TRIB
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 07/04/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 618/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Deiana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies, c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 618/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUIGI Parte_1 C.F._1
PISANU
RICORRENTE contro
col patrocinio dell'avv. GIANMARIO Controparte_1
DETTORI presso cui è elettivamente domiciliata col patrocinio dell'avv. ANTONINO MARESCA Controparte_2
RESISTENTI
Oggetto: responsabilità professionale - sanitaria
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11 marzo 2024 ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. Parte_1 chiedeva la condanna delle resistenti e al risarcimento CP_3 CP_1 Controparte_2 dei danni che assumeva di aver subito in conseguenza di un infortunio occorsole presso l'ospedale SS
Annunziata di CP_1
Esponeva: che verso le 15.00 del 21 marzo 2019 si trovava presso il l'unità operativa di recupero e riabilitazione funzionale di detto ospedale per sottoporsi all'ultima seduta di un ciclo di trattamenti di rieducazione motoria;
che era sdraiata in posizione prona su un lettino, appositamente sollevato per l'esecuzione del trattamento e, conclusa la seduta, aveva cercato di scendere ma era caduta, a cagione dell'altezza del lettino stesso che l'operatrice sanitaria non aveva provveduto a riabbassare per consentirle di trovare agevolmente la base d'appoggio sul pavimento;
che aveva dovuto attendere a lungo i soccorsi, restando per oltre un'ora riversa a terra, dolorante;
che la caduta le aveva cagionato la frattura della base del collo del femore, per cui aveva successivamente subito un intervento di sostituzione totale dell'anca. Tanto premesso in fatto, assumeva di aver riportato a causa dell'incidente, verificatosi per la negligente mancata adozione da parte dell'azienda sanitaria delle misure atte a prevenirne il verificarsi, gravi conseguenze invalidanti anche permanenti e che, nonostante la direzione pagina 1 di 6 sanitaria si fosse scusata per l'accaduto e sebbene l'assicuratrice dell' avesse CP_3 CP_4 verificato e valutato i danni alla sua persona in misura sostanzialmente sovrapponibile a quella proposta dalla consulente di parte, nessun risarcimento le era stato mai corrisposto, ritenendo le resistenti che l'evento lesivo fosse riconducibile al comportamento poco accorto tenuto dalla stessa vittima del sinistro.
Aggiungeva di aver inutilmente promosso prima del giudizio un procedimento per accertamento tecnico preventivo diretto ad accertare la responsabilità della struttura sanitaria e i postumi permanenti riportati, in esito al quale era stato anche vanamente esperito il tentativo di conciliazione.
Sottolineava dunque la difesa attrice come l'età e la condizione di fragilità della paziente imponessero l'adozione di adeguate cautele per prevenirne il rischio di cadute, palesemente omesse dagli operatori della struttura sanitaria, essendosi per tale carenza verificato l'incidente e prodotte le conseguenze lesive ben evidenziate nella perizia medica espletata.
Chiedeva pertanto il ristoro dei danni anche non patrimoniali patiti, quantificati in oltre 153.000 euro, nonché delle spese del procedimento di atp, concludendo anche per la condanna dell'assicuratrice resistente ai sensi dell'art. 96, c.p.c. Si costituiva l' e contestava la domanda, negando che potesse configurarsi nella Controparte_5 specie alcuna responsabilità della struttura per l'accaduto, ascrivibile a mera negligenza della stessa paziente. Sottolineava al riguardo che la IG.ra , paziente autosufficiente, perfettamente cosciente Pt_1
e capace di autodeterminazione, non era stata autorizzata dal personale ad alzarsi dal lettino e che il movimento, frutto di una sua autonoma determinazione, non poteva essere quindi previsto dai sanitari che avevano operato correttamente e nel rispetto delle linee guida inerenti ai doveri di protezione e vigilanza. Concludeva per il rigetto della domanda.
Si costituiva anche osservando come l'elaborato peritale redatto in esito all'a.t.p. deponesse CP_2 univocamente per l'assenza di alcuna responsabilità in capo all'azienda ospedaliera convenuta, avendo i consulenti tecnici escluso il nesso causale e, a monte, la responsabilità dell'AOU, rimarcando come la caduta della IG.ra non fosse evitabile con alcuna forma di prevenzione, peraltro non eIGibile Pt_1 nella specie, in ragione della condizione di autonomia della paziente. Richiamava, comunque, l'art. 12 della legge Gelli, n.24/2017, circa i limiti dell'azione diretta del paziente verso l'assicuratore del responsabile, possibile solo nei limiti delle somme coperte dal contratto di assicurazione.
