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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 23/02/2026, n. 3188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3188 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3188/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: D'EMMANUELE LUCIANO, Presidente
NA EL, OR
VOLINO PASQUALE, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16923/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente 1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF Difensore 1
Difensore 2 Dubbioso - CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale li Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250102378531000 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2766/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese
Resistente: il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 S.r.l., in persona dell'amministratore Nominativo_2, rappresentato e difeso dal Dott. Difensore _1 e dalla Rag. Nominativo_1, ha proposto ricorso depositato a seguito della notifica avvenuta in data 8 settembre 2025, avverso la cartella di pagamento n.
071-2025-0102378531000, emessa per IVA anno d'imposta 2019, per l'importo complessivo di euro
45.200,45, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, notificata al contribuente in data 10 giugno 2025.
La parte ricorrente ha dedotto, quali motivi di impugnazione, la dedotta mancanza di danno erariale, esponendo che la società aveva provveduto a rateizzare il debito oggetto di iscrizione a ruolo e che le rate erano state versate con ritardo, ma senza mai oltrepassare la scadenza della rata successiva. In ragione di ciò, il ricorrente ha sostenuto che non si fosse verificata la decadenza dal beneficio della rateazione e ha chiesto la riduzione delle sanzioni dal 30% al 10%, richiamando la circostanza dei pagamenti eseguiti, al pagamento delle spese di giudizio in favore del difensore anticipatario, avendo dichiarato di averne fatto anticipazione, come espressamente indicato nelle conclusioni del ricorso.
Si è costituita in giudizio la Direzione Provinciale II di Napoli dell'Agenzia delle Entrate, in persona del
Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Ufficio legale interno, nonché l'Agenzia delle Entrate -
ON, evocata in giudizio, esponendo che la cartella di pagamento era stata emessa ai sensi dell'art. 54-bis del DPR n. 633 del 1972, a seguito del riscontro dell'omesso versamento delle somme dovute dal contribuente e risultanti dalla dichiarazione IVA per l'anno 2019. L'Ufficio ha precisato che la società aveva inizialmente aderito alla comunicazione di irregolarità ex art. 2 del D.Lgs. n. 462 del 1997, beneficiando della riduzione delle sanzioni ad un terzo, ma era successivamente decaduta dal piano di rateazione per il mancato pagamento della rata n. 2, scaduta il 31 marzo 2023.
L'Ufficio ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo che il contribuente non aveva fornito idonea documentazione né specifiche indicazioni di date e importi dei pagamenti che potessero dimostrare il corretto adempimento del piano di rateazione o contrastare quanto risultante dalla cartella impugnata..
La Direzione Provinciale II di Napoli ha, altresì, dedotto la parziale cessazione della materia del contendere, rappresentando che, successivamente all'iscrizione a ruolo, il contribuente aveva effettuato ulteriori pagamenti spontanei, considerati come acconti sul debito complessivo, e che, in conseguenza di ciò, era stato emesso un provvedimento di sgravio parziale in autotutela, protocollo n. 2025S358660, emesso in data 5 giugno 2025, relativo alla rideterminazione delle somme dovute ai sensi degli artt. 36- bis del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis del DPR n. 633 del 1972, l'Ufficio ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione parziale della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546 del 1992, nei limiti dello sgravio disposto, con il rigetto del ricorso per la parte residua.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La cartella di pagamento è stata emanata ai sensi dell'art. 54/bis del DPR 633/72 avendo l'ufficio riscontrato l'omesso versamento delle somme dovute dal contribuente indicate nella dichiarazione IVA relativa all'anno di imposta 2019 e che ha originato la partita di ruolo. In particolare, come si evince dalla parte descrittiva contenuta in cartella (vedi pagina 5 dell'atto impugnato) la società aveva anche iniziato a pagare a rate le somme dovute dopo aver ricevuto la comunicazione di irregolarità ex art. 2 D.Lgs. 462/97 con le sanzioni ridotte ad un terzo, ma è poi decaduto da tale agevolazione a causa del “. . . mancato pagamento della rata numero 02 dovuta alla scadenza del 31.03.2023".
La società ricorrente ha dedotto che i versamenti eseguiti a seguito della comunicazione di irregolarità sono intervenuti con un ritardo di modesta entità, ma comunque entro il termine di scadenza della rata successiva, sostenendo che tale circostanza non comporti la decadenza dal beneficio della rateazione.
La prospettazione valorizza l'art.
3-bis del D.Lgs. n. 462 del 1997 nel senso che il pagamento tardivo di una rata diversa dalla prima, se effettuato entro la scadenza della rata successiva, non determinerebbe la perdita del beneficio, ma esclusivamente l'applicazione degli interessi e della sanzione correlata al ritardo, anche alla luce della disciplina del cosiddetto lieve inadempimento e dei chiarimenti resi dall'Amministrazione finanziaria in materia di lieve tardività e lieve carenza. In tale quadro, la parte ricorrente ha collegato la richiesta di riduzione sanzionatoria alla misura del 10 per cento, assumendo l'insussistenza di un danno erariale in considerazione dei pagamenti effettuati e della possibilità di regolarizzazione mediante ravvedimento operoso entro il termine della rata successiva.
