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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 22/01/2026, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 768/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
VERRUSIO MARIO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4431/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pozzuoli - Via Tito Livio, 04 80078 Pozzuoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 19311/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
4 e pubblicata il 27/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 894 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 894 TARI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7892/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'appellante si riporta agli atti.
Resistente/Appellato: Nessuno è presente in udienza, per parte appellata, alle ore 10:05.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ric_1 RL proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 894 del 22.11.2023, per TARI 2017 e 2018 , notificato il 23.11.2023 con il quale il Comune di Pozzuoli ha richiesto il pagamento della tassa rifiuti relativamente allo stabilimento balneare sito al Indirizzo_1 di Pozzuoli, censito in catasto al fl. dati Cat_1 ,p.t. ,zona U categ.D/8. Eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che era esclusivamente ed unicamente titolare del ramo d'azienda avente ad oggetto l'“attività di bar e ristorante”, come da rogito notarile registrato in Chieti al n. 2245 serie 1T il 10.06.2016, e non già dell'intero stabilimento balneare la cui titolarità era ancora in capo al soggetto concessionario della licenza demaniale. Deduceva, pertanto, l'erroneità dell'accertamento atteso che la superficie era limitata a soli mq. 320,38 e non a mq.
3.500 come indicato, non essendo subentrata nei rapporti intercorrenti tra il concessionario della licenza demaniale ed il Comune, in assenza di autorizzazione di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione. Eccepiva infine l'intervenuta decadenza dall'azione relativamente alla annualità 2017.
Si costituiva il Comune di Pozzuoli il quale, con articolata memoria, resisteva puntualmente agli avversi rilievi e chiedeva il rigetto del ricorso.
Con memorie ritualmente depositate, ciascuna delle parti replicava alle reciproche eccezioni.
I primi giudici rigettavano il ricorso, ritenendo che dallo stesso atto notarile di fitto di ramo di azienda emergesse che la maggiore superficie accertata dal Comune, pari a mq 3.500,00, in luogo di quella dichiarata di mq 320,48, fosse nella effettiva e legale disponibilità della ricorrente, in quanto "Nel richiamato atto è previsto infatti,all'art. 2 ,che è concesso in affitto alla società Ric_1 RL . il ramo di azienda avente ad oggetto
“ l'attività di bar ristorante.. comprensivo delle attrezzature e quant'altro (allegato A) “ … è compreso,altresì, nell'affitto del ramo di azienda, lo spazio esterno, oltre al locale in cui l'Affittante svolge la propria attività; il tutto, meglio individuato nella planimetria, che si allega alla lettera “B”" per cui "Appare ben evidente che l'oggetto dell'accertamento è del tutto diverso da quello dell'attività di bar e ristorante, trattandosi di una ulteriore superficie individuata dalle parti nell'allegata planimetria che fa insorgere l'obbligo dell'imposta e che risulta avvalorata dalle visure catastali da cui emerge un'area di gran lunga maggiore a quella oggetto di contestazione e che va ad identificarsi con “ lo spazio esterno indicato in planimetria “ di cui al contratto di cessione di ramo di azienda".
Presenta appello la società contribuente, che lamenta: a) la violazione ed errata interpretazione dell'art. 1 comma 161 della legge n.296/2006, ribadendo l'eccezione di illegittimita' dell'avviso di accertamento riferito all'anno di imposta 2017 per intervenuta decadenza;
b) violazione e falsa applicazione dell'art. 7 comma 5- bis del d.lgs. 546/92 - mancata prova dei fatti dedotti nell'avviso di accertamento - violazione dell'art. 23 del regolamento IUC del 2017.
Si costituisce il Comune di Pozzuoli che contesta tutte le avverse deduzioni, chiedendo confermarsi la sentenza gravata, spese vinte.
Risultano depositate agli atti memorie illustrative dell'appellante.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e deve pertanto essere accolto nei termini di cui in motivazione.
