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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 19/12/2025, n. 1864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1864 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Regione Sicilia presso la Corte di Appello di
Palermo, composto da dott. US LU Presidente dott. AL PI Giudice delegato relatore
Ing. ZI Onofrio TI PE
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 591 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F ), titolare Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'omonima Azienda Agricola, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giampiero Nassi e Salvatore
Trombatore presso il cui studio Siracusa Via Senatore Di Giovanni n.57 è elettivamente domiciliato attore
E
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Palermo (C.F. , presso i cui uffici, siti in via Mariano Stabile n. 182, è ex lege P.IVA_2 domiciliato: convenuto
Conclusioni delle parti:
Per l'attore: come da note conclusionali depositate telematicamente in data 8 ottobre 2025
Per il convenuto: come da comparsa di risposta depositata telematicamente in data 24 settembre 2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso, notificato in data 25 marzo 2024, nella qualità di titolare Parte_1 dell'omonima azienda agricola evocava in giudizio, davanti a questo Tribunale regionale delle Acque pubbliche per la Sicilia, l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana.
Premetteva di essere proprietario di un terreno agricolo sito in territorio di Noto, in contrada
Padro, censito in catasto al foglio 340, particelle 12, 13, 14, 23, 38, 39, 41, 42, 43 e 44, 149, 153, 209,
428. Esponeva che il suddetto fondo era attraversato dalla affluente del fiume Tellaro, e CP_2 deduceva che, in occasione delle intemperie verificatesi il giorno 28 ottobre 2015, il medesimo - all'epoca impiantato con tunnel-serre per la coltivazione dello zucchino e successivamente delle angurie - era stato allagato dall'acqua fuoriuscita dalla saia, provocando gravi danni alle coltivazioni praticate ed alle strutture ivi esistenti.
Assumeva che l'evento calamitoso fosse riconducibile allo stato di degrado in cui si trovava la saia causata dalla mancata esecuzione di lavori di manutenzione e lamentava che la stessa CP_2 necessitasse ormai da tempo necessita di una pulitura, del rimodellamento dell'alveo e del ripristino degli argini, che in alcuni tratti non esistevano più.
Chiedeva, pertanto, che l'Assessorato convenuto, quale ente competente per la manutenzione del canale in questione, fosse dichiarato responsabile dei danni procurati dall'esondazione e condannato al risarcimento degli stessi.
2. Con comparsa, depositata il 24 settembre 2024, si costituiva in giudizio l'
[...]
, eccependo in via preliminare la prescrizione del diritto al Controparte_3 risarcimento del danno per avvenuta maturazione del termine quinquennale ex art. 2947 c.c. e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda - deducendo, sotto vari aspetti, l'insussistenza di profili di responsabilità a proprio carico ed imputando i fatti ad eventi metereologici di natura eccezionale – e, in via subordinata, la riduzione del risarcimento, in ragione del concorso di colpa del creditore ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c.
3. Disposta ed eseguita consulenza tecnica di ufficio, precisate le conclusioni davanti al giudice delegato ai sensi dell'art. 180 R.D. 1775/1933, all'esito dell'udienza del 21 ottobre 2025 (tenutasi nelle forme di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c.) dinanzi al Tribunale in composizione collegiale, la causa è stata posta in decisione.
4. Nel merito la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di prescrizione della domanda sollevata dall'ente convenuto, avendo il ocumentalmente dimostrato l'esistenza di validi atti interruttivi della Pt_1 prescrizione.
Rilevato che l'evento dannoso si è verificato il 28 ottobre 2015, risulta l'invio di atti di interruzione della prescrizione in data 9 dicembre 2015 ed in data 23 ottobre 2020, con la prova del regolare invio alla parte resistente (cfr. allegati depositati telematicamente in data 11 ottobre 2024).
Considerato che il ricorso introduttivo è stato, come detto, notificato in data 25 marzo 2024, il termine quinquennale non risultava decorso al momento della proposizione della domanda. Fatta questa premessa, si rileva come dalla documentazione in atti, esaminata altresì dai nominati consulenti (v. pag. 9 CTU), risulti che l'attore è proprietario dell'appezzamento sopra menzionato, attualmente investito tutto ad aranceto, ma all'epoca dei fatti per cui è causa (ottobre 2015) coltivato ad ortaggi in coltura protetta, costituito da tunnel.
Secondo la descrizione fornita dagli ausiliari il terreno ricade nel vasto bacino idrografico del fiume Tellaro;
nello specifico il medesimo è lambito lungo il lato ovest e nord dalla CP_2 affluente in destra idraulica del Tellaro, rispetto alla quale si trova in destra idraulica.
I consulenti hanno precisato di avere concentrato lo studio idrologico esclusivamente sulle superfici coinvolte nell'alluvionamento, ricadenti sulle particelle confinanti con la e CP_2 precisamente, procedendo da sud verso nord, sulle particelle 43, 42, 41, 39, 38, 23, 153, 209, 149, 13,
14 e 428 (pag. 11 CTU).
