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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 04/03/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 854/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g. 854/2023 promossa da
(nata a [...] – Pz – il 16.10.1975, Parte_1
), residente a Pignola (Pz), elettivamente domiciliata in Via A. Moro C.F._1 n. 13 a Villa d'Agri (85050 Marsicovetere), presso lo studio dell'avv. C. Massimo Oriolo ( , dal quale è rappresentata e difesa, C.F._2
RICORRENTE
Contro
(c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, 1° comma, c.p.c. dal funzionario dott.ssa (c.f. ) Controparte_2 C.F._3 dell , legalmente domiciliata presso il proprio Controparte_3 Ufficio in Corso A. De Gasperi n. 40, CP_3
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Con ricorso proposto ex art. 414 c.p.c., recante istanza cautelare ex art. 700 c.p.c.,
[...] ha agito in giudizio dinanzi al Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e Pt_1 previdenza sociale, contro il e del merito per chiedere Controparte_1 l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Pag. 1 a 8 “a) accertare e dichiarare che la ricorrente, all'atto delle dimissioni per cui è causa versava in stato di incapacità naturale;
b) accertare e dichiarare il grave pregiudizio che ne è derivato come conseguenza della citate dimissioni;
c) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al ripristino del rapporto di lavoro nelle medesime mansioni e nella medesima sede di servizio (o in altra sede, secondo emergenze processuali);
d) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alle retribuzioni mensili a far data dal mese di agosto 2023 e nella misura di € 2087,32 lordi al mese (pari a circa € 1.525,00 al netto delle ritenute fiscali e previdenziali) o da epoca diversa secondo emergenze processuali;
e) condannare, per l'effetto, l'Amministrazione resistente al ripristino del rapporto di lavoro con la ricorrente, nelle medesime mansioni e nella medesima sede di servizio (o in altra sede, secondo emergenze processuali) e al pagamento delle retribuzioni maturate dal mese di agosto 2023 (o da altra data secondo emergenze processuali) e sino alla data di effettivo ripristino del rapporto di lavoro;
f) previa disapplicazione e/o annullamento del Decreto di accettazione delle dimissioni del 30.12.2022 (doc. 8) accertare e dichiarare l'irripetibilità della indennità sostitutiva del mancato preavviso;
g) con vittoria delle spese di lite e onorari di causa come per legge, con distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario.”.
La parte resistente ha invece così concluso:
“Respingere il ricorso perché infondato.
Con vittoria di spese da liquidarsi ai sensi dell'art. 152-bis disp. att. c.p.c..”.
RITENUTO CHE
Le allegazioni difensive delle parti
La parte ricorrente ha allegato a fondamento della propria domanda giudiziale: di essere stata docente di matematica immessa in ruolo nel 2014 e abilitata anche per il sostegno nelle scuole superiori;
di essere stata trasferita a decorrere dal 1° settembre 2022 a domanda da Potenza, luogo di residenza, presso il Liceo Statale “Vasco – Beccaria – Govone” di Mondovì, ove ha prestato servizio sulla classe di sostegno sino al 9 gennaio 2023, data in cui il rapporto di lavoro è cessato per dimissioni senza preavviso;
che tali dimissioni, rese, peraltro, senza le formalità previste dall'art. 4 comma 17 della L. n. 92/2012, sono maturate in un contesto di grave patologia psichiatrica che si è manifestata in modo dirompente nell'estate del 2022; che, dopo la separazione dal marito nel 2021 e verosimilmente anche a causa delle difficoltà correlate alla cura della figlia affetta da autismo, ha iniziato ad effettuare acquisti compulsivi e ad avere pensieri paranoici, al punto da sentirsi controllata da tutti i dispositivi elettronici, compreso il cellulare;
che dagli inizi del 2022, nei fine settimana, ha viaggiato senza una meta e in tal contesto di disordine mentale è maturata l'idea di chiedere il trasferimento dalla scuola di titolarità a Potenza (luogo in cui vivono i suoi familiari) a Mondovì, così contravvenendo anche agli accordi di separazione ove è, infatti, contemplata l'ipotesi del trasferimento della ricorrente con la figlia in altra regione, purché nei limiti dei 200 Km;
che a luglio del 2022, in uno dei viaggi senza meta, è approdata
Pag. 2 a 8
a Milano e qui, in un momento di lucidità, ha preso coscienza della sua grave situazione, rivolgendosi al Pronto soccorso dell'Ospedale Niguarda, ove, dopo un ricovero durato circa un mese, le è stato diagnosticato: Disturbo paranoideo di personalità; che dopo il Ferragosto 2022 le sorelle e interloquendo con i medici Persona_1 Per_2 dell'Ospedale Niguarda, hanno organizzato il rientro della sorella recandosi a Milano per riaccompagnarla in Basilicata presso i genitori, ove la ricorrente si è fermata sino alla metà di settembre;
che a causa dell'incostanza nell'uso dei farmaci ha dovuto prolungare la malattia e ha potuto prendere servizio presso il Liceo di Mondovì solo il 18 settembre seguente;
che all'apice di questo disordine mentale, con nota del 21.12.2022 indirizzata al Dirigente scolastico della scuola di titolarità ha, quindi, rassegnato le dimissioni in tronco senza motivare sulle ragioni della scelta;
che con nota del 30.12.2022 il Dirigente scolastico, preso atto dell'atto di recesso, le ha accettate con effetto immediato, pur in assenza di una adeguata istruttoria sulle condizioni di salute della ricorrente e ha imputato l'indennità per mancato preavviso per € 6.095,95; che attualmente la ricorrente ha ristabilito il suo equilibrio psico-fisico ed ha recuperato il rapporto con la figlia ma vive una condizione economica assolutamente precaria, non percependo alcun reddito ed essendo oberata dei debiti contratti nei mesi passati;
che le dimissioni, maturate in un contesta di incapacità naturale, si inscrivono nel quadro patologico sopra descritto, poiché se la ricorrente avesse agito consapevolmente si sarebbe, al più, assentata dal lavoro per malattia conservando il rapporto di lavoro potendo, quindi, fruire anche di tutti i benefici connessi;
che a nulla è valsa la richiesta di annullamento delle dimissioni inoltrata dalla ricorrente al Dirigente scolastico il 19 aprile 2023 che, allo stato, non ha avuto riscontro;
che la grave patologia documentata prima e dopo l'atto di dimissioni, fa presumere che anche nel tempo intermedio - e, quindi, al tempo delle dimissioni - la condizione della ricorrente fosse particolarmente grave, versando in uno stato di incapacità naturale.
