Art. 1.
E' autorizzata la spesa di un miliardo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1953-54 per provvedere, in dipendenza dei terremoti verificatisi nel marzo 1952 in provincia di Catania, nei Comuni che saranno determinati con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro:
a) alla costruzione di ricoveri stabili per le famiglie meno abbienti rimaste senza tetto;
b) alla concessione di sussidi, in ragione de 50 per cento della spesa, per la riparazione o ricostruzione, escluso ogni ampliamento, decorazione ed abbellimento, di edifici pubblici e di uso pubblico, delle Amministrazioni provinciali e comunali, nonche' di edifici destinati ad uso di culto e di beneficenza, che rientrino fra quelli indicati nei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35, e 29 maggio 1947, n. 648 , ratificati dalla legge 10 agosto 1950, n. 784 ;
c) alla concessione di sussidi, in ragione del 50 per cento della spesa, per la riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani di proprieta' privata, limitatamente alle opere indispensabili ai fini dall'abitabilita';
d) alla concessione di sussidi, in ragione del 50 per cento della spesa, per la riparazione o ricostruzione dei fabbricati rurali, delle opere irrigue e di viabilita' poderale, delle cisterne, dei muri di recinzione dei fondi e delle opere per sostegno del terreno.
Al riparto della spesa per gli interventi di cui alle precedenti lettere, si provvedera' con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro e con quello per l'agricoltura e le foreste.
E' autorizzata la spesa di un miliardo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1953-54 per provvedere, in dipendenza dei terremoti verificatisi nel marzo 1952 in provincia di Catania, nei Comuni che saranno determinati con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro:
a) alla costruzione di ricoveri stabili per le famiglie meno abbienti rimaste senza tetto;
b) alla concessione di sussidi, in ragione de 50 per cento della spesa, per la riparazione o ricostruzione, escluso ogni ampliamento, decorazione ed abbellimento, di edifici pubblici e di uso pubblico, delle Amministrazioni provinciali e comunali, nonche' di edifici destinati ad uso di culto e di beneficenza, che rientrino fra quelli indicati nei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35, e 29 maggio 1947, n. 648 , ratificati dalla legge 10 agosto 1950, n. 784 ;
c) alla concessione di sussidi, in ragione del 50 per cento della spesa, per la riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani di proprieta' privata, limitatamente alle opere indispensabili ai fini dall'abitabilita';
d) alla concessione di sussidi, in ragione del 50 per cento della spesa, per la riparazione o ricostruzione dei fabbricati rurali, delle opere irrigue e di viabilita' poderale, delle cisterne, dei muri di recinzione dei fondi e delle opere per sostegno del terreno.
Al riparto della spesa per gli interventi di cui alle precedenti lettere, si provvedera' con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro e con quello per l'agricoltura e le foreste.