Le risultanze delle indagini tecniche demandate ai consulenti tecnici di ufficio hanno confermato la circostanza dell'avvenuta esondazione della in conseguenza dell'evento CP_2 piovoso occorso il 28 ottobre 2015.
In ordine alle cause dello straripamento, gli esiti dello studio idrogeologico condotto hanno evidenziato che la tracimazione delle acque si è verificata verosimilmente a causa dell'assenza di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul corso d'acqua nel tempo, che ha comportato la presenza di sezioni notevolmente ristrette che impediscono o limitano fortemente il regolare deflusso della corrente (pag. 25 perizia).
E' d'uopo evidenziare che i periti, in occasione del sopralluogo, anche a causa del lungo lasso di tempo trascorso dall'evento calamitoso e considerate le sostanziali modifiche intervenute nell'ordinamento colturale, non hanno rilevato nessuna traccia dello straripamento;
in particolare non sono stati apprezzati dissesti al suolo ovvero la presenza di detriti e/o materiali trasportati dalla corrente e stazionati sui luoghi.
Tuttavia i periti hanno diligentemente visionato la documentazione fotografica in atti nonché la rilevazione satellitare nella piattaforma Google Earth relativa all'anno 2016, dove sono risultati chiaramente evincibili la rottura dell'argine destro della (dalla quale è verosimilmente CP_2 scaturita l'esondazione) nonché i danni subiti dai terreni del dal passaggio dell'onda di Pt_1 piena e dal successivo ristagno delle acque, consistenti nella totale distruzione della coltura praticata per asfissia all'apparato radicale.
I consulenti, attraverso le immagini satellitari, hanno altresì constatato una carente manutenzione del corso d'acqua all'epoca dei fatti, per effetto dell'eccessiva presenza di canne e sezioni ristrette da deposito di materiale solido. Secondo la ricostruzione del fenomeno di esondazione ipotizzata dagli ausiliari, la sezione di deflusso notevolmente ristretta in corrispondenza della sezione di chiusura esaminata ha verosimilmente causato un ostacolo al regolare deflusso della corrente, comportando un innalzamento localizzato del tirante idrico ed una conseguente rottura dell'argine in destra idraulica, causando quindi i danni ivi lamentati (pag. 14).
Hanno altresì evidenziato che “in mancanza di manutenzione mirata, si verifica un'ulteriore parzializzazione della sezione a causa anche dell'interrimento. Non vi è dubbio che la vegetazione e
l'interrimento, lungo l'asta dei corsi d'acqua presi in esame, hanno impedito, all'epoca dell'evento per cui è causa, il deflusso delle acque determinando parzializzazione della sezione libera. In particolare, si è avuto l'innalzamento del livello idrico nell'alveo e l'esondazione che ha investito le aree di cui fanno parte i fondi di parte ricorrente, provocando consistenti danni. Non effettuando la periodica manutenzione annuale con asportazione di sedimenti, l'eccessivo accumulo di essi porta a ridurre l'area effettiva entro cui la corrente è libera di scorrere, innalzando il rischio di esondazione anche per valori relativamente bassi di portata: se in condizione iniziale l'altezza delle sponde era infatti sufficiente ad incanalare una portata, a seguito dell'innalzamento del fondo d'alveo, solo una parte di essa, potrà essere convogliata;
la parte eccedente tale limite sarà portata esondante” (pag.
26).
A parere degli esperti, pertanto, la causa dell'esondazione e il conseguente allagamento dei fondi di parte ricorrente, con danni arrecati alle colture esistenti nei fondi, è da ascrivere esclusivamente alla mancata manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dell'ente preposto (oggi
Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, presso la Presidenza della Regione Sicilia, nel 2015 Assessorato Territorio e Ambiente) (pag. 29 CTU).
In proposito preme rilevare che, prima dell'entrata in vigore dell'art. 3 Legge Regionale
8.5.2018 n. 8 - che ha demandato all'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia tutte le competenze in materia di demanio idrico fluviale - spettava alla Ragione di provvedere alla manutenzione dei corsi d'acqua, con conseguente responsabilità della stessa ex art. 2051 c.c. per i danni derivanti dall'omissione di tale manutenzione. In tal senso si sono più volte espresse la giurisprudenza di legittimità e la giurisprudenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (cfr.