La parte resistente ha invece allegato: che la ricorrente è stata assegnata per trasferimento interregionale, su sua domanda, presso il Liceo Statale “Vasco–Beccaria–Govone” di Mondovì, con decorrenza dal corrente anno scolastico 2022/2023; che il 1° settembre 2022 la Scuola ha preso atto del differimento per malattia della presa di servizio della ricorrente, che è quindi avvenuto il 19 settembre;
che fin dai primi giorni, la ricorrente ha segnalato al Dirigente scolastico di essere appena guarita da patologie psichiatriche, che le hanno lasciato come strascico una fobia nei confronti di tutto quello che è digitale;
che, per una maggior serenità circa il benessere psicofisico della dipendente (a tutela sua e degli alunni a lei affidati), in modo del tutto informale il Dirigente scolastico le ha ricordato che, qualora lo avesse voluto, avrebbe potuto richiedere una visita gratuita al Medico Competente della Scuola;
che nell'accogliere l'invito, la ricorrente si è sottoposta ad una visita medica, il cui è esito era di piena idoneità alla professione docente;
che nonostante questo, a metà dicembre 2022 la Coordinatrice del Dipartimento di sostegno (prof.ssa ha segnalato Testimone_1 al Dirigente scolastico che negli ultimi giorni si erano manifestati indicatori di problemi della ricorrente, come frequenti ritardi, errori di lettura dell'orario, stati di distrazione, che hanno indotto il Dirigente scolastico, alla prima occasione utile, a parlarle con calma e gentilezza, chiedendole informazioni sulle sue condizioni di salute e dicendole che, se fosse stato necessario modificare l'orario di servizio per venirle incontro, avrebbe fatto il possibile;
che dopo qualche giorno (il 20 dicembre) la ricorrente ha presentato le proprie dimissioni, con la motivazione di essersi resa conto che il lavoro d'insegnante non le piaceva
Pag. 3 a 8 affatto;
che la successiva richiesta di annullamento delle dimissioni è giunta in un momento in cui le operazioni di gestione del personale a tempo indeterminato (trasferimenti ed immissioni in ruolo) ai fini dell'avvio dell'anno scolastico successivo erano ormai in uno stadio avanzato, al punto che riammettere in servizio la ricorrente avrebbe inevitabilmente compromesso i diritti di altri docenti di ruolo controinteressati;
che l'operato della Scuola è legittimo in quanto, nonostante tutti i tentativi di dissuasione effettuati, a dicembre 2022 non ha potuto esimersi dal prendere atto delle dimissioni volontarie presentate con motivazioni dalla ricorrente e, ad aprile 2023, non ha potuto procedere all'annullamento in autotutela della risoluzione del rapporto di lavoro avvenuta quattro mesi prima, anche in considerazione della posizione dei soggetti controinteressati;
che il Dirigente Scolastico ha agito in assoluta buona fede, conformemente a quanto disposto al riguardo dall'art. 428 c.c..
La questione giuridica controversa
Il presente giudizio ha ad oggetto il pregiudiziale accertamento dello stato di incapacità di intendere e di volere in capo alla parte ricorrente al momento in cui ha rassegnato le dimissioni dal lavoro come insegnante, nonché, in caso di esito positivo dell'accertamento tecnico, l'incidenza di tale stato di incapacità sulla validità delle dimissioni in questione.
Occorre al riguardo considerare che le dimissioni del lavoratore subordinato costituiscono atto unilaterale recettizio (avente contenuto patrimoniale) a cui sono applicabili, ai sensi dell'art. 1324 cod. civ., le norme sui contratti, salvo diverse disposizioni di legge. Ne consegue che l'atto delle dimissioni è annullabile, secondo la disposizione generale di cui all'art. 428, comma primo, cod. civ., ove il dichiarante provi di trovarsi, al momento in cui è stato compiuto, in uno stato di privazione delle facoltà intellettive e volitive - anche parziale purché tale da impedire la formazione d'una volontà cosciente - dovuto a qualsiasi causa, pure transitoria, e di aver subito un grave pregiudizio a causa dell'atto medesimo, senza che sia richiesta - a differenza che per i contratti, per i quali vige la specifica disposizione di cui al secondo comma dell'art. 428 cod. civ. - la malafede del destinatario (Cass. n. 7292 del 18/03/2008).
A tale fine non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente la menomazione di esse, tale comunque da impedire la formazione di una volontà cosciente, facendo così venire meno la capacità di autodeterminazione del soggetto e la consapevolezza in ordine all'atto che sta per compiere (in tal senso, con specifico riferimento alle dimissioni del lavoratore, cfr. Cass. n. 17977 del 01/09/2011 e Cass. n. 515 del 15/01/2004).
