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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/10/2025, n. 5524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5524 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott. Marco GENNA consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 1241 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 30 giugno 2025 e vertente
TRA
(c.f.: Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Pellegrino
APPELLANTE
E
(c.f. CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Umberto Garofoli
APPELLATA
E
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
1 NONCHÉ
Pubblico ministero
OGGETTO: querela di falso
CONCLUSIONI
I difensori delle parti costituite hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Parte_1
17838/2023 che ha rigettato la querela di falso proposta avverso l'avviso di ricevimento della raccomandata postale n. 61330125901–5, inviata al ai sensi dell'art. 140 c.p.c. Parte_1 per informarlo dell'avvenuto deposito presso la casa comunale di del verbale di CP_1 accertamento di violazione del codice della strada n. 12140280901 del 13 febbraio 2014.
L'appellante ha dedotto al riguardo che il tribunale ha rigettato la querela di falso nonostante il c.t.u. nominato nel corso del giudizio avesse accertato che la firma apposta in calce all'avviso di ricevimento “non è autentica”, ritenendo erroneamente che al fine di vedere accolta la querela l'attore avrebbe dovuto provare che nel giorno in cui è stato sottoscritto l'avviso di ricevimento (12 maggio 2014) egli non si trovava presso l'abitazione di Piazza Asti n.
6 - indicando altresì se quel giorno fossero presenti in casa altre CP_1 persone a cui sia stata consegnata la raccomandata.
L'appellante ha concluso domandando l'accoglimento della querela di falso e – per l'effetto – l'accertamento della falsità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata n. 61330125901–5.
Si è costituita in giudizio domandando il rigetto dell'appello. CP_1
L non si è costituita in giudizio. Controparte_3
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
L'art. 201, comma 3, del codice della strada stabilisce che alla notificazione del verbale di contestazione della violazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12 del codice (cioè dei soggetti preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale), dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale.
2 L'appellante afferma che il tribunale “ha omesso di verificare che dalla relazione di notifica non risulta la consegna né al destinatario né a familiare convivente ma l'assenza del destinatario e/o persone conviventi e soggetti abilitati ed il conseguente deposito alla Casa
Comunale ove la raccomandata sarebbe stata ritirata in data 12.5.2014 con sottoscrizione apocrifa” (così a pag. 5 dell'atto di appello).
La circostanza è inesatta, perché la querela di falso non è stata proposta avverso la sottoscrizione attestante il ritiro del plico presso la casa comunale (ritiro che non risulta essere mai avvenuto) ma è stata proposta avverso l'avviso di ricevimento della raccomandata postale n. 61330125901–5 (c.d. raccomandata informativa), inviata a ai sensi Parte_1 dell'art. 140 c.p.c. per informarlo dell'avvenuto deposito presso la casa comunale di del CP_1 verbale di accertamento di violazione del codice della strada n. 12140280901 del 13 febbraio
2014 (v. il documento n. 1 allegato all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado).
Trova quindi applicazione il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la raccomandata contenente la notizia dell'avvenuta notificazione ha una finalità meramente informativa e non tiene luogo dell'atto da notificare, non essendo pertanto soggetta alle disposizioni in materia di notificazioni a mezzo posta di cui alla legge 20 novembre 1982, n.
890 ma solo a quanto prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria (v. oggi il d.m. 1° ottobre 2008 recante Approvazione delle condizioni generali per
l'espletamento del servizio postale universale). Ai fini della sua validità, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (v. ex multis
Cass. 24899/2022; Cass. 19795/2017; Cass. 27479/2016).
Nello stesso senso v. anche Cass. 6254/2019 e Cass. 26864/2014 che, nell'enunciare tale principio, ha avuto modo di precisare che la mancata specificazione, sull'avviso di ricevimento della raccomandata informativa, della qualità del consegnatario e della situazione di convivenza o meno con il destinatario non determina la nullità della notificazione.
Non essendo prevista una relata di notifica sulla qualità del soggetto cui l'atto viene consegnato, l'agente postale deve limitarsi ad attestare l'avvenuta consegna al domicilio del destinatario (con conseguente presunzione di conoscenza ai sensi dell'art. 1335 c.c., superabile solo se il destinatario dia prova di essersi trovato nella impossibilità senza sua colpa di prenderne cognizione.) piuttosto che la consegna a mani del destinatario (v. ex multis
Cass. 27946/2024; Cass. 14501/2016).
