Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 751
CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata notifica avviso di accertamento

    L'Agenzia delle Entrate ha documentalmente dimostrato la notifica dell'avviso di accertamento, la cui pretesa è stata successivamente azionata con intimazione di pagamento regolarmente notificata e non impugnata.

  • Rigettato
    Prescrizione pretese tributarie

    Il diritto alla riscossione dei tributi non è prescritto, alla luce dell'intimazione intermedia regolarmente notificata e non impugnata.

  • Accolto
    Mancata notifica cartelle di pagamento

    L'Agenzia delle Entrate Riscossione non ha fornito prova della valida notifica di alcune cartelle di pagamento, le quali vengono pertanto annullate.

  • Rigettato
    Mancata notifica cartelle di pagamento

    Le residue cartelle risultano regolarmente notificate all'odierno ricorrente.

  • Rigettato
    Prescrizione pretese tributarie

    I termini di prescrizione non risultano decorsi, avuto riguardo alle date di notifica delle cartelle e delle ulteriori intimazioni regolarmente notificate e non impugnate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 751
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 751
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

    Testo completo