Cass. SS.UU. 5/9/1997 n. 8588; TSAP sentenza n. 73 dell'11/7/2011)
La legge n. 183/1989, infatti, dopo avere classificato i bacini idrografici in bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale, ed individuato nominativamente quelli appartenenti ai primi due gruppi, ha indicato, in via residuale, i bacini di rilievo regionale, delegando alla regione territorialmente competente, tutti i compiti di impulso studio e tutela (art. 10) e le funzioni amministrative relative a tali bacini (art. 16). In forza dell'art. 7) del DP Reg. n. 70/1979, con cui è stato approvato il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della
, il Presidente della Regio-ne esplica le attribuzioni di propria competenza mediante Controparte_1 diversi uffici, ivi elencati, fra i quali è compreso quello del demanio, patrimonio immobiliare regionale, programmazione e disposizione della spesa per le opere di edilizia demaniale, con attribuzione ampia che ricomprende anche la gestione del patrimonio idrico.
In conclusione, le risultanze della consulenza hanno pienamente dimostrato la sussistenza di nesso di causalità tra l'avvenuta piena della saia nella data considerata e il generalizzato CP_2 difetto di manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa dell' convenuto. CP_1
Gli ausiliari hanno, quindi, indicato i rimedi necessari per evitare o quanto meno limitare il verificarsi di simili allagamenti, suggerendo attività di manutenzione dei corsi d'acqua e dei versanti, al fine di preservare l'efficienza delle opere di sistemazione idraulica e forestale sia in condizioni ordinarie sia nel corso degli eventi di piena.
In particolare hanno evidenziato la necessità di individuare e poi eseguire tutte le azioni fondamentali per la mitigazione del pericolo alluvionale dirette anzitutto a preservare e in altri casi a ripristinare la funzionalità idraulica del territorio;
cosa che è possibile realizzare attraverso la manutenzione ordinaria, caratterizzata dalla continuità e periodicità dell'azione, e quella straordinaria, caratterizzata da interventi non periodici, conseguenti ad un attento esame dei corsi d'acqua, finalizzati al ripristino di quella progettata funzionalità idraulica del territorio, adeguando le opere alle portate di massima (per i dettagli cfr. pagg. 27-29).
Gli elementi esposti consentono di ravvisare la responsabilità per i danni arrecati all'attore del convenuto - titolare all'epoca dei fatti per cui è Controparte_4 causa del demanio idrico di cui fa parte la saia AN – ai sensi dell'art. 2051 c.c., per avere omesso di curare la corretta e tempestiva manutenzione del corso d'acqua.
Nessuna responsabilità, ai sensi dell'art. 9 del R.D. n. 523/1904, può configurarsi in capo al
“consorzio degli interessati”, non avendo parte convenuta provato, né essendo altrimenti emerso, che un determinato consorzio di bonifica sia stato realmente investito, peraltro in via esclusiva, di funzioni di manutenzione del corso d'acqua, in forza di formale consegna dell'opera ovvero dell'esistenza di una manutenzione di fatto, o anche delle leggi regionali in materia (cfr. Cass. Civ., SS.UU., n.
1369/2021; SS.UU., n. 32730/2018).
Non ricorre, nel caso in esame, una ipotesi di caso fortuito, invocata dalla resistente, per la eccezionalità ed imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche tali da costituire causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento, la cui prova liberatoria incombe sul custode (ex plurimis: Cass. Civ., sez. VI, n. 21531/2017; SS.UU., n. 20943/2022). Ed invero, i consulenti, nell'ambito delle accurate indagini idrologiche condotte, dopo avere analizzato anche da un punto di vista statistico le precipitazioni abbattutesi sul bacino idrografico di riferimento nella data indicata, hanno stimato le conseguenti portate di piena e verificata l'idoneità del corso d'acqua a convogliare le portate in transito, utilizzando i dati registrati dalle stazioni pluviografiche della zona interessata (Ispica e Modica), e calcolato il tempo di corrivazione necessario per ricavare la pioggia critica attraverso la formula di hanno poi analizzato Pt_2
l'altezza di pioggia critica così ottenuta secondo l'analisi probabilistica (che prevede la determinazione delle curve di probabilità pluviometrica che vengono derivate attraverso la formulazione di Gumbel).
Dai calcoli eseguiti è emerso che la pioggia critica, verificatasi il 28 ottobre 2015, è caratterizzata da un tempo di ritorno inferiore a 2 anni, e pertanto è da ritenersi ordinaria.
Non risultano fondate neppure le ulteriori difese proposte, peraltro in termini estremamente generici, dall'Autorità di Bacino.
In primo luogo, non operano, nel caso in esame, in deroga all'art. 2051 c.c., le disposizioni di cui agli artt. 915, 916 e 917 c.c., attenendo esse a disciplina applicabile esclusivamente alle acque private, non anche alle acque c.d. pubbliche, vale a dire soggette al regime del demanio idrico (Cass.
Civ., sez. III, n. 10287/2015).
Nessuna responsabilità, ai sensi dell'art. 9 del R.D. n. 523/1904, può configurarsi in capo al
“consorzio degli interessati”, non avendo la convenuta provato, né essendo altrimenti emerso, che un determinato consorzio di bonifica sia stato realmente investito, peraltro in via esclusiva, di funzioni di manutenzione del corso d'acqua, in forza di formale consegna dell'opera ovvero dell'esistenza di una manutenzione di fatto, o anche delle leggi regionali in materia (cfr. Cass. Civ., SS.UU., n.
