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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/11/2025, n. 11032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11032 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quattordicesima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Miriam
Valenti, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 5486/2025 R.G.; causa pendente tra:
C.F. , in persona Parte_1 P.IVA_1 del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Danilo Giancani C.F. , presso il cui C.F._1
Studio in Roma, Viale Giuseppe Mazzini 114 B, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti ed il qual dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla legge all'indirizzo di posta certificata: Email_1
PARTE APPELLANTE
E
C.F.: Controparte_1 C.F._2
PARTE APPELLATA - CONTUMACE
NONCHE'
C.F. Controparte_2 P.IVA_2
PARTE APPELLATA-CONTUMACE
OGGETTO: appello a sentenza del Giudice di Pace in materia di opposizione avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. L proponeva gravame Controparte_3 avverso la sentenza resa dal Giudice di Pace di Capri, n. 129/2025, all'esito del giudizio R.G. 743/2024, depositata il 19/02/2025 e notificata il 24/02/2025. L'originaria opponente, rappresentando di avere ricevuto in data 09/07/2024 la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202400002610000 dall' , impugnava la sola cartella di Controparte_3 pagamento n. 10020160002926947001, limitatamente al ruolo avente ad oggetto il recupero di crediti per sanzioni per violazioni al
Codice della Strada del 2014, per un totale di euro 3.912,26.
Nel suddetto giudizio si costituiva la convenuta Controparte_3
, eccependo il mancato decorso del termine di
[...] prescrizione, stante la rituale notifica di atti interruttivi, nonché in virtù della sospensione emergenziale dei termini;
eccepiva, altresì,
l'incompetenza territoriale ed il proprio difetto di legittimazione passiva.
Si costituiva, inoltre, la , impugnando e Controparte_2 contestando in toto l'avversa opposizione.
Il Giudice di Pace accoglieva la domanda, qualificandola come opposizione ex art 615 c.p.c., rilevando la prescrizione della pretesa;
dichiarava, inoltre, il difetto di legittimazione passiva dell'ente della riscossione, condannando il solo ente impositore al pagamento delle spese di lite.
L impugnava la suddetta decisione, Controparte_3 reiterando, in primo luogo, l'eccezione di difetto di competenza territoriale del giudice adito, per essere competente il giudice del luogo ove risultava residente la sig.ra ossia il Giudice di Pace CP_1 di Agropoli;
deduceva, in secondo luogo, il travisamento dei fatti e l'errata valutazione della documentazione prodotta da parte del primo giudice, nel dichiarare maturata la prescrizione, anche in considerazione della sospensione dei termini disposta dalla normativa
- 2 -
emergenziale per Covid19; infine, eccepiva l'inammissibilità della domanda, in quanto irritualmente proposta dall'opponente.
Concludeva, dunque, per l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, per il rigetto della proposta opposizione, chiedendo dichiararsi, in via preliminare, l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Capri in favore del Giudice di Pace di Agropoli, ovvero del Giudice di Pace di
Roma e, in via principale, chiedendo dichiararsi valida ed efficace la cartella esattoriale annullata con la sentenza impugnata, con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Non si costituivano la . Controparte_4
All'udienza del 25/11/2025, l'appellante si riportava ai propri scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle ivi rassegnate conclusioni.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava la stessa a concludere e, all'esito della discussione orale, assegnava la causa a sentenza ex art. 281 sexies cpc ultimo comma.
§ 2. Tanto opportunamente premesso, deve essere dichiarata la contumacia delle parti appellate e Controparte_1 CP_2
.
[...]
Non risulta infatti aver avuto luogo la costituzione in giudizio nonostante la regolare notificazione dell'atto di citazione in appello.
§ 3. Ciò posto, l'appello deve essere accolto per le ragioni di seguito indicate.
Va innanzitutto preliminarmente chiarito, che il giudice di pace sembra avere affermato il difetto di legittimazione di . Al CP_5 riguardo, nulla si legge nel dispositivo mentre, in motivazione, si legge, da un lato, che il Giudice rileva il difetto di legittimazione passiva dell , alla luce del principio Controparte_6 enunciato da ultimo dalla Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza n. 7514/22, in virtù della quale nell'ipotesi di opposizione finalizzata a far valere l'inesistenza del credito portato nella cartella di pagamento, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione
- 3 -
a contraddire compete al solo Ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio;
dall'altro si legge che:”… dall'istruttoria compiuta e dalla documentazione prodotta è emersa la legittimazione delle parti in causa. Preso atto della documentazione depositata da parte ricorrente, la domanda risulta fondata, altresì l'Ente Riscossore non ha prodotto in giudizio valide notifiche di atti interruttivi, né ha depositato la cartella opposta…”.