La causa, istruita solo con produzioni documentali e con l'acquisizione degli atti del procedimento di accertamento preventivo, era assunta in decisione all'udienza cartolare del 13 febbraio 2025 sulle riferite conclusioni, ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c.
***
Deve premettersi, in fatto, come sia del tutto indiscusso, nei suoi tratti essenziali e rilevanti, lo svolgimento dei fatti che avevano dato luogo all'infortunio occorso all'odierna attrice. In particolare, com'è anche documentato dalla cartella clinica e dai referti medici allegati (v. docc. da 1 a 6 ricorrente), la IG.ra il 21 marzo 2019 si trovava al termine della seduta (l'ultima) di un ciclo Pt_1 fisioterapico all'interno della struttura di recupero e riabilitazione funzionale dell'azienda convenuta (v. lettera del direttore generale in data 11 giugno 2019, doc.6) quando, nel tentativo di scendere dal lettino su cui era sdraiata, in posizione prona, era accidentalmente caduta, procurandosi la frattura scomposta del femore sinistro. Era stata quindi successivamente sottoposta ad intervento di sostituzione totale pagina 2 di 6 dell'anca sinistra. All'epoca del fatto la paziente aveva sessantasei anni ed appariva vigile e collaborante, non manifestando segni di disorientamento.
Il lettino da cui era caduta, com'è pure pacifico, si trovava in posizione rialzata, per agevolare le manovre fisioterapiche.
Non risulta che alla paziente siano state impartite dal personale sanitario istruzioni che le vietassero di scendere dal lettino in attesa che esso fosse riposizionato verso il basso né altre indicazioni dirette a procedere in condizioni di sicurezza alla discesa (v. al riguardo la lettera di dell'8 luglio CP_2
2022).
Nel quadro sin qui descritto, deve ritenersi la sussistenza della dedotta responsabilità sanitaria, risultando ampiamente condivisibili le osservazioni rinvenibili nella perizia espletata in sede di atp circa la ricorrenza di precisi obblighi di prevenzione e di protezione a carico degli operatori del reparto, anche avuto riguardo al dovere dei sanitari di valutare le concrete condizioni condizioni del paziente, nella specie anziana e già per questo dotata di mobilità ed equilibrio limitati. Posto dunque che “la caduta … è avvenuta perché il lettino era rimasto sollevato dopo l'esecuzione degli esercizi di Pt_2 alla spalla e l'istante dalla posizione prona in cui si trovava scivolava sull' addome cercando con i piedi l'appoggio sul pavimento ed in tale manovra cadeva”, appare assodato che “Se il lettino avesse avuto le protezioni laterali sollevate e l'altezza del lettino fosse stata disposta in modo tale che si potessero poggiare i piedi per terra l'istante non sarebbe caduta” (così la valutazione in perizia dell'ortopedico, Per_ dott. .
Vi è pertanto adeguata dimostrazione del nesso causale e l'istante ha in tal modo assolto all'onere probatorio a suo carico.