1369/2021; SS.UU., n. 32730/2018).
Né rileva nella fattispecie il disposto dell'art. 12 dello stesso R.D. n. 523/1904, norma in virtù della quale i proprietari e possessori frontisti privati sono tenuti in via esclusiva a realizzare le opere idrauliche di sola difesa dei propri beni rispetto a corsi d'acqua di minori dimensioni o importanza
(quali canali di bonifica) e non devono, invece, farsi carico degli interventi concernenti quei corsi oggetto delle prime quattro categorie di opere elencate negli artt. 4, 5, 7 e 9 del r.d., di quelli a difesa di beni o aree pubbliche e, in particolare, di quelli rientranti nella quinta categoria di cui all'art. 10 del medesimo r.d. (Cass. Civ., sez. III, n. 30521/2019).
Inoltre, i proprietari di fondi latistanti ad un torrente sono obbligati ex art. 12 solo alla costruzione delle opere a difesa dei loro beni, mentre spetta all'autorità amministrativa (ex art. 2 r.d. 25 luglio 1904 n. 523) provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde, sicché fa carico alla regione, alla quale sono state trasferite le competenze amministrative in materia di opere idrauliche, provvedere alla manutenzione dell'argine di un torrente, sito al di là della proprietà privata ed appartenente al demanio, con conseguente responsabilità della stessa (ex art. 2051 c.c.) per i danni derivati dall'omissione di tale manutenzione salvo che l'estensione e la configurazione del bene non rendano praticamente impossibile l'esercizio di un controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi (Cass. Civ., SS.UU., n. 8588/1997).
L'art. 58 R.D. n. 523/1904 si limita ad esonerare dall'omologazione del Prefetto le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo; l'art. 95 prevede che il diritto dei proprietari frontisti di munire le loro sponde nei casi previsti dall'art. 58 è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazione al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti, ed in generale ai diritti dei terzi.
In relazione alla individuazione delle fasce di pertinenza fluviale ed all'eccepito concorso colposo del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c., i nominati consulenti, in ogni caso, hanno riferito che “non sono state rilevate né risultano effrazioni o attività, da parte del ricorrente,
o elementi di omissione tali da provocare o aumentare l'entità dei danni accertati né è stata verificata alcuna effrazione circa il rispetto della fascia di pertinenza idraulica ex art. 96 R.D. 523-1904. Sui tutti gli appezzamenti che confinano con il fiume non sono state infatti riscontrate opere o interventi idonei, anche potenzialmente, ad arrecare pregiudizio al corretto deflusso delle acque, sia in condizione di deflusso ordinario che in condizioni di piena, né presenza di piantagioni a distanza dal piede degli argini in contrasto con il comma f dell'art. 96 del R.D. 523/1904.” (pag. 35).
Passando alla quantificazione dei danni, è emerso dalla CTU che, in conseguenza dell'evento alluvionale del 25 ottobre 2015, si sono verificati danni alle colture praticate ed alle infrastrutture di corredo consistenti nel lucro cessante per perdita della coltura della zucchina in tunnel e nel danno emergente per costi di ripristino delle condizioni ex ante;
il tutto per un ammontare complessivo di €
90.402,00.
Per i dettagli riguardanti il pregiudizio stimato si rinvia alla relazione di consulenza in atti, che il Collegio reputa di condividere integralmente in quanto redatta sulla scorta di criteri tecnici rigorosi e immuni da censura. Trattandosi di debito di valore, sulla somma di € 90.402,00, devalutata al 25 ottobre 2015 e rivalutata anno per anno, vanno calcolati gli interessi compensativi al tasso legale fino alla pubblicazione della presente sentenza.
La somma, quindi, definitivamente dovuta è pari ad euro 101.027,79, oltre interessi al tasso legale dalla data di questa decisione al saldo.
La statuizione sulle spese segue il principio di soccombenza e, quindi, l
[...]
va condannata alla rifusione, nei confronti della Controparte_5 ricorrente, delle spese del presente giudizio che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - in complessivi € 4.217,00 per compensi ed € 518,00 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge
Le spese di c.t.u. vanno poste interamente a carico della parte soccombente.
p.q.m.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
- condanna l' , in persona del legale Controparte_5 rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore di , per i titoli di cui in parte Parte_1 motiva, l'importo complessivo di euro 101.027,79, oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
-condanna l' alla rifusione, nei confronti Controparte_5
, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 4.217,00 Controparte_6 per compensi ed € 518,00 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
- pone definitivamente le spese della c.t.u. interamente a carico di parte convenuta.
