TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 04/12/2025, n. 3925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3925 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4747/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4747/2025
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note autorizzate su udienza cartolare.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione letto il ricorso volto all'accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI “ - nel merito: ACCERTARE E
DICHIARARE il diritto al riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis – dalla nascita – in favore di: - , nato a [...]/SP (Brasile) in data Parte_1
16/01/1964; - , nato a [...]/SP (Brasile) in data Controparte_1
21/01/1997; - , nata a [...]/SP (Brasile) in data Controparte_2
24/10/1990; stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
per l'effetto, ORDINARE al ed al in persona del Controparte_3 Controparte_4
p.t. e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, CP_5 trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato Civile, dello status civitatis Italiano dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. premesso che per quanto concerne l'interesse ad agire nella sede giurisdizionale, i ricorrenti hanno dedotto di aver inoltrato , al Consolato Italiano in Brasile, domanda per il riconoscimento del loro status civitatis
Italiano iure sanguinis e che di seguito sono stati messi in “lista d'attesa” ;
i ricorrenti hanno dedotto di essere discendenti diretti di nato il [...], in Persona_1
Italia nel Comune di IA (Livorno), figlio di e di come Persona_2 Parte_2 comprovato dall' Estratto Dell'Atto di Nascita rilasciato dal Comune di IA (LI), che si produce pagina 1 di 4 in copia (v. all. 2). Successivamente in data 7 ottobre 1897 in Italia nel Comune di IA (Livorno), il sig. contraeva matrimonio con la sig.ra come comprovato dall' Persona_1 Controparte_6
Estratto dell'Atto di Matrimonio Nascita rilasciato dal Comune di IA (LI) che si produce in copia (v. all.3); il sig. denominato anche o o Parte_3 Persona_3 Persona_4
o o non ha mai rinunciato alla Persona_5 Persona_6 Persona_1 cittadinanza italiana, come comprovato dal Certificato Negativo di Naturalizzazione, rilasciato dal
Ministero della Giustizia Brasiliano, Segreteria Nazionale della Giustizia, Dipartimento Stranieri(v. all.
4). Dalla loro unione coniugale nasceva a Itapira/SP (Brasile), il giorno 2 gennaio 1914 il sig.
[...] come risulta dal Certificato di Nascita, (v. all. 5); In data 27 dicembre 1941 a Jundiai/SP Pt_4
(Brasile), il sig. contraeva matrimonio con la sig.ra come comprovato Parte_4 Persona_7 dal Certificato di Matrimonio (v. all.6); Dalla loro unione coniugale nasceva a Jundiai/SP (Brasile), il giorno 24 settembre 1942 la sig.ra (v. all. 7). In data 6 luglio Parte_5
1961 a Jundiai/SP (Brasile), la sig.ra contraeva matrimonio con il sig. Parte_5 [...]
(v. all.8). Dalla loro unione coniugale nasceva a Jundiai/SP (Brasile), il giorno Parte_1
16 gennaio 1964 il sig. (v. all. 9). In data 29 giugno 1990 a Parte_1
Jundiai/SP (Brasile), il sig. contraeva matrimonio con la sig.ra Parte_1 [...]
, come (v. all.10); Dalla loro unione coniugale nascevano due figli: - a Jundiai/SP Persona_8
(Brasile), il giorno 23 ottobre 1990 la sig.ra (v. all. 11); - Parte_6
a Jundiai/SP (Brasile), il giorno 21 gennaio 1997 il sig. (v. Controparte_1 all. 12). rilevato che dei passaggi generazionali indicati nel ricorso è stata data prova con la documentazione, debitamente apostillata e tradotta, depositata agli atti;
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del Procuratore presso il Tribunale di
Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuto che
in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del 14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di
730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con pagina 2 di 4 riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovavano nel 2022 in forte ritardo nell'esaminare le istanze protocollate. Nella fattispecie in esame, si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente con le mail e la documentazione depositata (cfr. docc. 23-28), senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
nel merito, non risulta che l'avo italiano nato il [...], in [...] nel Comune Persona_1 di IA (Livorno), sia mai stato naturalizzato cittadino brasiliano (cfr. doc. 21) e, quindi, non ha mai perso la cittadinanza italiana. Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un.,
24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel pagina 3 di 4 provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano;
alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti da nato il [...], in [...] nel Comune di IA (Livorno) , cittadino Persona_1 italiano, con definitivo accoglimento delle domande di parte ricorrente;
per quanto concerne le spese di lite la declaratoria di difetto di giurisdizione su quelle consequenziali depone per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
- accerta che il sig. , nato a [...]/SP (Brasile) in data Parte_1
16/01/1964, cittadino brasiliano;
- il sig. nato a Controparte_1
Jundiai/SP (Brasile) in data 21/01/1997, cittadino brasiliano;
- la sig.ra Controparte_2
nata a [...]/SP (Brasile) in data 24/10/1990, cittadina brasiliana;
sono
[...] cittadini italiani e, per l'effetto ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Controparte_3
Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensate le spese di lite
Si comunichi alle parti.