Deve, invero, darsi atto che gli esiti dell'accertamento peritale hanno fornito in punto di ricostruzione della responsabilità sanitaria due visioni parzialmente divergenti, avendo lo specialista ortopedico valorizzato i profili derivanti dai doveri di correttezza e adeguatezza della pratica assistenziale gravanti in via generale sugli operatori sanitari, mentre il medico legale ha maggiormente evidenziato come le linee guida di settore, applicabili ai pazienti degenti, non siano estensibili alle procedure inerenti a pazienti ambulatoriali, qual era la IG.ra . Pt_1
Una volta accertata la piena compatibilità fra il quadro menomativo riportato dall'interessata e la sua caduta accidentale e pure dando per assodato che ella abbia deciso in autonomia, durante una pausa o al termine della seduta fisioterapica, di scendere dal lettino, ancora posto in posizione rialzata, comunque senza che le fosse stata fornita alcuna precisa indicazione in tal senso dai terapisti che l'avevano in cura, tale dato non sembra dirimente ai fini dell'esclusione della responsabilità contrattuale della convenuta, su cui grava per intero l'onere della prova liberatoria. I consulenti d'ufficio, nel richiamare la Raccomandazione (n.13) del Ministero della Salute circa la valutazione e prevenzione dei rischi di caduta nei pazienti sottoposti a ricovero, sottolineano come nella specie fosse presente una condizione soggettiva legata all'anzianità della paziente, ultrasessantacinquenne, da reputarsi già di per sé meritevole di attenzione per il rischio caduta. Il consulente medico legale osserva anche, tuttavia, come Contr il progetto di prevenzione delle cadute elaborato dall' di in attuazione della richiamata CP_1 raccomandazione ministeriale fosse riferito esclusivamente ai pazienti ricoverati in reparti di degenza e non a quelli inseriti da “esterni” in qualsiasi struttura presente nel nosocomio, come appunto nella specie, ove la IG.ra si trovava nell'UOC di recupero e riabilitazione funzionale, quindi in un Pt_1 ambito ambulatoriale. Il medico legale ritiene anche che, avuto riguardo alle caratteristiche personali pagina 3 di 6 dell'interessata e all'ambiente in cui erano eseguiti i trattamenti sanitari ambulatoriali, non ricorressero le condizioni soggettive ed oggettive per eIGere dagli operatori della struttura l'applicazione dei protocolli elaborati in relazione a situazioni differenti da quella in parola.
Tanto premesso, ritiene peraltro il giudicante di dover condividere e far propri i differenti rilievi del perito specialista in ortopedia che appaiono maggiormente aderenti ai principi regolatori della responsabilità contrattuale del professionista (artt. 1176, co. 2° e 1218, cc). Il consulente d'ufficio medico legale, invero, non sembra valutare adeguatamente il dovere di osservanza delle buone pratiche e i “principi di diligenza, prudenza e perizia che tutto il personale indistintamente medico, infermieristico e tecnico, è chiamato a rispettare non solo in virtù di un obbligo di natura morale ma specialmente legale nello svolgimento di una corretta e adeguata pratica assistenziale clinica sia essa sui pazienti ricoverati che sui pazienti ambulatoriali”, come correttamente osservato dal perito specialista che rammenta come, nella prospettiva di garantire la tutela del paziente, soprattutto se anziano e comunque sottoposto a trattamento sanitario, appaia ingiustamente riduttivo “limitare l'applicazione delle linee guida ai soli pazienti ricoverati”, non tenendosi debitamente conto “dell'età avanzata dell'istante che presentava un implicito elevato indice di rischio di caduta, soprattutto nei cambi posturali”. Sebbene infatti l'art. 5 della legge stabilisca come l'esercente la professione sanitaria Parte_3 debba osservare le raccomandazioni previste dalle linee guida elaborate dagli enti istituzionali, nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco, nessuna norma stabilisce che in difetto dell'acclarata inosservanza di specifiche linee guida o raccomandazioni debba per ciò solo escludersi ogni responsabilità. La stessa disposizione aggiunge infatti che, in mancanza, i sanitari debbano comunque attenersi alle buone pratiche cliniche assistenziali e queste, ove non puntualmente codificate, ben possono ricavarsi dai generali doveri di diligenza e correttezza che sempre devono presidiare l'adempimento contrattuale, a salvaguardia dell'altro contraente, in questo caso soggetto debole del rapporto. Al fine di valutare la ricorrenza della responsabilità civile dell' , Controparte_1 appare dunque sufficiente rilevare come in presenza di una paziente fragile, perché anziana, e di una situazione oggettiva potenzialmente pericolosa, costituita dall'essere essa collocata su un lettino rialzato, per cui la relativa discesa non poteva avvenire agevolmente e senza rischi, ricorre per ciò solo un dovere di prevenzione che, all'evidenza, nella specie non risulta osservato dalla convenuta. La mancanza di un'adeguata cautela deve dunque ravvisarsi nell'insufficiente prudenza adottata dai sanitari in ordine al rischio di caduta.