Dall'esame della documentazione in atti, non risulta affatto provato che la società appellante sia soggetto legittimato passivo per la maggiore area di mq 3.500,00 accertata dal Comune, in luogo di quella calcolata dal contribuente, anche con l'ausilio di consulenza tecnica di parte, di mq 320,38. Invero, non risulta in alcun modo provato, ma solo apoditticamente affermato dal Comune, che la Ric_1 S.r.l.s. svolge attività di lido balneare, non essendo tale attività prevista nel fitto di ramo d'azienda e non avendone la licenza o la concessione, nè direttamente nè per subentro tra il concessionario della licenza demaniale ed il Comune, la cui autorizzazione è necessaria ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione. Peraltro, lo stesso
Comune di Pozzuoli ha fornito in atti la visura camerale dell'odierna appellante in cui si rinviene il codice
ATECO relativo alla sola attività di somministrazione di bevande e alimenti.
L'odierna appellante, di converso, ha dimostrato, già dal primo grado di giudizio, di detenere in locazione esclusivamente il locale commerciale avente una metratura pari a 208,36 e la superfice scoperta - delimitata dal pergolato - pari a 112,02 mq adibiti all'attività di bar e ristorazione così come certificato da due SCIA depositate al Comune e dal codice ATECO n. 53, in luogo del n.92 attribuito a chi svolge l'attività di stabilimento balneare.
Il Comune di Pozzuoli non ha fornito alcuna prova in ordine all'attribuzione alla Ric_1 dell'intero spazio esterno pari a mq 3.500 limitandosi a richiamare il contenuto del contratto di fitto di ramo di azienda ed in particolare l'allegato “B”, e tale tesi è stata pedissequamente riportata nella motivazione della sentenza, il tutto senza considerare:
1) la non univoca indicazione e la generica descrizione dello "spazio esterno" di cui all'allegato B del contratto di fitto di azienda non consente di presumere che anche l'intera spiaggia e le aree adibite alla balneazione siano state concesso in fitto di ramo di azienda;
2) l'elenco di materiali ed attrezzature contenuto nell'Allegato B del contratto di fitto di azienda include esclusivamente materiali ed attrezzature per la ristorazione e nessuna attrezzatura per le attività balneari;
3) la Relazione Tecnica Descrittiva e tavole grafiche allegate con le relative superfici rilevate, allo scopo di dimostrare e comprovare l'effettiva superficie detenuta in locazione ed utilizzata per lo svolgimento della predetta attività di bar ristorante, da cui si evince che l'oggetto della locazione era solo lo spazio interno avente una metratura pari a 208,36 e la superfice scoperta - delimitata dal pergolato - pari a 112,02 mq ed ovviamente quella porzione di superficie catalogata come “area scoperta non operativa” necessaria per permettere il raggiungimento del bar dalle spiaggia e dal parcheggio;
4) la puntuale indicazione della porzione del complesso sottoposta al “fitto di ramo d'azienda” è deducibile anche dall'attestato di prestazione energetica degli edifici (APE), anch'essa allegata al più volte citato contratto di fitto, il quale indica come superficie utile riscaldata una metratura pari a 208,36 a cui deve necessariamente essere aggiunta una superficie scoperta pari a 112,02 mq, per una superfice complessiva, appunto, di 320,38 mq, come altresì risulta dalla richiamata perizia di stima in seno alla quale, era stata determinata la su indicata metratura effettivamente utilizzata;
5) la sostanziale non contestazione da parte del Comune di Pozzuoli di quanto dichiarato dalla contribuente in ordine alla piena disponibilità del soggetto concessionario della licenza demaniale Società_2 società a responsabilità limitata che aveva ceduto in locazione il predetto ramo d'azienda"bar e ristorazione", continuando a detenere legalmente e di fatto la concessione demaniale della spiaggia e del lido balneare.
Pertanto, considerando la disposizione di cui all'art. 7 comma 5-bis del D. lgs n.546/92 a mente della quale:
“L'Amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni”, il Collegio ritiene parzialmente fondato l'appello della contribuente, dovendo rideterminarsi la superficie soggetta a tassazione per le annualità 2017 e 2018 in mq. 320,38 per attività di ristorazione.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando accoglie parzialmente l'appello nei termini di cui in motivazione, compensando le spese specificatamente in ragione della particolare difficoltà della ricostruzione in fatto ed in diritto della questione controversa.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello, ridetermina la superficie da sottoporre a tassazione per le annualità
2017 e 2018 in mq. 320,38 per attività di ristorazione. Compensa le spese del doppio grado.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
VERRUSIO MARIO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4431/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pozzuoli - Via Tito Livio, 04 80078 Pozzuoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 19311/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
4 e pubblicata il 27/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 894 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 894 TARI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7892/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'appellante si riporta agli atti.
