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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 20/02/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1440/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1440/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 20 febbraio 2025 ad ore 14.15 innanzi al dott. Carlo Asteggiano, sono comparsi a mezzo collegamento audio video:
Per 'avv. CUOMO ANNA Parte_1
Per parte convenuta nessuno si è collegato né ha contattato il GI tramite la mail indicata in udienza
Il G.I. prende atto della dichiarazione di identità dei difensori presenti
I difensori delle parti assicurano che non sono presenti o collegati soggetti non legittimati
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il difensore di parte ricorrente precisa come da foglio già depositato telematicamente
Dopo discussione, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Verbale chiuso ore 19.45
Il Giudice
dott. Carlo Asteggiano
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carlo Asteggiano ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1440/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CUOMO ANNA elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA G. MAMELI 2/A CASALE MONFERRATO presso il difensore avv. CUOMO
ANNA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
dichiararsi tenuto e condannarsi il sig. , nato a [...], il Controparte_1
29.07.1940, codice fiscale , residente in [...]di Valenza, CodiceFiscale_2 strada Gabbiano n. 4 int. 3, al pagamento a favore di della somma di Pt_1
€ 11.861,15 oltre agli interessi legali dalla scadenza delle fatture al saldo. Con le spese ed i compensi professionali..”
Per parte resistente : contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha introdotto il presente giudizio nei confronti della parte resistente in epigrafe deducendo che: pagina 2 di 5 - il sig. , ha ricevuto dall' le forniture Controparte_1 Controparte_2
di acqua di cui alle fatture n. 7007216 del 15.06.2018, n. 7011002 del 15.10.2018, n. 7000538
del 14.02.2019, n. 7005614 del 14.06.2019, n. 7010555 del 15.10.2019, n. 7000663 del
12.02.2020, n. 7010065 del 07.10.2020, n. 7000653 del 10.02.2021, n. 7005554 del 18.05.2021
e n. 7008104 del 30.06.2021 (prodd. n. 2 al n. 11)
-le predette fatture sono rimaste impagate per l'importo di € 6.503,50;
- con atto a rogito Notaio di Alessandria del 29.06.2021 Rep. 21645 Racc. n. Persona_1
13359 (prod. n. 12), l' ha conferito nella società Controparte_2 Pt_1
il ramo d'azienda relativo al servizio idrico integrato;
- per effetto del predetto conferimento, anche il credito vantato dall' Controparte_2
nei confronti del sig. è stato trasferito alla società
[...] Controparte_1 Pt_1
(prod. sub. 12); è, pertanto, l'attuale titolare del diritto di credito portato dalle Pt_1
predette fatture;
- il sig. non ha provveduto neppure al pagamento dell'importo di € 5.357,65 Controparte_1
portato dalle successive fatture n. 907489 del 14.10.2021, n. 7321 del 19.01.2022, n. 25873 del
27.05.2022, n. 44823 del 27.09.2022, n. 15971 del 27.01.2023, n. 19443 del 09.06.2023, n.
37926 del 19.09.2023 e n. 505 del 12.01.2024 (prodd dal n. 13 al n. 20) relative a forniture di acqua effettuate da Pt_1
- il sig. risulta quindi debitore nei confronti di della somma Controparte_1 Pt_1
complessiva di € 11.861,15
Parte resistente è rimasta contumace.
Venendo all'esame del merito della domanda, la parte ricorrente ha provato di essere titolare del credito avendo prodotto l'atto notarile di conferimento del ramo di azienda e avendo provato, tramite l'esame dei testi e la documentazione prodotta, che il soggetto cedente ha adempiuto alle proprie obbligazioni.
Infatti, a seguito di rinvio per prosecuzione della prima udienza per consentire trattative stragiudiziali tra le parti, stante l'esito delle stesse negativo riferito, parte ricorrente depositava atto di riconoscimento di debito del resistente, del 31 luglio 2024, per l'importo di € 15.127,95,
pagina 3 di 5 con contestuale proposta di piano di rientro rateale
La ricognizione di debito ha, quindi, effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale.
La teste esaminata, inoltre, ha confermato quanto allegato in ricorso e ha riferito che la fatturazione è avvenuta previo reperimento dei valori di lettura rilevato dal personale operativo, oppure in caso di assenza , stimato, come risulta dalle fatture sul frontespizio.
