TRIB
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 02/10/2025, n. 2105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2105 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 9908/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei Giudici RG RO Presidente rel. Stefania Caparello Giudice Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 9908/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. VALLINI Parte_1 C.F._1 VACCARI NICOLO' MARIA, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo e
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2 MARTINO VALERIA, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima
PARTI RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti con note scritte depositate in data 30/09/2025 hanno chiesto l'accoglimento delle condizioni rassegnate in sede di ricorso introduttivo depositato in data 31/07/2025.
Il Collegio sentito il relatore;
esaminati gli atti e i documenti di causa nonché il parere espresso dal Pubblico Ministero;
Visto il ricorso congiunto ex art. 473 bis comma 5 cpc depositato in data 31/07/2025 da
[...]
; Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 2
ritenuto che
dalla relazione tra le parti è nato il figlio n data 04/07/2004; Persona_1
ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti relativamente al mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente possa essere recepito, apparendo equo e legittimo e rispondente agli interessi del figlio;
visto il parere del P.M.;
valutato che la soluzione concordata del procedimento induce alla compensazione fra le parti delle spese del procedimento.
P.Q.M.
così provvede:
1. dispone in punto di mantenimento del figlio maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, recependo l'accordo raggiunto dalle parti le cui condizioni illustrate nel ricorso depositato in data 31/07/2025 da intendersi qui integralmente richiamato.
2. Prende atto degli ulteriori accordi delle parti.
3. Compensa integralmente le spese del procedimento.
Si comunichi a cura della Cancelleria.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio della prima sezione civile del 2.10.2025 su relazione della Presidente RG RO
La Presidente rel.
RG RO
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei Giudici RG RO Presidente rel. Stefania Caparello Giudice Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 9908/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. VALLINI Parte_1 C.F._1 VACCARI NICOLO' MARIA, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo e
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2 MARTINO VALERIA, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima
PARTI RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti con note scritte depositate in data 30/09/2025 hanno chiesto l'accoglimento delle condizioni rassegnate in sede di ricorso introduttivo depositato in data 31/07/2025.
Il Collegio sentito il relatore;
esaminati gli atti e i documenti di causa nonché il parere espresso dal Pubblico Ministero;
Visto il ricorso congiunto ex art. 473 bis comma 5 cpc depositato in data 31/07/2025 da
[...]
; Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 2
ritenuto che
dalla relazione tra le parti è nato il figlio n data 04/07/2004; Persona_1
ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti relativamente al mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente possa essere recepito, apparendo equo e legittimo e rispondente agli interessi del figlio;
visto il parere del P.M.;
valutato che la soluzione concordata del procedimento induce alla compensazione fra le parti delle spese del procedimento.
P.Q.M.
così provvede:
1. dispone in punto di mantenimento del figlio maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, recependo l'accordo raggiunto dalle parti le cui condizioni illustrate nel ricorso depositato in data 31/07/2025 da intendersi qui integralmente richiamato.
2. Prende atto degli ulteriori accordi delle parti.
3. Compensa integralmente le spese del procedimento.
Si comunichi a cura della Cancelleria.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio della prima sezione civile del 2.10.2025 su relazione della Presidente RG RO
La Presidente rel.
RG RO
pagina 2 di 2