Così deciso nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale il 18 dicembre 2025
Il giudice delegato estensore Il Presidente
AL PI US LU
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Regione Sicilia presso la Corte di Appello di
Palermo, composto da dott. US LU Presidente dott. AL PI Giudice delegato relatore
Ing. ZI Onofrio TI PE
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 591 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F ), titolare Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'omonima Azienda Agricola, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giampiero Nassi e Salvatore
Trombatore presso il cui studio Siracusa Via Senatore Di Giovanni n.57 è elettivamente domiciliato attore
E
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Palermo (C.F. , presso i cui uffici, siti in via Mariano Stabile n. 182, è ex lege P.IVA_2 domiciliato: convenuto
Conclusioni delle parti:
Per l'attore: come da note conclusionali depositate telematicamente in data 8 ottobre 2025
Per il convenuto: come da comparsa di risposta depositata telematicamente in data 24 settembre 2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso, notificato in data 25 marzo 2024, nella qualità di titolare Parte_1 dell'omonima azienda agricola evocava in giudizio, davanti a questo Tribunale regionale delle Acque pubbliche per la Sicilia, l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana.
Premetteva di essere proprietario di un terreno agricolo sito in territorio di Noto, in contrada
Padro, censito in catasto al foglio 340, particelle 12, 13, 14, 23, 38, 39, 41, 42, 43 e 44, 149, 153, 209,
428. Esponeva che il suddetto fondo era attraversato dalla affluente del fiume Tellaro, e CP_2 deduceva che, in occasione delle intemperie verificatesi il giorno 28 ottobre 2015, il medesimo - all'epoca impiantato con tunnel-serre per la coltivazione dello zucchino e successivamente delle angurie - era stato allagato dall'acqua fuoriuscita dalla saia, provocando gravi danni alle coltivazioni praticate ed alle strutture ivi esistenti.
Assumeva che l'evento calamitoso fosse riconducibile allo stato di degrado in cui si trovava la saia causata dalla mancata esecuzione di lavori di manutenzione e lamentava che la stessa CP_2 necessitasse ormai da tempo necessita di una pulitura, del rimodellamento dell'alveo e del ripristino degli argini, che in alcuni tratti non esistevano più.
Chiedeva, pertanto, che l'Assessorato convenuto, quale ente competente per la manutenzione del canale in questione, fosse dichiarato responsabile dei danni procurati dall'esondazione e condannato al risarcimento degli stessi.
2. Con comparsa, depositata il 24 settembre 2024, si costituiva in giudizio l'
[...]
, eccependo in via preliminare la prescrizione del diritto al Controparte_3 risarcimento del danno per avvenuta maturazione del termine quinquennale ex art. 2947 c.c. e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda - deducendo, sotto vari aspetti, l'insussistenza di profili di responsabilità a proprio carico ed imputando i fatti ad eventi metereologici di natura eccezionale – e, in via subordinata, la riduzione del risarcimento, in ragione del concorso di colpa del creditore ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c.
3. Disposta ed eseguita consulenza tecnica di ufficio, precisate le conclusioni davanti al giudice delegato ai sensi dell'art. 180 R.D. 1775/1933, all'esito dell'udienza del 21 ottobre 2025 (tenutasi nelle forme di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c.) dinanzi al Tribunale in composizione collegiale, la causa è stata posta in decisione.
4. Nel merito la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di prescrizione della domanda sollevata dall'ente convenuto, avendo il ocumentalmente dimostrato l'esistenza di validi atti interruttivi della Pt_1 prescrizione.
Rilevato che l'evento dannoso si è verificato il 28 ottobre 2015, risulta l'invio di atti di interruzione della prescrizione in data 9 dicembre 2015 ed in data 23 ottobre 2020, con la prova del regolare invio alla parte resistente (cfr. allegati depositati telematicamente in data 11 ottobre 2024).
Considerato che il ricorso introduttivo è stato, come detto, notificato in data 25 marzo 2024, il termine quinquennale non risultava decorso al momento della proposizione della domanda. Fatta questa premessa, si rileva come dalla documentazione in atti, esaminata altresì dai nominati consulenti (v. pag. 9 CTU), risulti che l'attore è proprietario dell'appezzamento sopra menzionato, attualmente investito tutto ad aranceto, ma all'epoca dei fatti per cui è causa (ottobre 2015) coltivato ad ortaggi in coltura protetta, costituito da tunnel.
Secondo la descrizione fornita dagli ausiliari il terreno ricade nel vasto bacino idrografico del fiume Tellaro;
nello specifico il medesimo è lambito lungo il lato ovest e nord dalla CP_2 affluente in destra idraulica del Tellaro, rispetto alla quale si trova in destra idraulica.
I consulenti hanno precisato di avere concentrato lo studio idrologico esclusivamente sulle superfici coinvolte nell'alluvionamento, ricadenti sulle particelle confinanti con la e CP_2 precisamente, procedendo da sud verso nord, sulle particelle 43, 42, 41, 39, 38, 23, 153, 209, 149, 13,
14 e 428 (pag. 11 CTU).