Sulle circostanze allegate in ricorso, veniva, poi, altresì, dedotto da parte attrice interrogatorio formale del convenuto, ammesso con ordinanza notificata alla parte contumace ex art. 292 c.p.c. che fissava l'udienza per l'incombente, alla quale , tuttavia, la parte convenuta non compariva.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità afferma che "è noto che, a norma dell'art
232 c.p.c, comma 1, il giudice, valutato ogni altro elemento probatorio, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale, qualora la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo" (Cass. sent. n.4158/2015) e in particolare "in materia di procedimento contumaciale, qualora venga notificata personalmente al contumace l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale, ai sensi dell'art. 292, 1° comma, c.p.c, e siano così rispettate le norme a tutela del contraddittorio, se egli non si presenti all'udienza fissata per l'interrogatorio senza giustificato motivo il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio" (Cass. sent. n. 28293/2009).
Alla luce dei documenti prodotti e della testimonianza resa dal teste esaminato si possono ritenere provati i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso.
Ne consegue, che parte ricorrente documentando di avere adempiuto alle proprie obbligazioni e di avere reso la prestazione concordata, allegando l'inadempimento della convenuta ha in tal modo ha assolto compiutamente al proprio onere probatorio, in applicazione dei principi stabiliti in materia dalla Cassazione civile , SS.UU., sentenza
30.10.2001 n° 13533, secondo cui “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte. Sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto pagina 4 di 5 estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento".
La controparte, rimanendo contumace, non ha offerto prova alcuna del fatto estintivo dell'altrui pretesa, che dunque va accolta.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in base al valore decisum e, tenuto conto dei principii di adeguatezza e proporzionalità (SU n.
19014/2007) e, nel caso concreto, della assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto e attesa la facile trattazione della causa anche in ragione della mancata costituzione di controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-condanna la parte resistente , al pagamento a favore di della Controparte_1 Pt_1
somma di € 11.861,15 per le causali di cui in motivazione oltre agli interessi legali dalla data di messa in mora al saldo.
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 1.270,00 per compensi oltre spese generali spese di notifica e iscrizione a ruolo oltre ad accessori fiscali e previdenziali come per legge
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Alessandria, 20 febbraio 2025
Il Giudice
Carlo Asteggiano
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1440/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 20 febbraio 2025 ad ore 14.15 innanzi al dott. Carlo Asteggiano, sono comparsi a mezzo collegamento audio video:
Per 'avv. CUOMO ANNA Parte_1
Per parte convenuta nessuno si è collegato né ha contattato il GI tramite la mail indicata in udienza
Il G.I. prende atto della dichiarazione di identità dei difensori presenti
I difensori delle parti assicurano che non sono presenti o collegati soggetti non legittimati
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il difensore di parte ricorrente precisa come da foglio già depositato telematicamente
Dopo discussione, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Verbale chiuso ore 19.45
Il Giudice
dott. Carlo Asteggiano
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carlo Asteggiano ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1440/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CUOMO ANNA elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA G. MAMELI 2/A CASALE MONFERRATO presso il difensore avv. CUOMO
ANNA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
dichiararsi tenuto e condannarsi il sig. , nato a [...], il Controparte_1
29.07.1940, codice fiscale , residente in [...]di Valenza, CodiceFiscale_2 strada Gabbiano n. 4 int. 3, al pagamento a favore di della somma di Pt_1
€ 11.861,15 oltre agli interessi legali dalla scadenza delle fatture al saldo. Con le spese ed i compensi professionali..”
Per parte resistente : contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha introdotto il presente giudizio nei confronti della parte resistente in epigrafe deducendo che: pagina 2 di 5 - il sig. , ha ricevuto dall' le forniture Controparte_1 Controparte_2
di acqua di cui alle fatture n. 7007216 del 15.06.2018, n. 7011002 del 15.10.2018, n. 7000538
del 14.02.2019, n. 7005614 del 14.06.2019, n. 7010555 del 15.10.2019, n. 7000663 del
12.02.2020, n. 7010065 del 07.10.2020, n. 7000653 del 10.02.2021, n. 7005554 del 18.05.2021
e n. 7008104 del 30.06.2021 (prodd. n. 2 al n. 11)
-le predette fatture sono rimaste impagate per l'importo di € 6.503,50;
- con atto a rogito Notaio di Alessandria del 29.06.2021 Rep. 21645 Racc. n. Persona_1
13359 (prod. n. 12), l' ha conferito nella società Controparte_2 Pt_1
il ramo d'azienda relativo al servizio idrico integrato;
- per effetto del predetto conferimento, anche il credito vantato dall' Controparte_2
nei confronti del sig. è stato trasferito alla società
[...] Controparte_1 Pt_1
(prod. sub. 12); è, pertanto, l'attuale titolare del diritto di credito portato dalle Pt_1
predette fatture;
- il sig. non ha provveduto neppure al pagamento dell'importo di € 5.357,65 Controparte_1
portato dalle successive fatture n. 907489 del 14.10.2021, n. 7321 del 19.01.2022, n. 25873 del
27.05.2022, n. 44823 del 27.09.2022, n. 15971 del 27.01.2023, n. 19443 del 09.06.2023, n.
