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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/11/2025, n. 4179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4179 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza del 19 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 6604/2024
Promossa da Parte
(c.f. ) e , società a responsabilità limitata Parte_1 C.F._1 semplificata in liquidazione (c.f. ), in persona del liquidatore, signor , P.IVA_1 Parte_3 rappresentate e difese dall'avvocato ANNA MARIA BALSAMO, nel cui studio in Paternò hanno eletto domicilio, via L. Ariosto, 3
- ricorrente -
CONTRO
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_2 dall'avvocato GIANFRANCO VITTORI giusta procura generale in Notar di Roma Persona_1
-resistente-
Oggetto: opposizione avverso ordinanze ingiunzioni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'8/7/2024, le ricorrenti proponevano opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001930918, notificata alla società in data 7/6/2024, con il sottostante avviso di accertamento .2100.04/10/2019.0494622, asseritamente notificato il 4/10/2019 CP_1
e relativo all'anno 2018, e avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001928176, notificata anch'essa in data 7/6/2024 alla , in qualità di amministratore e legale Parte_1
rappresentante della suddetta società all'epoca dei fatti, con il sottostante avviso di accertamento .2100.04/10/2019.0494621. Rilevavano che, con gli atti impugnati, fosse CP_1
stato chiesto il pagamento della sanzione amministrativa conseguente alle violazioni accertate, dell'importo complessivo di euro 306,00, alla in via principale e Parte_1
alla società quale obbligato in solido;
precisavano pertanto che la pretesa creditoria fatta valere fosse unica benchè fossero stati notificati due atti, uno alla società e l'altro all'amministratore. Esponevano preliminarmente che la società fosse stata posta in liquidazione in data 15/1/2020, con atto in notar con il quale fosse stato nominato Persona_2
liquidatore il signor , ed eccepivano conseguentemente il difetto di Parte_3
legittimazione passiva della . Deducevano che, con il ricorso, si intendesse Parte_1
contestare la legittimità della pretesa sanzionatoria e che gravasse sull'amministrazione l'onere di provare la fondatezza della stessa. Lamentavano inoltre che dagli atti impugnati non si evincesse il periodo al quale si riferisse la pretesa né l'importo che sarebbe stato evaso.
Tutto ciò premesso, eccepivano in primo luogo l'estinzione della pretesa ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689/1981 rilevando che, tenuto conto dell'annualità in contestazione (2018), della circostanza che le ordinanze ingiunzioni opposte fossero state notificate solo in data
7/6/2024 e che costituissero i primi atti ricevuti dalle stesse, fosse decorso il termine di novanta giorni previsto dal suddetto articolo per la notifica della violazione all'interessato. Osservavano all'uopo che l'Amministrazione non avesse dato prova della notifica in data 4/10/2019 degli atti di accertamenti sottostanti a quelli impugnati. Quanto al dies a quo di decorrenza del termine di decadenza, osservavano che, trattandosi di omesso versamento di contributi previdenziali, il termine di pagamento degli stessi corrispondesse al giorno 16 del mese successivo a quello di competenza e che l' venisse a conoscenza dell'importo dei contributi medesimi a CP_1
partire dal suddetto mese tramite la trasmissione dei modelli Uniemens, introdotta dall'art. 44 del D.L. 30/9/2003 n. 269. Rilevavano pertanto che, essendo decorso nella specie il termine di decadenza di novanta giorni normativamente previsto, dovesse ritenersi estinta l'obbligazione di pagare la somma ingiunta, con la conseguenza che dovessero essere annullati gli atti impugnati.
Come secondo motivo di ricorso, eccepivano l'omessa o irrituale notifica degli atti presupposti.
Deducevano che gli atti di accertamento non fossero stati mai notificati e che da ciò derivasse la nullità delle ordinanze ingiunzioni;
osservavano che la mancata notifica dell'atto di accertamento comportasse la nullità degli atti successivi, in quanto tali atti costituissero il presupposto logico-giuridico per l'irrogazione delle sanzioni e per l'emissione del provvedimento stesso. Anche sotto detto profilo, insistevano nell'illegittimità delle ordinanze ingiunzioni chiedendo l'annullamento delle stesse.
Eccepivano inoltre il difetto di motivazione degli atti impugnati e l'intervenuta prescrizione.
Quanto al difetto di motivazione, richiamavano gli articoli 18, comma 2, della legge n.
689/1981, 3 della legge 241/1990 e 7 della legge 212/2000, osservando che detto difetto sussistesse sia in relazione agli atti di accertamento, in quanto mai notificati, sia in relazione all'iter logico-giuridico di quantificazione della misura della sanzione. Lamentavano infatti la violazione del loro diritto di difesa per non aver conosciuto le ragioni di fatto e di diritto da cui sarebbe scaturita la pretesa e che dagli atti impugnati non si evincesse il criterio adottato per la quantificazione della sanzione. Deducevano che, conseguenza delle suddette violazioni, dovesse essere la nullità dei medesimi atti.
