Art. 15.
L'Ufficio centrale brevetti, modelli e marchi del Ministero dell'industria e del commercio provvede all'adempimento delle formalita' previste dall'articolo 16 del Trattato istitutivo della Comunita' europea dell'energia atomica.
Ai fini dell'accertamento della natura specificamente nucleare o direttamente connessa od essenziale allo sviluppo dell'energia nucleare, l'Ufficio centrale brevetti e marchi puo' avvalersi, per l'esame delle domande depositate, di funzionari particolarmente idonei del Comitato nazionale per l'energia nucleare, inclusi in un elenco predisposto dal Comitato stesso ed approvato dal Ministro per l'industria e il commercio.
L'Ufficio centrale brevetti, modelli e marchi del Ministero dell'industria e del commercio provvede all'adempimento delle formalita' previste dall'articolo 16 del Trattato istitutivo della Comunita' europea dell'energia atomica.
Ai fini dell'accertamento della natura specificamente nucleare o direttamente connessa od essenziale allo sviluppo dell'energia nucleare, l'Ufficio centrale brevetti e marchi puo' avvalersi, per l'esame delle domande depositate, di funzionari particolarmente idonei del Comitato nazionale per l'energia nucleare, inclusi in un elenco predisposto dal Comitato stesso ed approvato dal Ministro per l'industria e il commercio.