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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 16/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 444/2024 R.G.
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gianluca Falco Presidente relatore
Dott. Marcello Cozzolino Giudice
Dott. Francesco Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. 444/2024 R.G., promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Parte_1 C.F._1
Flacco, elettivamente domiciliato come in atti.
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Luciano Di Controparte_1 C.F._2
Felice, elettivamente domiciliata come in atti.
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO, presso questo Tribunale.
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 5 OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 13.1.25, sostituita ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno concluso come da relative note scritte:
Il ricorrente: “[…] Con le presenti note, la parte ricorrente dichiara di accettare la proposta conciliativa ex art 185 bis cpc formulata dall'On.le Giudicante nel provvedimento dello scorso 17 ottobre”.
La resistente: “[…] La convenuta accetta la proposta conciliativa formulata dall'On.le Giudicante, ex art. 185 bis c.p.c., nel provvedimento del 17.10.24. Spese compensate”.
FATTO E QUESTIONI
1. e si unirono in matrimonio civile in Ortona Parte_1 Controparte_1
(CH), in data 24.10.2005 (atto di matrimonio annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto
Comune dell'anno 2005, N. 29, P. I); dalla loro unione è nata la loro figlia (in data 6.9.2006), Per_1
divenuta maggiorenne nelle more del presente giudizio.
2. Con Sentenza n. 885 del 23.12.2016, il Tribunale di Chieti – definitivamente pronunciando nella causa di separazione personale dei coniugi allibrata al n. 1974/2013 R.G. – ha statuito, in particolare e per quanto quivi interessa: 1) l'addebito della separazione al;
2) la conferma dei Parte_1 provvedimenti assunti nella fase presidenziale (affidamento condiviso ad entrambi i genitori dell'allora minore , con collocazione della stessa presso l'abitazione materna, sita in Miglianico alla via Per_1
Montupoli n. 53; la regolamentazione del diritto di visita tra il padre e la minore;
la assegnazione della casa familiare di Miglianico alla l'obbligo in capo al di versamento alla CP_1 Parte_1
a partire da giugno 2014, di un contributo al mantenimento di lei per € 200,00 e di un CP_1 contributo al mantenimento della minore pari ad € 300,00, entrambe le somme rivalutabili annualmente in base agli indici Istat, con contribuzione alle spese straordinarie sostenute per quest'ultima nella misura del 50 %); 3) la rimodulazione dell'orario di visita della minore da parte del padre, così come richiesto da quest'ultimo per sopravvenuti impegni lavorativi.
pagina 2 di 5 3. Con ricorso depositato telematicamente in data 16.4.2024, il ha domandato all'adito Parte_1
Tribunale di: “a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra il Sig., e la Sig.ra Parte_1 CP_1
ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della
[...]
sentenza; b) confermare l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi e per l'effetto disporre in senso conforme a questi in ordine alla loro cura, istruzione ed educazione;
c) assegnare l'immobile sito in Miglianico alla via Montupoli
Foro n. 53, piano terra con annessa corte, alla Sig.ra e l'immobile sito in Controparte_1
Miglianico alla via Montupoli Foro n. 53, piano primo con annesso terreno come da divisione intervenuta tra le parti, al Sig. ; d) riconoscere che la Sig.ra non Parte_1 Controparte_1
ha diritto a percepire un assegno di divorzio per quanto rappresentato nelle premesse;
e) confermare a carico del Sig. l'assegno di mantenimento in favore della figlia di € 300,00 con la Parte_1 Per_1 previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate come da protocollo del CNF;
Vinte le spese e competenze di giudizio in caso di opposizione”.