L'esito della CTU medico psichiatra disposta sulla ricorrente
Tanto premesso, nel caso di specie questo Giudice ha ritenuto necessario, ai fini della risoluzione della questione giuridica illustrata, disporre CTU medico psichiatrica, chiedendo al CTU di accertare quanto segue:
“Esaminati gli atti e i documenti di causa, nonchè la documentazione medica offerta in comunicazione dalla parte ricorrente, accerti il CTU la sussistenza o meno della patologia lamentata dalla ricorrente;
in caso di esito positivo di tale accertamento tecnico, verifichi il CTU lo stato di incapacità naturale della ricorrente
Pag. 4 a 8
alla data di comunicazione delle dimissioni o in data prossima e se tale condizione soggettiva, ove esistente all'epoca dei fatti di causa, abbia o meno condizionato la presentazione delle dimissioni, ciò anche alla luce dei dati documentali in atti e tenuto conto della natura della patologia diagnosticata”.
Il CTU incaricato, dott. ha quindi accertato quanto segue: Persona_3
“Alla luce della documentazione esaminata, è possibile ritenere che la Sig. sia affetta da un disturbo Pt_1 delirante cronico di tipo misto in attuale remissione clinica in soggetto con tratti di personalità di cluster A (schizoide).
Per quanto attiene la sindrome delirante, come noto (1), si tratta di un fenomeno clinico inquadrabile nosograficamente nello spettro psicotico, i cui elementi più caratteristici sono i deliri (cioè, convinzioni fortemente sostenute che non sono passibili di modifica alla luce delle evidenze contrastanti) che quando sono predominanti nel quadro clinico, appaiono sostanzialmente strutturati e non sono eccessivamente bizzarri configurano il c.d. disturbo delirante.
Richiamando uno dei sistemi classificativi dei disturbi psichiatrici maggiormente diffusi (2), i criteri essenziali per porre diagnosi sono i seguenti:
A. La presenza di uno (o più) deliri con una durata di 1 mese o più.
B. Il Criterio A per la schizofrenia non è mai stato soddisfatto.
C. Il funzionamento, a parte l'impatto del/dei delirio/i o delle sue ramificazioni, non risulta compromesso in modo marcato, e il comportamento non è chiaramente bizzarro o stravagante.
D. Se si sono verificati episodi maniacali o depressivi maggiori, questi sono stati brevi rispetto alla durata dei periodi deliranti.
E. Il disturbo non è attribuibile agli effetti fisiologici di una sostanza o a un'altra condizione medica e non è meglio spiegato da un altro disturbo mentale, come il disturbo di dismorfismo corporeo o il disturbo ossessivo-compulsivo.
Dal punto di vista psicopatologico, tale categoria diagnostica ci riporta al concetto della “paranoia”, termine introdotto da nel 1863 e poi usato da per distinguere dalla “dementia Parte_2 CP_4 praecox” quei quadri psicotici caratterizzati da un esordio più tardivo e da una minore evoluzione verso il deterioramento psichico.
a proposito del disturbo delirante, così si espresse: “é una forma di reazione psichicamente Persona_4 comprensibile che le persone predisposte palesano di fronte a conflitti interiori e ambientali” (3).
Emerge dunque l'importanza del concetto di “sviluppo”, poi approfondito da secondo cui alla Persona_5 base del disturbo delirante vi sarebbe una particolare personalità in qualche modo vulnerabile ad eventi esterni e suscettibile di una evoluzione in senso delirante (4). nel rinomato Trattato di Arieti (5) ha così rappresentato lo stereotipo personologico: Persona_6
“una persona tesa, insicura e di solito paurosa, che opera ad un alto livello di ansia. Piuttosto riservato, ha poche e limitate relazioni affettivamente intime, spesso interrotte a seguito di situazioni ambientali cariche di competitività o in cui é comunque richiesto un confronto di reciprocità con l'altro. E' ostile, selettivamente ipersensibile a particolari situazioni che avverte come minacciose ed a cui può reagire con aggressività; la negazione e la proiezione, i meccanismi di difesa più utilizzati”.
Pag. 5 a 8 Venendo a questo punto allo specifico caso per cui è causa, appare evidente come molti dei sopracitati elementi clinici trovino immediata e diretta corrispondenza nelle risultanze documentali, anamnestiche ed obiettive emerse durante le operazioni peritali.
In seguito alla terapia psichiatrica impostata all'esito dell'ultimo ricovero (marzo-aprile '23), il complesso sintomatologico manifestato dalla p. in allora è andato in remissione clinica con attuale buon compenso.
Una volta stabilita la natura della patologia, è necessario valutare quali possano essere i riflessi psichiatrico- forensi. Innanzitutto, non possono esserci dubbi circa il fatto che la descritta condizione clinica manifesti quei caratteri di consistenza, intensità e gravità tali da permetterne il riconoscimento come infermità in senso medico-legale.
Nessun dubbio può sussistere anche sul fatto che tale condizione fosse presente nel periodo in cui la p. ha realizzato gli eventi per i quali è causa.
Sulla base, infatti, della documentazione analizzata è evidente che nel corso del '22, complice la interruzione della terapia prescrittale all'esito del primo ricovero, si sia manifestato uno stato delirante che ha reso necessario un successivo nuovo ricovero.
In tale stato psicopatologico si sono alimentati vissuti di persecuzione che hanno fatto perdere la capacità critica ed esacerbato la componente reattiva.
A sostegno di tale interpretazione clinica depongono sia i vissuti rappresentati dalla p. (angoscia, ipotimia) sia i riscontri diretti da parte dei sanitari che hanno valutato la donna in seguito.
