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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 28/11/2025, n. 1545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1545 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE GIUDICE DEL LAVORO Dott. Marcello Giacalone all'esito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., ha 1 pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3508 del Ruolo Generale Lavoro per l'anno 2023 promossa da
Parte_1 (C.F. ), in persona dell'Assessore in carica, rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici, siti in Palermo, Via Valerio Villareale n. 6, domicilia ex lege OPPONENTE CONTRO
Controparte_1 (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Dalfino C.F._1 (PEC e dall'Avv. Sergio Scibetta (PEC Email_1
, presso il cui studio, sito a Palermo, nella Via Emerico Amari Email_2 n. 94, è elettivamente domiciliato. OPPOSTO Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo FATTO E DIRITTO Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, depositato il 16.10.2023, l' , in persona del Parte_2 legale rappresentante, daco in carica, ha adito il Giudice del lavoro del Tribunale di Termini Imerese nei confronti di , osservando che: difettavano le Controparte_1 condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo in quanto non era stato perfezionato alcun accordo in sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa finalizzata al riconoscimento a favore dell'opposto del compenso incentivante per l'avvenuto svolgimento di attività lavorativa oltre il limite – imposto dall'art. 28, comma 2, lett. c) del CCRL vigente per il comparto non dirigenziale – di 1/3 dei turni festivi di lavoro effettuabili nell'anno; infatti, le parti sociali avevano concluso un'ipotesi di accordo sindacale in data 14.10.2020 riguardante il progetto di incremento dei servizi di sicurezza e vigilanza nei siti della cultura del Dipartimento dei Beni Culturali che, per l'anno 2020, si era ritenuto invano di poter finanziare con fondi ricavati dalla vendita dei biglietti d'ingresso dei vari siti culturali, in ragione di quanto disposto art. 7 della l. r. n. 10/1999, come modificata dall'art. 8 l. r. n. 8/2018, atteso che non era stata conseguita la copertura finanziaria e pertanto non vi era stato il rispetto dei vincoli di bilancio ex art. 40, co. 3 bis d. lgs. n.165/2001; la Corte Costituzionale, con sentenza n. 190/2022 aveva dichiarato illegittima dell'art. 14 l.r. 29 del 26.11.2021, che aveva autorizzato, per l'esercizio finanziario 2021, una spesa
1 ulteriore per il trattamento accessorio del personale a tempo indeterminato utilizzato per interventi di sicurezza e vigilanza nei luoghi della cultura ai fini del rilancio dell'economia post Covid;
non era invocabile né l'affidamento del privato né l'arricchimento della P.A. né l'art. 2126 c.c. dato che la prestazione era stata compensata;
inoltre, la norma non avrebbe potuto essere applicata per evitare – come affermato dalla Corte di Cassazione – l'azione di ripetizione per contrasto con le procedure del c.c.n.i.; in ogni caso, non vi era stato alcun riconoscimento del debito. Ha così concluso “revocare, annullare o comunque privare di effetti giuridici, con qualsiasi statuizione, il decreto ingiuntivo opposto, per assenza delle condizioni di ammissibilità ex artt. 633 e ss. c.p.c.”. 2 Costituendosi, l' ha replicato che: l'amministrazione non solo non aveva CP_1 contestato lo svolgimento della prestazione resa, quantificando anche il relativo credito, di cui aveva chiesto invano il pagamento, ma aveva anche un esplicito riconoscimento del debito ex art. 1988 c.c.; in ogni caso, la sussistenza del suo credito risultava coperto dal giudicato esterno formatosi a seguito della definitività degli svariati decreti ingiuntivi pronunciati presso i vari Tribunali della Sicilia, i quali avevano acquistato valore di giudicato sostanziale con efficacia indiretta ai fini decisori in relazione alla fattispecie oggetto del presente giudizio, conformemente ai principi espressi dalla Cassazione citata nella memoria di costituzione;
ancora, poiché tutti lavoratori che avevano promosso procedure monitorie erano dipendenti del medesimo Assessorato, con medesime mansioni lavorative ed operanti in virtù del medesimo accordo, trovava applicazione principio dell'efficacia riflessa del giudicato secondo quanto precisato dalla Cassazione con pronuncia n. 6238/2010; nel merito, la tesi dell'opponente era comunque infondata atteso che l'accordo integrativo decentrato del 14.10.2020 era stato concluso con le OO.SS. per il riconoscimento di “un compenso di incentivazione da retribuire secondo le previsioni dell'art. 90 comma 4 del CCRL 2016-2018” stanziando all'uopo la somma di € 1.346.506,90; la mancanza di copertura finanziaria e l'asserita nullità di detto accordo erano eccezioni infondate in quanto il CCDI del 14.10.2020 era un accordo definitivo e vincolante per le parti coinvolte che l'avevano firmato, indicando la copertura finanziaria, oltre che essere conforme agli accordi in forza dei quali negli anni precedenti era stato garantito il servizio di custodia dei siti culturali regionali poi regolarmente ricompensato: regolarità e definitività dichiarata dallo stesso Assessorato in precedenti atti di opposizione precisando che “in data 26/3/2021, nel CCDI relativo al pagamento delle indennità a carico del Parte_3 relativo all'anno 2020 sottoscritto dall'Amministrazione e dalle OO.SS. veniva autorizzato il pagamento di tutti i turni festivi, compresi quelli superiori ad 1/3 effettuati dal personale nell'anno 2020”. Inoltre, benchè lo stesso Assessorato avesse attestato la copertura finanziaria, questa non era stata iscritta da parte del dipartimento del bilancio con conseguente mancato pagamento dell'indennità in questione: pertanto, “Per come riferito dallo stesso Assessorato, la mancata iscrizione sarebbe stata dovuta ad una interpretazione della normativa regionale rivelatasi errata a seguito dei chiarimenti forniti dalla Parte_4 nell'autunno del 2021.”; gli eventuali errori commessi dagli addetti alla Ragioneria Generale o da chiunque altro potesse essere ritenuto responsabile dell'accaduto, non potevano far venir meno l'obbligo assunto dal datore di lavoro di corrispondere al proprio dipendente il compenso pattuito per la prestazione lavorativa già eseguita;
in