D'altra parte, il perito ortopedico ha anche specificamente richiamato l'inosservanza “di due fondamentali norme di sicurezza anti caduta nelle strutture sanitarie raccomandate dalla Direttiva
Ministeriale fin dal 13/11/2011 e caratterizzate da fattori intrinseci (età superiore ai 65 anni della paziente) e da fattori estrinseci, lettino di fisioterapia posizionato ad una altezza tale per cui la paziente non poteva facilmente poggiare i piedi per terra ed assenza di posizionamento delle spondine di contenimento laterale”, concludendo che “Il rispetto di questi semplici accorgimenti avrebbe sicuramente evitato la caduta” (così la relazione peritale dello specialista ortopedico). In buona sostanza, l'assenza di spondine di protezione, pacificamente non presenti, e, prima ancora, il fatto che la paziente sia stata lasciata scendere in autonomia, senza che il personale presente le avesse fornito alcuna puntuale istruzione al riguardo, mentre il lettino si trovava ancora in posizione rialzata, pagina 4 di 6 quindi oggettivamente pericolosa, costituiscono elementi rivelatori quantomeno di una non sufficiente diligenza nell'assolvimento di quegli obblighi di prevenzione degli infortuni e di tutela della piena sicurezza dei pazienti che gravano sulla struttura sanitaria ospitante concretandosi nell'obbligo di adottare una condotta doverosa ed eIGibile nella specie. Anche in mancanza di alcuna procedura codificata dall'AOU di per la prevenzione delle cadute in un contesto ambulatoriale, sebbene CP_1 ininfluente (punto su cui i consulenti d'ufficio concordano), la valutazione di sussistenza della responsabilità sanitaria può comunque trovare fondamento nella constatata, totale carenza di misure di prevenzione, eIGibili quantomeno in ragione dell'età della paziente, peraltro interessata da limitazioni motorie e funzionali concernenti gli arti superiori (e per cui si era sottoposta alla fisioterapia).
Venendo alla quantificazione del risarcimento, il danno permanente all'integrità psicofisica come accertato dai CCTTUU è stato stimato nella percentuale del 28%, in ragione dell'importanza dei postumi riportati dalla IG.ra che si concretano in IGnificative limitazioni funzionali nei Pt_1 movimenti dell'arto inferiore sinistro e nella deambulazione, nonché nella riscontrata presenza di algie. L'inabilità temporanea totale è stata stimata in 40 giorni, in ulteriori 60 giorni l'inabilità temporanea parziale al 75% e in ulteriori 40 giorni quella al 50%. Applicate quale parametro di valutazione equitativa le tabelle di liquidazione elaborate dal tribunale di LA (non essendo applicabile ratione temporis la nuova tabella unitaria prevista dagli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni al sinistro de quo), il danno non patrimoniale è complessivamente determinato in € 102.183,00 (90108,00 per il danno biologico e € 12075,00 per l'invalidità temporanea totale e parziale) e in complessivi €
108.350,00 ricomprendendovi il danno patrimoniale, rapportato alle spese mediche documentate dalla ricorrente e ritenute congrue dai periti (€ 6166,82). Somma già liquidata con riferimento ai valori attuali e da corrispondersi, previa devalutazione sino al momento del fatto, con gli interessi legali da calcolarsi sull'importo via via rivalutato, con riferimento a ciascuna annualità ed esclusione del cumulo, dal fatto al saldo.
Le convenute sono tenute in solido al pagamento, l' quale obbligata principale, in quanto CP_3 gestore della struttura ove hanno operato i sanitari responsabili del danno, e ai sensi dell'art. CP_2
12 della L. 24/2017, essendo stato emesso il decreto ministeriale attuativo richiamato dall'art. 10, ed essendo peraltro indiscussa la legittimazione passiva della società assicuratrice chiamata a risponderne.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a carico delle convenute.
Non si fa luogo alla sollecitata condanna per responsabilità aggravata di cui all'art. 96, c.p.c., avuto riguardo ai richiamati profili d'incertezza in punto di ricorrenza della responsabilità invocata dall'attrice, emergenti dalla consulenza d'ufficio espletata nella fase preventiva.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, condanna l' e Controparte_5 al pagamento in favore di , per il titolo di cui in parte Controparte_2 Parte_1 motiva, della somma di € 108.350,00, già liquidata con riferimento ai valori attuali e da corrispondersi, previa devalutazione sino al 22 marzo 2019, con gli interessi legali da calcolarsi sull'importo via via rivalutato, con riferimento a ciascuna annualità ed esclusione del cumulo dalla stessa data al saldo.