Le risultanze delle indagini tecniche demandate ai consulenti tecnici di ufficio hanno confermato la circostanza dell'avvenuta esondazione della in conseguenza dell'evento CP_2 piovoso occorso il 28 ottobre 2015.
In ordine alle cause dello straripamento, gli esiti dello studio idrogeologico condotto hanno evidenziato che la tracimazione delle acque si è verificata verosimilmente a causa dell'assenza di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul corso d'acqua nel tempo, che ha comportato la presenza di sezioni notevolmente ristrette che impediscono o limitano fortemente il regolare deflusso della corrente (pag. 25 perizia).
E' d'uopo evidenziare che i periti, in occasione del sopralluogo, anche a causa del lungo lasso di tempo trascorso dall'evento calamitoso e considerate le sostanziali modifiche intervenute nell'ordinamento colturale, non hanno rilevato nessuna traccia dello straripamento;
in particolare non sono stati apprezzati dissesti al suolo ovvero la presenza di detriti e/o materiali trasportati dalla corrente e stazionati sui luoghi.
Tuttavia i periti hanno diligentemente visionato la documentazione fotografica in atti nonché la rilevazione satellitare nella piattaforma Google Earth relativa all'anno 2016, dove sono risultati chiaramente evincibili la rottura dell'argine destro della (dalla quale è verosimilmente CP_2 scaturita l'esondazione) nonché i danni subiti dai terreni del dal passaggio dell'onda di Pt_1 piena e dal successivo ristagno delle acque, consistenti nella totale distruzione della coltura praticata per asfissia all'apparato radicale.
I consulenti, attraverso le immagini satellitari, hanno altresì constatato una carente manutenzione del corso d'acqua all'epoca dei fatti, per effetto dell'eccessiva presenza di canne e sezioni ristrette da deposito di materiale solido. Secondo la ricostruzione del fenomeno di esondazione ipotizzata dagli ausiliari, la sezione di deflusso notevolmente ristretta in corrispondenza della sezione di chiusura esaminata ha verosimilmente causato un ostacolo al regolare deflusso della corrente, comportando un innalzamento localizzato del tirante idrico ed una conseguente rottura dell'argine in destra idraulica, causando quindi i danni ivi lamentati (pag. 14).
Hanno altresì evidenziato che “in mancanza di manutenzione mirata, si verifica un'ulteriore parzializzazione della sezione a causa anche dell'interrimento. Non vi è dubbio che la vegetazione e
l'interrimento, lungo l'asta dei corsi d'acqua presi in esame, hanno impedito, all'epoca dell'evento per cui è causa, il deflusso delle acque determinando parzializzazione della sezione libera. In particolare, si è avuto l'innalzamento del livello idrico nell'alveo e l'esondazione che ha investito le aree di cui fanno parte i fondi di parte ricorrente, provocando consistenti danni. Non effettuando la periodica manutenzione annuale con asportazione di sedimenti, l'eccessivo accumulo di essi porta a ridurre l'area effettiva entro cui la corrente è libera di scorrere, innalzando il rischio di esondazione anche per valori relativamente bassi di portata: se in condizione iniziale l'altezza delle sponde era infatti sufficiente ad incanalare una portata, a seguito dell'innalzamento del fondo d'alveo, solo una parte di essa, potrà essere convogliata;
la parte eccedente tale limite sarà portata esondante” (pag.
26).
A parere degli esperti, pertanto, la causa dell'esondazione e il conseguente allagamento dei fondi di parte ricorrente, con danni arrecati alle colture esistenti nei fondi, è da ascrivere esclusivamente alla mancata manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dell'ente preposto (oggi
Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, presso la Presidenza della Regione Sicilia, nel 2015 Assessorato Territorio e Ambiente) (pag. 29 CTU).
In proposito preme rilevare che, prima dell'entrata in vigore dell'art. 3 Legge Regionale
8.5.2018 n. 8 - che ha demandato all'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia tutte le competenze in materia di demanio idrico fluviale - spettava alla Ragione di provvedere alla manutenzione dei corsi d'acqua, con conseguente responsabilità della stessa ex art. 2051 c.c. per i danni derivanti dall'omissione di tale manutenzione. In tal senso si sono più volte espresse la giurisprudenza di legittimità e la giurisprudenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (cfr.