4. – nel costituirsi in giudizio, con comparsa di risposta depositata Controparte_1 telematicamente in data 9.10.24 – ha chiesto invece al Tribunale di: “1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con addebito a carico del ricorrente, per i fatti in narrativa dedotti;
2)
Ordinare al di vivere lontano dalla casa coniugale, essendo inconciliabile una vicinanza Parte_1
abitativa; 3) Disporre che alla figlia venga versato, dal padre, un assegno di mantenimento Per_1 nella misura €. 300,00 mensili;
4) Disporre in favore della resistente un assegno divorzile nella misura di €. 200,00 mensili;
5) Disporre che le spese straordinarie vengano corrisposte dai coniugi nella misura del 50% ciascuno;
6) Vinte le spese di lite”.
5. Alla prima udienza di comparizione, fissata per il giorno 14.10.2024, il Presidente Istruttore designato, sentite le parti e preso atto della impossibilità di una riconciliazione tra le medesime, ha trattenuto la causa alla decisione collegiale sullo status – come richiesto dai coniugi –, nonché per le ulteriori determinazioni.
6. Con sentenza non definitiva n. 530/2024, il Tribunale ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra le parti, contestualmente rimettendo la causa in trattazione, per le determinazioni del
Presidente Istruttore. pagina 3 di 5 7. Con ordinanza del 17.10.24, il Presidente Istruttore ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c.: “[…] vista la sentenza non definitiva pronunciata in data odierna dal
Collegio; […] Adotta i provvedimenti temporanei ed urgenti di cui in motivazione e dunque: - prende atto della persistente collocazione della figlia maggiorenne presso la madre, nella casa coniugale, da intendersi identificata nella porzione immobiliare divenuta di proprietà esclusiva della resistente;
- prende atto del fatto che – per il raggiungimento della maggiore età della figlia – la frequentazione tra questa ed i genitori è lasciata alla libera determinazione della prima;
- rigetta la istanza della resistente di allontanamento del ricorrente dalla porzione immobiliare divenuta di proprietà esclusiva di quest'ultimo; - conferma la misura dell'assegno a carico del padre – come fissato in sede di separazione – per il mantenimento della figlia;
- riconosce – a far data dal mese di novembre p.v. – un assegno divorzile a carico del ricorrente ed in favore della resistente di €. 150,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Istat da gennaio 2025; - dispone il concorso paritario dei genitori nelle spese straordinarie relative alla loro figlia, come individuate dal Protocollo del CNF;
- formula alle parti la proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., di recepimento della disciplina di cui sopra e rinvia per verificarne l'esito alla udienza del 13.1.25, che sostituisce ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito telematico – nel termine perentorio del 13.1.25 – di sintetiche note scritte;
- invita i procuratori delle parti a svolgere uno o più incontri, per tentare – nelle more - di raggiungere una conciliazione. Si comunichi alle parti e si annoti la avvenuta formulazione della proposta conciliativa ex art. 185 bis
c.p.c.”.
8. Con note scritte ritualmente depositate in sostituzione della udienza del 13.1.25 – fissata per la verifica dell'esito della summenzionata proposta conciliativa - i procuratori di entrambe le parti, in virtù del mandato a transigere e conciliare loro conferito, hanno dichiarato di accettare la proposta conciliativa del Giudice.
9. Di conseguenza, la causa è stata trattenuta alla decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
10. Il Collegio prende atto della intervenuta accettazione, ad opera delle parti, della proposta conciliativa del Presidente Istruttore, che condivide e fa propria, per tutte le ragioni espresse da quest'ultimo nella ordinanza del 17.10.24, nella quale la stessa è stata formulata e da intendersi quivi integralmente richiamata e ritrascritta. pagina 4 di 5 11. Spese compensate, come da accordo delle parti.
12. Infine, in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili delle parti e della prole, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti indicati nella sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
444/2024 R.G., così provvede:
DISPONE che la disciplina del divorzio sia quella di cui alla proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. formulata nella ordinanza del 17.10.24 ed accettata dalle parti.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
DISPONE che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti riportati nella sentenza.
Così deciso in Chieti, alla Camera di Consiglio del 15.01.2025.
Chieti, 16 gennaio 2025.