La consegna dell'avviso di ricevimento a persona diversa del destinatario comporta in ogni caso il perfezionamento dell'invio della raccomandata, essendo onere del destinatario provare, con la sola proposizione di querela di falso, l'assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare (v. ex multis Cass. 27946/2024 e la giurisprudenza ivi richiamata).
3 Applicando tali princìpi al caso di specie si osserva che il querelante si è limitato a contestare che “la firma apposta al documento di cui si richiede l'attestazione di falsità è del tutto difforme da quella dell'istante ed alla sua grafia” (pag. 2 dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado) e a provare mediante l'espletamento della c.t.u. calligrafica che la sottoscrizione apposta in calce all'avviso di ricevimento non è riconducibile alla persona di Parte_1
L'attore non ha tuttavia allegato che presso il proprio domicilio non vi fosse alcun altro soggetto abilitato a ricevere la raccomandata, sì che deve presumersi che questa sia pervenuta nella sfera di conoscibilità del destinatario mediante consegna ad altro soggetto legittimato a riceverla ai sensi dell'art. 26 del d.m. 1° ottobre 2008 (che annovera tra i soggetti legittimati i componenti del nucleo familiare, i conviventi, i collaboratori familiari del destinatario e il portiere), essendo all'uopo irrilevante il fatto che l'agente postale abbia omesso di specificare la qualità del soggetto che ha ricevuto la raccomandata e la sua relazione con il destinatario.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello va dunque respinto.
Alla soccombenza dell'appellante segue la sua condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte costituita, che si liquidano in complessivi 3.500,00 € per compensi, oltre oneri di legge (compensi così determinati tenuto conto del valore indeterminabile della causa [Cass. 15642/2017] e dei valori medi di cui alle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 – come sostituite dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147 - ridotti in considerazione della semplicità della controversia).
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 di Roma n. 17838/2023;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore di
[...]
, liquidandole in complessivi 3.500,00 € oltre accessori di legge CP_1
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto – previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott. Marco GENNA consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 1241 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 30 giugno 2025 e vertente
TRA
(c.f.: Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Pellegrino
APPELLANTE
E
(c.f. CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Umberto Garofoli
APPELLATA
E
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
1 NONCHÉ
Pubblico ministero
OGGETTO: querela di falso
CONCLUSIONI
I difensori delle parti costituite hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Parte_1
17838/2023 che ha rigettato la querela di falso proposta avverso l'avviso di ricevimento della raccomandata postale n. 61330125901–5, inviata al ai sensi dell'art. 140 c.p.c. Parte_1 per informarlo dell'avvenuto deposito presso la casa comunale di del verbale di CP_1 accertamento di violazione del codice della strada n. 12140280901 del 13 febbraio 2014.
L'appellante ha dedotto al riguardo che il tribunale ha rigettato la querela di falso nonostante il c.t.u. nominato nel corso del giudizio avesse accertato che la firma apposta in calce all'avviso di ricevimento “non è autentica”, ritenendo erroneamente che al fine di vedere accolta la querela l'attore avrebbe dovuto provare che nel giorno in cui è stato sottoscritto l'avviso di ricevimento (12 maggio 2014) egli non si trovava presso l'abitazione di Piazza Asti n.
6 - indicando altresì se quel giorno fossero presenti in casa altre CP_1 persone a cui sia stata consegnata la raccomandata.
L'appellante ha concluso domandando l'accoglimento della querela di falso e – per l'effetto – l'accertamento della falsità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata n. 61330125901–5.
Si è costituita in giudizio domandando il rigetto dell'appello. CP_1
L non si è costituita in giudizio. Controparte_3
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
L'art. 201, comma 3, del codice della strada stabilisce che alla notificazione del verbale di contestazione della violazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12 del codice (cioè dei soggetti preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale), dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale.
2 L'appellante afferma che il tribunale “ha omesso di verificare che dalla relazione di notifica non risulta la consegna né al destinatario né a familiare convivente ma l'assenza del destinatario e/o persone conviventi e soggetti abilitati ed il conseguente deposito alla Casa
Comunale ove la raccomandata sarebbe stata ritirata in data 12.5.2014 con sottoscrizione apocrifa” (così a pag. 5 dell'atto di appello).
