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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 11/09/2025, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI Sezione Lavoro
n. 7365 / 2024 R.Gen
Il Giudice designato dr. Alessio DI PIETRO, all'esito della camera di consiglio dell'udienza dell'11.9.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa vertente
TRA
(nato a [...] -BZ- in data 11.11.1965), elettivamente domiciliato in Parte_1
Roma Viale Giulio Cesare n. 95, rappresentato e difeso dell'Avv. Sergio Massimo Mancusi giusta procura in atti ricorrente
E
in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore CP_1 convenuto contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.12.2024, parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso che con decreto di omologa del 12.3.2024 all'esito del procedimento di ATP era stato accertato che ella si trova nelle condizioni sanitarie per beneficiare della prestazione di cui all'art. 12 Legge 118/71 con decorrenza dalla domanda amministrativa e che sono trascorsi oltre 120 gg. dalla notifica del provvedimento giudiziale (12.3.2024) e dall'invio dei modelli relativi ai dati socio economici
(13.3.2024) ha convenuto in giudizio l' lamentando che, in violazione del disposto di cui all'art. CP_1
445- bis comma 5 c.p.c., non le è stato liquidato il dovuto per il riconosciuto beneficio.
Ha concluso quindi chiedendo, accertata la sussistenza del diritto, la condanna di controparte al versamento dei ratei maturati e maturandi, oltre accessori e vinte le spese
L' non si è costituito in giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso. CP_1
All'odierna udienza la causa è stata discussa e viene pertanto decisa con la presente sentenza.
Occorre dichiarare cessata la materia del contendere, come richiesto dalla stessa parte ricorrente.
1 Invero, quest'ultima, nel corso del giudizio, ha prodotto documentazione che attesta l'intervenuto pagamento, da parte dell' , delle provvidenze spettanti, chiedendo che venga dichiarata la CP_1 cessazione della materia del contendere (vedi nota di deposito dell'8.7.2025 e dichiarazioni rese al verbale dell'odierna udienza).
Riguardo ai compensi di lite, si rileva che gli arretrati maturati, per come confermato dalla documentazione in atti, sono stati liquidati con comunicazione dell'8.7.2025, quando erano già decorsi oltre 120 gg. dalla notifica del decreto di omologa (12.3.2024) e dall'invio della documentazione amministrativa (13.3.2024), nonché quando la parte aveva già instaurato il presente procedimento. CP_ In applicazione del principio di causalità, le spese di lite vanno poste a carico dell' e sono liquidate come in dispositivo e distratte ex art. 93 cod. proc. civ., seppur tenendo conto del tenore della pronuncia e della semplicità della controversia.
P.Q.M
.
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' al pagamento, in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente, dei compensi legali che si liquidano in € 1.860,00, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa;
Tivoli, 11.9.2025.
Il Giudice
Alessio Di Pietro
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