Eccepivano poi la prescrizione del diritto dell' di riscuotere i contributi in oggetto relativi CP_1
all'anno 2018, invocando l'applicazione nella specie del termine quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, della legge 335/1995, con conseguente estinzione del diritto stesso. Deducevano che la prescrizione avesse riguardato anche le sanzioni, essendo decorso il termine di cinque anni previsto dall'art. 28 della legge n. 689/1981, considerato che le ordinanze ingiunzioni fossero state notificate oltre il suddetto termine decorrente dal compimento della violazione.
Da ultimo, evidenziavano la nullità dell'intimazione emessa e notificata alla , Parte_1
in quanto soggetto non avente legittimazione processuale. Al riguardo osservavano che la messa in liquidazione della società comportasse il difetto di legittimazione processuale sia in capo alla società stessa che in capo all'ex amministratrice, con la conseguenza che l'atto impugnato dovesse essere annullato.
Formulavano, infine, istanza di provvedimento cautelare, chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati, sulla base della fondatezza della domanda (fumus boni iuris) e del grave danno che sarebbe potuto derivare da un'eventuale esecuzione forzata
(periculum in mora). Nel merito chiedevano che fosse accertata e dichiarata la nullità delle ordinanze ingiunzioni opposte per i motivi indicati in ricorso con la condanna alle spese.
Con decreto del 13/7/2024, ritenuti sussistenti i presupposti di legge, veniva sospesa l'esecutività delle ordinanze di pagamento impugnate e fissata l'udienza di discussione. Instauratosi il contraddittorio, con memoria del 6/3/2025 si costituiva in giudizio l' . L'ente CP_1
premetteva che le ordinanze ingiunzioni e le diffide sottostanti fossero inerenti al periodo omesso e non versato “10/2018”. Rilevava innanzitutto che la nomina del liquidatore nell'anno
2020 fosse irrilevante tenuto conto che le inadempienze riguardassero l'anno 2018. Esponeva inoltre che gli accertamenti fossero stati regolarmente notificati e che si riferissero all'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori, dichiarate nelle denunzie mensili trasmesse all' nei flussi UniEmens, relativamente al CP_1
periodo suindicato;
rilevava sul punto che le ricorrenti non avessero provveduto al pagamento delle somme contestate.
Chiedeva in primo luogo che il giudice si pronunciasse sulla tempestività del ricorso e che, in conformità all'art. 112 c.p.c., decidesse esclusivamente sui motivi di opposizione, nei limiti soggettivi ed oggettivi delle domande proposte. Rilevava che l'eccezione di decadenza ex art. 14 legge n. 689/1981, afferendo al procedimento di formazione del titolo esecutivo, integrasse motivo di opposizione agli atti esecutivi, che dovesse essere proposto entro il termine di cui all'art. 617 c.p.c. Osservava che il procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa, per la sua natura sanzionatoria, fosse retto dai principi della legge n. 689/81 e che non trovasse applicazione la legge n. 241/1990. Contestava inoltre l'eccezione di omessa notifica delle diffide accertative, stante la regolare notifica delle stesse di cui fosse stata fornita prova documentale.
Quanto all'eccepito difetto di motivazione, osservava che gli atti in oggetto fossero atti vincolati, per i quali la motivazione consistesse nella chiara individuazione del presupposto normativo, che fosse ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, dell'atto di accertamento, e che, nella specie, detta motivazione fosse del tutto congrua e corretta.
Eccepiva ancora l'inapplicabilità dell'art. 14 della legge 689/81 alla materia previdenziale in quanto soggetta al diritto eurounitario. Rilevava inoltre che, vertendosi in tema di disciplina sanzionatoria prevista da una norma speciale (art. 2, comma 1 bis, della legge n. 638/1983 come riformato dall'art. 3, comma 6, del d.lgs. 15/1/2016 n. 8), la stessa dovesse prevalere sulla disposizione di carattere generale contenuta nell'art. 14 della legge n. 689/81. Evidenziava che la fattispecie dell'illecito amministrativo fosse compiutamente regolamentata e che non fosse consentita l'applicazione di regole e principi dettati in generale dalla legge 689/81. Osservava inoltre che, con riferimento a fattispecie originariamente costituenti reato e successivamente derubricate in illeciti amministrativi per effetto della depenalizzazione di cui al d.lgs 8/2016, il legislatore non avesse previsto l'estinzione dell'obbligazione come effetto della notifica delle violazioni oltre il termine fissato. In subordine, rilevava che il termine di cui all'art. 14 della legge n. 689/81 non fosse comunque decorso, dovendosi identificare il momento di completamento del procedimento di accertamento in quello in cui fossero state compiute tutte le attività di indagine necessarie allo scopo di conseguire la conoscenza di tutti gli elementi integranti il fatto illecito al quale comminare la sanzione. Osservava che detta verifica dovesse eseguirsi attraverso l'analisi dei DM10 pervenuti tramite il flusso telematico ed evidenziava che, nella specie, non fosse intervenuta nessuna decadenza, CP_2
considerato che l'avvio della notifica dell'atto di contestazione fosse avvenuto entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio consuntivo (Rendiconto Generale) dell'anno di maturazione del credito.