Orbene, avendo il giudice anche valutato la documentazione prodotta dall' le affermazioni sulla legittimazione e sul difetto di CP_5 legittimazione non possono dirsi univoche e, in ragione di tale equivocità, non risultano passibili di formare giudicato, nemmeno implicito. Per altro, il giudice di pace richiama la sentenza della S.C.
n. 7514/2022, la quale riguarda l'ipotesi specifica della riscossione dei contributi previdenziali. In detta materia l'art. 24 d.lgs. 46/1999 espressamente prevede che “…contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore…”. Nello stesso arresto citato dal primo giudice, si evidenzia, in motivazione, che la peculiarità del sistema della riscossione previdenziale deve essere tenuta in considerazione in vista della ricostruzione sistematica delle tutele, giungendosi alla conclusione secondo cui le soluzioni sulla legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione, adottate dalla giurisprudenza tributaria, o quelle sulla legittimazione necessariamente congiunta, fatta propria dal giudice dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione derivata da illecito amministrativo, risultano non applicabili alle fattispecie in esame, limitando, pertanto, la portata della decisione all'ambito circoscritto alla riscossione dei crediti previdenziali.
§ 4. Segnatamente, risulta manifestamente fondata la contestazione preliminare sulla violazione delle norme in tema di competenza per territorio.
- 4 -
Al riguardo, giova evidenziare come il giudice di prime cure abbia qualificato la domanda originariamente formulata dall'opponente nei termini di un'opposizione preventiva Controparte_1 all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., qualificazione che non è stata messa in discussione nel presente grado di appello.
Conseguentemente, la valutazione circa la competenza per territorio deve compiersi sulla base dei criteri di natura inderogabile individuati dall'art. 27 c.p.c. e dall'art. 480, terzo comma, c.p.c.
Orbene, la competenza a conoscere dell'opposizione preventiva all'esecuzione si radica sulla scorta di un duplice criterio di natura alternativa:
• dinanzi al giudice del luogo dell'esecuzione quale individuato dal “creditore” con l'elezione di domicilio contenuta nel precetto ai sensi dell'art. 480 c.p.c. (elezione la cui funzione, come ben noto, è quella di indicare preventivamente il luogo in cui si procederà all'esecuzione forzata minacciata con il precetto);
oppure:
• dinanzi al giudice del luogo di notificazione del precetto laddove il creditore abbia omesso di operare l'elezione di domicilio ovvero qualora – nel luogo del domicilio così eletto – il debitore ritenga inesistenti beni utilmente aggredibili.
Come è agevole riscontrare, quindi, il legislatore non accorda al debitore la facoltà di scegliere il giudice innanzi al quale spiegare l'opposizione esecutiva: la scelta del luogo in cui procedere all'esecuzione (che, si ribadisce, radica indirettamente la competenza per territorio anche sulle opposizioni ai sensi dell'art. 27 c.p.c.) è rimessa esclusivamente al creditore, laddove il debitore è salvaguardato dalla possibilità per cui – laddove nel luogo prescelto dal creditore non vi siano beni utilmente aggredibili – l'opposizione sia spiegata dal debitore innanzi al giudice del luogo di notificazione del precetto (in forza della regola residuale dell'art. 480, terzo comma,
c.p.c.).
- 5 -
Orbene, l'assoluta singolarità della vicenda per cui è causa si rinviene in ciò: l'opponente dichiarava nell'atto di opposizione di primo grado di giudizio di avere il proprio domicilio in Capri, presso lo studio legale dei propri difensori.
Tuttavia, si tratta di una pretesa giuridico-processuale del tutto
“abnorme”: l'indicazione del luogo in cui svolgere l'esecuzione forzata
(rilevante ai fini della competenza per territorio anche sulle opposizioni) compete, si ribadisce, esclusivamente al creditore e, quindi, l'unica elezione di domicilio ammissibile e rilevante è quella eventualmente contenuta nel precetto/cartella ai sensi dell'art. 480
c.p.c.
Nel contempo, neppure sussistono eventuali altri criteri di collegamento: non quello del foro del debitore (atteso che la residenza della è documentalmente provata essere in Agropoli); non CP_1 ovviamente quello del foro del soggetto convenuto (mancando in Capri finanche un'articolazione territoriale di Controparte_3
; né infine quello eventuale del luogo di commissione
[...] della contravvenzione oggetto di iscrizione a ruolo, essendo l'ente impositore la e mancando in atti i verbali di Controparte_2 contravvenzione.