2 subordine, egli aveva comunque diritto alla percezione di detta indennità ex art. 2126 c.c. avendo già reso la prestazione non saldata, come riconosciuto dalla giurisprudenza della Cassazione in caso di prestazione lavorativa resa oltre l'orario di lavoro. Infatti, non potevano ricadere sul lavoratore gli effetti dell'inerzia e della negligenza previsionale della parte datoriale e del relativo Assessorato, considerato che il lavoratore che avesse eseguito la prestazione aveva sempre diritto alla retribuzione, anche in caso di nullità del contratto, salvo l'illiceità dell'oggetto o della causa (art. 2126 c.c.); inoltre, tenuto conto della struttura della retribuzione, l'Assessorato non poteva pensare di sostituire l'indennità in questione con quella di turnazione già corrisposta;
era infondato il richiamo alla sentenza n. 190/2022 della 3 Corte Costituzionale in quanto quest'ultima aveva riguardato l'esercizio finanziario 2021, diversa da quella azionata nel presente giudizio per il 2020. Ha pertanto chiesto
“-Nel merito ritenere e dichiarare l'infondatezza ed illegittimità dell'opposizione promossa dall Parte_5
, e per l'effetto rigettare l'opposizione
[...] stessa;
-Ritenere e dichiarare che il Sig. è creditore nei confronti Controparte_1 dell della somma di € Parte_1 4.130,94 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti fino al saldo e alle spese della procedura per D.I., liquidate in € 473,00 per compensi, € 49,00 per spese oltre IVA, CPA e spese generali, oltre gli interessi legali di mora ex art. 1284 comma quarto c.c. ; -Conseguentemente condannare l' al pagamento della somma Parte_1 di € 4.130,94 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti fino al saldo e alle spese della procedura per D.I., liquidate in € 473,00 per compensi, € 49,00 per spese oltre IVA, CPA e spese generali, oltre gli interessi legali di mora ex art. 1284 comma quarto c.c. in favore del Sig. ; -In subordine, CP_1 ritenere e dichiarare l'effettivo svolgimento da parte del Sig. della CP_1 prestazione lavorativa in misura eccedente rispetto a quanto contrattualmente previsto, per complessivi n° 22 turni;
-conseguentemente condannare ex art. 2126 c.c. l' alla corresponsione del Parte_1 giusto compenso dovuto, liquidabile nella somma di € 4.130,94 (per come da ella stessa quantificato nella nota prot. n° 52797/2021) o nella diversa somma che potrà essere liquidata in esito all'odierno giudizio;
- Ritenere e dichiarare che l' ha promosso con mala fede Parte_1 processuale l'odierno giudizio e conseguentemente condannare lo stesso al risarcimento ai sensi dell'art. 96 c.p.c., ed al pagamento della somma che potrà essere equitativamente determinata dal Sig. a titolo di risarcimento del danno Pt_6 patito dal lavoratore. - Con vittoria di spese e compensi”. A seguito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione previa lettura delle note sostitutive dell'udienza del 27.11.2025 depositate dalle parti L'opposizione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Invero, l'opposto, dipendente dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali - Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, presso il servizio 36 - Per Parco archeologico di Himera, e , assegnato al , ha chiesto Pt_7 Parte_8 la corresponsione del compenso maturato nel 2020 quale incentivazione ad acconsentire di prestare la propria attività lavorativa oltre il limite di 1/3 dei turni
3 festivi di lavoro effettuabili nell'anno, imposto dall'art. 28, comma 2, lett. c) del CCRL vigente per il comparto non dirigenziale. Incontestata la prestazione lavorativa come dedotta, è parimenti incontestato che il pagamento della medesima troverebbe titolo nella “ipotesi di accordo tra il dipartimento regionale dei beni culturali e le OO.SS. sul progetto di incremento dei servizi di sicurezza e vigilanza erogati nei siti della cultura del dipartimento dei beni culturali e dell' , concordato in sede di contrattazione collettiva Parte_1 decentrata integrativa del 14.10.2020”. Nel progetto, infatti, è previsto che il “dipartimento intende destinare dalle somme vincolate provenienti dalla vendita dei biglietti d'ingresso dei siti culturali la somma 4 di euro 1.346.506,90 comprensiva di oneri,” all'incremento degli interventi di sicurezza e di vigilanza dei siti della cultura. Ancora, si stabilisce che il personale impegnato “sarà remunerato tramite un compenso di incentivazione secondo quanto previsto dall'art.90 comma 4, finanziato con le risorse di cui in premessa ….. da appostare sui capitoli 376016-376017-377003”. Dal contenuto dell'ipotesi di accordo risulta, altresì, evidente che il progetto di incentivazione è concordato in sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa del 14.10.2020: esso è dunque, destinato a diventare vincolante una volta recepito nel contratto collettivo decentrato integrativo, secondo le modalità previste dalle norme del CCRL 2016-2018 che definiscono i tempi, le procedure della contrattazione collettiva decentrata integrativa e il controllo sulla compatibilità dei costi. Nel caso di specie, pur ritenendo incontestata l'avvenuta stipula del C.C.D.I., comprensivo anche dell'autorizzazione al pagamento dell'indennità a carico del fondo risorse decentrate relativo all'anno 2020 di tutti i turni festivi compresi quelli superiori ad 1/3 effettuati dal personale nel 2020 (v. prot. N. 53349 del16.11.2022 del dipartimento dei beni culturali e dell'identità ), nel bilancio non è stata Parte_1 appostata la variazione necessaria per la copertura finanziaria del 1.346.506,90 euro prevista quale costo finanziario complessivo dell'indennità spettante ai lavoratori in forza dell'accordo del 14.10.2020. Indipendentemente dalle ragioni per le quali è maturata tale omissione (errata interpretazione dell'art. 7 co.1 L.R. n. 10/1999 nonché insufficienza delle entrate vincolate provenienti dalla vendita dei biglietti di accesso ai siti turistici), la conseguenza è stata la mancanza nel capitolo di entrata 1901 sul quale avrebbero dovuto imputarsi le spese per il pagamento dell'indennità azionata, delle relative somme con conseguente sopravvenuta inesigibilità del compenso in questione ormai privo di copertura finanziaria in quanto la corresponsione di tale indennità, comportando maggiori oneri economici avrebbe violato gli obiettivi di finanza pubblica. In siffatta situazione, è giuridicamente nullo la clausola dell'accordo che riconosce un trattamento economico ulteriore rispetto a quello finanziariamente sostenibile attesa la previsione dell'art. 40 comma 3-quinquies d.lgs. n. 165 del 2001 per cui “1. La contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge con le modalità previste dal presente decreto. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità, la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge. ….” 3-bis. Le pubbliche amministrazioni
4 attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti 5 stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono;
essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione. ….