Condanna altresì le convenute alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite liquidate in complessivi € 14.300,00, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge per il presente giudizio e in ulteriori € 3000,00, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge, per la fase di accertamento preventivo, nonché al pagamento dei compensi corrisposti al CTU, pari ad € 1220,00. pagina 5 di 6 Sassari, 5 aprile 2025
Il giudice
Stefania Deiana
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Deiana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies, c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 618/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUIGI Parte_1 C.F._1
PISANU
RICORRENTE contro
col patrocinio dell'avv. GIANMARIO Controparte_1
DETTORI presso cui è elettivamente domiciliata col patrocinio dell'avv. ANTONINO MARESCA Controparte_2
RESISTENTI
Oggetto: responsabilità professionale - sanitaria
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11 marzo 2024 ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. Parte_1 chiedeva la condanna delle resistenti e al risarcimento CP_3 CP_1 Controparte_2 dei danni che assumeva di aver subito in conseguenza di un infortunio occorsole presso l'ospedale SS
Annunziata di CP_1
Esponeva: che verso le 15.00 del 21 marzo 2019 si trovava presso il l'unità operativa di recupero e riabilitazione funzionale di detto ospedale per sottoporsi all'ultima seduta di un ciclo di trattamenti di rieducazione motoria;
che era sdraiata in posizione prona su un lettino, appositamente sollevato per l'esecuzione del trattamento e, conclusa la seduta, aveva cercato di scendere ma era caduta, a cagione dell'altezza del lettino stesso che l'operatrice sanitaria non aveva provveduto a riabbassare per consentirle di trovare agevolmente la base d'appoggio sul pavimento;
che aveva dovuto attendere a lungo i soccorsi, restando per oltre un'ora riversa a terra, dolorante;
che la caduta le aveva cagionato la frattura della base del collo del femore, per cui aveva successivamente subito un intervento di sostituzione totale dell'anca. Tanto premesso in fatto, assumeva di aver riportato a causa dell'incidente, verificatosi per la negligente mancata adozione da parte dell'azienda sanitaria delle misure atte a prevenirne il verificarsi, gravi conseguenze invalidanti anche permanenti e che, nonostante la direzione pagina 1 di 6 sanitaria si fosse scusata per l'accaduto e sebbene l'assicuratrice dell' avesse CP_3 CP_4 verificato e valutato i danni alla sua persona in misura sostanzialmente sovrapponibile a quella proposta dalla consulente di parte, nessun risarcimento le era stato mai corrisposto, ritenendo le resistenti che l'evento lesivo fosse riconducibile al comportamento poco accorto tenuto dalla stessa vittima del sinistro.
Aggiungeva di aver inutilmente promosso prima del giudizio un procedimento per accertamento tecnico preventivo diretto ad accertare la responsabilità della struttura sanitaria e i postumi permanenti riportati, in esito al quale era stato anche vanamente esperito il tentativo di conciliazione.
Sottolineava dunque la difesa attrice come l'età e la condizione di fragilità della paziente imponessero l'adozione di adeguate cautele per prevenirne il rischio di cadute, palesemente omesse dagli operatori della struttura sanitaria, essendosi per tale carenza verificato l'incidente e prodotte le conseguenze lesive ben evidenziate nella perizia medica espletata.
Chiedeva pertanto il ristoro dei danni anche non patrimoniali patiti, quantificati in oltre 153.000 euro, nonché delle spese del procedimento di atp, concludendo anche per la condanna dell'assicuratrice resistente ai sensi dell'art. 96, c.p.c. Si costituiva l' e contestava la domanda, negando che potesse configurarsi nella Controparte_5 specie alcuna responsabilità della struttura per l'accaduto, ascrivibile a mera negligenza della stessa paziente. Sottolineava al riguardo che la IG.ra , paziente autosufficiente, perfettamente cosciente Pt_1
e capace di autodeterminazione, non era stata autorizzata dal personale ad alzarsi dal lettino e che il movimento, frutto di una sua autonoma determinazione, non poteva essere quindi previsto dai sanitari che avevano operato correttamente e nel rispetto delle linee guida inerenti ai doveri di protezione e vigilanza. Concludeva per il rigetto della domanda.
Si costituiva anche osservando come l'elaborato peritale redatto in esito all'a.t.p. deponesse CP_2 univocamente per l'assenza di alcuna responsabilità in capo all'azienda ospedaliera convenuta, avendo i consulenti tecnici escluso il nesso causale e, a monte, la responsabilità dell'AOU, rimarcando come la caduta della IG.ra non fosse evitabile con alcuna forma di prevenzione, peraltro non eIGibile Pt_1 nella specie, in ragione della condizione di autonomia della paziente. Richiamava, comunque, l'art. 12 della legge Gelli, n.24/2017, circa i limiti dell'azione diretta del paziente verso l'assicuratore del responsabile, possibile solo nei limiti delle somme coperte dal contratto di assicurazione.