La circostanza è inesatta, perché la querela di falso non è stata proposta avverso la sottoscrizione attestante il ritiro del plico presso la casa comunale (ritiro che non risulta essere mai avvenuto) ma è stata proposta avverso l'avviso di ricevimento della raccomandata postale n. 61330125901–5 (c.d. raccomandata informativa), inviata a ai sensi Parte_1 dell'art. 140 c.p.c. per informarlo dell'avvenuto deposito presso la casa comunale di del CP_1 verbale di accertamento di violazione del codice della strada n. 12140280901 del 13 febbraio
2014 (v. il documento n. 1 allegato all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado).
Trova quindi applicazione il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la raccomandata contenente la notizia dell'avvenuta notificazione ha una finalità meramente informativa e non tiene luogo dell'atto da notificare, non essendo pertanto soggetta alle disposizioni in materia di notificazioni a mezzo posta di cui alla legge 20 novembre 1982, n.
890 ma solo a quanto prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria (v. oggi il d.m. 1° ottobre 2008 recante Approvazione delle condizioni generali per
l'espletamento del servizio postale universale). Ai fini della sua validità, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (v. ex multis
Cass. 24899/2022; Cass. 19795/2017; Cass. 27479/2016).
Nello stesso senso v. anche Cass. 6254/2019 e Cass. 26864/2014 che, nell'enunciare tale principio, ha avuto modo di precisare che la mancata specificazione, sull'avviso di ricevimento della raccomandata informativa, della qualità del consegnatario e della situazione di convivenza o meno con il destinatario non determina la nullità della notificazione.
Non essendo prevista una relata di notifica sulla qualità del soggetto cui l'atto viene consegnato, l'agente postale deve limitarsi ad attestare l'avvenuta consegna al domicilio del destinatario (con conseguente presunzione di conoscenza ai sensi dell'art. 1335 c.c., superabile solo se il destinatario dia prova di essersi trovato nella impossibilità senza sua colpa di prenderne cognizione.) piuttosto che la consegna a mani del destinatario (v. ex multis
Cass. 27946/2024; Cass. 14501/2016).
La consegna dell'avviso di ricevimento a persona diversa del destinatario comporta in ogni caso il perfezionamento dell'invio della raccomandata, essendo onere del destinatario provare, con la sola proposizione di querela di falso, l'assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare (v. ex multis Cass. 27946/2024 e la giurisprudenza ivi richiamata).
3 Applicando tali princìpi al caso di specie si osserva che il querelante si è limitato a contestare che “la firma apposta al documento di cui si richiede l'attestazione di falsità è del tutto difforme da quella dell'istante ed alla sua grafia” (pag. 2 dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado) e a provare mediante l'espletamento della c.t.u. calligrafica che la sottoscrizione apposta in calce all'avviso di ricevimento non è riconducibile alla persona di Parte_1
L'attore non ha tuttavia allegato che presso il proprio domicilio non vi fosse alcun altro soggetto abilitato a ricevere la raccomandata, sì che deve presumersi che questa sia pervenuta nella sfera di conoscibilità del destinatario mediante consegna ad altro soggetto legittimato a riceverla ai sensi dell'art. 26 del d.m. 1° ottobre 2008 (che annovera tra i soggetti legittimati i componenti del nucleo familiare, i conviventi, i collaboratori familiari del destinatario e il portiere), essendo all'uopo irrilevante il fatto che l'agente postale abbia omesso di specificare la qualità del soggetto che ha ricevuto la raccomandata e la sua relazione con il destinatario.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello va dunque respinto.
Alla soccombenza dell'appellante segue la sua condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte costituita, che si liquidano in complessivi 3.500,00 € per compensi, oltre oneri di legge (compensi così determinati tenuto conto del valore indeterminabile della causa [Cass. 15642/2017] e dei valori medi di cui alle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 – come sostituite dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147 - ridotti in considerazione della semplicità della controversia).
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 di Roma n. 17838/2023;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore di
[...]
, liquidandole in complessivi 3.500,00 € oltre accessori di legge CP_1
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto – previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
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