Lo “stato di mente” della p. al momento dei fatti, dunque, risultava significativamente intaccato da uno stato psicotico certamente tale da alterarne completamente lo psichismo, con difetto tanto della capacità di discernimento quanto di quella di autodeterminazione.” (cfr. relazione CTU).
Il CTU incaricato ha quindi così concluso:
“Proprio alla luce di questi elementi, è possibile legittimamente sostenere che, al momento dei fatti, l'infermità diagnosticata nella Sig. abbia determinato Pt_1 una compromissione completa del suo psichismo, con la conseguenza che, dal punto di vista psichiatrico-forense, è possibile ritenere le capacità di intendere e di volere totalmente escluse.
Sussiste nesso causale tra il disturbo di psicotico diagnosticato e le dimissioni lavorative, in quanto i comportamenti della p. rappresentavano reazioni sintomatiche dello stato morboso in essere.
…
Alla luce delle indagini svolte e della documentazione esaminata, è possibile affermare che la Sig. sia affetta da un disturbo delirante cronico di tipo Pt_1 misto in attuale remissione clinica in soggetto con tratti di personalità di cluster A (schizoide).
Pag. 6 a 8
Al momento dei – ed in relazione ai – fatti per cui è causa la p. era in scompenso psicotico, di talché è possibile ritenere che le capacità di intendere e volere fossero del tutto escluse.
Sussiste nesso causale tra il disturbo di psicopatologico diagnosticato e le dimissioni lavorative.” (cfr. relazione CTU).
Ritiene quindi il Tribunale tali conclusioni, prese all'esito di indagini effettuate con dovizia di mezzi tecnici sulla base della documentazione versata in atti e sull'accertamento specialistico psichiatrico disposto dallo stesso CTU, condivisibili in quanto congruamente motivate ed immuni da vizi di ordine-logico giuridico.
Conclusioni
Alla stregua delle considerazioni che precedono l'azione di annullamento avanzata dalla ricorrente risulta, in base a quanto disposto dall'art. 428 c.c., fondata dovendo ritenersi che le dimissioni rassegnate dalla ricorrente fossero state effettivamente rese in un momento di alterata percezione sia della situazione di fatto che delle conseguenze dell'atto che andava a compiere con conseguente pregiudizio della sua capacità di autodeterminazione (risultando irrilevante a tale fine, in ragione della natura unilaterale dell'atto la condizione soggettiva di buona fede del Dirigente scolastico che ha ricevuto ed accolto le dimissioni della ricorrente).
Dovrà pertanto disporsi l'annullamento delle dimissioni rassegnate dalla ricorrente il 21.12.2022 con conseguente irripetibilità della indennità sostitutiva del mancato preavviso, nonchè condanna della parte resistente alla ricostituzione della funzionalità del rapporto di lavoro e condanna di quest'ultima al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data della presente decisione sino alla reintegra della ricorrente (con la qualifica, l'orario e le mansioni precedentemente attribuite) dovendo gli effetti presente pronuncia farsi decorrere, ai fini patrimoniali, dalla data della presente sentenza.
Si ritiene infatti di aderire ai principi affermati dal prevalente (anche se non unanime) orientamento della giurisprudenza di legittimità alla cui stregua nell'ipotesi di annullamento delle dimissioni presentate da un lavoratore subordinato le retribuzioni spettano dalla data della sentenza che dichiara l'illegittimità delle dimissioni, in quanto il principio secondo cui l'annullamento di un negozio giuridico ha efficacia retroattiva non comporta anche il diritto del lavoratore alle retribuzioni maturate dalla data delle dimissioni a quella della riammissione al lavoro, che, salvo espressa previsione di legge, non sono dovute in mancanza della prestazione lavorativa (cfr. in ordine a tali principi Cass. n. 6166 del 05/07/1996, Cass. n. 13045 del 17/06/2005, Cass. n. 22063 del 17/10/2014 e Cass. n. 15161 del 20/07/2015 pronuncia emesse con riferimento a fattispecie di ipotesi di annullamento di dimissioni per vizi della volontà).
Solo per effetto della sentenza si ricostituisce infatti la situazione contrattuale preesistente non sorgendo fino a tale momento alcuna obbligazione a carico delle parti.
L'effetto risolutorio delle dimissioni permane quindi fino alla data della sentenza, non essendo configurabile alcun obbligo del datore di lavoro di accettare il lavoratore in azienda
Pag. 7 a 8 prima di tale momento e non potendo quindi profilarsi un'ipotesi di mora del datore di lavoro rispetto ad un rapporto che, prima della sentenza di annullamento, deve considerarsi inesistente (cfr. in particolare Cass. n. 6166/1996 in parte motiva).
Le spese di lite
La particolarità della questione giuridica esaminata giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite ex art. 92, co.2, c.p.c..
