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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 14/07/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
Dott. Maria Rosaria Carlà Presidente
Dott. Caterina Musumeci Consigliere
Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nelle causa iscritta al n. 217/2022 R.G. promossa da
(CF: Parte_1
) in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1
per procura generale alle liti dagli avvocati Manlio Galeano e Maria Rosaria
Battiato, elettivamente domiciliato presso il proprio ufficio legale di Catania –
Appellante contro
( ), rappresentato e Controparte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'avv. Daniele Mazzone –
Appellato
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L impugnava la sentenza n^ 1381/2021 del Tribunale di Siracusa, Sez. Pt_1
Lavoro, emessa il 17.9.2021, per i motivi da intendersi qui integralmente tra- scritti.
Si costituiva l'appellato, chiedendo il rigetto del gravame.
R.G. 217_2022 2
L'appellato depositava telematicamente, in data 18.4.2025, note di “definizione bonaria della lite” intercorse con l , chiedendo la cessazione della mate- Pt_1
ria del contendere con compensazione integrale delle spese di giudizio sia di primo che di secondo grado.
A seguito dell'ordinanza emessa da questa Corte all'esito dell'udienza del
24.4.2025, l depositava note in data 9.6.2025, dichiarando: «il Pt_1
sig. ha rinunciato ad ogni effetto giuridico della sen- Controparte_1
tenza n. 1381/2021, Trib. Siracusa GL mentre l'Avv. Daniele Mazzone ha ri- nunciato alle spese e ai compensi distratti in suo favore nel contesto di quella sentenza. L'avv. Galeano precisa che la dichiarazione di rinuncia è stata ac- cettata dall' dopo che il Mazzone ha integralmente pagato l'avviso di ad- Pt_1
Cont debito oggetto del giudizio, con rimessa a mani dell' per gli importi ag- giornati alla data del pagamento. Le spese di lite del giudizio di primo grado non erano state liquidate. Per quanto sopra, chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese dell'intero giudi- zio».
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 12.6.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di no- te telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In ordine alla richiesta pronuncia di cessazione della materia del contendere osserva il collegio che la cessazione della materia del contendere si verifica quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini comple- tamente la posizione di contrasto fra le parti, facendo venir meno la necessità della decisione e le parti se ne diano reciprocamente atto.
Così è nel caso in esame, avendo le parti integralmente definito la controversia in sede stragiudiziale, ed avendo altresì presentato conclusioni conformi anche in punto di spese di lite, chiedendone la compensazione.
R.G. 217_2022 3
Sussistono pertanto i presupposti per la compensazione tra le parti delle spese del grado.
1.1. In dipendenza dell'adottata pronuncia non trova applicazione il disposto dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. L.
16919/2024).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del con- tendere.
Spese del grado compensate.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 12.6.2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Giuseppe Agozzino Dott.ssa Maria Rosaria Carlà
R.G. 217_2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
Dott. Maria Rosaria Carlà Presidente
Dott. Caterina Musumeci Consigliere
Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nelle causa iscritta al n. 217/2022 R.G. promossa da
(CF: Parte_1
) in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1
per procura generale alle liti dagli avvocati Manlio Galeano e Maria Rosaria
Battiato, elettivamente domiciliato presso il proprio ufficio legale di Catania –
Appellante contro
( ), rappresentato e Controparte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'avv. Daniele Mazzone –
Appellato
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L impugnava la sentenza n^ 1381/2021 del Tribunale di Siracusa, Sez. Pt_1
Lavoro, emessa il 17.9.2021, per i motivi da intendersi qui integralmente tra- scritti.
Si costituiva l'appellato, chiedendo il rigetto del gravame.
R.G. 217_2022 2
L'appellato depositava telematicamente, in data 18.4.2025, note di “definizione bonaria della lite” intercorse con l , chiedendo la cessazione della mate- Pt_1
ria del contendere con compensazione integrale delle spese di giudizio sia di primo che di secondo grado.
A seguito dell'ordinanza emessa da questa Corte all'esito dell'udienza del
24.4.2025, l depositava note in data 9.6.2025, dichiarando: «il Pt_1
sig. ha rinunciato ad ogni effetto giuridico della sen- Controparte_1
tenza n. 1381/2021, Trib. Siracusa GL mentre l'Avv. Daniele Mazzone ha ri- nunciato alle spese e ai compensi distratti in suo favore nel contesto di quella sentenza. L'avv. Galeano precisa che la dichiarazione di rinuncia è stata ac- cettata dall' dopo che il Mazzone ha integralmente pagato l'avviso di ad- Pt_1
Cont debito oggetto del giudizio, con rimessa a mani dell' per gli importi ag- giornati alla data del pagamento. Le spese di lite del giudizio di primo grado non erano state liquidate. Per quanto sopra, chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese dell'intero giudi- zio».
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 12.6.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di no- te telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In ordine alla richiesta pronuncia di cessazione della materia del contendere osserva il collegio che la cessazione della materia del contendere si verifica quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini comple- tamente la posizione di contrasto fra le parti, facendo venir meno la necessità della decisione e le parti se ne diano reciprocamente atto.
Così è nel caso in esame, avendo le parti integralmente definito la controversia in sede stragiudiziale, ed avendo altresì presentato conclusioni conformi anche in punto di spese di lite, chiedendone la compensazione.
R.G. 217_2022 3
Sussistono pertanto i presupposti per la compensazione tra le parti delle spese del grado.
1.1. In dipendenza dell'adottata pronuncia non trova applicazione il disposto dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. L.
16919/2024).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del con- tendere.
Spese del grado compensate.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 12.6.2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Giuseppe Agozzino Dott.ssa Maria Rosaria Carlà
R.G. 217_2022