3-quinquies. La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. …….. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, è corrispondentemente incrementato. …... …… 3-sexies. A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico- finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1. ; … 4-bis. I contratti collettivi nazionali di lavoro devono prevedere apposite clausole che impediscono incrementi della consistenza complessiva delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori, nei casi in cui i dati sulle assenze, a livello di amministrazione o di sede di contrattazione integrativa, rilevati a consuntivo, evidenzino, anche con riferimento alla concentrazione in determinati
5 periodi in cui è necessario assicurare continuità nell'erogazione dei servizi all'utenza o, comunque, in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale, significativi scostamenti rispetto a dati medi annuali nazionali o di settore.”. Il successivo art. 40-bis stabilisce che “1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi 6 vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo. …”. L'art. 45 evidenzia, infine, che “1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio fatto salvo quanto previsto all'articolo 40, commi 3-ter e 3-quater, e all'articolo 47-bis, comma 1, è definito dai contratti collettivi. … 3-bis. Per premiare il merito e il miglioramento della performance dei dipendenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono destinate, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, apposite risorse nell'ambito di quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.”. La Cassazione ha quindi avuto modo di ribadire che l'art. 45 d.lgs. n. 165/2001 è
“norma imperativa”, in ragione della quale “nell'impiego pubblico contrattualizzato, in relazione al quale vige il principio secondo cui la disciplina del trattamento economico è rimessa alla contrattazione collettiva, i vincoli posti da quest'ultima al datore di lavoro sono finalizzati ad assicurare il rispetto dell'art. 97, Cost., ed il perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 165 del 2001 (Cass., n. 22818 del 2023). …. Il datore di lavoro pubblico, a differenza di quello privato, è tenuto a ripetere le somme corrisposte sine titulo e la restituzione, per la particolare natura del rapporto, nell'impiego pubblico, fra contratto collettivo ed individuale, non è subordinata alla previa dimostrazione di un errore riconoscibile non imputabile al datore medesimo. Occorre, infatti, considerare che nel pubblico impiego privatizzato, le decisioni datoriali che incidano sul costo del personale e comportino spese a carico della Pubblica Amministrazione devono essere assunte in presenza della necessaria copertura finanziaria e di spesa, in mancanza della quale gli atti e le procedure eventualmente svolte sono prive di effetti e non consentono il sorgere di diritti delle parti, a ciò facendo eccezione soltanto i casi riportabili alla fattispecie di cui all'art. 2126, cod. civ. (Cass., n. 15364 del 2023), e quindi caratterizzati dallo svolgimento di fatto di prestazioni di lavoro subordinato chieste e ricevute dal datore di lavoro pubblico pur in violazione di norme di legge o di contrattazione collettiva.” (Cass. Civ. n. 32239/2024). Inoltre, “ è … consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'orientamento, … secondo cui l'adozione da parte della P.A. di un atto negoziale di diritto privato di gestione del rapporto, con il quale venga attribuito al lavoratore un determinato trattamento economico, non è sufficiente, di per sé, a costituire una posizione giuridica soggettiva in capo al lavoratore medesimo, giacché la misura economica deve trovare necessario fondamento nella contrattazione collettiva, con la conseguenza che il diritto si
6 stabilizza in capo al dipendente solo qualora l'atto sia conforme alla volontà delle parti collettive.” (Cass. Civ. ultimo citata;
v. anche Cass. Civ. n. 10452/2025). Escluso, dunque, che l'opposto possa ottenere il pagamento della prestazione resa stante l'assenza di copertura finanziaria, per cui non ha neppure rilievo il richiamo a previsioni della contrattazione su fondi e risorse destinate ad alimentarli, perché quello che conta è l'esistenza in concreto della copertura di spesa per l'ipotesi in concreto assunta, che incontrovertibilmente non esiste e che certamente non può essere sostituita da mere previsioni negoziali;
ritenuto insussistente l'invocato giudicato esterno e riflesso atteso che in nessun precedente giudizio definito con il passaggio in giudicato dei vari decreti ingiuntivi, risulta dedotta l'avvenuta 7 appostazione della spesa in questione nel bilancio, anche con riferimento alla domanda formulata in via subordina, deve osservarsene l'infondatezza. Invero, condivisa Cassazione (n. 10452/2025; n. 10468/2025) ha recentemente ribadito “il consolidato principio secondo cui, ai sensi del combinato disposto degli artt. 40, comma 3, 40-bis, comma 3, e 48 del d.lgs. n. 165 del 2001, … sono nulle le clausole dei contratti collettivi integrativi riconosciute incompatibili con i vincoli di bilancio in base al controllo annualmente demandato al collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno ai sensi del d.lgs. n.286 del 1999 (così Cass. Sez. L, 07/11/2018, n. 28452; in senso conforme, Cass. Sez. L, 21/02/2022, n. 5679). Sancita la nullità dei contratti