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Napoli ha ricostruito la pretesa tributaria sulla base della liquidazione automatizzata ex art. 54-bis del DPR n. 633 del 1972, riferita all'IVA per l'anno d'imposta 2019, sostenendo che la decadenza dal beneficio della rateazione si sia verificata per il mancato pagamento della rata n. 2 con scadenza 31 marzo 2023, come risultante dalla parte descrittiva della cartella di pagamento in cui risulta il pagamento in data il 06\4\ entro la scadenza della rata successiva.
Con specifico riferimento al pagamento entro la scadenza della rata successiva, la parte ricorrente ha richiamato la disciplina del lieve inadempimento, come illustrata nella prassi istituzionale dell'Agenzia delle Entrate, sostenendo che la lieve tardività nel pagamento di una rata diversa dalla prima non determina la decadenza dalla rateazione, ma comporta l'iscrizione a ruolo dei soli interessi e della sanzione correlata al ritardo, con possibilità di evitare l'iscrizione mediante ravvedimento operoso nei termini indicati. L'Amministrazione ha rappresentato che, successivamente all'iscrizione a ruolo, la parte ricorrente ha effettuato ulteriori versamenti spontanei, computati in acconto sul dovuto, e ha prodotto il provvedimento di sgravio parziale in autotutela prot. n. 2025S358660, emesso in data 5 giugno 2025, relativo alla rideterminazione delle somme dovute ai sensi degli artt. 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54- bis del DPR n. 633 del 1972. In relazione a tale circostanza, l'Ufficio ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione parziale della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546 del 1992, nei limiti dello sgravio disposto, come risultante dalla documentazione prodotta, con il rigetto del ricorso per la parte residua.
Sulla base dei principi esposti e considerato il ritardo minimo di soli pochi giorni e comune entro la scadenza della rata successiva può accogliersi il ricorso nel senso di riduzione sanzionatoria alla misura del 10 per cento, assumendo l'insussistenza di un danno erariale in considerazione dei pagamenti effettuati e della possibilità di regolarizzazione mediante ravvedimento operoso entro il termine della rata successiva.
La soccombenza e la cessazione parziale della materia del contendere giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: D'EMMANUELE LUCIANO, Presidente
NA EL, OR
VOLINO PASQUALE, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16923/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente 1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF Difensore 1
Difensore 2 Dubbioso - CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale li Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250102378531000 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2766/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese
Resistente: il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 S.r.l., in persona dell'amministratore Nominativo_2, rappresentato e difeso dal Dott. Difensore _1 e dalla Rag. Nominativo_1, ha proposto ricorso depositato a seguito della notifica avvenuta in data 8 settembre 2025, avverso la cartella di pagamento n.
071-2025-0102378531000, emessa per IVA anno d'imposta 2019, per l'importo complessivo di euro
45.200,45, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, notificata al contribuente in data 10 giugno 2025.
La parte ricorrente ha dedotto, quali motivi di impugnazione, la dedotta mancanza di danno erariale, esponendo che la società aveva provveduto a rateizzare il debito oggetto di iscrizione a ruolo e che le rate erano state versate con ritardo, ma senza mai oltrepassare la scadenza della rata successiva. In ragione di ciò, il ricorrente ha sostenuto che non si fosse verificata la decadenza dal beneficio della rateazione e ha chiesto la riduzione delle sanzioni dal 30% al 10%, richiamando la circostanza dei pagamenti eseguiti, al pagamento delle spese di giudizio in favore del difensore anticipatario, avendo dichiarato di averne fatto anticipazione, come espressamente indicato nelle conclusioni del ricorso.
Si è costituita in giudizio la Direzione Provinciale II di Napoli dell'Agenzia delle Entrate, in persona del
Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Ufficio legale interno, nonché l'Agenzia delle Entrate -
ON, evocata in giudizio, esponendo che la cartella di pagamento era stata emessa ai sensi dell'art. 54-bis del DPR n. 633 del 1972, a seguito del riscontro dell'omesso versamento delle somme dovute dal contribuente e risultanti dalla dichiarazione IVA per l'anno 2019. L'Ufficio ha precisato che la società aveva inizialmente aderito alla comunicazione di irregolarità ex art. 2 del D.Lgs. n. 462 del 1997, beneficiando della riduzione delle sanzioni ad un terzo, ma era successivamente decaduta dal piano di rateazione per il mancato pagamento della rata n. 2, scaduta il 31 marzo 2023.
L'Ufficio ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo che il contribuente non aveva fornito idonea documentazione né specifiche indicazioni di date e importi dei pagamenti che potessero dimostrare il corretto adempimento del piano di rateazione o contrastare quanto risultante dalla cartella impugnata..