Dunque, in difetto di qualsivoglia criterio di collegamento idoneo a radicare la competenza per territorio del Giudice di Pace di Capri deve essere accolto il primo motivo di gravame e deve dichiararsi la nullità della sentenza di primo grado in ragione della competenza per territorio del Giudice di Pace di Agropoli (Cass. n. 22958 del 2010).
§ 5. L'accoglimento del primo motivo di appello determina l'assorbimento delle ulteriori censure spiegate, stante il carattere preliminare della delibazione sulla competenza per territorio.
§ 6. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza in capo a parte appellata e sono liquidate in Controparte_1 dispositivo in base al valore della causa ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, con esclusione della voce per
- 6 -
la fase istruttoria (in quanto non ha avuto luogo) e congrua riduzione della voce per la fase decisoria (in ragione della minore attività difensiva posta in essere). La riforma della sentenza appellata comporta il diritto della parte che abbia eventualmente versato le somme oggetto di condanna in primo grado di ripetere quanto versato;
diritto che sussiste nei confronti del difensore antistatario
(tra le tante, Cass. sez. 3, sent. 4 aprile 2013, n. 8215).
Nulla per le spese per la , stante la Controparte_2 contumacia della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• DICHIARA la contumacia di e della Controparte_1
Controparte_2
• ACCOGLIE l'appello e per l'effetto:
• DICHIARA la nullità della sentenza n. 129 depositata il
19/02/2025 del Giudice di Pace di Capri;
• DICHIARA la competenza per territorio del Giudice di Pace di
Agropoli sulla domanda originariamente formulata da
[...]
. CP_1
• CONDANNA al pagamento in favore di Controparte_1
delle spese del doppio grado Controparte_3 di giudizio, che liquida come segue: per il giudizio di primo grado: euro 400,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del
15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre
C.P.A. ed IVA come per legge;
per il giudizio di secondo grado, euro 650,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del
15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre
C.P.A. ed IVA come per legge;
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Napoli, lì 27/11/2025
Il giudice
Dott.ssa Miriam Valenti
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quattordicesima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Miriam
Valenti, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 5486/2025 R.G.; causa pendente tra:
C.F. , in persona Parte_1 P.IVA_1 del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Danilo Giancani C.F. , presso il cui C.F._1
Studio in Roma, Viale Giuseppe Mazzini 114 B, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti ed il qual dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla legge all'indirizzo di posta certificata: Email_1
PARTE APPELLANTE
E
C.F.: Controparte_1 C.F._2
PARTE APPELLATA - CONTUMACE
NONCHE'
C.F. Controparte_2 P.IVA_2
PARTE APPELLATA-CONTUMACE
OGGETTO: appello a sentenza del Giudice di Pace in materia di opposizione avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. L proponeva gravame Controparte_3 avverso la sentenza resa dal Giudice di Pace di Capri, n. 129/2025, all'esito del giudizio R.G. 743/2024, depositata il 19/02/2025 e notificata il 24/02/2025. L'originaria opponente, rappresentando di avere ricevuto in data 09/07/2024 la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202400002610000 dall' , impugnava la sola cartella di Controparte_3 pagamento n. 10020160002926947001, limitatamente al ruolo avente ad oggetto il recupero di crediti per sanzioni per violazioni al
Codice della Strada del 2014, per un totale di euro 3.912,26.
Nel suddetto giudizio si costituiva la convenuta Controparte_3
, eccependo il mancato decorso del termine di
[...] prescrizione, stante la rituale notifica di atti interruttivi, nonché in virtù della sospensione emergenziale dei termini;
eccepiva, altresì,
l'incompetenza territoriale ed il proprio difetto di legittimazione passiva.
Si costituiva, inoltre, la , impugnando e Controparte_2 contestando in toto l'avversa opposizione.
Il Giudice di Pace accoglieva la domanda, qualificandola come opposizione ex art 615 c.p.c., rilevando la prescrizione della pretesa;
dichiarava, inoltre, il difetto di legittimazione passiva dell'ente della riscossione, condannando il solo ente impositore al pagamento delle spese di lite.