Evidenziava ancora l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, stante l'inapplicabilità nella specie della legge n. 335/1995, riguardante unicamente il regime della prescrizione dei contributi e delle sanzioni civili, da non confondersi con le sanzioni amministrative in oggetto.
Con riguardo alle ordinanze ingiunzioni, richiamava invece l'art. 28 della legge n. 689/1981, secondo cui la prescrizione quinquennale potesse essere interrotta dagli atti tipici della procedura sanzionatoria provenienti dall'amministrazione, quali la notifica della contestazione, dell'ordinanza ingiunzione e del ruolo esattoriale. Osservava che il dies a quo di decorrenza della prescrizione dovesse identificarsi con la data di entrata in vigore della nuova disciplina di cui al d.lgs. n. 8/2016, in quanto solo da tale momento l' fosse in grado di CP_1
esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa. Concludeva deducendo che, nella specie, la prescrizione fosse stata interrotta dalla notifica delle diffide accertative e che, comunque, non fosse maturata operando nella specie la sospensione per tre mesi dalla notifica dei suddetti atti (quale termine assegnato per il versamento delle quote omesse) nonché la sospensione dal 23/2/2020 al 31/5/2020 disposta dall'art. 103, comma 6 bis, d.l. n. 18/2020 conv. con modificazioni dalla legge n. 27/2020.
Nel merito, evidenziava l'obbligo dei datori di lavoro di trasmettere le denunce mensili dei lavoratori occupati ed, in particolare, l'obbligo di trasmissione informatica delle denunce stesse tramite l'apposito flusso telematico denominato Uniemens. Rilevava che i modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l'
[...] avessero natura ricognitiva della situazione debitoria e che la loro presentazione CP_3
equivalesse all'attestazione di aver corrisposto retribuzioni in relazione alle quali fosse stato omesso il versamento dei contributi;
in breve, osservava che dai DM10/M Uniemens si ricavasse il debito (inteso quale importo specifico) che il datore di lavoro dichiarasse dovuto all' e che, dunque, detto ultimo si fosse attivato proprio per il recupero del CP_3
corrispondente credito.
Rilevava ancora che, in quanto non contestata, dovesse ritenersi ammessa la circostanza dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., e che non fosse stata data prova del pagamento, con la conseguenza che dovesse ritenersi fondata la sanzione amministrativa applicata.
Evidenziava inoltre la corretta determinazione della sanzione stessa, considerato che le ricorrenti non avessero versato, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione,
l'importo della sanzione amministrativa, quantificata nella misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981, pari ad euro 16.666, ossia alla terza parte del massimo della sanzione medesima. Deduceva che, in tema di sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute previdenziali, si fosse tenuto conto della modifica apportata al citato art. 2, comma 1- bis, del decreto-legge n. 463/1983 dall'art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48.
Chiedeva in definitiva, in via pregiudiziale, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per tardività
e, in via principale, previa disapplicazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981, il rigetto delle domande proposte e la conferma delle ordinanze ingiunzioni opposte, dichiarandone l'esecutorietà. In via subordinata chiedeva che, tenuto conto della rideterminazione degli atti impugnati, ne fosse dichiarata l'esecutorietà e, per l'effetto, la condanna al pagamento delle somme accertate e dovute.
Con provvedimento del 28/3/2025, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva delegato il sottoscritto giudice onorario per la trattazione e decisione della stessa all'udienza del 19 novembre 2025, disponendo che detta udienza fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
Le parti hanno regolarmente depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., entro il termine assegnato, insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa è stata dunque trattenuta per la decisione. **********
In via preliminare, si rileva l'ammissibilità dell'opposizione in quanto tempestivamente proposta nel rispetto del termine di trenta giorni dalla notificazione dei provvedimenti impugnati, per come previsto dall'art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 150/2011, a cui rimanda l'art. 22 l. 689/1981: il ricorso in opposizione è stato infatti depositato in data 8/7/2024, entro il termine di trenta giorni dalla notifica delle ordinanze ingiunzioni avvenuta in data 7/6/2024
(considerato che il giorno 7/7/2024 cadeva di domenica), come si evince dalla documentazione allegata (cfr. avvisi di ricevimento delle relative raccomandate in atti).
Or, si osserva che oggetto di opposizione sono le ordinanze ingiunzioni emessa dall' con CP_1
le quali è stato intimato alle ricorrenti il pagamento di sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relativamente all'anno 2018.
Stante l'oggetto della controversia, è opportuno premettere che il decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8, recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo
2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67”, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.
Tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo figura quella di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che è stato sostituito dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016.
In particolare, il citato art. 2 del decreto-legge n. 463/1983, nel testo aggiornato e attualmente in vigore, al comma 1, prevede che “Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate
e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali e assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro”. Il suddetto art. 2, al comma 1-bis, come novellato dall'art. 3 del d.lgs. n. 8/2016, ha altresì stabilito che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore
a euro 10.000 annui, è punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032.
Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Gli effetti che derivano dall'omesso versamento delle ritenute previdenziali risultano pertanto collegati al relativo importo e, conseguentemente: la prima ipotesi, punita con la reclusione e con la multa nei casi in cui l'importo non versato sia superiore ed euro 10.000 annui, configura una fattispecie di reato;
mentre la seconda ipotesi, di omesso versamento di ritenute di importo inferiore ad euro 10.000, configura la fattispecie dequalificata in illecito amministrativo, ricorrente nella specie.
