Sentenza 23 aprile 2009
Massime • 1
Ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo del delitto di agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 79, comma secondo d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309), anche nella forma omissiva, è necessario che il soggetto sia conscio del fatto che il locale posto nella sua disponibilità sia utilizzato come sede di frequente ritrovo per il consumo di sostanze stupefacenti e si astenga dall'intervenire nella consapevolezza dell'agevolazione che dal suo comportamento omissivo può derivare a tale uso. (Fattispecie in cui si che dimostri soltanto inefficiente nell'assumere idonee iniziative a far fronte alla diffusione del consumo di droga all'interno del suo istituto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/04/2009, n. 27504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27504 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 23/04/2009
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 807
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 041826/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DA BR RA IN N. IL 21/06/1953;
avverso SENTENZA del 03/05/2006 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MATERA LINA;
sentito il P.G. Dott. Selvaggi Eugenio che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste;
sentiti gli avv. Rombo Francesco che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza, e Pisapia Giuliano che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
Con sentenza in data 28-6-2004 il GUP del Tribunale di Milano, all'esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato NI RU CO IG colpevole dei reati di favoreggiamento personale e di agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti rispettivamente ascrittigli ai capi A) e C) della rubrica, limitatamente alla sostanza stupefacente di tipo hashish e, ritenuto assorbito nel capo A) il reato di cui al capo B), unificati i reati sub A) e C) sotto il vincolo della continuazione, lo ha condannato, con le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate e la diminuente per il rito, alla pena di anni uno mesi otto di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa, con i doppi benefici di legge.
Con sentenza in data 3-5-2006 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma di tale sentenza, ha assolto l'imputato dal reato di cui al capo A) perché il fatto non costituisce reato ed ha rideterminato la pena per il reato sub C) in un anno di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa, confermando nel resto la decisione di primo grado.
Il fatto contestato al capo C) riguardava il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 79, commi 2 e 3, per avere l'imputato, in qualità di dirigente scolastico del liceo scientifico "Majorana" di Rho, consentito o comunque tollerato che nel predetto istituto, e in particolare all'interno dei servizi igienici del secondo piano "ammezzato", nonché nel cortile della scuola, venisse fatto abitualmente uso dagli studenti di sostanza stupefacente, nonché che venisse svolta attività di cessione di sostanza stupefacente di tipo hashish da parte di RO EF e EN LE (tratto in arresto in flagranza di reato in data 22-5-2003 dai Carabinieri di Rho), nonché da parte di altri soggetti non meglio identificati, agli alunni del liceo;
con l'aggravante che a tale attività di spaccio partecipavano persone di età minore (in Rho dall'ottobre 2002 al maggio 2003).
Il NI, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, dolendosi con un primo motivo della mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del prevenuto per il reato sub C). Deduce, in particolare, che la Corte di Appello:
- ha motivato in modo illogico e contraddittorio in ordine all'assunto difensivo inerente alla mancata segnalazione al ricorrente di fatti specifici di consumo di sostanze;
- si è dilungata in una elencazione acritica di una serie di elementi - del tutto neutri ai fini della prova della sussistenza del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 79 e, comunque, smentiti alle deposizioni di numerosi testimoni-, volti a dimostrare che nel liceo Majorana si consumavano droghe leggere e che gli interventi del Preside non erano stati efficaci per contrastare il fenomeno;
- ha omesso di valutare la documentazione prodotta dalla difesa in data 14-4-2004, relativa a tutte le iniziative intraprese dall'imputato per combattere il fenomeno dell'uso di droghe leggere all'interno del Liceo;
- ha omesso di prendere in considerazione le deposizioni dei numerosi professori sentiti come testimoni, che avevano riferito di non essere al corrente di episodi di consumo o di cessione di hashish all'interno della scuola;
- ha posto a base del giudizio di colpevolezza le dichiarazioni dei professori VA, ES, Businelli, ON, Amatasi, Altavilla, Caruso, senza tener conto delle parti di tali deposizioni dalle quali emergeva che i predetti testi non avevano mai assistito a specifici episodi di consumo o cessione di stupefacente nell'istituto scolastico;
- non ha tenuto conto del fatto che il dovere di sorveglianza nell'istituto scolastico, compresi i servizi igienici, compete, per legge, ai docenti nel loro orario di servizio, intervalli compresi. Col secondo motivo il ricorrente lamenta l'erronea applicazione dell'art. 79, D.P.R. cit. e la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi integrativi del reato contestato, mancando qualsiasi consapevole contributo causale, anche di natura omissiva, ad attività di consumo o spaccio, e non essendovi prova che il NI abbia tenuto una condotta finalizzata ad "adibire" la scuola, o alcuni locali dell'istituto scolastico, a luogo deputato per l'uso di sostanze stupefacenti.