La Direzione Provinciale II di Napoli ha, altresì, dedotto la parziale cessazione della materia del contendere, rappresentando che, successivamente all'iscrizione a ruolo, il contribuente aveva effettuato ulteriori pagamenti spontanei, considerati come acconti sul debito complessivo, e che, in conseguenza di ciò, era stato emesso un provvedimento di sgravio parziale in autotutela, protocollo n. 2025S358660, emesso in data 5 giugno 2025, relativo alla rideterminazione delle somme dovute ai sensi degli artt. 36- bis del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis del DPR n. 633 del 1972, l'Ufficio ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione parziale della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546 del 1992, nei limiti dello sgravio disposto, con il rigetto del ricorso per la parte residua.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La cartella di pagamento è stata emanata ai sensi dell'art. 54/bis del DPR 633/72 avendo l'ufficio riscontrato l'omesso versamento delle somme dovute dal contribuente indicate nella dichiarazione IVA relativa all'anno di imposta 2019 e che ha originato la partita di ruolo. In particolare, come si evince dalla parte descrittiva contenuta in cartella (vedi pagina 5 dell'atto impugnato) la società aveva anche iniziato a pagare a rate le somme dovute dopo aver ricevuto la comunicazione di irregolarità ex art. 2 D.Lgs. 462/97 con le sanzioni ridotte ad un terzo, ma è poi decaduto da tale agevolazione a causa del “. . . mancato pagamento della rata numero 02 dovuta alla scadenza del 31.03.2023".
La società ricorrente ha dedotto che i versamenti eseguiti a seguito della comunicazione di irregolarità sono intervenuti con un ritardo di modesta entità, ma comunque entro il termine di scadenza della rata successiva, sostenendo che tale circostanza non comporti la decadenza dal beneficio della rateazione.
La prospettazione valorizza l'art.
3-bis del D.Lgs. n. 462 del 1997 nel senso che il pagamento tardivo di una rata diversa dalla prima, se effettuato entro la scadenza della rata successiva, non determinerebbe la perdita del beneficio, ma esclusivamente l'applicazione degli interessi e della sanzione correlata al ritardo, anche alla luce della disciplina del cosiddetto lieve inadempimento e dei chiarimenti resi dall'Amministrazione finanziaria in materia di lieve tardività e lieve carenza. In tale quadro, la parte ricorrente ha collegato la richiesta di riduzione sanzionatoria alla misura del 10 per cento, assumendo l'insussistenza di un danno erariale in considerazione dei pagamenti effettuati e della possibilità di regolarizzazione mediante ravvedimento operoso entro il termine della rata successiva.
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Napoli ha ricostruito la pretesa tributaria sulla base della liquidazione automatizzata ex art. 54-bis del DPR n. 633 del 1972, riferita all'IVA per l'anno d'imposta 2019, sostenendo che la decadenza dal beneficio della rateazione si sia verificata per il mancato pagamento della rata n. 2 con scadenza 31 marzo 2023, come risultante dalla parte descrittiva della cartella di pagamento in cui risulta il pagamento in data il 06\4\ entro la scadenza della rata successiva.
Con specifico riferimento al pagamento entro la scadenza della rata successiva, la parte ricorrente ha richiamato la disciplina del lieve inadempimento, come illustrata nella prassi istituzionale dell'Agenzia delle Entrate, sostenendo che la lieve tardività nel pagamento di una rata diversa dalla prima non determina la decadenza dalla rateazione, ma comporta l'iscrizione a ruolo dei soli interessi e della sanzione correlata al ritardo, con possibilità di evitare l'iscrizione mediante ravvedimento operoso nei termini indicati. L'Amministrazione ha rappresentato che, successivamente all'iscrizione a ruolo, la parte ricorrente ha effettuato ulteriori versamenti spontanei, computati in acconto sul dovuto, e ha prodotto il provvedimento di sgravio parziale in autotutela prot. n. 2025S358660, emesso in data 5 giugno 2025, relativo alla rideterminazione delle somme dovute ai sensi degli artt. 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54- bis del DPR n. 633 del 1972. In relazione a tale circostanza, l'Ufficio ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione parziale della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546 del 1992, nei limiti dello sgravio disposto, come risultante dalla documentazione prodotta, con il rigetto del ricorso per la parte residua.
Sulla base dei principi esposti e considerato il ritardo minimo di soli pochi giorni e comune entro la scadenza della rata successiva può accogliersi il ricorso nel senso di riduzione sanzionatoria alla misura del 10 per cento, assumendo l'insussistenza di un danno erariale in considerazione dei pagamenti effettuati e della possibilità di regolarizzazione mediante ravvedimento operoso entro il termine della rata successiva.
La soccombenza e la cessazione parziale della materia del contendere giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e compensa le spese.