Le spese della CTU
Le spese della CTU devono, infine, essere poste definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro e per metà ciascuna, fatto salvo il vincolo della solidarietà esterna.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto: annulla le dimissioni rassegnate dalla parte ricorrente il 21.12.2022; accerta e dichiara l'irripetibilità della indennità sostitutiva del mancato preavviso;
condanna la parte resistente alla ricostituzione della funzionalità del rapporto di lavoro, nonché al pagamento in favore della parte ricorrente delle retribuzioni maturate dalla data della presente decisione sino alla reintegra della ricorrente (con la qualifica, l'orario e le mansioni precedentemente attribuite);
2) spese di lite integralmente compensate tra le parti;
3) spese della CTU poste definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro e per metà ciascuna, fatto salvo il vincolo della solidarietà esterna. Cuneo, 4.3.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
Pag. 8 a 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g. 854/2023 promossa da
(nata a [...] – Pz – il 16.10.1975, Parte_1
), residente a Pignola (Pz), elettivamente domiciliata in Via A. Moro C.F._1 n. 13 a Villa d'Agri (85050 Marsicovetere), presso lo studio dell'avv. C. Massimo Oriolo ( , dal quale è rappresentata e difesa, C.F._2
RICORRENTE
Contro
(c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, 1° comma, c.p.c. dal funzionario dott.ssa (c.f. ) Controparte_2 C.F._3 dell , legalmente domiciliata presso il proprio Controparte_3 Ufficio in Corso A. De Gasperi n. 40, CP_3
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Con ricorso proposto ex art. 414 c.p.c., recante istanza cautelare ex art. 700 c.p.c.,
[...] ha agito in giudizio dinanzi al Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e Pt_1 previdenza sociale, contro il e del merito per chiedere Controparte_1 l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Pag. 1 a 8 “a) accertare e dichiarare che la ricorrente, all'atto delle dimissioni per cui è causa versava in stato di incapacità naturale;
b) accertare e dichiarare il grave pregiudizio che ne è derivato come conseguenza della citate dimissioni;
c) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al ripristino del rapporto di lavoro nelle medesime mansioni e nella medesima sede di servizio (o in altra sede, secondo emergenze processuali);
d) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alle retribuzioni mensili a far data dal mese di agosto 2023 e nella misura di € 2087,32 lordi al mese (pari a circa € 1.525,00 al netto delle ritenute fiscali e previdenziali) o da epoca diversa secondo emergenze processuali;
e) condannare, per l'effetto, l'Amministrazione resistente al ripristino del rapporto di lavoro con la ricorrente, nelle medesime mansioni e nella medesima sede di servizio (o in altra sede, secondo emergenze processuali) e al pagamento delle retribuzioni maturate dal mese di agosto 2023 (o da altra data secondo emergenze processuali) e sino alla data di effettivo ripristino del rapporto di lavoro;
f) previa disapplicazione e/o annullamento del Decreto di accettazione delle dimissioni del 30.12.2022 (doc. 8) accertare e dichiarare l'irripetibilità della indennità sostitutiva del mancato preavviso;
g) con vittoria delle spese di lite e onorari di causa come per legge, con distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario.”.
La parte resistente ha invece così concluso:
“Respingere il ricorso perché infondato.
Con vittoria di spese da liquidarsi ai sensi dell'art. 152-bis disp. att. c.p.c..”.
RITENUTO CHE
Le allegazioni difensive delle parti
La parte ricorrente ha allegato a fondamento della propria domanda giudiziale: di essere stata docente di matematica immessa in ruolo nel 2014 e abilitata anche per il sostegno nelle scuole superiori;
di essere stata trasferita a decorrere dal 1° settembre 2022 a domanda da Potenza, luogo di residenza, presso il Liceo Statale “Vasco – Beccaria – Govone” di Mondovì, ove ha prestato servizio sulla classe di sostegno sino al 9 gennaio 2023, data in cui il rapporto di lavoro è cessato per dimissioni senza preavviso;
che tali dimissioni, rese, peraltro, senza le formalità previste dall'art. 4 comma 17 della L. n. 92/2012, sono maturate in un contesto di grave patologia psichiatrica che si è manifestata in modo dirompente nell'estate del 2022; che, dopo la separazione dal marito nel 2021 e verosimilmente anche a causa delle difficoltà correlate alla cura della figlia affetta da autismo, ha iniziato ad effettuare acquisti compulsivi e ad avere pensieri paranoici, al punto da sentirsi controllata da tutti i dispositivi elettronici, compreso il cellulare;
che dagli inizi del 2022, nei fine settimana, ha viaggiato senza una meta e in tal contesto di disordine mentale è maturata l'idea di chiedere il trasferimento dalla scuola di titolarità a Potenza (luogo in cui vivono i suoi familiari) a Mondovì, così contravvenendo anche agli accordi di separazione ove è, infatti, contemplata l'ipotesi del trasferimento della ricorrente con la figlia in altra regione, purché nei limiti dei 200 Km;
che a luglio del 2022, in uno dei viaggi senza meta, è approdata
Pag. 2 a 8
a Milano e qui, in un momento di lucidità, ha preso coscienza della sua grave situazione, rivolgendosi al Pronto soccorso dell'Ospedale Niguarda, ove, dopo un ricovero durato circa un mese, le è stato diagnosticato: Disturbo paranoideo di personalità; che dopo il Ferragosto 2022 le sorelle e interloquendo con i medici Persona_1 Per_2 dell'Ospedale Niguarda, hanno organizzato il rientro della sorella recandosi a Milano per riaccompagnarla in Basilicata presso i genitori, ove la ricorrente si è fermata sino alla metà di settembre;
che a causa dell'incostanza nell'uso dei farmaci ha dovuto prolungare la malattia e ha potuto prendere servizio presso il Liceo di Mondovì solo il 18 settembre seguente;
che all'apice di questo disordine mentale, con nota del 21.12.2022 indirizzata al Dirigente scolastico della scuola di titolarità ha, quindi, rassegnato le dimissioni in tronco senza motivare sulle ragioni della scelta;
che con nota del 30.12.2022 il Dirigente scolastico, preso atto dell'atto di recesso, le ha accettate con effetto immediato, pur in assenza di una adeguata istruttoria sulle condizioni di salute della ricorrente e ha imputato l'indennità per mancato preavviso per € 6.095,95; che attualmente la ricorrente ha ristabilito il suo equilibrio psico-fisico ed ha recuperato il rapporto con la figlia ma vive una condizione economica assolutamente precaria, non percependo alcun reddito ed essendo oberata dei debiti contratti nei mesi passati;
che le dimissioni, maturate in un contesta di incapacità naturale, si inscrivono nel quadro patologico sopra descritto, poiché se la ricorrente avesse agito consapevolmente si sarebbe, al più, assentata dal lavoro per malattia conservando il rapporto di lavoro potendo, quindi, fruire anche di tutti i benefici connessi;
che a nulla è valsa la richiesta di annullamento delle dimissioni inoltrata dalla ricorrente al Dirigente scolastico il 19 aprile 2023 che, allo stato, non ha avuto riscontro;
che la grave patologia documentata prima e dopo l'atto di dimissioni, fa presumere che anche nel tempo intermedio - e, quindi, al tempo delle dimissioni - la condizione della ricorrente fosse particolarmente grave, versando in uno stato di incapacità naturale.