Col terzo motivo viene dedotta la mancanza e l'illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del delitto di agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti, il quale consiste in un "consapevole comportamento circa la destinazione data all'immobile... da parte di chi ha il diritto di impedirla". La Corte di Appello non solo non ha dato conto di qualsiasi elemento che dimostrasse la volontà e la consapevolezza del prevenuto di tollerare l'uso di droghe leggere, ma ha trascurato tutti gli atti processuali che evidenziavano la volontà del NI di combattere il fenomeno.
Col quarto motivo viene denunciata la violazione dell'art. 191 c.p.p., in relazione all'art. 63 c.p.p., comma 2, nonché la manifesta illogicità della motivazione, con riguardo al rigetto dell'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai professori VA e Domnes, trattandosi di soggetti che avrebbero dovuto essere sentiti ab initio come indagati e con l'assistenza di un difensore.
Con un ultimo motivo viene dedotto il difetto di motivazione in ordine alla commisurazione della pena, assolutamente inadeguata rispetto al fatto contestato ed alla personalità dell'imputato. In prossimità dell'odierna udienza il difensore dell'imputato ha depositato memoria, con la quale ha insistito nel sostenere l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato. DIRITTO
Le censure mosse dal ricorrente in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato contestato sono fondate e assorbenti.
Il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 79, comma 2, nell'evidente intento di realizzare una forma di tutela anticipata della salute pubblica, colpendo comportamenti prodromici e funzionali all'uso di stupefacenti, diversi rispetto a quelli di produzione e spaccio, punisce "chiunque, avendo la disponibilità di un immobile, di un ambiente o di un veicolo a ciò idoneo, lo adibisce o consente che altri lo adibisca a luogo di convegno abituale di persone che ivi si diano all'uso di sostanze stupefacenti".
Tale fattispecie delittuosa si distingue da quella descritta dal primo comma dello stesso articolo (che sanziona "chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno abituale di persone che ivi si diano all'uso di sostanze stupefacenti") per la maggiore ampiezza dell'oggetto della condotta di adibizione - potendo questa riguardare genericamente un immobile, un ambiente o un veicolo - e per le caratteristiche dell'evento costituito dall'evento, che deve essere "abituale", e cioè qualificato dalla frequenza delle riunioni in un arco temporale di una certa durata (Cass. Sez. 6, 21-2-2000 n. 3951), quando le persone ivi si diano all'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, caratterizzandosi per questa loro comune finalità (Cass. Sez. 1, 16-1-1987 n. 6569). Accanto alla condotta positiva di adibizione, e cioè di destinazione di fatto dell'immobile, ambiente o veicolo a luogo di convegno abituale per l'assunzione di sostanze stupefacenti, la norma in esame, al pari di quella prevista dal primo comma, sanziona, a titolo di agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti, anche la condotta di chi "consente" che i predetti locali vengano adibiti da altri agli scopi vietati dalla legge.
Tale seconda ipotesi costituisce una fattispecie a carattere omissivo, che si realizza attraverso il mancato impedimento o la mancata eliminazione della destinazione imposta da altri a luogo di convegno di persone che ivi si diano all'uso di sostanze stupefacenti. Per la configurabilità del reato, pertanto, secondo la giurisprudenza, è sufficiente che i luoghi indicati dalla norma siano utilizzati in modo abituale, con il consenso o con un comportamento negativo di mera tolleranza da parte di chi ne abbia la disponibilità, per il consumo delle sostanze stupefacenti (v., con riguardo al reato previsto dal primo comma: Cass. Sez. 4, 14-2-2008 n. 15167; Cass. Sez. 6, 17-3-1989 n. 13640; Cass. Sez. 1, 27-2-1987 n. 7671). Poiché, tuttavia, il delitto in esame è punito a titolo di dolo, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo, anche nella forma omissiva, è necessario che il soggetto agisca con la coscienza e volontà di "agevolare", così come recita la rubrica, con la sua condotta, l'uso di sostanze stupefacenti;
e, a tal fine, l'elemento rappresentativo e volitivo devono abbracciare tutti gli aspetti della fattispecie, richiedendosi che il soggetto sia conscio del fatto che il locale posto nella sua disponibilità è utilizzato da altri come sede di frequente ritrovo per il consumo di sostanze stupefacenti, e si astenga dall'intervenire nella consapevolezza dell'agevolazione che dal suo comportamento omissivo può derivare a tale uso. Nel caso di specie, la Corte di Appello si è preoccupata essenzialmente di porre in risalto l'intensità che aveva assunto all'interno dell'istituto scolastico di cui il NI era preside il fenomeno della cessione e del consumo della droga e la mancata adozione, da parte dell'imputato, di misure idonee a contrastarlo. Ma sono proprio gli argomenti addotti a sostegno dell'affermazione di responsabilità a dimostrare come, in realtà, ciò che viene rimproverato al prevenuto è di avere colposamente sottovalutato i fatti (sintomatici al riguardo sono gli specifici riferimenti contenuti in sentenza, in relazione alle dichiarazioni del professore ES e dei genitori dell'allievo ER, al comportamento di "minimizzazione", da parte del preside, del problema che gli veniva prospettato) e di essere stato incapace di assumere quelle iniziative che gli competevano in forza della sua qualità di preside, che lo collocava in una posizione di garanzia.