Ed infatti, con le ordinanze ingiunzioni opposte, l' ha intimato il pagamento della sanzione CP_1
amministrativa in relazione all'omesso versamento di ritenute di importo inferiore ad euro
10.000, fattispecie integrante l'illecito amministrativo di cui si è detto.
Ciò posto, ai fini della decisione, assume carattere assorbente la decadenza per mancato rispetto del termine di cui all'art. 14 L. 689/1981. Al riguardo può invero richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr., sent. n. 1497/2023 – est. Dott.ssa Laura Renda;
sent. n. 811/2023 – est. dott. Mario Fiorentino).
Come evidenziato nei richiamati precedenti di questo Ufficio, l'art. 6 del D.lgs. n. 8 cit. precede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”. La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della l. 689/1981, “in quanto applicabili”.
L'applicabilità dell'art. 14 l. 689/1981 è inoltre riconosciuta dalla Circolare numero 32 del CP_1
25-02-2022, secondo cui “In particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: omissis - omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981; - decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n. 689/1981)”.
Ciò posto, premessa la tempestività del ricorso come dianzi illustrato, nel merito lo stesso appare fondato per l'assorbente motivo attinente alla denunciata decadenza dell'ente previdenziale di irrogare la sanzione.
L'art. 14 l. 689/1981 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Per l'applicazione di tale disposizione, occorre poi ricordare che, in forza dell'articolo 103, comma 6-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile
2020, n. 27, il termine previsto dall'art. 14 l. 689/1981 è rimasto sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 (98 giorni). Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cassazione civile, sez. un., 31/10/2019,
n. 28210)”...(cfr. sentenza n. 811/2023 del Tribunale di Catania, sezione lavoro, cit.).
Ebbene, nel caso di specie, considerata l'annualità dei contributi in oggetto (2018), tale dies a quo deve essere individuato all'epoca della scadenza dei contributi omessi, venendo in rilievo violazioni facilmente rilevabili dall' , che non implicano particolari aggravi istruttori, né CP_3
sul punto sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario.
Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto.
A ciò si aggiunga che la contestazione, anche se non immediata, deve comunque avvenire entro termini ragionevoli, circostanza che nel caso di specie non può dirsi verificata.
Nella specie, l' ha dato prova della notifica alla società e al legale rappresentante degli CP_1
avvisi di accertamento, rispettivamente .2100.04/10/2019.0494622 e CP_1
.2100.04/10/2019.0494621, eseguita in data 12/11/2019 come da avvisi di ricevimento in CP_1
atti.
Pertanto, con riguardo alle omissioni oggetto dei suddetti accertamenti, concernendo gli stessi le ritenute relative al periodo “10/2018”, la scadenza dell'ultimo pagamento deve farsi risalire al 30/11/2018, con la conseguenza che la notifica degli accertamenti nella riferita data del
12/11/2019 debba ritenersi tardiva in quanto eseguita in violazione del prescritto termine di 90 giorni.
Anche laddove si volesse ritenere di accordare un ulteriore termine di 30, 60 o 90, giorni all'Istituto, per procedere alle attività propedeutiche alla rilevazione dell'omissione contributiva, e dunque si ritenesse di differire il termine di decorrenza della decadenza per tale lasso temporale, il risultato non muterebbe, poiché la contestazione delle rilevate omissioni risulterebbe comunque perfezionata tardivamente. Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l.
689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Va peraltro rilevato che l'applicabilità alla fattispecie del termine decadenziale di cui all'art. 14
l. 689/1981 appare confermata dal più recente intervento normativo di cui al D.L. 48/2023 che, all'art. 23 co. 2, ha previsto: “per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'art. 14 della L. 24 novembre
1981 n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”. Tale norma, introducendo un diverso termine di decadenza per le violazioni commesse a decorrere dal gennaio 2023, assume per implicito che per le violazioni anteriori sia pienamente applicabile la regola della decadenza dei 90 giorni di cui all'art. 14.
In definitiva, nella specie, deve ritenersi tardiva la notifica degli atti di accertamento posti a fondamento delle ordinanze ingiunzioni opposte, il quale peraltro ha la duplice valenza interruttiva sia del termine di decadenza di cui al citato art. 14 L. 689/1981 sia del termine prescrizionale di cui all'art. 28 L. 689/1981.
