Ordinanza 15 maggio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, ordinanza 15/05/2019, n. 21019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21019 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2019 |
Testo completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CO GI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/04/2018 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di CATANZARO, con sentenza in data 19/04/2018, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIP TRIBUNALE di LAMEZIA TERME, in data 25/10/2017, nei confronti di CO GI confermava la condanna in relazione ai reati di cui all'art. 628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione (anche sotto il profilo del travisamento) con riferimento alla ritenuta responsabilità. Il ricorso è inammissibile per essere i motivi manifestamente infondati: difatti - mediante una sostanziale reiterazione dei motivi di appello - viene prospettata una valutazione delle prove diversa e più favorevole al ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza di primo grado e confermata dalla sentenza di appello. In sostanza si richiede una rilettura degli elementi fattuali non consentita in questa sede. Sono infatti precluse alla Corte di legittimità sia la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento delle decisione impugnata che la autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, dovendosi essa limitare al controllo se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare lo iter logico seguito (Sez. Un., sent. n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260). Inoltre, si ripropongono questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi logici;
viceversa dalla lettura della sentenza della Corte territoriale non emergono, nella valutazione delle prove, evidenti illogicità, risultando, invece, kesistenza di un logico apparato argomentativo sulla base del quale si è pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado con riferimento alla responsabilità delldmputato in ordine al fatto ascrittogli;
in tal senso si è fatto riferimento a puntuali risultanze probatorie in base alle quali emergeva che lo imputato era autore delle due contestate rapine (vedi pagg.
5-7 in relazione alla seconda rapina;
fine pag.
7-8 in relazione alla prima rapina). Tutto ciò preclude qualsiasi ulteriore esame da parte della Corte di legittimità (Sez. Un. n. 12 del 31/5/2000, Rv. 216260; Sez. Un. n. 47289 del 24.9.2003, Rv. 226074). Quanto al dedotto travisamento, trattasi in realtà di censura che attiene alla pregnanza del mezzo di prova (contenuto delle videoriprese in relazione alla prova della prima rapina) che omette di considerare che la Corte di merito ha ben evidenziato altri elementi probatorio volti a conferire a dette immagini valenza indiziante nei confronti dell'imputato, di talché la prova di accusa si fonda su un complesso convergente di elementi a carico e non di similitudini aventi una sorta di effetto "traslativo" tra la seconda alla prima rapina. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 26/03/2019 Il Consigliere E tensor