La parte resistente ha invece allegato: che la ricorrente è stata assegnata per trasferimento interregionale, su sua domanda, presso il Liceo Statale “Vasco–Beccaria–Govone” di Mondovì, con decorrenza dal corrente anno scolastico 2022/2023; che il 1° settembre 2022 la Scuola ha preso atto del differimento per malattia della presa di servizio della ricorrente, che è quindi avvenuto il 19 settembre;
che fin dai primi giorni, la ricorrente ha segnalato al Dirigente scolastico di essere appena guarita da patologie psichiatriche, che le hanno lasciato come strascico una fobia nei confronti di tutto quello che è digitale;
che, per una maggior serenità circa il benessere psicofisico della dipendente (a tutela sua e degli alunni a lei affidati), in modo del tutto informale il Dirigente scolastico le ha ricordato che, qualora lo avesse voluto, avrebbe potuto richiedere una visita gratuita al Medico Competente della Scuola;
che nell'accogliere l'invito, la ricorrente si è sottoposta ad una visita medica, il cui è esito era di piena idoneità alla professione docente;
che nonostante questo, a metà dicembre 2022 la Coordinatrice del Dipartimento di sostegno (prof.ssa ha segnalato Testimone_1 al Dirigente scolastico che negli ultimi giorni si erano manifestati indicatori di problemi della ricorrente, come frequenti ritardi, errori di lettura dell'orario, stati di distrazione, che hanno indotto il Dirigente scolastico, alla prima occasione utile, a parlarle con calma e gentilezza, chiedendole informazioni sulle sue condizioni di salute e dicendole che, se fosse stato necessario modificare l'orario di servizio per venirle incontro, avrebbe fatto il possibile;
che dopo qualche giorno (il 20 dicembre) la ricorrente ha presentato le proprie dimissioni, con la motivazione di essersi resa conto che il lavoro d'insegnante non le piaceva
Pag. 3 a 8 affatto;
che la successiva richiesta di annullamento delle dimissioni è giunta in un momento in cui le operazioni di gestione del personale a tempo indeterminato (trasferimenti ed immissioni in ruolo) ai fini dell'avvio dell'anno scolastico successivo erano ormai in uno stadio avanzato, al punto che riammettere in servizio la ricorrente avrebbe inevitabilmente compromesso i diritti di altri docenti di ruolo controinteressati;
che l'operato della Scuola è legittimo in quanto, nonostante tutti i tentativi di dissuasione effettuati, a dicembre 2022 non ha potuto esimersi dal prendere atto delle dimissioni volontarie presentate con motivazioni dalla ricorrente e, ad aprile 2023, non ha potuto procedere all'annullamento in autotutela della risoluzione del rapporto di lavoro avvenuta quattro mesi prima, anche in considerazione della posizione dei soggetti controinteressati;
che il Dirigente Scolastico ha agito in assoluta buona fede, conformemente a quanto disposto al riguardo dall'art. 428 c.c..
La questione giuridica controversa
Il presente giudizio ha ad oggetto il pregiudiziale accertamento dello stato di incapacità di intendere e di volere in capo alla parte ricorrente al momento in cui ha rassegnato le dimissioni dal lavoro come insegnante, nonché, in caso di esito positivo dell'accertamento tecnico, l'incidenza di tale stato di incapacità sulla validità delle dimissioni in questione.
Occorre al riguardo considerare che le dimissioni del lavoratore subordinato costituiscono atto unilaterale recettizio (avente contenuto patrimoniale) a cui sono applicabili, ai sensi dell'art. 1324 cod. civ., le norme sui contratti, salvo diverse disposizioni di legge. Ne consegue che l'atto delle dimissioni è annullabile, secondo la disposizione generale di cui all'art. 428, comma primo, cod. civ., ove il dichiarante provi di trovarsi, al momento in cui è stato compiuto, in uno stato di privazione delle facoltà intellettive e volitive - anche parziale purché tale da impedire la formazione d'una volontà cosciente - dovuto a qualsiasi causa, pure transitoria, e di aver subito un grave pregiudizio a causa dell'atto medesimo, senza che sia richiesta - a differenza che per i contratti, per i quali vige la specifica disposizione di cui al secondo comma dell'art. 428 cod. civ. - la malafede del destinatario (Cass. n. 7292 del 18/03/2008).
A tale fine non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente la menomazione di esse, tale comunque da impedire la formazione di una volontà cosciente, facendo così venire meno la capacità di autodeterminazione del soggetto e la consapevolezza in ordine all'atto che sta per compiere (in tal senso, con specifico riferimento alle dimissioni del lavoratore, cfr. Cass. n. 17977 del 01/09/2011 e Cass. n. 515 del 15/01/2004).