integrativi, … occorre pure confermare il principio per cui il datore di lavoro pubblico, pur non potendo esercitare poteri autoritativi è tenuto ad assicurare il rispetto della legge e, conseguentemente, non può dare esecuzione ad atti nulli, né assumere in via conciliativa obbligazioni che contrastino con la disciplina del rapporto prevista dalla legge o dalla contrattazione collettiva (Cass. Sez. L, 23/10/2017, n. 25018). In questo senso, è stato ripetutamente affermato da questa Corte che, qualora il datore di lavoro pubblico attribuisca al lavoratore un determinato trattamento economico di derivazione contrattuale, l'atto deliberativo non è sufficiente a costituire una posizione giuridica soggettiva in capo al lavoratore medesimo, occorrendo anche la conformità alle previsioni della contrattazione collettiva, in assenza della quale l'atto risulta essere affetto da nullità, con la conseguenza che la Pubblica Amministrazione, anche nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 97 Cost., è tenuta al ripristino della legalità violata mediante la ripetizione delle somme corrisposte senza titolo (così, Cass. Sez. L, 29/05/2018, n. 13479 e precedenti ivi citati;
nello stesso senso, Cass. Sez. L, 18/08/2020, n. 17226 e Cass. Sez. L, 04/05/2021, n. 11645).
7.3. In conclusione, nel pubblico impiego privatizzato, non è configurabile un diritto quesito del dipendente a continuare a percepire un trattamento economico che non trova titolo nel contratto collettivo, nemmeno se di miglior favore, in quanto gli aspetti retributivi sono rimessi alla contrattazione collettiva, sicché, a differenza di quanto accade nel lavoro privato, resta del tutto irrilevante ad escludere l'indebito che la corresponsione da parte del datore pubblico sia avvenuta consapevolmente e volontariamente (Cass. Sez. L, 09/05/2022, n. 14672). In questo senso, è stato affermato che nel caso di domanda di ripetizione dell'indebito proposta da una Amministrazione nei confronti di un proprio dipendente in relazione alle somme corrisposte a titolo di retribuzione, qualora risulti accertato che l'erogazione è avvenuta sine titulo, la ripetibilità delle somme non può essere esclusa ex art. 2033 cod. civ. per la buona fede dell'accipiens
7 (salvo quanto si preciserà infra § 8.4.), in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi (fra molte, Cass. Sez. L, 20/02/2017 n. 4323). Né può valere addurre, sotto altro profilo, la non imputabilità al lavoratore dell'indebito pagamento, dal momento che il datore di lavoro pubblico, a differenza di quello privato, è tenuto a ripetere le somme corrisposte sine titulo e che, per la particolare natura del rapporto nell'impiego pubblico fra contratto collettivo ed individuale, la restituzione non è subordinata alla previa dimostrazione di un errore riconoscibile non imputabile al datore medesimo (così Cass. Sez. L, 27/05/2024, n. 14765) … … non trova applicazione il principio di irriducibilità della retribuzione e del limite dei diritti quesiti … in quanto 8 nella specie ricorre piuttosto un'ipotesi di nullità originaria dell'attribuzione, come sopra osservato, che ha reso doverosa in capo alla P.A. l'attivazione per ottenere la ripetizione delle somme corrisposte senza titolo. Nello stesso senso, non rileva la regola di cui all'art. 2126 cod. civ., … atteso che in caso nullità dell'attribuzione di trattamenti economici per contrasto con i limiti o i vincoli derivanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, sussiste il diritto dell'ente erogatore al recupero delle somme corrisposte ai lavoratori in forza di apposite previsioni dei contratti integrativi, non trovando applicazione l'art. 2126, secondo comma, cod. civ., in quanto la nullità non riguarda il contratto di lavoro bensì proprio l'atto che riconosce il beneficio (in tal senso, arg. Ex Cass. Sez. L, 29/10/2021, n. 30748).”. In altri termini, l'art. 2126 c.c. non può trovare applicazione nel caso in cui, ferma la validità del contratto individuale di lavoro nonché dell'eventuale contratto collettivo integrativo, risulti nulla la clausola che rinvia a un'insufficiente copertura finanziaria. Attribuzione peraltro, che, ove effettivamente avvenuta, legittimerebbe l'amministrazione ad agire in via di ripetizione di quanto indebitamente corrisposto, non diversamente da quanto verificatosi per il 2021 come accertato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 190/2022. In conclusione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato atteso che alcuna somma
-priva di copertura finanziaria prevista in bilancio - può essere corrisposta per il titolo azionato nel presente giudizio, salva e impregiudicata l'eventuale responsabilità dell'amministrazione o del suo funzionario ad altro titolo comunque estraneo all'attuale procedimento. Attesa la pregressa condotta dell'Amministrazione opponente nei confronti dei plurimi decreti ingiuntivi non opposti, nonché del contrasto nella giurisprudenza di merito, ricorrono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE Definitivamente pronunciando;
accoglie l'opposizione proposta dall' Parte_1
, in persona del legale rappresentante, avverso il decreto ingiuntivo n.
[...] 241/2023 emesso dal Tribunale di Termini Imerese a favore di;
Controparte_1 per l'effetto, revoca detto decreto ingiuntivo, rigettando la pretesa dell'opposto; dichiara integralmente compensate le spese di lite. Termini Imerese, 27.11.2025.
