Art. 20. Tavolo tecnico per l'individuazione di misure volte ad agevolare la compravendita di terreni agricoli e gli atti di ricomposizione fondiaria 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 1, al fine di favorire la ricomposizione fondiaria, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' istituito un tavolo tecnico per l'individuazione di misure volte ad agevolare la stipulazione dei contratti di compravendita e gli atti di ricomposizione fondiaria aventi a oggetto i terreni agricoli di superficie non superiore a due ettari e i relativi fabbricati rurali, situati nei comuni montani di cui al citato articolo 2, comma 1, con riferimento agli incentivi riconosciuti dalla legislazione vigente, ivi comprese misure di agevolazione finanziaria e di garanzia. Per la partecipazione al tavolo tecnico non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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20 settembre 2025
20 settembre 2025