Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/04/2009, n. 27504
CASS
Sentenza 23 aprile 2009

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Ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo del delitto di agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 79, comma secondo d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309), anche nella forma omissiva, è necessario che il soggetto sia conscio del fatto che il locale posto nella sua disponibilità sia utilizzato come sede di frequente ritrovo per il consumo di sostanze stupefacenti e si astenga dall'intervenire nella consapevolezza dell'agevolazione che dal suo comportamento omissivo può derivare a tale uso. (Fattispecie in cui si che dimostri soltanto inefficiente nell'assumere idonee iniziative a far fronte alla diffusione del consumo di droga all'interno del suo istituto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/04/2009, n. 27504
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 27504
    Data del deposito : 23 aprile 2009

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