Il Giudice
Dott. Marcello Giacalone
8 9
9
Parte_1 (C.F. ), in persona dell'Assessore in carica, rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici, siti in Palermo, Via Valerio Villareale n. 6, domicilia ex lege OPPONENTE CONTRO
Controparte_1 (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Dalfino C.F._1 (PEC e dall'Avv. Sergio Scibetta (PEC Email_1
, presso il cui studio, sito a Palermo, nella Via Emerico Amari Email_2 n. 94, è elettivamente domiciliato. OPPOSTO Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo FATTO E DIRITTO Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, depositato il 16.10.2023, l' , in persona del Parte_2 legale rappresentante, daco in carica, ha adito il Giudice del lavoro del Tribunale di Termini Imerese nei confronti di , osservando che: difettavano le Controparte_1 condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo in quanto non era stato perfezionato alcun accordo in sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa finalizzata al riconoscimento a favore dell'opposto del compenso incentivante per l'avvenuto svolgimento di attività lavorativa oltre il limite – imposto dall'art. 28, comma 2, lett. c) del CCRL vigente per il comparto non dirigenziale – di 1/3 dei turni festivi di lavoro effettuabili nell'anno; infatti, le parti sociali avevano concluso un'ipotesi di accordo sindacale in data 14.10.2020 riguardante il progetto di incremento dei servizi di sicurezza e vigilanza nei siti della cultura del Dipartimento dei Beni Culturali che, per l'anno 2020, si era ritenuto invano di poter finanziare con fondi ricavati dalla vendita dei biglietti d'ingresso dei vari siti culturali, in ragione di quanto disposto art. 7 della l. r. n. 10/1999, come modificata dall'art. 8 l. r. n. 8/2018, atteso che non era stata conseguita la copertura finanziaria e pertanto non vi era stato il rispetto dei vincoli di bilancio ex art. 40, co. 3 bis d. lgs. n.165/2001; la Corte Costituzionale, con sentenza n. 190/2022 aveva dichiarato illegittima dell'art. 14 l.r. 29 del 26.11.2021, che aveva autorizzato, per l'esercizio finanziario 2021, una spesa
1 ulteriore per il trattamento accessorio del personale a tempo indeterminato utilizzato per interventi di sicurezza e vigilanza nei luoghi della cultura ai fini del rilancio dell'economia post Covid;
non era invocabile né l'affidamento del privato né l'arricchimento della P.A. né l'art. 2126 c.c. dato che la prestazione era stata compensata;
inoltre, la norma non avrebbe potuto essere applicata per evitare – come affermato dalla Corte di Cassazione – l'azione di ripetizione per contrasto con le procedure del c.c.n.i.; in ogni caso, non vi era stato alcun riconoscimento del debito. Ha così concluso “revocare, annullare o comunque privare di effetti giuridici, con qualsiasi statuizione, il decreto ingiuntivo opposto, per assenza delle condizioni di ammissibilità ex artt. 633 e ss. c.p.c.”. 2 Costituendosi, l' ha replicato che: l'amministrazione non solo non aveva CP_1 contestato lo svolgimento della prestazione resa, quantificando anche il relativo credito, di cui aveva chiesto invano il pagamento, ma aveva anche un esplicito riconoscimento del debito ex art. 1988 c.c.; in ogni caso, la sussistenza del suo credito risultava coperto dal giudicato esterno formatosi a seguito della definitività degli svariati decreti ingiuntivi pronunciati presso i vari Tribunali della Sicilia, i quali avevano acquistato valore di giudicato sostanziale con efficacia indiretta ai fini decisori in relazione alla fattispecie oggetto del presente giudizio, conformemente ai principi espressi dalla Cassazione citata nella memoria di costituzione;
ancora, poiché tutti lavoratori che avevano promosso procedure monitorie erano dipendenti del medesimo Assessorato, con medesime mansioni lavorative ed operanti in virtù del medesimo accordo, trovava applicazione principio dell'efficacia riflessa del giudicato secondo quanto precisato dalla Cassazione con pronuncia n. 6238/2010; nel merito, la tesi dell'opponente era comunque infondata atteso che l'accordo integrativo decentrato del 14.10.2020 era stato concluso con le OO.SS. per il riconoscimento di “un compenso di incentivazione da retribuire secondo le previsioni dell'art. 90 comma 4 del CCRL 2016-2018” stanziando all'uopo la somma di € 1.346.506,90; la mancanza di copertura finanziaria e l'asserita nullità di detto accordo erano eccezioni infondate in quanto il CCDI del 14.10.2020 era un accordo definitivo e vincolante per le parti coinvolte che l'avevano firmato, indicando la copertura finanziaria, oltre che essere conforme agli accordi in forza dei quali negli anni precedenti era stato garantito il servizio di custodia dei siti culturali regionali poi regolarmente ricompensato: regolarità e definitività dichiarata dallo stesso Assessorato in precedenti atti di opposizione precisando che “in data 26/3/2021, nel CCDI relativo al pagamento delle indennità a carico del Parte_3 relativo all'anno 2020 sottoscritto dall'Amministrazione e dalle OO.SS. veniva autorizzato il pagamento di tutti i turni festivi, compresi quelli superiori ad 1/3 effettuati dal personale nell'anno 2020”. Inoltre, benchè lo stesso Assessorato avesse attestato la copertura finanziaria, questa non era stata iscritta da parte del dipartimento del bilancio con conseguente mancato pagamento dell'indennità in questione: pertanto, “Per come riferito dallo stesso Assessorato, la mancata iscrizione sarebbe stata dovuta ad una interpretazione della normativa regionale rivelatasi errata a seguito dei chiarimenti forniti dalla Parte_4 nell'autunno del 2021.”; gli eventuali errori commessi dagli addetti alla Ragioneria Generale o da chiunque altro potesse essere ritenuto responsabile dell'accaduto, non potevano far venir meno l'obbligo assunto dal datore di lavoro di corrispondere al proprio dipendente il compenso pattuito per la prestazione lavorativa già eseguita;
in
2 subordine, egli aveva comunque diritto alla percezione di detta indennità ex art. 2126 c.c. avendo già reso la prestazione non saldata, come riconosciuto dalla giurisprudenza della Cassazione in caso di prestazione lavorativa resa oltre l'orario di lavoro. Infatti, non potevano ricadere sul lavoratore gli effetti dell'inerzia e della negligenza previsionale della parte datoriale e del relativo Assessorato, considerato che il lavoratore che avesse eseguito la prestazione aveva sempre diritto alla retribuzione, anche in caso di nullità del contratto, salvo l'illiceità dell'oggetto o della causa (art. 2126 c.c.); inoltre, tenuto conto della struttura della retribuzione, l'Assessorato non poteva pensare di sostituire l'indennità in questione con quella di turnazione già corrisposta;