L'esito della CTU medico psichiatra disposta sulla ricorrente
Tanto premesso, nel caso di specie questo Giudice ha ritenuto necessario, ai fini della risoluzione della questione giuridica illustrata, disporre CTU medico psichiatrica, chiedendo al CTU di accertare quanto segue:
“Esaminati gli atti e i documenti di causa, nonchè la documentazione medica offerta in comunicazione dalla parte ricorrente, accerti il CTU la sussistenza o meno della patologia lamentata dalla ricorrente;
in caso di esito positivo di tale accertamento tecnico, verifichi il CTU lo stato di incapacità naturale della ricorrente
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alla data di comunicazione delle dimissioni o in data prossima e se tale condizione soggettiva, ove esistente all'epoca dei fatti di causa, abbia o meno condizionato la presentazione delle dimissioni, ciò anche alla luce dei dati documentali in atti e tenuto conto della natura della patologia diagnosticata”.
Il CTU incaricato, dott. ha quindi accertato quanto segue: Persona_3
“Alla luce della documentazione esaminata, è possibile ritenere che la Sig. sia affetta da un disturbo Pt_1 delirante cronico di tipo misto in attuale remissione clinica in soggetto con tratti di personalità di cluster A (schizoide).
Per quanto attiene la sindrome delirante, come noto (1), si tratta di un fenomeno clinico inquadrabile nosograficamente nello spettro psicotico, i cui elementi più caratteristici sono i deliri (cioè, convinzioni fortemente sostenute che non sono passibili di modifica alla luce delle evidenze contrastanti) che quando sono predominanti nel quadro clinico, appaiono sostanzialmente strutturati e non sono eccessivamente bizzarri configurano il c.d. disturbo delirante.
Richiamando uno dei sistemi classificativi dei disturbi psichiatrici maggiormente diffusi (2), i criteri essenziali per porre diagnosi sono i seguenti:
A. La presenza di uno (o più) deliri con una durata di 1 mese o più.
B. Il Criterio A per la schizofrenia non è mai stato soddisfatto.
C. Il funzionamento, a parte l'impatto del/dei delirio/i o delle sue ramificazioni, non risulta compromesso in modo marcato, e il comportamento non è chiaramente bizzarro o stravagante.
D. Se si sono verificati episodi maniacali o depressivi maggiori, questi sono stati brevi rispetto alla durata dei periodi deliranti.
E. Il disturbo non è attribuibile agli effetti fisiologici di una sostanza o a un'altra condizione medica e non è meglio spiegato da un altro disturbo mentale, come il disturbo di dismorfismo corporeo o il disturbo ossessivo-compulsivo.
Dal punto di vista psicopatologico, tale categoria diagnostica ci riporta al concetto della “paranoia”, termine introdotto da nel 1863 e poi usato da per distinguere dalla “dementia Parte_2 CP_4 praecox” quei quadri psicotici caratterizzati da un esordio più tardivo e da una minore evoluzione verso il deterioramento psichico.
a proposito del disturbo delirante, così si espresse: “é una forma di reazione psichicamente Persona_4 comprensibile che le persone predisposte palesano di fronte a conflitti interiori e ambientali” (3).
Emerge dunque l'importanza del concetto di “sviluppo”, poi approfondito da secondo cui alla Persona_5 base del disturbo delirante vi sarebbe una particolare personalità in qualche modo vulnerabile ad eventi esterni e suscettibile di una evoluzione in senso delirante (4). nel rinomato Trattato di Arieti (5) ha così rappresentato lo stereotipo personologico: Persona_6
“una persona tesa, insicura e di solito paurosa, che opera ad un alto livello di ansia. Piuttosto riservato, ha poche e limitate relazioni affettivamente intime, spesso interrotte a seguito di situazioni ambientali cariche di competitività o in cui é comunque richiesto un confronto di reciprocità con l'altro. E' ostile, selettivamente ipersensibile a particolari situazioni che avverte come minacciose ed a cui può reagire con aggressività; la negazione e la proiezione, i meccanismi di difesa più utilizzati”.
Pag. 5 a 8 Venendo a questo punto allo specifico caso per cui è causa, appare evidente come molti dei sopracitati elementi clinici trovino immediata e diretta corrispondenza nelle risultanze documentali, anamnestiche ed obiettive emerse durante le operazioni peritali.
In seguito alla terapia psichiatrica impostata all'esito dell'ultimo ricovero (marzo-aprile '23), il complesso sintomatologico manifestato dalla p. in allora è andato in remissione clinica con attuale buon compenso.
Una volta stabilita la natura della patologia, è necessario valutare quali possano essere i riflessi psichiatrico- forensi. Innanzitutto, non possono esserci dubbi circa il fatto che la descritta condizione clinica manifesti quei caratteri di consistenza, intensità e gravità tali da permetterne il riconoscimento come infermità in senso medico-legale.
Nessun dubbio può sussistere anche sul fatto che tale condizione fosse presente nel periodo in cui la p. ha realizzato gli eventi per i quali è causa.
Sulla base, infatti, della documentazione analizzata è evidente che nel corso del '22, complice la interruzione della terapia prescrittale all'esito del primo ricovero, si sia manifestato uno stato delirante che ha reso necessario un successivo nuovo ricovero.
In tale stato psicopatologico si sono alimentati vissuti di persecuzione che hanno fatto perdere la capacità critica ed esacerbato la componente reattiva.
A sostegno di tale interpretazione clinica depongono sia i vissuti rappresentati dalla p. (angoscia, ipotimia) sia i riscontri diretti da parte dei sanitari che hanno valutato la donna in seguito.