Ne consegue che, assorbita ogni ulteriore questione, il ricorso debba ritenersi fondato e che debba essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del resistente nella misura liquidata in dispositivo sulla base dei criteri di cui al d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n. 147/2022, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6604/2024 R.G., così statuisce:
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla le ordinanze ingiunzioni opposte n. OI-001930918 prot. .2100.29/05/2024.0420153 e n. OI-001928176 prot. CP_1
.2100.29/05/2024.0420157; CP_1 condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente-opponente, delle spese CP_1
processuali, che si liquidano in complessivi euro 249,50 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Catania il 19 novembre 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Carmela Letizia Formaggio
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza del 19 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 6604/2024
Promossa da Parte
(c.f. ) e , società a responsabilità limitata Parte_1 C.F._1 semplificata in liquidazione (c.f. ), in persona del liquidatore, signor , P.IVA_1 Parte_3 rappresentate e difese dall'avvocato ANNA MARIA BALSAMO, nel cui studio in Paternò hanno eletto domicilio, via L. Ariosto, 3
- ricorrente -
CONTRO
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_2 dall'avvocato GIANFRANCO VITTORI giusta procura generale in Notar di Roma Persona_1
-resistente-
Oggetto: opposizione avverso ordinanze ingiunzioni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'8/7/2024, le ricorrenti proponevano opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001930918, notificata alla società in data 7/6/2024, con il sottostante avviso di accertamento .2100.04/10/2019.0494622, asseritamente notificato il 4/10/2019 CP_1
e relativo all'anno 2018, e avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001928176, notificata anch'essa in data 7/6/2024 alla , in qualità di amministratore e legale Parte_1
rappresentante della suddetta società all'epoca dei fatti, con il sottostante avviso di accertamento .2100.04/10/2019.0494621. Rilevavano che, con gli atti impugnati, fosse CP_1
stato chiesto il pagamento della sanzione amministrativa conseguente alle violazioni accertate, dell'importo complessivo di euro 306,00, alla in via principale e Parte_1
alla società quale obbligato in solido;
precisavano pertanto che la pretesa creditoria fatta valere fosse unica benchè fossero stati notificati due atti, uno alla società e l'altro all'amministratore. Esponevano preliminarmente che la società fosse stata posta in liquidazione in data 15/1/2020, con atto in notar con il quale fosse stato nominato Persona_2
liquidatore il signor , ed eccepivano conseguentemente il difetto di Parte_3
legittimazione passiva della . Deducevano che, con il ricorso, si intendesse Parte_1
contestare la legittimità della pretesa sanzionatoria e che gravasse sull'amministrazione l'onere di provare la fondatezza della stessa. Lamentavano inoltre che dagli atti impugnati non si evincesse il periodo al quale si riferisse la pretesa né l'importo che sarebbe stato evaso.
Tutto ciò premesso, eccepivano in primo luogo l'estinzione della pretesa ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689/1981 rilevando che, tenuto conto dell'annualità in contestazione (2018), della circostanza che le ordinanze ingiunzioni opposte fossero state notificate solo in data
7/6/2024 e che costituissero i primi atti ricevuti dalle stesse, fosse decorso il termine di novanta giorni previsto dal suddetto articolo per la notifica della violazione all'interessato. Osservavano all'uopo che l'Amministrazione non avesse dato prova della notifica in data 4/10/2019 degli atti di accertamenti sottostanti a quelli impugnati. Quanto al dies a quo di decorrenza del termine di decadenza, osservavano che, trattandosi di omesso versamento di contributi previdenziali, il termine di pagamento degli stessi corrispondesse al giorno 16 del mese successivo a quello di competenza e che l' venisse a conoscenza dell'importo dei contributi medesimi a CP_1
partire dal suddetto mese tramite la trasmissione dei modelli Uniemens, introdotta dall'art. 44 del D.L. 30/9/2003 n. 269. Rilevavano pertanto che, essendo decorso nella specie il termine di decadenza di novanta giorni normativamente previsto, dovesse ritenersi estinta l'obbligazione di pagare la somma ingiunta, con la conseguenza che dovessero essere annullati gli atti impugnati.
Come secondo motivo di ricorso, eccepivano l'omessa o irrituale notifica degli atti presupposti.
Deducevano che gli atti di accertamento non fossero stati mai notificati e che da ciò derivasse la nullità delle ordinanze ingiunzioni;
osservavano che la mancata notifica dell'atto di accertamento comportasse la nullità degli atti successivi, in quanto tali atti costituissero il presupposto logico-giuridico per l'irrogazione delle sanzioni e per l'emissione del provvedimento stesso. Anche sotto detto profilo, insistevano nell'illegittimità delle ordinanze ingiunzioni chiedendo l'annullamento delle stesse.
Eccepivano inoltre il difetto di motivazione degli atti impugnati e l'intervenuta prescrizione.
Quanto al difetto di motivazione, richiamavano gli articoli 18, comma 2, della legge n.
689/1981, 3 della legge 241/1990 e 7 della legge 212/2000, osservando che detto difetto sussistesse sia in relazione agli atti di accertamento, in quanto mai notificati, sia in relazione all'iter logico-giuridico di quantificazione della misura della sanzione. Lamentavano infatti la violazione del loro diritto di difesa per non aver conosciuto le ragioni di fatto e di diritto da cui sarebbe scaturita la pretesa e che dagli atti impugnati non si evincesse il criterio adottato per la quantificazione della sanzione. Deducevano che, conseguenza delle suddette violazioni, dovesse essere la nullità dei medesimi atti.