La causa, istruita solo con produzioni documentali e con l'acquisizione degli atti del procedimento di accertamento preventivo, era assunta in decisione all'udienza cartolare del 13 febbraio 2025 sulle riferite conclusioni, ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c.
***
Deve premettersi, in fatto, come sia del tutto indiscusso, nei suoi tratti essenziali e rilevanti, lo svolgimento dei fatti che avevano dato luogo all'infortunio occorso all'odierna attrice. In particolare, com'è anche documentato dalla cartella clinica e dai referti medici allegati (v. docc. da 1 a 6 ricorrente), la IG.ra il 21 marzo 2019 si trovava al termine della seduta (l'ultima) di un ciclo Pt_1 fisioterapico all'interno della struttura di recupero e riabilitazione funzionale dell'azienda convenuta (v. lettera del direttore generale in data 11 giugno 2019, doc.6) quando, nel tentativo di scendere dal lettino su cui era sdraiata, in posizione prona, era accidentalmente caduta, procurandosi la frattura scomposta del femore sinistro. Era stata quindi successivamente sottoposta ad intervento di sostituzione totale pagina 2 di 6 dell'anca sinistra. All'epoca del fatto la paziente aveva sessantasei anni ed appariva vigile e collaborante, non manifestando segni di disorientamento.
Il lettino da cui era caduta, com'è pure pacifico, si trovava in posizione rialzata, per agevolare le manovre fisioterapiche.
Non risulta che alla paziente siano state impartite dal personale sanitario istruzioni che le vietassero di scendere dal lettino in attesa che esso fosse riposizionato verso il basso né altre indicazioni dirette a procedere in condizioni di sicurezza alla discesa (v. al riguardo la lettera di dell'8 luglio CP_2
2022).
Nel quadro sin qui descritto, deve ritenersi la sussistenza della dedotta responsabilità sanitaria, risultando ampiamente condivisibili le osservazioni rinvenibili nella perizia espletata in sede di atp circa la ricorrenza di precisi obblighi di prevenzione e di protezione a carico degli operatori del reparto, anche avuto riguardo al dovere dei sanitari di valutare le concrete condizioni condizioni del paziente, nella specie anziana e già per questo dotata di mobilità ed equilibrio limitati. Posto dunque che “la caduta … è avvenuta perché il lettino era rimasto sollevato dopo l'esecuzione degli esercizi di Pt_2 alla spalla e l'istante dalla posizione prona in cui si trovava scivolava sull' addome cercando con i piedi l'appoggio sul pavimento ed in tale manovra cadeva”, appare assodato che “Se il lettino avesse avuto le protezioni laterali sollevate e l'altezza del lettino fosse stata disposta in modo tale che si potessero poggiare i piedi per terra l'istante non sarebbe caduta” (così la valutazione in perizia dell'ortopedico, Per_ dott. .
Vi è pertanto adeguata dimostrazione del nesso causale e l'istante ha in tal modo assolto all'onere probatorio a suo carico.
Deve, invero, darsi atto che gli esiti dell'accertamento peritale hanno fornito in punto di ricostruzione della responsabilità sanitaria due visioni parzialmente divergenti, avendo lo specialista ortopedico valorizzato i profili derivanti dai doveri di correttezza e adeguatezza della pratica assistenziale gravanti in via generale sugli operatori sanitari, mentre il medico legale ha maggiormente evidenziato come le linee guida di settore, applicabili ai pazienti degenti, non siano estensibili alle procedure inerenti a pazienti ambulatoriali, qual era la IG.ra . Pt_1
Una volta accertata la piena compatibilità fra il quadro menomativo riportato dall'interessata e la sua caduta accidentale e pure dando per assodato che ella abbia deciso in autonomia, durante una pausa o al termine della seduta fisioterapica, di scendere dal lettino, ancora posto in posizione rialzata, comunque senza che le fosse stata fornita alcuna precisa indicazione in tal senso dai terapisti che l'avevano in cura, tale dato non sembra dirimente ai fini dell'esclusione della responsabilità contrattuale della convenuta, su cui grava per intero l'onere della prova liberatoria. I consulenti d'ufficio, nel richiamare la Raccomandazione (n.13) del Ministero della Salute circa la valutazione e prevenzione dei rischi di caduta nei pazienti sottoposti a ricovero, sottolineano come nella specie fosse presente una condizione soggettiva legata all'anzianità della paziente, ultrasessantacinquenne, da reputarsi già di per sé meritevole di attenzione per il rischio caduta. Il consulente medico legale osserva anche, tuttavia, come Contr il progetto di prevenzione delle cadute elaborato dall' di in attuazione della richiamata CP_1 raccomandazione ministeriale fosse riferito esclusivamente ai pazienti ricoverati in reparti di degenza e non a quelli inseriti da “esterni” in qualsiasi struttura presente nel nosocomio, come appunto nella specie, ove la IG.ra si trovava nell'UOC di recupero e riabilitazione funzionale, quindi in un Pt_1 ambito ambulatoriale. Il medico legale ritiene anche che, avuto riguardo alle caratteristiche personali pagina 3 di 6 dell'interessata e all'ambiente in cui erano eseguiti i trattamenti sanitari ambulatoriali, non ricorressero le condizioni soggettive ed oggettive per eIGere dagli operatori della struttura l'applicazione dei protocolli elaborati in relazione a situazioni differenti da quella in parola.