Il Presidente estensore
Dott. Gianluca Falco
pagina 5 di 5
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gianluca Falco Presidente relatore
Dott. Marcello Cozzolino Giudice
Dott. Francesco Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. 444/2024 R.G., promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Parte_1 C.F._1
Flacco, elettivamente domiciliato come in atti.
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Luciano Di Controparte_1 C.F._2
Felice, elettivamente domiciliata come in atti.
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO, presso questo Tribunale.
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 5 OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 13.1.25, sostituita ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno concluso come da relative note scritte:
Il ricorrente: “[…] Con le presenti note, la parte ricorrente dichiara di accettare la proposta conciliativa ex art 185 bis cpc formulata dall'On.le Giudicante nel provvedimento dello scorso 17 ottobre”.
La resistente: “[…] La convenuta accetta la proposta conciliativa formulata dall'On.le Giudicante, ex art. 185 bis c.p.c., nel provvedimento del 17.10.24. Spese compensate”.
FATTO E QUESTIONI
1. e si unirono in matrimonio civile in Ortona Parte_1 Controparte_1
(CH), in data 24.10.2005 (atto di matrimonio annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto
Comune dell'anno 2005, N. 29, P. I); dalla loro unione è nata la loro figlia (in data 6.9.2006), Per_1
divenuta maggiorenne nelle more del presente giudizio.
2. Con Sentenza n. 885 del 23.12.2016, il Tribunale di Chieti – definitivamente pronunciando nella causa di separazione personale dei coniugi allibrata al n. 1974/2013 R.G. – ha statuito, in particolare e per quanto quivi interessa: 1) l'addebito della separazione al;
2) la conferma dei Parte_1 provvedimenti assunti nella fase presidenziale (affidamento condiviso ad entrambi i genitori dell'allora minore , con collocazione della stessa presso l'abitazione materna, sita in Miglianico alla via Per_1
Montupoli n. 53; la regolamentazione del diritto di visita tra il padre e la minore;
la assegnazione della casa familiare di Miglianico alla l'obbligo in capo al di versamento alla CP_1 Parte_1
a partire da giugno 2014, di un contributo al mantenimento di lei per € 200,00 e di un CP_1 contributo al mantenimento della minore pari ad € 300,00, entrambe le somme rivalutabili annualmente in base agli indici Istat, con contribuzione alle spese straordinarie sostenute per quest'ultima nella misura del 50 %); 3) la rimodulazione dell'orario di visita della minore da parte del padre, così come richiesto da quest'ultimo per sopravvenuti impegni lavorativi.
pagina 2 di 5 3. Con ricorso depositato telematicamente in data 16.4.2024, il ha domandato all'adito Parte_1
Tribunale di: “a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra il Sig., e la Sig.ra Parte_1 CP_1
ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della
[...]
sentenza; b) confermare l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi e per l'effetto disporre in senso conforme a questi in ordine alla loro cura, istruzione ed educazione;
c) assegnare l'immobile sito in Miglianico alla via Montupoli
Foro n. 53, piano terra con annessa corte, alla Sig.ra e l'immobile sito in Controparte_1
Miglianico alla via Montupoli Foro n. 53, piano primo con annesso terreno come da divisione intervenuta tra le parti, al Sig. ; d) riconoscere che la Sig.ra non Parte_1 Controparte_1
ha diritto a percepire un assegno di divorzio per quanto rappresentato nelle premesse;
e) confermare a carico del Sig. l'assegno di mantenimento in favore della figlia di € 300,00 con la Parte_1 Per_1 previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate come da protocollo del CNF;
Vinte le spese e competenze di giudizio in caso di opposizione”.