Tale posizione, più volte evocata in sentenza, imponeva al NI, secondo il giudice del gravame, di "organizzare, modulare e coordinare nel modo più efficace le misure atte a contrastare il fenomeno che gli era stato rappresentato", essendo obbligo del dirigente scolastico quello di "agire per porre in essere tutti quei comportamenti che possono impedire che all'interno della scuola, frequentata soprattutto da minori, si realizzino abitualmente episodi di cessione di sostanze stupefacenti". Al riguardo, in entrambe le sentenze di merito è stato rimarcato che "qualunque iniziativa avrebbe determinato l'interruzione dell'attività o l'avrebbe comunque significativamente contrastata, e ciò nella prospettiva di tutela gravante sul preside: controlli del preside, del personale docente e non docente, assemblee, incontri con i genitori funzionali a dare loro le informazioni necessarie per loro interventi diretti. Ad escludere la responsabilità del preside NI sarebbe stata sufficiente una qualunque iniziativa operativa nella direzione voluta dalla posizione di garanzia rivestita".
L'imputato, per converso, secondo la Corte territoriale, pur essendo stato messo al corrente dello svolgimento regolare di attività illegali all'interno della scuola, non ha adottato "nessuna iniziativa in relazione alla specifica situazione", "non ha sollecitato ne' organizzato o raccomandato alcuna specifica sorveglianza dei locali ove si svolgeva stabilmente l'attività di spaccio".
La Corte di Appello, in particolare, ha emblematicamente ricordato, nella parte finale, le parole con cui il preside ha espresso la sua posizione: "l'educazione alla salute non è azione di polizia è azione educativa. I miei studenti non mi devono percepire come sceriffo, ma come persona autorevole e di riferimento", per ritenere astrattamente condivisibile tale assunto, ma per ribadire, tuttavia, che "la situazione concreta e attuale che gli era stata rappresentata, i rischi per la salute corsi ogni giorno da parte di ragazzi molto giovani proprio all'interno del perimetro scolastico, la situazione di diffusa illegalità... richiedevano l'adozione di provvedimenti e di misure e la verifica della adeguata attività di controllo degli insegnanti"; e che, per contro, nulla è stato fatto per arginare il fenomeno in atto.
È allora ben chiaro che le argomentazioni poste a base della decisione impugnata delineano una condotta caratterizzata in termini di colpa e, quindi, inidonea ad integrare l'elemento psicologico necessario per la realizzazione della fattispecie delittuosa addebitata.
Il comportamento passivo tenuto dall'imputato, infatti, secondo la stessa ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito, costituisce espressione di una mancata presa di coscienza della effettiva gravità del problema e della incapacità di tentare di porvi rimedio, attraverso l'adozione di misure efficienti di contrasto alla diffusione della cessione e del consumo della droga all'interno dell'istituto.
In definitiva, ciò di cui da conto la sentenza impugnata, sul piano dell'elemento soggettivo, è la sostanziale inefficienza dimostrata dal NI nell'assumere iniziative idonee a far fronte alla grave situazione che gli era stata da più parti rappresentata, non già un deliberato astenersi dalla predisposizione di proficue forme di intervento, nella consapevole volontà di agevolare, con la sua inerzia, la diffusione del consumo di droga all'interno della scuola. Di conseguenza, d'impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non costituisce reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2009