Cass. pen., sez. I, sentenza 17/01/2002, n. 29970
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Sentenza 17 gennaio 2002

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Nel procedimento per l'emanazione del provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio, la comunicazione all'interessato, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990, del suo inizio può essere omessa non già perché manchi un "iter" amministrativo nel quale l'interessato possa interloquire, ma perché vi sono ragioni di urgenza (non eliminabili con strumenti di natura cautelare che la legge non prevede), trattandosi di un provvedimento che viene adottato nei confronti di persone pericolose per la sicurezza pubblica e cioè di persone che, se non allontanate immediatamente dal luogo in cui operano, con elevata probabilità, possono continuare a delinquere, compromettendo ulteriormente la pacifica convivenza dei cittadini.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 17/01/2002, n. 29970
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29970
    Data del deposito : 17 gennaio 2002

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