era infondato il richiamo alla sentenza n. 190/2022 della 3 Corte Costituzionale in quanto quest'ultima aveva riguardato l'esercizio finanziario 2021, diversa da quella azionata nel presente giudizio per il 2020. Ha pertanto chiesto
“-Nel merito ritenere e dichiarare l'infondatezza ed illegittimità dell'opposizione promossa dall Parte_5
, e per l'effetto rigettare l'opposizione
[...] stessa;
-Ritenere e dichiarare che il Sig. è creditore nei confronti Controparte_1 dell della somma di € Parte_1 4.130,94 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti fino al saldo e alle spese della procedura per D.I., liquidate in € 473,00 per compensi, € 49,00 per spese oltre IVA, CPA e spese generali, oltre gli interessi legali di mora ex art. 1284 comma quarto c.c. ; -Conseguentemente condannare l' al pagamento della somma Parte_1 di € 4.130,94 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti fino al saldo e alle spese della procedura per D.I., liquidate in € 473,00 per compensi, € 49,00 per spese oltre IVA, CPA e spese generali, oltre gli interessi legali di mora ex art. 1284 comma quarto c.c. in favore del Sig. ; -In subordine, CP_1 ritenere e dichiarare l'effettivo svolgimento da parte del Sig. della CP_1 prestazione lavorativa in misura eccedente rispetto a quanto contrattualmente previsto, per complessivi n° 22 turni;
-conseguentemente condannare ex art. 2126 c.c. l' alla corresponsione del Parte_1 giusto compenso dovuto, liquidabile nella somma di € 4.130,94 (per come da ella stessa quantificato nella nota prot. n° 52797/2021) o nella diversa somma che potrà essere liquidata in esito all'odierno giudizio;
- Ritenere e dichiarare che l' ha promosso con mala fede Parte_1 processuale l'odierno giudizio e conseguentemente condannare lo stesso al risarcimento ai sensi dell'art. 96 c.p.c., ed al pagamento della somma che potrà essere equitativamente determinata dal Sig. a titolo di risarcimento del danno Pt_6 patito dal lavoratore. - Con vittoria di spese e compensi”. A seguito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione previa lettura delle note sostitutive dell'udienza del 27.11.2025 depositate dalle parti L'opposizione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Invero, l'opposto, dipendente dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali - Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, presso il servizio 36 - Per Parco archeologico di Himera, e , assegnato al , ha chiesto Pt_7 Parte_8 la corresponsione del compenso maturato nel 2020 quale incentivazione ad acconsentire di prestare la propria attività lavorativa oltre il limite di 1/3 dei turni
3 festivi di lavoro effettuabili nell'anno, imposto dall'art. 28, comma 2, lett. c) del CCRL vigente per il comparto non dirigenziale. Incontestata la prestazione lavorativa come dedotta, è parimenti incontestato che il pagamento della medesima troverebbe titolo nella “ipotesi di accordo tra il dipartimento regionale dei beni culturali e le OO.SS. sul progetto di incremento dei servizi di sicurezza e vigilanza erogati nei siti della cultura del dipartimento dei beni culturali e dell' , concordato in sede di contrattazione collettiva Parte_1 decentrata integrativa del 14.10.2020”. Nel progetto, infatti, è previsto che il “dipartimento intende destinare dalle somme vincolate provenienti dalla vendita dei biglietti d'ingresso dei siti culturali la somma 4 di euro 1.346.506,90 comprensiva di oneri,” all'incremento degli interventi di sicurezza e di vigilanza dei siti della cultura. Ancora, si stabilisce che il personale impegnato “sarà remunerato tramite un compenso di incentivazione secondo quanto previsto dall'art.90 comma 4, finanziato con le risorse di cui in premessa ….. da appostare sui capitoli 376016-376017-377003”. Dal contenuto dell'ipotesi di accordo risulta, altresì, evidente che il progetto di incentivazione è concordato in sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa del 14.10.2020: esso è dunque, destinato a diventare vincolante una volta recepito nel contratto collettivo decentrato integrativo, secondo le modalità previste dalle norme del CCRL 2016-2018 che definiscono i tempi, le procedure della contrattazione collettiva decentrata integrativa e il controllo sulla compatibilità dei costi. Nel caso di specie, pur ritenendo incontestata l'avvenuta stipula del C.C.D.I., comprensivo anche dell'autorizzazione al pagamento dell'indennità a carico del fondo risorse decentrate relativo all'anno 2020 di tutti i turni festivi compresi quelli superiori ad 1/3 effettuati dal personale nel 2020 (v. prot. N. 53349 del16.11.2022 del dipartimento dei beni culturali e dell'identità ), nel bilancio non è stata Parte_1 appostata la variazione necessaria per la copertura finanziaria del 1.346.506,90 euro prevista quale costo finanziario complessivo dell'indennità spettante ai lavoratori in forza dell'accordo del 14.10.2020. Indipendentemente dalle ragioni per le quali è maturata tale omissione (errata interpretazione dell'art. 7 co.1 L.R. n. 10/1999 nonché insufficienza delle entrate vincolate provenienti dalla vendita dei biglietti di accesso ai siti turistici), la conseguenza è stata la mancanza nel capitolo di entrata 1901 sul quale avrebbero dovuto imputarsi le spese per il pagamento dell'indennità azionata, delle relative somme con conseguente sopravvenuta inesigibilità del compenso in questione ormai privo di copertura finanziaria in quanto la corresponsione di tale indennità, comportando maggiori oneri economici avrebbe violato gli obiettivi di finanza pubblica. In siffatta situazione, è giuridicamente nullo la clausola dell'accordo che riconosce un trattamento economico ulteriore rispetto a quello finanziariamente sostenibile attesa la previsione dell'art. 40 comma 3-quinquies d.lgs. n. 165 del 2001 per cui “1. La contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge con le modalità previste dal presente decreto. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità, la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge. ….” 3-bis. Le pubbliche amministrazioni
4 attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti 5 stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono;
essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione. ….