Eccepivano poi la prescrizione del diritto dell' di riscuotere i contributi in oggetto relativi CP_1
all'anno 2018, invocando l'applicazione nella specie del termine quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, della legge 335/1995, con conseguente estinzione del diritto stesso. Deducevano che la prescrizione avesse riguardato anche le sanzioni, essendo decorso il termine di cinque anni previsto dall'art. 28 della legge n. 689/1981, considerato che le ordinanze ingiunzioni fossero state notificate oltre il suddetto termine decorrente dal compimento della violazione.
Da ultimo, evidenziavano la nullità dell'intimazione emessa e notificata alla , Parte_1
in quanto soggetto non avente legittimazione processuale. Al riguardo osservavano che la messa in liquidazione della società comportasse il difetto di legittimazione processuale sia in capo alla società stessa che in capo all'ex amministratrice, con la conseguenza che l'atto impugnato dovesse essere annullato.
Formulavano, infine, istanza di provvedimento cautelare, chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati, sulla base della fondatezza della domanda (fumus boni iuris) e del grave danno che sarebbe potuto derivare da un'eventuale esecuzione forzata
(periculum in mora). Nel merito chiedevano che fosse accertata e dichiarata la nullità delle ordinanze ingiunzioni opposte per i motivi indicati in ricorso con la condanna alle spese.
Con decreto del 13/7/2024, ritenuti sussistenti i presupposti di legge, veniva sospesa l'esecutività delle ordinanze di pagamento impugnate e fissata l'udienza di discussione. Instauratosi il contraddittorio, con memoria del 6/3/2025 si costituiva in giudizio l' . L'ente CP_1
premetteva che le ordinanze ingiunzioni e le diffide sottostanti fossero inerenti al periodo omesso e non versato “10/2018”. Rilevava innanzitutto che la nomina del liquidatore nell'anno
2020 fosse irrilevante tenuto conto che le inadempienze riguardassero l'anno 2018. Esponeva inoltre che gli accertamenti fossero stati regolarmente notificati e che si riferissero all'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori, dichiarate nelle denunzie mensili trasmesse all' nei flussi UniEmens, relativamente al CP_1
periodo suindicato;
rilevava sul punto che le ricorrenti non avessero provveduto al pagamento delle somme contestate.
Chiedeva in primo luogo che il giudice si pronunciasse sulla tempestività del ricorso e che, in conformità all'art. 112 c.p.c., decidesse esclusivamente sui motivi di opposizione, nei limiti soggettivi ed oggettivi delle domande proposte. Rilevava che l'eccezione di decadenza ex art. 14 legge n. 689/1981, afferendo al procedimento di formazione del titolo esecutivo, integrasse motivo di opposizione agli atti esecutivi, che dovesse essere proposto entro il termine di cui all'art. 617 c.p.c. Osservava che il procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa, per la sua natura sanzionatoria, fosse retto dai principi della legge n. 689/81 e che non trovasse applicazione la legge n. 241/1990. Contestava inoltre l'eccezione di omessa notifica delle diffide accertative, stante la regolare notifica delle stesse di cui fosse stata fornita prova documentale.
Quanto all'eccepito difetto di motivazione, osservava che gli atti in oggetto fossero atti vincolati, per i quali la motivazione consistesse nella chiara individuazione del presupposto normativo, che fosse ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, dell'atto di accertamento, e che, nella specie, detta motivazione fosse del tutto congrua e corretta.
Eccepiva ancora l'inapplicabilità dell'art. 14 della legge 689/81 alla materia previdenziale in quanto soggetta al diritto eurounitario. Rilevava inoltre che, vertendosi in tema di disciplina sanzionatoria prevista da una norma speciale (art. 2, comma 1 bis, della legge n. 638/1983 come riformato dall'art. 3, comma 6, del d.lgs. 15/1/2016 n. 8), la stessa dovesse prevalere sulla disposizione di carattere generale contenuta nell'art. 14 della legge n. 689/81. Evidenziava che la fattispecie dell'illecito amministrativo fosse compiutamente regolamentata e che non fosse consentita l'applicazione di regole e principi dettati in generale dalla legge 689/81. Osservava inoltre che, con riferimento a fattispecie originariamente costituenti reato e successivamente derubricate in illeciti amministrativi per effetto della depenalizzazione di cui al d.lgs 8/2016, il legislatore non avesse previsto l'estinzione dell'obbligazione come effetto della notifica delle violazioni oltre il termine fissato. In subordine, rilevava che il termine di cui all'art. 14 della legge n. 689/81 non fosse comunque decorso, dovendosi identificare il momento di completamento del procedimento di accertamento in quello in cui fossero state compiute tutte le attività di indagine necessarie allo scopo di conseguire la conoscenza di tutti gli elementi integranti il fatto illecito al quale comminare la sanzione. Osservava che detta verifica dovesse eseguirsi attraverso l'analisi dei DM10 pervenuti tramite il flusso telematico ed evidenziava che, nella specie, non fosse intervenuta nessuna decadenza, CP_2
considerato che l'avvio della notifica dell'atto di contestazione fosse avvenuto entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio consuntivo (Rendiconto Generale) dell'anno di maturazione del credito.