Resistente/Appellato: Nessuno è presente in udienza, per parte appellata, alle ore 10:05.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ric_1 RL proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 894 del 22.11.2023, per TARI 2017 e 2018 , notificato il 23.11.2023 con il quale il Comune di Pozzuoli ha richiesto il pagamento della tassa rifiuti relativamente allo stabilimento balneare sito al Indirizzo_1 di Pozzuoli, censito in catasto al fl. dati Cat_1 ,p.t. ,zona U categ.D/8. Eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che era esclusivamente ed unicamente titolare del ramo d'azienda avente ad oggetto l'“attività di bar e ristorante”, come da rogito notarile registrato in Chieti al n. 2245 serie 1T il 10.06.2016, e non già dell'intero stabilimento balneare la cui titolarità era ancora in capo al soggetto concessionario della licenza demaniale. Deduceva, pertanto, l'erroneità dell'accertamento atteso che la superficie era limitata a soli mq. 320,38 e non a mq.
3.500 come indicato, non essendo subentrata nei rapporti intercorrenti tra il concessionario della licenza demaniale ed il Comune, in assenza di autorizzazione di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione. Eccepiva infine l'intervenuta decadenza dall'azione relativamente alla annualità 2017.
Si costituiva il Comune di Pozzuoli il quale, con articolata memoria, resisteva puntualmente agli avversi rilievi e chiedeva il rigetto del ricorso.
Con memorie ritualmente depositate, ciascuna delle parti replicava alle reciproche eccezioni.
I primi giudici rigettavano il ricorso, ritenendo che dallo stesso atto notarile di fitto di ramo di azienda emergesse che la maggiore superficie accertata dal Comune, pari a mq 3.500,00, in luogo di quella dichiarata di mq 320,48, fosse nella effettiva e legale disponibilità della ricorrente, in quanto "Nel richiamato atto è previsto infatti,all'art. 2 ,che è concesso in affitto alla società Ric_1 RL . il ramo di azienda avente ad oggetto
“ l'attività di bar ristorante.. comprensivo delle attrezzature e quant'altro (allegato A) “ … è compreso,altresì, nell'affitto del ramo di azienda, lo spazio esterno, oltre al locale in cui l'Affittante svolge la propria attività; il tutto, meglio individuato nella planimetria, che si allega alla lettera “B”" per cui "Appare ben evidente che l'oggetto dell'accertamento è del tutto diverso da quello dell'attività di bar e ristorante, trattandosi di una ulteriore superficie individuata dalle parti nell'allegata planimetria che fa insorgere l'obbligo dell'imposta e che risulta avvalorata dalle visure catastali da cui emerge un'area di gran lunga maggiore a quella oggetto di contestazione e che va ad identificarsi con “ lo spazio esterno indicato in planimetria “ di cui al contratto di cessione di ramo di azienda".
Presenta appello la società contribuente, che lamenta: a) la violazione ed errata interpretazione dell'art. 1 comma 161 della legge n.296/2006, ribadendo l'eccezione di illegittimita' dell'avviso di accertamento riferito all'anno di imposta 2017 per intervenuta decadenza;
b) violazione e falsa applicazione dell'art. 7 comma 5- bis del d.lgs. 546/92 - mancata prova dei fatti dedotti nell'avviso di accertamento - violazione dell'art. 23 del regolamento IUC del 2017.
Si costituisce il Comune di Pozzuoli che contesta tutte le avverse deduzioni, chiedendo confermarsi la sentenza gravata, spese vinte.
Risultano depositate agli atti memorie illustrative dell'appellante.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e deve pertanto essere accolto nei termini di cui in motivazione.