L impugnava la suddetta decisione, Controparte_3 reiterando, in primo luogo, l'eccezione di difetto di competenza territoriale del giudice adito, per essere competente il giudice del luogo ove risultava residente la sig.ra ossia il Giudice di Pace CP_1 di Agropoli;
deduceva, in secondo luogo, il travisamento dei fatti e l'errata valutazione della documentazione prodotta da parte del primo giudice, nel dichiarare maturata la prescrizione, anche in considerazione della sospensione dei termini disposta dalla normativa
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emergenziale per Covid19; infine, eccepiva l'inammissibilità della domanda, in quanto irritualmente proposta dall'opponente.
Concludeva, dunque, per l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, per il rigetto della proposta opposizione, chiedendo dichiararsi, in via preliminare, l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Capri in favore del Giudice di Pace di Agropoli, ovvero del Giudice di Pace di
Roma e, in via principale, chiedendo dichiararsi valida ed efficace la cartella esattoriale annullata con la sentenza impugnata, con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Non si costituivano la . Controparte_4
All'udienza del 25/11/2025, l'appellante si riportava ai propri scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle ivi rassegnate conclusioni.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava la stessa a concludere e, all'esito della discussione orale, assegnava la causa a sentenza ex art. 281 sexies cpc ultimo comma.
§ 2. Tanto opportunamente premesso, deve essere dichiarata la contumacia delle parti appellate e Controparte_1 CP_2
.
[...]
Non risulta infatti aver avuto luogo la costituzione in giudizio nonostante la regolare notificazione dell'atto di citazione in appello.
§ 3. Ciò posto, l'appello deve essere accolto per le ragioni di seguito indicate.
Va innanzitutto preliminarmente chiarito, che il giudice di pace sembra avere affermato il difetto di legittimazione di . Al CP_5 riguardo, nulla si legge nel dispositivo mentre, in motivazione, si legge, da un lato, che il Giudice rileva il difetto di legittimazione passiva dell , alla luce del principio Controparte_6 enunciato da ultimo dalla Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza n. 7514/22, in virtù della quale nell'ipotesi di opposizione finalizzata a far valere l'inesistenza del credito portato nella cartella di pagamento, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione
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a contraddire compete al solo Ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio;
dall'altro si legge che:”… dall'istruttoria compiuta e dalla documentazione prodotta è emersa la legittimazione delle parti in causa. Preso atto della documentazione depositata da parte ricorrente, la domanda risulta fondata, altresì l'Ente Riscossore non ha prodotto in giudizio valide notifiche di atti interruttivi, né ha depositato la cartella opposta…”.
Orbene, avendo il giudice anche valutato la documentazione prodotta dall' le affermazioni sulla legittimazione e sul difetto di CP_5 legittimazione non possono dirsi univoche e, in ragione di tale equivocità, non risultano passibili di formare giudicato, nemmeno implicito. Per altro, il giudice di pace richiama la sentenza della S.C.
n. 7514/2022, la quale riguarda l'ipotesi specifica della riscossione dei contributi previdenziali. In detta materia l'art. 24 d.lgs. 46/1999 espressamente prevede che “…contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore…”. Nello stesso arresto citato dal primo giudice, si evidenzia, in motivazione, che la peculiarità del sistema della riscossione previdenziale deve essere tenuta in considerazione in vista della ricostruzione sistematica delle tutele, giungendosi alla conclusione secondo cui le soluzioni sulla legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione, adottate dalla giurisprudenza tributaria, o quelle sulla legittimazione necessariamente congiunta, fatta propria dal giudice dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione derivata da illecito amministrativo, risultano non applicabili alle fattispecie in esame, limitando, pertanto, la portata della decisione all'ambito circoscritto alla riscossione dei crediti previdenziali.
§ 4. Segnatamente, risulta manifestamente fondata la contestazione preliminare sulla violazione delle norme in tema di competenza per territorio.
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Al riguardo, giova evidenziare come il giudice di prime cure abbia qualificato la domanda originariamente formulata dall'opponente nei termini di un'opposizione preventiva Controparte_1 all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., qualificazione che non è stata messa in discussione nel presente grado di appello.
Conseguentemente, la valutazione circa la competenza per territorio deve compiersi sulla base dei criteri di natura inderogabile individuati dall'art. 27 c.p.c. e dall'art. 480, terzo comma, c.p.c.