4. – nel costituirsi in giudizio, con comparsa di risposta depositata Controparte_1 telematicamente in data 9.10.24 – ha chiesto invece al Tribunale di: “1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con addebito a carico del ricorrente, per i fatti in narrativa dedotti;
2)
Ordinare al di vivere lontano dalla casa coniugale, essendo inconciliabile una vicinanza Parte_1
abitativa; 3) Disporre che alla figlia venga versato, dal padre, un assegno di mantenimento Per_1 nella misura €. 300,00 mensili;
4) Disporre in favore della resistente un assegno divorzile nella misura di €. 200,00 mensili;
5) Disporre che le spese straordinarie vengano corrisposte dai coniugi nella misura del 50% ciascuno;
6) Vinte le spese di lite”.
5. Alla prima udienza di comparizione, fissata per il giorno 14.10.2024, il Presidente Istruttore designato, sentite le parti e preso atto della impossibilità di una riconciliazione tra le medesime, ha trattenuto la causa alla decisione collegiale sullo status – come richiesto dai coniugi –, nonché per le ulteriori determinazioni.
6. Con sentenza non definitiva n. 530/2024, il Tribunale ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra le parti, contestualmente rimettendo la causa in trattazione, per le determinazioni del
Presidente Istruttore. pagina 3 di 5 7. Con ordinanza del 17.10.24, il Presidente Istruttore ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c.: “[…] vista la sentenza non definitiva pronunciata in data odierna dal
Collegio; […] Adotta i provvedimenti temporanei ed urgenti di cui in motivazione e dunque: - prende atto della persistente collocazione della figlia maggiorenne presso la madre, nella casa coniugale, da intendersi identificata nella porzione immobiliare divenuta di proprietà esclusiva della resistente;
- prende atto del fatto che – per il raggiungimento della maggiore età della figlia – la frequentazione tra questa ed i genitori è lasciata alla libera determinazione della prima;
- rigetta la istanza della resistente di allontanamento del ricorrente dalla porzione immobiliare divenuta di proprietà esclusiva di quest'ultimo; - conferma la misura dell'assegno a carico del padre – come fissato in sede di separazione – per il mantenimento della figlia;
- riconosce – a far data dal mese di novembre p.v. – un assegno divorzile a carico del ricorrente ed in favore della resistente di €. 150,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Istat da gennaio 2025; - dispone il concorso paritario dei genitori nelle spese straordinarie relative alla loro figlia, come individuate dal Protocollo del CNF;
- formula alle parti la proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., di recepimento della disciplina di cui sopra e rinvia per verificarne l'esito alla udienza del 13.1.25, che sostituisce ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito telematico – nel termine perentorio del 13.1.25 – di sintetiche note scritte;
- invita i procuratori delle parti a svolgere uno o più incontri, per tentare – nelle more - di raggiungere una conciliazione. Si comunichi alle parti e si annoti la avvenuta formulazione della proposta conciliativa ex art. 185 bis
c.p.c.”.
8. Con note scritte ritualmente depositate in sostituzione della udienza del 13.1.25 – fissata per la verifica dell'esito della summenzionata proposta conciliativa - i procuratori di entrambe le parti, in virtù del mandato a transigere e conciliare loro conferito, hanno dichiarato di accettare la proposta conciliativa del Giudice.
9. Di conseguenza, la causa è stata trattenuta alla decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
10. Il Collegio prende atto della intervenuta accettazione, ad opera delle parti, della proposta conciliativa del Presidente Istruttore, che condivide e fa propria, per tutte le ragioni espresse da quest'ultimo nella ordinanza del 17.10.24, nella quale la stessa è stata formulata e da intendersi quivi integralmente richiamata e ritrascritta. pagina 4 di 5 11. Spese compensate, come da accordo delle parti.
12. Infine, in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili delle parti e della prole, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti indicati nella sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
444/2024 R.G., così provvede:
DISPONE che la disciplina del divorzio sia quella di cui alla proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. formulata nella ordinanza del 17.10.24 ed accettata dalle parti.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
DISPONE che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti riportati nella sentenza.
Così deciso in Chieti, alla Camera di Consiglio del 15.01.2025.
Chieti, 16 gennaio 2025.
Il Presidente estensore
Dott. Gianluca Falco
pagina 5 di 5