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
Firenze, 4 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4747/2025
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note autorizzate su udienza cartolare.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione letto il ricorso volto all'accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI “ - nel merito: ACCERTARE E
DICHIARARE il diritto al riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis – dalla nascita – in favore di: - , nato a [...]/SP (Brasile) in data Parte_1
16/01/1964; - , nato a [...]/SP (Brasile) in data Controparte_1
21/01/1997; - , nata a [...]/SP (Brasile) in data Controparte_2
24/10/1990; stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
per l'effetto, ORDINARE al ed al in persona del Controparte_3 Controparte_4
p.t. e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, CP_5 trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato Civile, dello status civitatis Italiano dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. premesso che per quanto concerne l'interesse ad agire nella sede giurisdizionale, i ricorrenti hanno dedotto di aver inoltrato , al Consolato Italiano in Brasile, domanda per il riconoscimento del loro status civitatis
Italiano iure sanguinis e che di seguito sono stati messi in “lista d'attesa” ;
i ricorrenti hanno dedotto di essere discendenti diretti di nato il [...], in Persona_1
Italia nel Comune di IA (Livorno), figlio di e di come Persona_2 Parte_2 comprovato dall' Estratto Dell'Atto di Nascita rilasciato dal Comune di IA (LI), che si produce pagina 1 di 4 in copia (v. all. 2). Successivamente in data 7 ottobre 1897 in Italia nel Comune di IA (Livorno), il sig. contraeva matrimonio con la sig.ra come comprovato dall' Persona_1 Controparte_6
Estratto dell'Atto di Matrimonio Nascita rilasciato dal Comune di IA (LI) che si produce in copia (v. all.3); il sig. denominato anche o o Parte_3 Persona_3 Persona_4
o o non ha mai rinunciato alla Persona_5 Persona_6 Persona_1 cittadinanza italiana, come comprovato dal Certificato Negativo di Naturalizzazione, rilasciato dal
Ministero della Giustizia Brasiliano, Segreteria Nazionale della Giustizia, Dipartimento Stranieri(v. all.
4). Dalla loro unione coniugale nasceva a Itapira/SP (Brasile), il giorno 2 gennaio 1914 il sig.
[...] come risulta dal Certificato di Nascita, (v. all. 5); In data 27 dicembre 1941 a Jundiai/SP Pt_4
(Brasile), il sig. contraeva matrimonio con la sig.ra come comprovato Parte_4 Persona_7 dal Certificato di Matrimonio (v. all.6); Dalla loro unione coniugale nasceva a Jundiai/SP (Brasile), il giorno 24 settembre 1942 la sig.ra (v. all. 7). In data 6 luglio Parte_5
1961 a Jundiai/SP (Brasile), la sig.ra contraeva matrimonio con il sig. Parte_5 [...]
(v. all.8). Dalla loro unione coniugale nasceva a Jundiai/SP (Brasile), il giorno Parte_1
16 gennaio 1964 il sig. (v. all. 9). In data 29 giugno 1990 a Parte_1
Jundiai/SP (Brasile), il sig. contraeva matrimonio con la sig.ra Parte_1 [...]
, come (v. all.10); Dalla loro unione coniugale nascevano due figli: - a Jundiai/SP Persona_8
(Brasile), il giorno 23 ottobre 1990 la sig.ra (v. all. 11); - Parte_6
a Jundiai/SP (Brasile), il giorno 21 gennaio 1997 il sig. (v. Controparte_1 all. 12). rilevato che dei passaggi generazionali indicati nel ricorso è stata data prova con la documentazione, debitamente apostillata e tradotta, depositata agli atti;
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del Procuratore presso il Tribunale di
Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuto che
in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del 14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di
730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con pagina 2 di 4 riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovavano nel 2022 in forte ritardo nell'esaminare le istanze protocollate. Nella fattispecie in esame, si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente con le mail e la documentazione depositata (cfr. docc. 23-28), senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
nel merito, non risulta che l'avo italiano nato il [...], in [...] nel Comune Persona_1 di IA (Livorno), sia mai stato naturalizzato cittadino brasiliano (cfr. doc. 21) e, quindi, non ha mai perso la cittadinanza italiana. Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un.,
24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel pagina 3 di 4 provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano;
alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti da nato il [...], in [...] nel Comune di IA (Livorno) , cittadino Persona_1 italiano, con definitivo accoglimento delle domande di parte ricorrente;
per quanto concerne le spese di lite la declaratoria di difetto di giurisdizione su quelle consequenziali depone per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
- accerta che il sig. , nato a [...]/SP (Brasile) in data Parte_1
16/01/1964, cittadino brasiliano;
- il sig. nato a Controparte_1
Jundiai/SP (Brasile) in data 21/01/1997, cittadino brasiliano;
- la sig.ra Controparte_2
nata a [...]/SP (Brasile) in data 24/10/1990, cittadina brasiliana;
sono
[...] cittadini italiani e, per l'effetto ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Controparte_3
Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensate le spese di lite
Si comunichi alle parti.
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
Firenze, 4 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
pagina 4 di 4