Evidenziava ancora l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, stante l'inapplicabilità nella specie della legge n. 335/1995, riguardante unicamente il regime della prescrizione dei contributi e delle sanzioni civili, da non confondersi con le sanzioni amministrative in oggetto.
Con riguardo alle ordinanze ingiunzioni, richiamava invece l'art. 28 della legge n. 689/1981, secondo cui la prescrizione quinquennale potesse essere interrotta dagli atti tipici della procedura sanzionatoria provenienti dall'amministrazione, quali la notifica della contestazione, dell'ordinanza ingiunzione e del ruolo esattoriale. Osservava che il dies a quo di decorrenza della prescrizione dovesse identificarsi con la data di entrata in vigore della nuova disciplina di cui al d.lgs. n. 8/2016, in quanto solo da tale momento l' fosse in grado di CP_1
esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa. Concludeva deducendo che, nella specie, la prescrizione fosse stata interrotta dalla notifica delle diffide accertative e che, comunque, non fosse maturata operando nella specie la sospensione per tre mesi dalla notifica dei suddetti atti (quale termine assegnato per il versamento delle quote omesse) nonché la sospensione dal 23/2/2020 al 31/5/2020 disposta dall'art. 103, comma 6 bis, d.l. n. 18/2020 conv. con modificazioni dalla legge n. 27/2020.
Nel merito, evidenziava l'obbligo dei datori di lavoro di trasmettere le denunce mensili dei lavoratori occupati ed, in particolare, l'obbligo di trasmissione informatica delle denunce stesse tramite l'apposito flusso telematico denominato Uniemens. Rilevava che i modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l'
[...] avessero natura ricognitiva della situazione debitoria e che la loro presentazione CP_3
equivalesse all'attestazione di aver corrisposto retribuzioni in relazione alle quali fosse stato omesso il versamento dei contributi;
in breve, osservava che dai DM10/M Uniemens si ricavasse il debito (inteso quale importo specifico) che il datore di lavoro dichiarasse dovuto all' e che, dunque, detto ultimo si fosse attivato proprio per il recupero del CP_3
corrispondente credito.
Rilevava ancora che, in quanto non contestata, dovesse ritenersi ammessa la circostanza dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., e che non fosse stata data prova del pagamento, con la conseguenza che dovesse ritenersi fondata la sanzione amministrativa applicata.
Evidenziava inoltre la corretta determinazione della sanzione stessa, considerato che le ricorrenti non avessero versato, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione,
l'importo della sanzione amministrativa, quantificata nella misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981, pari ad euro 16.666, ossia alla terza parte del massimo della sanzione medesima. Deduceva che, in tema di sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute previdenziali, si fosse tenuto conto della modifica apportata al citato art. 2, comma 1- bis, del decreto-legge n. 463/1983 dall'art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48.
Chiedeva in definitiva, in via pregiudiziale, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per tardività
e, in via principale, previa disapplicazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981, il rigetto delle domande proposte e la conferma delle ordinanze ingiunzioni opposte, dichiarandone l'esecutorietà. In via subordinata chiedeva che, tenuto conto della rideterminazione degli atti impugnati, ne fosse dichiarata l'esecutorietà e, per l'effetto, la condanna al pagamento delle somme accertate e dovute.
Con provvedimento del 28/3/2025, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva delegato il sottoscritto giudice onorario per la trattazione e decisione della stessa all'udienza del 19 novembre 2025, disponendo che detta udienza fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
Le parti hanno regolarmente depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., entro il termine assegnato, insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa è stata dunque trattenuta per la decisione. **********
In via preliminare, si rileva l'ammissibilità dell'opposizione in quanto tempestivamente proposta nel rispetto del termine di trenta giorni dalla notificazione dei provvedimenti impugnati, per come previsto dall'art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 150/2011, a cui rimanda l'art. 22 l. 689/1981: il ricorso in opposizione è stato infatti depositato in data 8/7/2024, entro il termine di trenta giorni dalla notifica delle ordinanze ingiunzioni avvenuta in data 7/6/2024
(considerato che il giorno 7/7/2024 cadeva di domenica), come si evince dalla documentazione allegata (cfr. avvisi di ricevimento delle relative raccomandate in atti).
Or, si osserva che oggetto di opposizione sono le ordinanze ingiunzioni emessa dall' con CP_1
le quali è stato intimato alle ricorrenti il pagamento di sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relativamente all'anno 2018.
Stante l'oggetto della controversia, è opportuno premettere che il decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8, recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo
2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67”, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.
Tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo figura quella di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che è stato sostituito dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016.
In particolare, il citato art. 2 del decreto-legge n. 463/1983, nel testo aggiornato e attualmente in vigore, al comma 1, prevede che “Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate
e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali e assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro”. Il suddetto art. 2, al comma 1-bis, come novellato dall'art. 3 del d.lgs. n. 8/2016, ha altresì stabilito che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore
a euro 10.000 annui, è punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032.
Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Gli effetti che derivano dall'omesso versamento delle ritenute previdenziali risultano pertanto collegati al relativo importo e, conseguentemente: la prima ipotesi, punita con la reclusione e con la multa nei casi in cui l'importo non versato sia superiore ed euro 10.000 annui, configura una fattispecie di reato;
mentre la seconda ipotesi, di omesso versamento di ritenute di importo inferiore ad euro 10.000, configura la fattispecie dequalificata in illecito amministrativo, ricorrente nella specie.