Orbene, la competenza a conoscere dell'opposizione preventiva all'esecuzione si radica sulla scorta di un duplice criterio di natura alternativa:
• dinanzi al giudice del luogo dell'esecuzione quale individuato dal “creditore” con l'elezione di domicilio contenuta nel precetto ai sensi dell'art. 480 c.p.c. (elezione la cui funzione, come ben noto, è quella di indicare preventivamente il luogo in cui si procederà all'esecuzione forzata minacciata con il precetto);
oppure:
• dinanzi al giudice del luogo di notificazione del precetto laddove il creditore abbia omesso di operare l'elezione di domicilio ovvero qualora – nel luogo del domicilio così eletto – il debitore ritenga inesistenti beni utilmente aggredibili.
Come è agevole riscontrare, quindi, il legislatore non accorda al debitore la facoltà di scegliere il giudice innanzi al quale spiegare l'opposizione esecutiva: la scelta del luogo in cui procedere all'esecuzione (che, si ribadisce, radica indirettamente la competenza per territorio anche sulle opposizioni ai sensi dell'art. 27 c.p.c.) è rimessa esclusivamente al creditore, laddove il debitore è salvaguardato dalla possibilità per cui – laddove nel luogo prescelto dal creditore non vi siano beni utilmente aggredibili – l'opposizione sia spiegata dal debitore innanzi al giudice del luogo di notificazione del precetto (in forza della regola residuale dell'art. 480, terzo comma,
c.p.c.).
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Orbene, l'assoluta singolarità della vicenda per cui è causa si rinviene in ciò: l'opponente dichiarava nell'atto di opposizione di primo grado di giudizio di avere il proprio domicilio in Capri, presso lo studio legale dei propri difensori.
Tuttavia, si tratta di una pretesa giuridico-processuale del tutto
“abnorme”: l'indicazione del luogo in cui svolgere l'esecuzione forzata
(rilevante ai fini della competenza per territorio anche sulle opposizioni) compete, si ribadisce, esclusivamente al creditore e, quindi, l'unica elezione di domicilio ammissibile e rilevante è quella eventualmente contenuta nel precetto/cartella ai sensi dell'art. 480
c.p.c.
Nel contempo, neppure sussistono eventuali altri criteri di collegamento: non quello del foro del debitore (atteso che la residenza della è documentalmente provata essere in Agropoli); non CP_1 ovviamente quello del foro del soggetto convenuto (mancando in Capri finanche un'articolazione territoriale di Controparte_3
; né infine quello eventuale del luogo di commissione
[...] della contravvenzione oggetto di iscrizione a ruolo, essendo l'ente impositore la e mancando in atti i verbali di Controparte_2 contravvenzione.
Dunque, in difetto di qualsivoglia criterio di collegamento idoneo a radicare la competenza per territorio del Giudice di Pace di Capri deve essere accolto il primo motivo di gravame e deve dichiararsi la nullità della sentenza di primo grado in ragione della competenza per territorio del Giudice di Pace di Agropoli (Cass. n. 22958 del 2010).
§ 5. L'accoglimento del primo motivo di appello determina l'assorbimento delle ulteriori censure spiegate, stante il carattere preliminare della delibazione sulla competenza per territorio.
§ 6. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza in capo a parte appellata e sono liquidate in Controparte_1 dispositivo in base al valore della causa ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, con esclusione della voce per
- 6 -
la fase istruttoria (in quanto non ha avuto luogo) e congrua riduzione della voce per la fase decisoria (in ragione della minore attività difensiva posta in essere). La riforma della sentenza appellata comporta il diritto della parte che abbia eventualmente versato le somme oggetto di condanna in primo grado di ripetere quanto versato;
diritto che sussiste nei confronti del difensore antistatario
(tra le tante, Cass. sez. 3, sent. 4 aprile 2013, n. 8215).
Nulla per le spese per la , stante la Controparte_2 contumacia della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• DICHIARA la contumacia di e della Controparte_1
Controparte_2
• ACCOGLIE l'appello e per l'effetto:
• DICHIARA la nullità della sentenza n. 129 depositata il
19/02/2025 del Giudice di Pace di Capri;
• DICHIARA la competenza per territorio del Giudice di Pace di
Agropoli sulla domanda originariamente formulata da
[...]
. CP_1
• CONDANNA al pagamento in favore di Controparte_1
delle spese del doppio grado Controparte_3 di giudizio, che liquida come segue: per il giudizio di primo grado: euro 400,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del
15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre
C.P.A. ed IVA come per legge;
per il giudizio di secondo grado, euro 650,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del
15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre
C.P.A. ed IVA come per legge;
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Napoli, lì 27/11/2025
Il giudice
Dott.ssa Miriam Valenti
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