Cass. SS.UU. 5/9/1997 n. 8588; TSAP sentenza n. 73 dell'11/7/2011)
La legge n. 183/1989, infatti, dopo avere classificato i bacini idrografici in bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale, ed individuato nominativamente quelli appartenenti ai primi due gruppi, ha indicato, in via residuale, i bacini di rilievo regionale, delegando alla regione territorialmente competente, tutti i compiti di impulso studio e tutela (art. 10) e le funzioni amministrative relative a tali bacini (art. 16). In forza dell'art. 7) del DP Reg. n. 70/1979, con cui è stato approvato il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della
, il Presidente della Regio-ne esplica le attribuzioni di propria competenza mediante Controparte_1 diversi uffici, ivi elencati, fra i quali è compreso quello del demanio, patrimonio immobiliare regionale, programmazione e disposizione della spesa per le opere di edilizia demaniale, con attribuzione ampia che ricomprende anche la gestione del patrimonio idrico.
In conclusione, le risultanze della consulenza hanno pienamente dimostrato la sussistenza di nesso di causalità tra l'avvenuta piena della saia nella data considerata e il generalizzato CP_2 difetto di manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa dell' convenuto. CP_1
Gli ausiliari hanno, quindi, indicato i rimedi necessari per evitare o quanto meno limitare il verificarsi di simili allagamenti, suggerendo attività di manutenzione dei corsi d'acqua e dei versanti, al fine di preservare l'efficienza delle opere di sistemazione idraulica e forestale sia in condizioni ordinarie sia nel corso degli eventi di piena.
In particolare hanno evidenziato la necessità di individuare e poi eseguire tutte le azioni fondamentali per la mitigazione del pericolo alluvionale dirette anzitutto a preservare e in altri casi a ripristinare la funzionalità idraulica del territorio;
cosa che è possibile realizzare attraverso la manutenzione ordinaria, caratterizzata dalla continuità e periodicità dell'azione, e quella straordinaria, caratterizzata da interventi non periodici, conseguenti ad un attento esame dei corsi d'acqua, finalizzati al ripristino di quella progettata funzionalità idraulica del territorio, adeguando le opere alle portate di massima (per i dettagli cfr. pagg. 27-29).
Gli elementi esposti consentono di ravvisare la responsabilità per i danni arrecati all'attore del convenuto - titolare all'epoca dei fatti per cui è Controparte_4 causa del demanio idrico di cui fa parte la saia AN – ai sensi dell'art. 2051 c.c., per avere omesso di curare la corretta e tempestiva manutenzione del corso d'acqua.
Nessuna responsabilità, ai sensi dell'art. 9 del R.D. n. 523/1904, può configurarsi in capo al
“consorzio degli interessati”, non avendo parte convenuta provato, né essendo altrimenti emerso, che un determinato consorzio di bonifica sia stato realmente investito, peraltro in via esclusiva, di funzioni di manutenzione del corso d'acqua, in forza di formale consegna dell'opera ovvero dell'esistenza di una manutenzione di fatto, o anche delle leggi regionali in materia (cfr. Cass. Civ., SS.UU., n.
1369/2021; SS.UU., n. 32730/2018).
Non ricorre, nel caso in esame, una ipotesi di caso fortuito, invocata dalla resistente, per la eccezionalità ed imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche tali da costituire causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento, la cui prova liberatoria incombe sul custode (ex plurimis: Cass. Civ., sez. VI, n. 21531/2017; SS.UU., n. 20943/2022). Ed invero, i consulenti, nell'ambito delle accurate indagini idrologiche condotte, dopo avere analizzato anche da un punto di vista statistico le precipitazioni abbattutesi sul bacino idrografico di riferimento nella data indicata, hanno stimato le conseguenti portate di piena e verificata l'idoneità del corso d'acqua a convogliare le portate in transito, utilizzando i dati registrati dalle stazioni pluviografiche della zona interessata (Ispica e Modica), e calcolato il tempo di corrivazione necessario per ricavare la pioggia critica attraverso la formula di hanno poi analizzato Pt_2
l'altezza di pioggia critica così ottenuta secondo l'analisi probabilistica (che prevede la determinazione delle curve di probabilità pluviometrica che vengono derivate attraverso la formulazione di Gumbel).
Dai calcoli eseguiti è emerso che la pioggia critica, verificatasi il 28 ottobre 2015, è caratterizzata da un tempo di ritorno inferiore a 2 anni, e pertanto è da ritenersi ordinaria.
Non risultano fondate neppure le ulteriori difese proposte, peraltro in termini estremamente generici, dall'Autorità di Bacino.
In primo luogo, non operano, nel caso in esame, in deroga all'art. 2051 c.c., le disposizioni di cui agli artt. 915, 916 e 917 c.c., attenendo esse a disciplina applicabile esclusivamente alle acque private, non anche alle acque c.d. pubbliche, vale a dire soggette al regime del demanio idrico (Cass.
Civ., sez. III, n. 10287/2015).
Nessuna responsabilità, ai sensi dell'art. 9 del R.D. n. 523/1904, può configurarsi in capo al
“consorzio degli interessati”, non avendo la convenuta provato, né essendo altrimenti emerso, che un determinato consorzio di bonifica sia stato realmente investito, peraltro in via esclusiva, di funzioni di manutenzione del corso d'acqua, in forza di formale consegna dell'opera ovvero dell'esistenza di una manutenzione di fatto, o anche delle leggi regionali in materia (cfr. Cass. Civ., SS.UU., n.