Tanto premesso, ritiene peraltro il giudicante di dover condividere e far propri i differenti rilievi del perito specialista in ortopedia che appaiono maggiormente aderenti ai principi regolatori della responsabilità contrattuale del professionista (artt. 1176, co. 2° e 1218, cc). Il consulente d'ufficio medico legale, invero, non sembra valutare adeguatamente il dovere di osservanza delle buone pratiche e i “principi di diligenza, prudenza e perizia che tutto il personale indistintamente medico, infermieristico e tecnico, è chiamato a rispettare non solo in virtù di un obbligo di natura morale ma specialmente legale nello svolgimento di una corretta e adeguata pratica assistenziale clinica sia essa sui pazienti ricoverati che sui pazienti ambulatoriali”, come correttamente osservato dal perito specialista che rammenta come, nella prospettiva di garantire la tutela del paziente, soprattutto se anziano e comunque sottoposto a trattamento sanitario, appaia ingiustamente riduttivo “limitare l'applicazione delle linee guida ai soli pazienti ricoverati”, non tenendosi debitamente conto “dell'età avanzata dell'istante che presentava un implicito elevato indice di rischio di caduta, soprattutto nei cambi posturali”. Sebbene infatti l'art. 5 della legge stabilisca come l'esercente la professione sanitaria Parte_3 debba osservare le raccomandazioni previste dalle linee guida elaborate dagli enti istituzionali, nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco, nessuna norma stabilisce che in difetto dell'acclarata inosservanza di specifiche linee guida o raccomandazioni debba per ciò solo escludersi ogni responsabilità. La stessa disposizione aggiunge infatti che, in mancanza, i sanitari debbano comunque attenersi alle buone pratiche cliniche assistenziali e queste, ove non puntualmente codificate, ben possono ricavarsi dai generali doveri di diligenza e correttezza che sempre devono presidiare l'adempimento contrattuale, a salvaguardia dell'altro contraente, in questo caso soggetto debole del rapporto. Al fine di valutare la ricorrenza della responsabilità civile dell' , Controparte_1 appare dunque sufficiente rilevare come in presenza di una paziente fragile, perché anziana, e di una situazione oggettiva potenzialmente pericolosa, costituita dall'essere essa collocata su un lettino rialzato, per cui la relativa discesa non poteva avvenire agevolmente e senza rischi, ricorre per ciò solo un dovere di prevenzione che, all'evidenza, nella specie non risulta osservato dalla convenuta. La mancanza di un'adeguata cautela deve dunque ravvisarsi nell'insufficiente prudenza adottata dai sanitari in ordine al rischio di caduta.