3-quinquies. La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. …….. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, è corrispondentemente incrementato. …... …… 3-sexies. A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico- finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1. ; … 4-bis. I contratti collettivi nazionali di lavoro devono prevedere apposite clausole che impediscono incrementi della consistenza complessiva delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori, nei casi in cui i dati sulle assenze, a livello di amministrazione o di sede di contrattazione integrativa, rilevati a consuntivo, evidenzino, anche con riferimento alla concentrazione in determinati
5 periodi in cui è necessario assicurare continuità nell'erogazione dei servizi all'utenza o, comunque, in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale, significativi scostamenti rispetto a dati medi annuali nazionali o di settore.”. Il successivo art. 40-bis stabilisce che “1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi 6 vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo. …”. L'art. 45 evidenzia, infine, che “1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio fatto salvo quanto previsto all'articolo 40, commi 3-ter e 3-quater, e all'articolo 47-bis, comma 1, è definito dai contratti collettivi. … 3-bis. Per premiare il merito e il miglioramento della performance dei dipendenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono destinate, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, apposite risorse nell'ambito di quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.”. La Cassazione ha quindi avuto modo di ribadire che l'art. 45 d.lgs. n. 165/2001 è
“norma imperativa”, in ragione della quale “nell'impiego pubblico contrattualizzato, in relazione al quale vige il principio secondo cui la disciplina del trattamento economico è rimessa alla contrattazione collettiva, i vincoli posti da quest'ultima al datore di lavoro sono finalizzati ad assicurare il rispetto dell'art. 97, Cost., ed il perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 165 del 2001 (Cass., n. 22818 del 2023). …. Il datore di lavoro pubblico, a differenza di quello privato, è tenuto a ripetere le somme corrisposte sine titulo e la restituzione, per la particolare natura del rapporto, nell'impiego pubblico, fra contratto collettivo ed individuale, non è subordinata alla previa dimostrazione di un errore riconoscibile non imputabile al datore medesimo. Occorre, infatti, considerare che nel pubblico impiego privatizzato, le decisioni datoriali che incidano sul costo del personale e comportino spese a carico della Pubblica Amministrazione devono essere assunte in presenza della necessaria copertura finanziaria e di spesa, in mancanza della quale gli atti e le procedure eventualmente svolte sono prive di effetti e non consentono il sorgere di diritti delle parti, a ciò facendo eccezione soltanto i casi riportabili alla fattispecie di cui all'art. 2126, cod. civ. (Cass., n. 15364 del 2023), e quindi caratterizzati dallo svolgimento di fatto di prestazioni di lavoro subordinato chieste e ricevute dal datore di lavoro pubblico pur in violazione di norme di legge o di contrattazione collettiva.” (Cass. Civ. n. 32239/2024). Inoltre, “ è … consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'orientamento, … secondo cui l'adozione da parte della P.A. di un atto negoziale di diritto privato di gestione del rapporto, con il quale venga attribuito al lavoratore un determinato trattamento economico, non è sufficiente, di per sé, a costituire una posizione giuridica soggettiva in capo al lavoratore medesimo, giacché la misura economica deve trovare necessario fondamento nella contrattazione collettiva, con la conseguenza che il diritto si
6 stabilizza in capo al dipendente solo qualora l'atto sia conforme alla volontà delle parti collettive.” (Cass. Civ. ultimo citata;
v. anche Cass. Civ. n. 10452/2025). Escluso, dunque, che l'opposto possa ottenere il pagamento della prestazione resa stante l'assenza di copertura finanziaria, per cui non ha neppure rilievo il richiamo a previsioni della contrattazione su fondi e risorse destinate ad alimentarli, perché quello che conta è l'esistenza in concreto della copertura di spesa per l'ipotesi in concreto assunta, che incontrovertibilmente non esiste e che certamente non può essere sostituita da mere previsioni negoziali;
ritenuto insussistente l'invocato giudicato esterno e riflesso atteso che in nessun precedente giudizio definito con il passaggio in giudicato dei vari decreti ingiuntivi, risulta dedotta l'avvenuta 7 appostazione della spesa in questione nel bilancio, anche con riferimento alla domanda formulata in via subordina, deve osservarsene l'infondatezza. Invero, condivisa Cassazione (n. 10452/2025; n. 10468/2025) ha recentemente ribadito “il consolidato principio secondo cui, ai sensi del combinato disposto degli artt. 40, comma 3, 40-bis, comma 3, e 48 del d.lgs. n. 165 del 2001, … sono nulle le clausole dei contratti collettivi integrativi riconosciute incompatibili con i vincoli di bilancio in base al controllo annualmente demandato al collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno ai sensi del d.lgs. n.286 del 1999 (così Cass. Sez. L, 07/11/2018, n. 28452; in senso conforme, Cass. Sez. L, 21/02/2022, n. 5679). Sancita la nullità dei contratti integrativi, … occorre pure confermare il principio per cui il datore di lavoro pubblico, pur non potendo esercitare poteri autoritativi è tenuto ad assicurare il rispetto della legge e, conseguentemente, non può dare esecuzione ad atti nulli, né assumere in via conciliativa obbligazioni che contrastino con la disciplina del rapporto prevista dalla legge o dalla contrattazione collettiva (Cass. Sez. L, 23/10/2017, n. 25018). In questo senso, è stato ripetutamente affermato da questa Corte che, qualora il datore di lavoro pubblico attribuisca al lavoratore un determinato trattamento economico di derivazione contrattuale, l'atto deliberativo non è sufficiente a costituire una posizione giuridica soggettiva in capo al lavoratore medesimo, occorrendo anche la conformità alle previsioni della contrattazione collettiva, in assenza della quale l'atto risulta essere affetto da nullità, con la conseguenza che la Pubblica Amministrazione, anche nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 97 Cost., è tenuta al ripristino della legalità violata mediante la ripetizione delle somme corrisposte senza titolo (così, Cass. Sez. L, 29/05/2018, n. 13479 e precedenti ivi citati;
nello stesso senso, Cass. Sez. L, 18/08/2020, n. 17226 e Cass. Sez. L, 04/05/2021, n. 11645).