Lo “stato di mente” della p. al momento dei fatti, dunque, risultava significativamente intaccato da uno stato psicotico certamente tale da alterarne completamente lo psichismo, con difetto tanto della capacità di discernimento quanto di quella di autodeterminazione.” (cfr. relazione CTU).
Il CTU incaricato ha quindi così concluso:
“Proprio alla luce di questi elementi, è possibile legittimamente sostenere che, al momento dei fatti, l'infermità diagnosticata nella Sig. abbia determinato Pt_1 una compromissione completa del suo psichismo, con la conseguenza che, dal punto di vista psichiatrico-forense, è possibile ritenere le capacità di intendere e di volere totalmente escluse.
Sussiste nesso causale tra il disturbo di psicotico diagnosticato e le dimissioni lavorative, in quanto i comportamenti della p. rappresentavano reazioni sintomatiche dello stato morboso in essere.
…
Alla luce delle indagini svolte e della documentazione esaminata, è possibile affermare che la Sig. sia affetta da un disturbo delirante cronico di tipo Pt_1 misto in attuale remissione clinica in soggetto con tratti di personalità di cluster A (schizoide).
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Al momento dei – ed in relazione ai – fatti per cui è causa la p. era in scompenso psicotico, di talché è possibile ritenere che le capacità di intendere e volere fossero del tutto escluse.
Sussiste nesso causale tra il disturbo di psicopatologico diagnosticato e le dimissioni lavorative.” (cfr. relazione CTU).
Ritiene quindi il Tribunale tali conclusioni, prese all'esito di indagini effettuate con dovizia di mezzi tecnici sulla base della documentazione versata in atti e sull'accertamento specialistico psichiatrico disposto dallo stesso CTU, condivisibili in quanto congruamente motivate ed immuni da vizi di ordine-logico giuridico.
Conclusioni
Alla stregua delle considerazioni che precedono l'azione di annullamento avanzata dalla ricorrente risulta, in base a quanto disposto dall'art. 428 c.c., fondata dovendo ritenersi che le dimissioni rassegnate dalla ricorrente fossero state effettivamente rese in un momento di alterata percezione sia della situazione di fatto che delle conseguenze dell'atto che andava a compiere con conseguente pregiudizio della sua capacità di autodeterminazione (risultando irrilevante a tale fine, in ragione della natura unilaterale dell'atto la condizione soggettiva di buona fede del Dirigente scolastico che ha ricevuto ed accolto le dimissioni della ricorrente).
Dovrà pertanto disporsi l'annullamento delle dimissioni rassegnate dalla ricorrente il 21.12.2022 con conseguente irripetibilità della indennità sostitutiva del mancato preavviso, nonchè condanna della parte resistente alla ricostituzione della funzionalità del rapporto di lavoro e condanna di quest'ultima al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data della presente decisione sino alla reintegra della ricorrente (con la qualifica, l'orario e le mansioni precedentemente attribuite) dovendo gli effetti presente pronuncia farsi decorrere, ai fini patrimoniali, dalla data della presente sentenza.
Si ritiene infatti di aderire ai principi affermati dal prevalente (anche se non unanime) orientamento della giurisprudenza di legittimità alla cui stregua nell'ipotesi di annullamento delle dimissioni presentate da un lavoratore subordinato le retribuzioni spettano dalla data della sentenza che dichiara l'illegittimità delle dimissioni, in quanto il principio secondo cui l'annullamento di un negozio giuridico ha efficacia retroattiva non comporta anche il diritto del lavoratore alle retribuzioni maturate dalla data delle dimissioni a quella della riammissione al lavoro, che, salvo espressa previsione di legge, non sono dovute in mancanza della prestazione lavorativa (cfr. in ordine a tali principi Cass. n. 6166 del 05/07/1996, Cass. n. 13045 del 17/06/2005, Cass. n. 22063 del 17/10/2014 e Cass. n. 15161 del 20/07/2015 pronuncia emesse con riferimento a fattispecie di ipotesi di annullamento di dimissioni per vizi della volontà).
Solo per effetto della sentenza si ricostituisce infatti la situazione contrattuale preesistente non sorgendo fino a tale momento alcuna obbligazione a carico delle parti.
L'effetto risolutorio delle dimissioni permane quindi fino alla data della sentenza, non essendo configurabile alcun obbligo del datore di lavoro di accettare il lavoratore in azienda
Pag. 7 a 8 prima di tale momento e non potendo quindi profilarsi un'ipotesi di mora del datore di lavoro rispetto ad un rapporto che, prima della sentenza di annullamento, deve considerarsi inesistente (cfr. in particolare Cass. n. 6166/1996 in parte motiva).
Le spese di lite
La particolarità della questione giuridica esaminata giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite ex art. 92, co.2, c.p.c..
Le spese della CTU
Le spese della CTU devono, infine, essere poste definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro e per metà ciascuna, fatto salvo il vincolo della solidarietà esterna.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto: annulla le dimissioni rassegnate dalla parte ricorrente il 21.12.2022; accerta e dichiara l'irripetibilità della indennità sostitutiva del mancato preavviso;
condanna la parte resistente alla ricostituzione della funzionalità del rapporto di lavoro, nonché al pagamento in favore della parte ricorrente delle retribuzioni maturate dalla data della presente decisione sino alla reintegra della ricorrente (con la qualifica, l'orario e le mansioni precedentemente attribuite);
2) spese di lite integralmente compensate tra le parti;
3) spese della CTU poste definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro e per metà ciascuna, fatto salvo il vincolo della solidarietà esterna. Cuneo, 4.3.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
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