D'altra parte, il perito ortopedico ha anche specificamente richiamato l'inosservanza “di due fondamentali norme di sicurezza anti caduta nelle strutture sanitarie raccomandate dalla Direttiva
Ministeriale fin dal 13/11/2011 e caratterizzate da fattori intrinseci (età superiore ai 65 anni della paziente) e da fattori estrinseci, lettino di fisioterapia posizionato ad una altezza tale per cui la paziente non poteva facilmente poggiare i piedi per terra ed assenza di posizionamento delle spondine di contenimento laterale”, concludendo che “Il rispetto di questi semplici accorgimenti avrebbe sicuramente evitato la caduta” (così la relazione peritale dello specialista ortopedico). In buona sostanza, l'assenza di spondine di protezione, pacificamente non presenti, e, prima ancora, il fatto che la paziente sia stata lasciata scendere in autonomia, senza che il personale presente le avesse fornito alcuna puntuale istruzione al riguardo, mentre il lettino si trovava ancora in posizione rialzata, pagina 4 di 6 quindi oggettivamente pericolosa, costituiscono elementi rivelatori quantomeno di una non sufficiente diligenza nell'assolvimento di quegli obblighi di prevenzione degli infortuni e di tutela della piena sicurezza dei pazienti che gravano sulla struttura sanitaria ospitante concretandosi nell'obbligo di adottare una condotta doverosa ed eIGibile nella specie. Anche in mancanza di alcuna procedura codificata dall'AOU di per la prevenzione delle cadute in un contesto ambulatoriale, sebbene CP_1 ininfluente (punto su cui i consulenti d'ufficio concordano), la valutazione di sussistenza della responsabilità sanitaria può comunque trovare fondamento nella constatata, totale carenza di misure di prevenzione, eIGibili quantomeno in ragione dell'età della paziente, peraltro interessata da limitazioni motorie e funzionali concernenti gli arti superiori (e per cui si era sottoposta alla fisioterapia).
Venendo alla quantificazione del risarcimento, il danno permanente all'integrità psicofisica come accertato dai CCTTUU è stato stimato nella percentuale del 28%, in ragione dell'importanza dei postumi riportati dalla IG.ra che si concretano in IGnificative limitazioni funzionali nei Pt_1 movimenti dell'arto inferiore sinistro e nella deambulazione, nonché nella riscontrata presenza di algie. L'inabilità temporanea totale è stata stimata in 40 giorni, in ulteriori 60 giorni l'inabilità temporanea parziale al 75% e in ulteriori 40 giorni quella al 50%. Applicate quale parametro di valutazione equitativa le tabelle di liquidazione elaborate dal tribunale di LA (non essendo applicabile ratione temporis la nuova tabella unitaria prevista dagli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni al sinistro de quo), il danno non patrimoniale è complessivamente determinato in € 102.183,00 (90108,00 per il danno biologico e € 12075,00 per l'invalidità temporanea totale e parziale) e in complessivi €
108.350,00 ricomprendendovi il danno patrimoniale, rapportato alle spese mediche documentate dalla ricorrente e ritenute congrue dai periti (€ 6166,82). Somma già liquidata con riferimento ai valori attuali e da corrispondersi, previa devalutazione sino al momento del fatto, con gli interessi legali da calcolarsi sull'importo via via rivalutato, con riferimento a ciascuna annualità ed esclusione del cumulo, dal fatto al saldo.
Le convenute sono tenute in solido al pagamento, l' quale obbligata principale, in quanto CP_3 gestore della struttura ove hanno operato i sanitari responsabili del danno, e ai sensi dell'art. CP_2
12 della L. 24/2017, essendo stato emesso il decreto ministeriale attuativo richiamato dall'art. 10, ed essendo peraltro indiscussa la legittimazione passiva della società assicuratrice chiamata a risponderne.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a carico delle convenute.
Non si fa luogo alla sollecitata condanna per responsabilità aggravata di cui all'art. 96, c.p.c., avuto riguardo ai richiamati profili d'incertezza in punto di ricorrenza della responsabilità invocata dall'attrice, emergenti dalla consulenza d'ufficio espletata nella fase preventiva.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, condanna l' e Controparte_5 al pagamento in favore di , per il titolo di cui in parte Controparte_2 Parte_1 motiva, della somma di € 108.350,00, già liquidata con riferimento ai valori attuali e da corrispondersi, previa devalutazione sino al 22 marzo 2019, con gli interessi legali da calcolarsi sull'importo via via rivalutato, con riferimento a ciascuna annualità ed esclusione del cumulo dalla stessa data al saldo.
Condanna altresì le convenute alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite liquidate in complessivi € 14.300,00, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge per il presente giudizio e in ulteriori € 3000,00, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge, per la fase di accertamento preventivo, nonché al pagamento dei compensi corrisposti al CTU, pari ad € 1220,00. pagina 5 di 6 Sassari, 5 aprile 2025
Il giudice
Stefania Deiana
pagina 6 di 6