1369/2021; SS.UU., n. 32730/2018).
Né rileva nella fattispecie il disposto dell'art. 12 dello stesso R.D. n. 523/1904, norma in virtù della quale i proprietari e possessori frontisti privati sono tenuti in via esclusiva a realizzare le opere idrauliche di sola difesa dei propri beni rispetto a corsi d'acqua di minori dimensioni o importanza
(quali canali di bonifica) e non devono, invece, farsi carico degli interventi concernenti quei corsi oggetto delle prime quattro categorie di opere elencate negli artt. 4, 5, 7 e 9 del r.d., di quelli a difesa di beni o aree pubbliche e, in particolare, di quelli rientranti nella quinta categoria di cui all'art. 10 del medesimo r.d. (Cass. Civ., sez. III, n. 30521/2019).
Inoltre, i proprietari di fondi latistanti ad un torrente sono obbligati ex art. 12 solo alla costruzione delle opere a difesa dei loro beni, mentre spetta all'autorità amministrativa (ex art. 2 r.d. 25 luglio 1904 n. 523) provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde, sicché fa carico alla regione, alla quale sono state trasferite le competenze amministrative in materia di opere idrauliche, provvedere alla manutenzione dell'argine di un torrente, sito al di là della proprietà privata ed appartenente al demanio, con conseguente responsabilità della stessa (ex art. 2051 c.c.) per i danni derivati dall'omissione di tale manutenzione salvo che l'estensione e la configurazione del bene non rendano praticamente impossibile l'esercizio di un controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi (Cass. Civ., SS.UU., n. 8588/1997).
L'art. 58 R.D. n. 523/1904 si limita ad esonerare dall'omologazione del Prefetto le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo; l'art. 95 prevede che il diritto dei proprietari frontisti di munire le loro sponde nei casi previsti dall'art. 58 è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazione al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti, ed in generale ai diritti dei terzi.
In relazione alla individuazione delle fasce di pertinenza fluviale ed all'eccepito concorso colposo del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c., i nominati consulenti, in ogni caso, hanno riferito che “non sono state rilevate né risultano effrazioni o attività, da parte del ricorrente,
o elementi di omissione tali da provocare o aumentare l'entità dei danni accertati né è stata verificata alcuna effrazione circa il rispetto della fascia di pertinenza idraulica ex art. 96 R.D. 523-1904. Sui tutti gli appezzamenti che confinano con il fiume non sono state infatti riscontrate opere o interventi idonei, anche potenzialmente, ad arrecare pregiudizio al corretto deflusso delle acque, sia in condizione di deflusso ordinario che in condizioni di piena, né presenza di piantagioni a distanza dal piede degli argini in contrasto con il comma f dell'art. 96 del R.D. 523/1904.” (pag. 35).
Passando alla quantificazione dei danni, è emerso dalla CTU che, in conseguenza dell'evento alluvionale del 25 ottobre 2015, si sono verificati danni alle colture praticate ed alle infrastrutture di corredo consistenti nel lucro cessante per perdita della coltura della zucchina in tunnel e nel danno emergente per costi di ripristino delle condizioni ex ante;
il tutto per un ammontare complessivo di €
90.402,00.
Per i dettagli riguardanti il pregiudizio stimato si rinvia alla relazione di consulenza in atti, che il Collegio reputa di condividere integralmente in quanto redatta sulla scorta di criteri tecnici rigorosi e immuni da censura. Trattandosi di debito di valore, sulla somma di € 90.402,00, devalutata al 25 ottobre 2015 e rivalutata anno per anno, vanno calcolati gli interessi compensativi al tasso legale fino alla pubblicazione della presente sentenza.
La somma, quindi, definitivamente dovuta è pari ad euro 101.027,79, oltre interessi al tasso legale dalla data di questa decisione al saldo.
La statuizione sulle spese segue il principio di soccombenza e, quindi, l
[...]
va condannata alla rifusione, nei confronti della Controparte_5 ricorrente, delle spese del presente giudizio che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - in complessivi € 4.217,00 per compensi ed € 518,00 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge
Le spese di c.t.u. vanno poste interamente a carico della parte soccombente.
p.q.m.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
- condanna l' , in persona del legale Controparte_5 rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore di , per i titoli di cui in parte Parte_1 motiva, l'importo complessivo di euro 101.027,79, oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
-condanna l' alla rifusione, nei confronti Controparte_5
, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 4.217,00 Controparte_6 per compensi ed € 518,00 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
- pone definitivamente le spese della c.t.u. interamente a carico di parte convenuta.
Così deciso nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale il 18 dicembre 2025
Il giudice delegato estensore Il Presidente
AL PI US LU