Ed infatti, con le ordinanze ingiunzioni opposte, l' ha intimato il pagamento della sanzione CP_1
amministrativa in relazione all'omesso versamento di ritenute di importo inferiore ad euro
10.000, fattispecie integrante l'illecito amministrativo di cui si è detto.
Ciò posto, ai fini della decisione, assume carattere assorbente la decadenza per mancato rispetto del termine di cui all'art. 14 L. 689/1981. Al riguardo può invero richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr., sent. n. 1497/2023 – est. Dott.ssa Laura Renda;
sent. n. 811/2023 – est. dott. Mario Fiorentino).
Come evidenziato nei richiamati precedenti di questo Ufficio, l'art. 6 del D.lgs. n. 8 cit. precede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”. La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della l. 689/1981, “in quanto applicabili”.
L'applicabilità dell'art. 14 l. 689/1981 è inoltre riconosciuta dalla Circolare numero 32 del CP_1
25-02-2022, secondo cui “In particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: omissis - omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981; - decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n. 689/1981)”.
Ciò posto, premessa la tempestività del ricorso come dianzi illustrato, nel merito lo stesso appare fondato per l'assorbente motivo attinente alla denunciata decadenza dell'ente previdenziale di irrogare la sanzione.
L'art. 14 l. 689/1981 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Per l'applicazione di tale disposizione, occorre poi ricordare che, in forza dell'articolo 103, comma 6-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile
2020, n. 27, il termine previsto dall'art. 14 l. 689/1981 è rimasto sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 (98 giorni). Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cassazione civile, sez. un., 31/10/2019,
n. 28210)”...(cfr. sentenza n. 811/2023 del Tribunale di Catania, sezione lavoro, cit.).
Ebbene, nel caso di specie, considerata l'annualità dei contributi in oggetto (2018), tale dies a quo deve essere individuato all'epoca della scadenza dei contributi omessi, venendo in rilievo violazioni facilmente rilevabili dall' , che non implicano particolari aggravi istruttori, né CP_3
sul punto sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario.
Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto.
A ciò si aggiunga che la contestazione, anche se non immediata, deve comunque avvenire entro termini ragionevoli, circostanza che nel caso di specie non può dirsi verificata.
Nella specie, l' ha dato prova della notifica alla società e al legale rappresentante degli CP_1
avvisi di accertamento, rispettivamente .2100.04/10/2019.0494622 e CP_1
.2100.04/10/2019.0494621, eseguita in data 12/11/2019 come da avvisi di ricevimento in CP_1
atti.
Pertanto, con riguardo alle omissioni oggetto dei suddetti accertamenti, concernendo gli stessi le ritenute relative al periodo “10/2018”, la scadenza dell'ultimo pagamento deve farsi risalire al 30/11/2018, con la conseguenza che la notifica degli accertamenti nella riferita data del
12/11/2019 debba ritenersi tardiva in quanto eseguita in violazione del prescritto termine di 90 giorni.
Anche laddove si volesse ritenere di accordare un ulteriore termine di 30, 60 o 90, giorni all'Istituto, per procedere alle attività propedeutiche alla rilevazione dell'omissione contributiva, e dunque si ritenesse di differire il termine di decorrenza della decadenza per tale lasso temporale, il risultato non muterebbe, poiché la contestazione delle rilevate omissioni risulterebbe comunque perfezionata tardivamente. Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l.
689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Va peraltro rilevato che l'applicabilità alla fattispecie del termine decadenziale di cui all'art. 14
l. 689/1981 appare confermata dal più recente intervento normativo di cui al D.L. 48/2023 che, all'art. 23 co. 2, ha previsto: “per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'art. 14 della L. 24 novembre
1981 n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”. Tale norma, introducendo un diverso termine di decadenza per le violazioni commesse a decorrere dal gennaio 2023, assume per implicito che per le violazioni anteriori sia pienamente applicabile la regola della decadenza dei 90 giorni di cui all'art. 14.
In definitiva, nella specie, deve ritenersi tardiva la notifica degli atti di accertamento posti a fondamento delle ordinanze ingiunzioni opposte, il quale peraltro ha la duplice valenza interruttiva sia del termine di decadenza di cui al citato art. 14 L. 689/1981 sia del termine prescrizionale di cui all'art. 28 L. 689/1981.
Ne consegue che, assorbita ogni ulteriore questione, il ricorso debba ritenersi fondato e che debba essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del resistente nella misura liquidata in dispositivo sulla base dei criteri di cui al d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n. 147/2022, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6604/2024 R.G., così statuisce:
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla le ordinanze ingiunzioni opposte n. OI-001930918 prot. .2100.29/05/2024.0420153 e n. OI-001928176 prot. CP_1
.2100.29/05/2024.0420157; CP_1 condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente-opponente, delle spese CP_1
processuali, che si liquidano in complessivi euro 249,50 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Catania il 19 novembre 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Carmela Letizia Formaggio