Dall'esame della documentazione in atti, non risulta affatto provato che la società appellante sia soggetto legittimato passivo per la maggiore area di mq 3.500,00 accertata dal Comune, in luogo di quella calcolata dal contribuente, anche con l'ausilio di consulenza tecnica di parte, di mq 320,38. Invero, non risulta in alcun modo provato, ma solo apoditticamente affermato dal Comune, che la Ric_1 S.r.l.s. svolge attività di lido balneare, non essendo tale attività prevista nel fitto di ramo d'azienda e non avendone la licenza o la concessione, nè direttamente nè per subentro tra il concessionario della licenza demaniale ed il Comune, la cui autorizzazione è necessaria ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione. Peraltro, lo stesso
Comune di Pozzuoli ha fornito in atti la visura camerale dell'odierna appellante in cui si rinviene il codice
ATECO relativo alla sola attività di somministrazione di bevande e alimenti.
L'odierna appellante, di converso, ha dimostrato, già dal primo grado di giudizio, di detenere in locazione esclusivamente il locale commerciale avente una metratura pari a 208,36 e la superfice scoperta - delimitata dal pergolato - pari a 112,02 mq adibiti all'attività di bar e ristorazione così come certificato da due SCIA depositate al Comune e dal codice ATECO n. 53, in luogo del n.92 attribuito a chi svolge l'attività di stabilimento balneare.
Il Comune di Pozzuoli non ha fornito alcuna prova in ordine all'attribuzione alla Ric_1 dell'intero spazio esterno pari a mq 3.500 limitandosi a richiamare il contenuto del contratto di fitto di ramo di azienda ed in particolare l'allegato “B”, e tale tesi è stata pedissequamente riportata nella motivazione della sentenza, il tutto senza considerare:
1) la non univoca indicazione e la generica descrizione dello "spazio esterno" di cui all'allegato B del contratto di fitto di azienda non consente di presumere che anche l'intera spiaggia e le aree adibite alla balneazione siano state concesso in fitto di ramo di azienda;
2) l'elenco di materiali ed attrezzature contenuto nell'Allegato B del contratto di fitto di azienda include esclusivamente materiali ed attrezzature per la ristorazione e nessuna attrezzatura per le attività balneari;
3) la Relazione Tecnica Descrittiva e tavole grafiche allegate con le relative superfici rilevate, allo scopo di dimostrare e comprovare l'effettiva superficie detenuta in locazione ed utilizzata per lo svolgimento della predetta attività di bar ristorante, da cui si evince che l'oggetto della locazione era solo lo spazio interno avente una metratura pari a 208,36 e la superfice scoperta - delimitata dal pergolato - pari a 112,02 mq ed ovviamente quella porzione di superficie catalogata come “area scoperta non operativa” necessaria per permettere il raggiungimento del bar dalle spiaggia e dal parcheggio;
4) la puntuale indicazione della porzione del complesso sottoposta al “fitto di ramo d'azienda” è deducibile anche dall'attestato di prestazione energetica degli edifici (APE), anch'essa allegata al più volte citato contratto di fitto, il quale indica come superficie utile riscaldata una metratura pari a 208,36 a cui deve necessariamente essere aggiunta una superficie scoperta pari a 112,02 mq, per una superfice complessiva, appunto, di 320,38 mq, come altresì risulta dalla richiamata perizia di stima in seno alla quale, era stata determinata la su indicata metratura effettivamente utilizzata;
5) la sostanziale non contestazione da parte del Comune di Pozzuoli di quanto dichiarato dalla contribuente in ordine alla piena disponibilità del soggetto concessionario della licenza demaniale Società_2 società a responsabilità limitata che aveva ceduto in locazione il predetto ramo d'azienda"bar e ristorazione", continuando a detenere legalmente e di fatto la concessione demaniale della spiaggia e del lido balneare.
Pertanto, considerando la disposizione di cui all'art. 7 comma 5-bis del D. lgs n.546/92 a mente della quale:
“L'Amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni”, il Collegio ritiene parzialmente fondato l'appello della contribuente, dovendo rideterminarsi la superficie soggetta a tassazione per le annualità 2017 e 2018 in mq. 320,38 per attività di ristorazione.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando accoglie parzialmente l'appello nei termini di cui in motivazione, compensando le spese specificatamente in ragione della particolare difficoltà della ricostruzione in fatto ed in diritto della questione controversa.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello, ridetermina la superficie da sottoporre a tassazione per le annualità
2017 e 2018 in mq. 320,38 per attività di ristorazione. Compensa le spese del doppio grado.