. Giuseppe Izzo
Il Presidente
Dott.ssa Antonella Tedesco
pagina 4 di 4