37926 del 19.09.2023 e n. 505 del 12.01.2024 (prodd dal n. 13 al n. 20) relative a forniture di acqua effettuate da Pt_1
- il sig. risulta quindi debitore nei confronti di della somma Controparte_1 Pt_1
complessiva di € 11.861,15
Parte resistente è rimasta contumace.
Venendo all'esame del merito della domanda, la parte ricorrente ha provato di essere titolare del credito avendo prodotto l'atto notarile di conferimento del ramo di azienda e avendo provato, tramite l'esame dei testi e la documentazione prodotta, che il soggetto cedente ha adempiuto alle proprie obbligazioni.
Infatti, a seguito di rinvio per prosecuzione della prima udienza per consentire trattative stragiudiziali tra le parti, stante l'esito delle stesse negativo riferito, parte ricorrente depositava atto di riconoscimento di debito del resistente, del 31 luglio 2024, per l'importo di € 15.127,95,
pagina 3 di 5 con contestuale proposta di piano di rientro rateale
La ricognizione di debito ha, quindi, effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale.
La teste esaminata, inoltre, ha confermato quanto allegato in ricorso e ha riferito che la fatturazione è avvenuta previo reperimento dei valori di lettura rilevato dal personale operativo, oppure in caso di assenza , stimato, come risulta dalle fatture sul frontespizio.
Sulle circostanze allegate in ricorso, veniva, poi, altresì, dedotto da parte attrice interrogatorio formale del convenuto, ammesso con ordinanza notificata alla parte contumace ex art. 292 c.p.c. che fissava l'udienza per l'incombente, alla quale , tuttavia, la parte convenuta non compariva.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità afferma che "è noto che, a norma dell'art
232 c.p.c, comma 1, il giudice, valutato ogni altro elemento probatorio, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale, qualora la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo" (Cass. sent. n.4158/2015) e in particolare "in materia di procedimento contumaciale, qualora venga notificata personalmente al contumace l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale, ai sensi dell'art. 292, 1° comma, c.p.c, e siano così rispettate le norme a tutela del contraddittorio, se egli non si presenti all'udienza fissata per l'interrogatorio senza giustificato motivo il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio" (Cass. sent. n. 28293/2009).
Alla luce dei documenti prodotti e della testimonianza resa dal teste esaminato si possono ritenere provati i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso.
Ne consegue, che parte ricorrente documentando di avere adempiuto alle proprie obbligazioni e di avere reso la prestazione concordata, allegando l'inadempimento della convenuta ha in tal modo ha assolto compiutamente al proprio onere probatorio, in applicazione dei principi stabiliti in materia dalla Cassazione civile , SS.UU., sentenza
30.10.2001 n° 13533, secondo cui “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte. Sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto pagina 4 di 5 estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento".
La controparte, rimanendo contumace, non ha offerto prova alcuna del fatto estintivo dell'altrui pretesa, che dunque va accolta.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in base al valore decisum e, tenuto conto dei principii di adeguatezza e proporzionalità (SU n.
19014/2007) e, nel caso concreto, della assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto e attesa la facile trattazione della causa anche in ragione della mancata costituzione di controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-condanna la parte resistente , al pagamento a favore di della Controparte_1 Pt_1
somma di € 11.861,15 per le causali di cui in motivazione oltre agli interessi legali dalla data di messa in mora al saldo.
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 1.270,00 per compensi oltre spese generali spese di notifica e iscrizione a ruolo oltre ad accessori fiscali e previdenziali come per legge
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Alessandria, 20 febbraio 2025
Il Giudice
Carlo Asteggiano
pagina 5 di 5