7.3. In conclusione, nel pubblico impiego privatizzato, non è configurabile un diritto quesito del dipendente a continuare a percepire un trattamento economico che non trova titolo nel contratto collettivo, nemmeno se di miglior favore, in quanto gli aspetti retributivi sono rimessi alla contrattazione collettiva, sicché, a differenza di quanto accade nel lavoro privato, resta del tutto irrilevante ad escludere l'indebito che la corresponsione da parte del datore pubblico sia avvenuta consapevolmente e volontariamente (Cass. Sez. L, 09/05/2022, n. 14672). In questo senso, è stato affermato che nel caso di domanda di ripetizione dell'indebito proposta da una Amministrazione nei confronti di un proprio dipendente in relazione alle somme corrisposte a titolo di retribuzione, qualora risulti accertato che l'erogazione è avvenuta sine titulo, la ripetibilità delle somme non può essere esclusa ex art. 2033 cod. civ. per la buona fede dell'accipiens
7 (salvo quanto si preciserà infra § 8.4.), in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi (fra molte, Cass. Sez. L, 20/02/2017 n. 4323). Né può valere addurre, sotto altro profilo, la non imputabilità al lavoratore dell'indebito pagamento, dal momento che il datore di lavoro pubblico, a differenza di quello privato, è tenuto a ripetere le somme corrisposte sine titulo e che, per la particolare natura del rapporto nell'impiego pubblico fra contratto collettivo ed individuale, la restituzione non è subordinata alla previa dimostrazione di un errore riconoscibile non imputabile al datore medesimo (così Cass. Sez. L, 27/05/2024, n. 14765) … … non trova applicazione il principio di irriducibilità della retribuzione e del limite dei diritti quesiti … in quanto 8 nella specie ricorre piuttosto un'ipotesi di nullità originaria dell'attribuzione, come sopra osservato, che ha reso doverosa in capo alla P.A. l'attivazione per ottenere la ripetizione delle somme corrisposte senza titolo. Nello stesso senso, non rileva la regola di cui all'art. 2126 cod. civ., … atteso che in caso nullità dell'attribuzione di trattamenti economici per contrasto con i limiti o i vincoli derivanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, sussiste il diritto dell'ente erogatore al recupero delle somme corrisposte ai lavoratori in forza di apposite previsioni dei contratti integrativi, non trovando applicazione l'art. 2126, secondo comma, cod. civ., in quanto la nullità non riguarda il contratto di lavoro bensì proprio l'atto che riconosce il beneficio (in tal senso, arg. Ex Cass. Sez. L, 29/10/2021, n. 30748).”. In altri termini, l'art. 2126 c.c. non può trovare applicazione nel caso in cui, ferma la validità del contratto individuale di lavoro nonché dell'eventuale contratto collettivo integrativo, risulti nulla la clausola che rinvia a un'insufficiente copertura finanziaria. Attribuzione peraltro, che, ove effettivamente avvenuta, legittimerebbe l'amministrazione ad agire in via di ripetizione di quanto indebitamente corrisposto, non diversamente da quanto verificatosi per il 2021 come accertato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 190/2022. In conclusione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato atteso che alcuna somma
-priva di copertura finanziaria prevista in bilancio - può essere corrisposta per il titolo azionato nel presente giudizio, salva e impregiudicata l'eventuale responsabilità dell'amministrazione o del suo funzionario ad altro titolo comunque estraneo all'attuale procedimento. Attesa la pregressa condotta dell'Amministrazione opponente nei confronti dei plurimi decreti ingiuntivi non opposti, nonché del contrasto nella giurisprudenza di merito, ricorrono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE Definitivamente pronunciando;
accoglie l'opposizione proposta dall' Parte_1
, in persona del legale rappresentante, avverso il decreto ingiuntivo n.
[...] 241/2023 emesso dal Tribunale di Termini Imerese a favore di;
Controparte_1 per l'effetto, revoca detto decreto ingiuntivo, rigettando la pretesa dell'opposto; dichiara integralmente compensate le spese di lite. Termini Imerese, 27.11.2025.
Il Giudice
Dott. Marcello Giacalone
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