Sentenza 17 gennaio 2002
Massime • 1
Nel procedimento per l'emanazione del provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio, la comunicazione all'interessato, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990, del suo inizio può essere omessa non già perché manchi un "iter" amministrativo nel quale l'interessato possa interloquire, ma perché vi sono ragioni di urgenza (non eliminabili con strumenti di natura cautelare che la legge non prevede), trattandosi di un provvedimento che viene adottato nei confronti di persone pericolose per la sicurezza pubblica e cioè di persone che, se non allontanate immediatamente dal luogo in cui operano, con elevata probabilità, possono continuare a delinquere, compromettendo ulteriormente la pacifica convivenza dei cittadini.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/01/2002, n. 29970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29970 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIOVANNI D'URSO - Presidente - del 17/01/2002
1. Dott. TORQUATO GEMELLI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PIERO MOCALI - Consigliere - N. 47
3. Dott. ANTONIO MARCHESE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. EMILIO GIOVANNI GIRONI - Consigliere - N. 32699/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
- AF EL, nato a [...] il [...], avverso la sentenza emessa il 30 marzo 2001 dalla Corte di appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Sentita in pubblica udienza la relazione del consigliere Dott. Antonio Marchese;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Anna Maria De Santo il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
- Considerato in
F A T T O
Con sentenza del 18 maggio 2000, il Tribunale di Bolzano ha condannato EL PA alla pena di tre mesi di arresto, avendolo ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 perché, allontanato dal comune di Bolzano
per tre anni con foglio di via obbligatorio (come da provvedimento del Questore di Bolzano in data 17 settembre 1997, vi ritornava senza preventiva autorizzazione (fatto accertato in Bolzano, il 15 gennaio 1998).
Sul gravame proposto dall'imputato, la Corte di appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, con sentenza del 30 marzo 2001, ha integralmente confermato la pronuncia impugnata. Avverso tale decisione, lo PA ha proposto il ricorso per cassazione che viene ora alla cognizione di questa Corte. - Osserva in
D I R I T T O
Con i motivi di impugnazione, il ricorrente, denunciando l'inosservanza della legge penale, oltre che il difetto di motivazione, deduce l'illegittimità del provvedimento del Questore di Bolzano perché adottato, in violazione dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza il preventivo avviso di procedimento.
La censura è infondata.
Ed invero, la comunicazione all'interessato, ai sensi dell'art.7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dell'avvio del procedimento per l'emanazione del provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio previsto dall'art. 2 della legge 27 dicembre 1956 n.1423 può essere omessa (alla luce di quanto affermato dalla Corte
costituzionale con sentenza n. 210 del 31 maggio 1995) non sulla base del postulato secondo cui mancherebbe, nella specie, un iter amministrativo nel quale l'interessato possa interloquire (dovendosi invece ritenere che un tale iter sussista, atteso che il procedimento inizia di norma con un rapporto o una relazione di servizio e si svolge con l'acquisizione di informazioni sui trascorsi e sui precedenti dell'interessato), ma piuttosto perché vi sono ragioni di urgenza (non eliminabili con strumenti di natura cautelare che la legge non prevede), trattandosi di un provvedimento che viene adottato nei confronti di persone pericolose per la sicurezza pubblica e cioè di persone che, se non allontanate immediatamente dal luogo in cui operano, possono, con elevata probabilità, continuare a delinquere, compromettendo ulteriormente la pacifica convivenza dei cittadini.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2002